LA LEGGE DI STABILITA 2014
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- Agostino Bartoli
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2 Compensazioni: A partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, occorrerà il visto di conformità, al pari di quanto già previsto per i crediti Iva, per la compensazione orizzontale di crediti e debiti fiscali di importo superiore a euro annui, in materia di imposte sui redditi e Irap. Leasing, deducibilità dei canoni: L impresa utilizzatrice di un bene in locazione finanziaria, potrà dedurre i relativi canoni, imputandoli a conto economico, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Se si tratta di immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni. Per quanto riguarda gli autoveicoli: Qualora si tratti di veicoli a deducibilità limitata (art. 164 del TUIR), il periodo minimo di durata del leasing, viene confermato nell intero periodo d ammortamento, cioè 4 anni; qualora si tratti di veicoli commerciali/industriali, anche assegnati in uso promiscuo al dipendente, si verifica la riduzione del periodo di deducibilità nell ambito del reddito d impresa. Si potranno verificare, dunque, le seguenti ipotesi: se la durata contrattuale è pari a quella minima di deducibilità fiscale, i canoni imputati a conto economico, sono deducibili per competenza non essendovi alcun disallineamento tra valori civili e fiscali; se la durata contrattuale è superiore a quella minima di deducibilità fiscale, le variazioni in aumento possono derivare solo da altre norme (es.: quota relativa all'area sottostante per i leasing immobiliari; quota di interessi in applicazione del ROL per le società di capitale) in quanto la deduzione fiscale deve avvenire comunque lungo la durata effettiva del contratto (la deduzione più breve sarebbe carente del requisito della previa imputazione a conto economico prevista dall art. 109, co.4, del TUIR) ; se la durata contrattuale è inferiore a quella minima di deducibilità fiscale i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello civilistico, verificandosi dunque un disallineamento tra i valori civili, che osservano la competenza economica, e quelli fiscali, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. La nuova normativa riguardante i leasing incide anche sulla determinazione della base imponibile IRAP. Ipt auto in leasing: Dal 2014, il riscatto delle auto in leasing, sarà esente dall imposta provinciale di trascrizione. A copertura si prevede l imposta di registro in misura proporzionale, pari al 4% sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing di immobili strumentali. Deducibilità Imu: La deduzione dal reddito imponibile Irpef/Ires relativa all Imu versata sui capannoni ed in generale sugli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, per il solo periodo d imposta 2013, aumenta dal 20% al 30%. Rimane indeducibile dalla base imponibile Irap. Transfer pricing: Viene estesa alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, anche per i periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento. Le transazioni interessate, sono quelle poste in essere tra un impresa residente ed una società non residente, qualora tra le stesse vi sia un rapporto di controllo di diritto o di fatto o di collegamento. STUDIO VILLA COMMERCIALISTI
3 Deducibilità perdite su crediti: A partire dall esercizio in corso al 31 dicembre 2013, è prevista a favore di tutti coloro che utilizzano i principi contabili nazionali, l estensione della norma secondo cui, gli elementi certi e precisi per la deducibilità delle perdite su crediti, sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata proprio in applicazione di tali principi. Società cooperative, iscrizione albo degli intermediari: viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016, il termine entro cui le società cooperative dovranno iscriversi nell albo degli intermediari, qualora concedano finanziamenti sotto qualunque forma esclusivamente nei confronti dei propri soci. Web tax: E previsto per le aziende che intendono vendere pubblicità e link sponsorizzati visualizzabili nel territorio italiano, di dotarsi di partita Iva italiana. Il pagamento dei corrispettivi deve avvenire solo con modalità tracciabili. Imprese agricole: Dal 2014 viene ripristinata per le società di persone e di capitali, che svolgono esclusivamente attività agricola, la possibilità di optare per la determinazione del reddito su base catastale invece che in base al bilancio. MISURE PER IL LAVORO Detrazioni Irpef: Sono state elevate le detrazioni Irpef per lavoro dipendente per i redditi fino a euro. Datore di lavoro, restituzione contributi: è prevista, a partire dal 2014, la totale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell 1,4% della retribuzione, previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato, nel caso di loro trasformazione in rapporti a tempo indeterminato. Inail, premio: è prevista la riduzione dei premi e dei contributi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con effetto dal 1 gennaio 2014, secondo modalità da definire con specifico decreto interministeriale. A tale proposito è stato deciso il rinvio dell autoliquidazione e del relativo versamento a conguaglio 2013 ed in acconto 2014, per il prossimo 16 maggio Inail, indennizzo: viene previsto, dal 1 gennaio2014, un aumento delle indennità dovute dall INAIL, a titolo di recupero del valore dell indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo ISTAT, registrata nel periodo Gestione separata Inps, contributi: Per l anno 2014, l aliquota dei contributi alla gestione separata Inps, prevista per i lavoratori già iscritti ad altre forme di previdenza e per i pensionati, è del 22% e salirà al 23,5% nel Per i professionisti non iscritti ad alcuna cassa di categoria, l aliquota rimarrà anche per il 2014, al 27,72%. Previsto l aumento a decorrere dal 2015, di due punti percentuali. Lavoratori frontalieri: A partire dal 2014 la deduzione forfettaria Irpef dei lavoratori frontalieri è stabilizzata a quota euro annuali. Sostegno al lavoro: 1) Previsti interventi per finanziare, per l anno 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà e la cassa integrazione guadagni straordinaria; 2) è previsto che possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome, l incentivo straordinario volto all assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni.
