Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3454 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COSENZA Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni concernenti l adozione di un programma sperimentale nazionale per incentivare la diffusione degli imballaggi uniformi e composti di plastica biodegradabile Presentata il 5 maggio 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! Gli imballaggi composti di plastica materiale che, se incendiato, costituisce un pericolo per il suolo, per il mare e per l aria costituiscono una delle maggiori fonti di inquinamento ambientale. Come rilevato nella risposta del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare all interrogazione parlamentare n. 4-06047 sull argomento della presentatrice di questa proposta di legge, per quanto riguarda i rifiuti da imballaggio composti da plastica, il quantitativo prodotto risultava pari, nel 2007, a circa 2,2 milioni di tonnellate, con una percentuale di riciclaggio pari al 29,4 per cento e di recupero complessivo (riciclaggio e recupero energetico) pari al 60,7 per cento. In termini assoluti, la quota di rifiuti da imballaggio in plastica avviata a riciclaggio nel 2007 era pari a circa 645.000 tonnellate, mentre il quantitativo destinato al recupero di energia era pari a circa 687.000 tonnellate. Il recupero complessivo è stato, pertanto, pari a 1,3 milioni di tonnellate. Tali obiettivi raggiunti dall Italia erano in linea con quelli previsti dalla normativa dell Unione europea in vigore sul tema dei rifiuti. Infatti la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, ha individuato per i rifiuti di imballaggio composti di plastica i seguenti obiettivi di recupero e di riciclaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2008: minimo 22,5 per cento in peso di riciclaggio; minimo 60 per cento in peso di recupero complessivo. Il rispetto italiano degli obiettivi stabiliti in sede di Unione europea è positivo,
Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3454 non vi è dubbio, tuttavia, che ancora molto sia possibile fare per contribuire ulteriormente a prevenire i danni causati all ambiente dalla dispersione nel suolo e nelle acque e dal conferimento nelle discariche di rifiuti di imballaggio. Particolarmente importante, a tale fine, è che si diffonda l utilizzo di imballaggi uniformi, cioè composti di un solo materiale. Oggi, infatti, la pressoché totale diffusione di imballaggi composti di più materiali si pensi per esempio ai classici vasetti per lo yogurt che contemplano ben tre elementi, ognuno fatto di un materiale diverso (il contenitore, la copertura e il coperchio per la conservazione dopo l apertura) crea oggettivi problemi in relazione alla raccolta differenziata dei rifiuti e al seguente trattamento separato per i vari componenti dell imballaggio. In tale contesto la presente proposta di legge interviene su due piani: l incentivazione alla diffusione di imballaggi che, ove ciò sia tecnicamente possibile, siano composti di un solo materiale (così da evitare i problemi causati, ai fini del riciclaggio dei rifiuti, dalle operazioni di differenziazione dei vari materiali); l adozione di un programma sperimentale volto a diffondere la produzione e l utilizzo di imballaggi uniformi e in analogia con quanto già previsto in Italia per l eliminazione integrale delle buste fatte di plastica non biodegradabile (articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge n. 296 del 2006) la conversione integrale degli impianti di produzione di imballaggi composti di plastica in impianti di produzione di imballaggi esclusivamente composti di plastica biodegradabile. Più nello specifico, l articolo 1 della presente proposta di legge interviene sul decreto legislativo n. 152 del 2006, recante «Norme in materia ambientale», introducendo, nella parte dedicata alla gestione dei rifiuti (articoli 217-226), una serie di disposizioni finalizzate a incentivare, ad opera sia del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) che degli stessi produttori, l utilizzo da parte dei consumatori di imballaggi uniformi e composti di plastica biodegradabile. Invece l articolo 2 sul modello di quanto stabilito dai commi 1129 e 1130 dell articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), prevede l adozione di un programma sperimentale nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di imballaggi composti di plastica non biodegradabile e per la contestuale diffusione degli imballaggi uniformi. Al fine di garantire l attuazione di tale programma è prevista la concessione di incentivi fiscali in favore dei produttori di imballaggi che procedono alla conversione integrale dei propri impianti produttivi, contribuendo così alla diffusione dei nuovi tipi di imballaggi e quindi, con essa, alla tutela dell ambiente. In conclusione, si sottolinea che l approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento sarebbe senz altro un segnale importante che porrebbe l Italia all avanguardia, a livello di Unione europea, nella prevenzione dei danni all ambiente causati dagli imballaggi