Thiene, 14 marzo 2016 CIRCOLARE MENSILE - MARZO 2016 Indice Pagamento in contanti dei canoni di locazione... 2 Fatturazione elettronica e imposta di bollo... 2 Sabatini ter... 3 Deduzione per acquisto e locazione di immobili... 4 Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali... 4 SCADENZIARIO - MARZO 2016... 5 1
Pagamento in contanti dei canoni di locazione La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) stabilisce, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l innalzamento a 3.000 euro del limite massimo relativo al trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatore. Contestualmente all innalzamento della soglia, è eliminato l obbligo di pagare con modalità che escludano l uso del contante e ne assicurino la tracciabilità: - i canoni di locazione di unità abitative; - i corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada per i soggetti della filiera dei trasporti. Ne consegue che: - è possibile effettuare il pagamento in contanti per gli importi sotto soglia; - i contribuenti possono ricorrere a diversi strumenti di pagamento tracciabile ed alternativo al contante per il pagamento sopra soglia. In merito ai contratti di locazione, si evidenzia che tale nuovo limite si riferisce sempre ai contratti di immobili destinati ad uso abitativo includendo l affitto di box auto, garage o cantine, considerati pertinenze dell abitazione. Rimangono invece esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Infine si ricorda che, per chi effettua pagamenti in contanti superando la soglia, è prevista una sanzione amministrativa che può oscillare: - tra l 1 ed il 40 per cento dell importo trasferito, se l importo trasferito è compreso tra euro 3.000,00 ed euro 50.000,00; - tra il 5 ed il 40 per cento dell importo trasferito, se l importo risulta essere superiore a euro 50.000,00. Per completezza, si ricorda che il limite va rapportato all importo dovuto in base alla periodicità del canone (mensile, bimensile, trimestrale, annuale). Fatturazione elettronica e imposta di bollo Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, è previsto il pagamento dell imposta di bollo nella misura di 2,00, qualora l importo esposto in fattura risulti di ammontare complessivo superiore a 77,47, in relazione alle fatture emesse per operazioni: - fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo, ovvero territoriale; - esenti da IVA (art. 10 DPR 633/72); - escluse da IVA (art. 15 DPR 633/72); - talune operazioni non imponibili, ad esempio cessioni ad esportatori abituali. L imposta di bollo viene assolta, in relazione ai documenti emessi in forma cartacea, generalmente mediante apposizione di un contrassegno sul documento (c.d. marca da bollo). 2
Non sono sottratte all adempimento le fatture emesse in formato elettronico nei confronti degli enti della pubblica amministrazione. In particolare, per i soggetti tenuti all emissione della fattura elettronica e, al contempo, all assolvimento dell imposta di bollo, è prevista, previa necessaria autorizzazione da parte degli uffici dell Agenzia delle Entrate, la possibilità di versamento diretto dell imposta all Amministrazione finanziaria, nell ambito della procedura denominata bollo virtuale : il pagamento del tributo, in relazione alle fatture emesse durante l anno solare, viene effettuato in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio esclusivamente in forma telematica, tramite utilizzo del modello F24. Sabatini ter Con il decreto Mise e Mef del 25.01.2016 è stata disciplinata la nuova "Sabatini ter". Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi e devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 3 anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'iva. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. 3
Deduzione per acquisto e locazione di immobili Al fine di attenuare il fenomeno dell emergenza abitativa, il Governo ha introdotto un incentivo per gli investimenti in abitazioni da concedere in locazione. L agevolazione riconosce ai contribuenti, persone fisiche non esercenti attività commerciale, una deduzione Irpef dal reddito complessivo al 20%: - del prezzo di acquisto o di costruzione di fabbricati residenziali, nuovi o ristrutturati, risultante dall atto di compravendita; - degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l acquisto delle unità immobiliari medesime; - delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute prima dell inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Il limite massimo complessivo di spesa previsto è pari ad 300.000,00 (IVA compresa). I fabbricati devono essere acquistati, o costruiti, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 con lo scopo di concederli in locazione entro 6 mesi (dall acquisto o dall ultimazione dei lavori) a inquilini non parenti di primo grado. Le deduzioni sono riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile e non sono cumulabili con le altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali Il prossimo 16.3.2016 scade il termine per il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. L adempimento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). L importo da versare, è individuato in base all ammontare del capitale sociale o fondo di dotazione, ed è pari a: - 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90; - 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90. L importo, dovuto in misura proporzionale all ammontare del capitale sociale esistente all 1.1.2016, dev essere versato, per le società già esistenti a tale data, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in modalità telematica, mentre per quelle che si costituiscono dopo l 1.1.2016, utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007. A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti. Studio Pegoraro & Associati 4
SCADENZIARIO - MARZO 2016 16/03/2016 Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo Ritenute alla fonte su provvigioni Ritenute alla fonte su cessione titoli Tassa di vidimazione libri sociali società di capitali Versamento Iva annuale 2015 Liquidazione Iva mensile 25/03/2016 Presentazione elenchi Intrastat mensili - Febbraio 2016 31/03/2016 Registrazione contratti di locazione e versamento dell imposta di registro Acquisti intracomunitari Registrazioni fatture non pervenute Schede carburanti Rilevazione del numero di chilometri Acquisti da San Marino Modello polivalente Febbraio 2016 Versamento FIRR Agenti Rappresentanti Anno 2015 Modello EAS Enti Associativi Lo Studio Vi informa che tutte le circolari di aggiornamento sono disponibili sul sito www.pegoraro-associati.com 5