4 STUDIO VILLA COMMERCIALISTI VARIE Tracciabilità degli affitti: E stato introdotto il divieto di pagare in denaro contante i canoni di locazione, di qualunque importo. Il divieto non riguarda le case popolari, gli enti assimilati e le locazioni aventi ad oggetto immobili non abitativi quali, ad esempio, uffici, capannoni, rimesse, etc. Riqualificazione energetica: Prorogata al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica; la percentuale, nel 2015, scenderà al 50% e nel 2016 si tornerà a detrarre il 36%. Ristrutturazioni edilizie: Prorogata al 31 dicembre 2014, anche la detrazione Irpef del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con tetto di spesa di euro. Nel 2015 lo sconto fiscale, sarà pari al 40% e nel 2016 al 36%. Bonus arredi: Confermato per il 2014, anche il bonus arredi (mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+) nella misura del 50% con tetto di spesa a euro e ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Le spese non possono essere supeiriori a quelle per i lavori di ristrutturazione a cui sono collegate. 730, crediti da rimborsare: Sono previsti dei controlli preventivi da parte dell Agenzia delle Entrate, volti ad evitare indebiti rimborsi, qualora dal modello 730 risultino dei crediti a favore del contribuente, superiori a euro. I rimborsi, a seguito di controllo preventivo, saranno erogati direttamente dall Agenzia e non in busta paga dal sostituto d imposta. Persone fisiche: Rivalutazione terreni e quote: Viene data la possibilità anche alle persone fisiche, di effettuare la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, nonché di partecipazioni in società non quotate. Entro il 30 giugno 2014, dovrà infatti procedersi, per far eseguire la perizia sugli stessi e per pagare l imposta sostitutiva, fissata nella misura del 2%, per le partecipazioni non qualificate, e del 4%, per terreni e partecipazioni qualificate. Bolli sui dossier titoli: Dal 1 gennaio del 2014, sale dallo 0,15% allo 0,2%, l imposta di bollo proporzionale su titoli, depositi, polizze vita e buoni fruttiferi postali. Abolito, invece, il prelievo minimo di 34,2 euro annui. Sale da euro a euro, il tetto massimo dell imposta per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Bolli su istanze telematiche: Viene fissata a 16 euro, la misura dell imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati telematicamente, indipendentemente dalle dimensioni del documento. Bollo sui prodotti finanziari e depositi esteri: Incrementata a decorrere dal 2014 dall 1,5 per mille al 2 per mille, l imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE), detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Rottamazione cartelle esattoriali: Con l intento di alleggerire il contenzionso tributario e di reperire risorse, è concessa la possibilità di pagare le cartelle esattoriali, emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013, senza interessi. L abbuono di tali somme, avverrà, purchè venga pagato l intero importo, in un unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.
5 STUDIO VILLA COMMERCIALISTI Pensioni, rivalutazione automatica: Per il triennio è prevista una rivalutazione automatica delle pensioni che non superano l importo fino a tre volte il trattamento minimo Inps. Pensioni, contributo di solidarietà: Sulle pensioni superiori a euro lordi annui, viene fissato un contributo di solidarietà pari al: 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo ( euro lordi annui); 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo ( euro lordi annui); 18% pr la parte che va oltre 30 volte il minimo ( euro lordi al mese). Iva distributori automatici: Dal 1 gennaio 2014, i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande, venduti mediante distributori automatici, potrebbero aumentare per effetto dell incremento dell aliquota iva dal 4% al 10%. Tassazione sulle seconde case: A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2013, concorrerà alla formazione della base imponibile dell imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 50%, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati e situati nello stesso comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale. IUC E istituita l Imposta Unica Comunale. Essa è costituita da tre imposte: l Imu, la Tasi e la Tari. Imu: Imposta municipale unica, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. Viene mantenuta l esclusione dei fabbricati costruiti per la vendita, ossia immobili merce. Tasi: Tributo per i servizi indivisibili forniti dal Comune, dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. La base imponibile è quella prevista per il calcolo dell Imu e l aliquota di base è dell 1 per mille. Il comune può ridurre l aliquota fino ad azzerarla, ma può anche aumentarla tenendo conto del vincolo per il quale, in ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell IMU, non può essere superiore all aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU, che attualmente è fissata al 10,6 per mille. Per il 2014, l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Qualora l unità immobiliare fosse occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale su di essa, entrambi sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. Il Comune stabilirà la misura a carico dell occupante, compresa tra il 10% e il 30% dell ammontare complessivo della TASI, risultante dal calcolo. Tari: Tributo sui rifiuti urbani dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. La tariffa è commisurata alla superficie calpestabile dell unità immobiliare, già assoggettata all attuale TARES (o TIA), con aliquota che verrà definita dal Comune con proprio regolamento. Relativamente ai tributi TARI e TASI, sarà il Comune a stabilire il numero e le scadenze di pagamento, garantendo in ogni caso, almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo comunque, il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Infine, sarà sempre cura degli enti impositori, inviare i modelli di pagamento, preventivamente compilati.
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