composti di plastica non biodegradabile e, comunque, composti da più materiali. A tale proposito si evidenzia l attuale vuoto normativo a livello di Unione europea ovvero l assenza di norme vincolanti che vadano al di là delle mere dichiarazioni di principio riportando alcuni passi della risposta data il 27 febbraio 2007, da parte della Commissione europea, ad una petizione popolare (n. 0381/2006) indirizzata al Parlamento europeo che chiedeva proprio quanto affermato dalla presente proposta di legge: «Benché gli Stati membri restino liberi di non vietare l uso di plastica non biodegradabile per gli imballaggi se questa è conforme ai requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi, hanno facoltà di incoraggiare l uso della bioplastica ad esempio tramite campagne di sensibilizzazione. Per quanto riguarda le imposte, non esiste un armonizzazione fiscale della plastica biodegradabile a livello europeo. In questa fase, non si prevede di introdurre una defiscalizzazione per gli imbal-
Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3454 laggi in plastica biodegradabile. Tuttavia, sulla base del principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in materia fiscale per promuovere l utilizzo di imballaggi di plastica biodegradabile, a condizione che questi provvedimenti siano conformi ai princìpi generali del trattato CE e, in particolare, non diano origine a formalità doganali transfrontaliere e rispettino il principio di non discriminazione». Quanto agli imballaggi uniformi, invece, non vi sono accenni o prospettive a livello di Unione europea. Tutti motivi, questi, che rendono più necessario che mai intervenire attraverso la presente proposta di legge.
Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3454 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Composizione dei materiali degli imballaggi). 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) del comma 1 dell articolo 218 è inserita la seguente: «a-bis) imballaggio uniforme: imballaggio composto di un solo materiale in modo da comportare, nella fase dello smaltimento, una semplificazione nelle operazioni di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti»; b) all articolo 219: 1) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché da imballaggi uniformi»; 2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) incentivazione dell utilizzo di imballaggi uniformi e composti di plastica biodegradabile, in possesso dei requisiti stabiliti dall allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, e dalla normativa UNI EN 13432:2002»; c) dopo il primo periodo del comma 2 dell articolo 220 è inserito il seguente: «Il Consorzio nazionale degli imballaggi elabora, altresì, dati specifici relativi al quantitativo degli imballaggi uniformi e composti di plastica biodegradabile»; d) dopo la lettera c) del comma 1 dell articolo 225 è inserita la seguente: «c-bis) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi
Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3454 uniformi e composti di plastica biodegradabile rispetto alla quantità totale di imballaggi prodotti;». ART. 2. (Disposizioni per incentivare la diffusione degli imballaggi composti di plastica biodegradabile). 1. Al fine di ridurre il conferimento in discarica della quota di rifiuti di imballaggi composti di plastica non sottoposti a trattamento differenziato e di prevenire i danni causati all ambiente e alla salute umana dalla dispersione nel suolo e nelle acque dei medesimi rifiuti, a decorrere dall anno 2011 è adottato un programma sperimentale nazionale per: a) la progressiva riduzione della commercializzazione di imballaggi composti di plastica non biodegradabile; b) la diffusione degli imballaggi uniformi, definiti ai sensi della lettera a-bis) del comma 1 dell articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall articolo 1 della presente legge. 2. Il programma sperimentale di cui al comma 1, definito con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è altresì finalizzato a individuare le misure adeguate per assicurare l eliminazione definitiva degli imballaggi composti di plastica non biodegradabile, nonché la diffusione dell uso degli imballaggi uniformi per una quota pari almeno al 30 per cento del totale degli imballaggi utilizzati a decorrere dal 1 o gennaio 2015. 3. Al fine di garantire l attuazione del programma sperimentale di cui al presente articolo, fino al periodo d imposta relativo all anno 2014 i produttori di imballaggi possono godere, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche e dell imposta sul reddito delle società, a
Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3454 valere sull imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, di un credito d imposta, nella misura massima del 50 per cento, rispetto alle spese sostenute e documentalmente provate per la conversione dei rispettivi impianti. 4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con regolamento del Ministro dell economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
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