D.Lgs.81/2008: unico testo sulla sicurezza sul lavoro USO DELLE ATTREZZATURE DI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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ing. Domenico Mannelli D.Lgs.81/2008: unico testo sulla sicurezza sul lavoro Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Contenuti Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Allegato V: Attrezzature di lavoro allegato ato VI: uso delle attrezzature di lavoro allegato VII: verifica delle attrezzature Allegato VIII schede DPI Allegato IX: norma di buona tecnica (elettrico) 2009 2/83

2009 3/83

Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un attività o all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale: la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. 2009 4/83

AUSL rileva mancata Osservanza RES macchina marcata CE Segnalazione MSE Prescrizione o disposizione al DL Articolo 70 - Requisiti di sicurezza comma 4 a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione MSE esegue Accertamenti Presso il fabbricante n e g a t i v o esito? positivo Segnalazione AUSL Competente per sanzione al fabbricante e al grossista e al venditore 2009 5/83 MSE = Ministero Sviluppo Economico

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione i i dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 2009 6/83

Scelta attrezzature art. 71 c. 2 Condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere Scelta attrezzatura Valutazione idoneità con rischi presenti nell ambient e di lavoro Rischio NON accettabile Rischio accettabile Rischio NON accettabile Rischio NON accettabile comprare Rischio accettabile Valutazione rischi da interferenz con le altre attrezzatur e già in uso. Rischio accettabile Valutazione rischi derivanti dall impiego dell attrezz atura 2009 7/83

attrezzature aziendali Art. 71 c. 1 valutazione di idoneità all esistenza Attrezzatura marcata CE? no Attrezzatura preesistente al DPR 459/96? si Attrezzatura conforme allegato V? no Attrezzatura conforme Dm emanati ai sensi dell articolo 395 DPR 547/55, ovvero dell articolo 28 D. Lgs. 626/94.? si si no si no Esiste dichiarazione di conformià e libretto uso e manutenzione? no si L attrezzatura può rimanere Attrezzatura da adeguare o rimuovere Attrezzatura da rimuovere o da marcare CE 2009 8/83

articolo 28 D. Lgs. 626/94 - Adeguamenti al progresso tecnico. - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell industria, del commercio e dell artigianato, sentita la commissione consultiva permanente: a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Lettera così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche ti di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell ordinamento nazionale; c) si provvede all adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in 2009 9/83 relazione al progresso tecnologico.

attrezzature aziendali Art. 71 c. 4 valutazione di idoneità all uso Attrezzatura installata ed utilizzata in conformità alle istruzioni d uso? no si Attrezzatura oggetto di idonea manutenzione per la sicurezza e corredata, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione no si Attrezzatura assoggettata alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare? si Esiste ed è aggiornato il registro di controllo se previsto? no no si L attrezzatura non può essere usata L attrezzatura può essere usata 2009 10/83

Question? Quando è previsto il registro di controllo? Un esempio di registro di manutenzione 2009 11/83

Misure tecniche ed organizzative Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI. 2009 12/83

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO sufficiente i spazio disponibile ibil tra elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti tutte tt le energie e sostanze st utilizzate t o prodotte devono potere essere addotte e/o estratte in modo sicuro operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante 2009 13/83

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Le zone di azione delle macchine operatrici i e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari i ovvero occorre adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione 2009 14/83

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Ogni inizio i i ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto st presso gli organi di comando della messa in moto del motore 2009 15/83

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Rischio di proiezione i di oggetti Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre p rr schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone. 2009 16/83

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Rischi dovuti agli elementi mobili È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione Occorre mettere apposito avviso IL motore deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto. L accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.. 2009 17/83

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Rischio di caduta di oggetti Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 2009 18/83

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Rischio da materie e prodotti pericolosi i e nocivi i materie e prodotti pericolosi e nocivi sono quelle infiammabili, esplodenti, corrosivi, i a temperature t dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, 2009 19/83

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto tt con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose. 2009 20/83

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Accesso per la manutenzione l accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione i a parti di impianti, i apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi. 2009 21/83

uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro. (patentino per carrellisti) 2009 22/83

uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione (strisce gialle e cartelli) L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti p a tal fine. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la 2009 sicurezza e la salute dei lavoratori. 23/83

uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no Barriere e segnaletica Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente t ed immediatamente t in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno. 2009 24/83

uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no Barriere e segnaletica Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, ti non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito. 2009 25/83

uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no Guida cieca Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente t o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone. 2009 26/83

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante. 2009 27/83

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo. 2009 28/83

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo. 2009 29/83

ENPI circolare 83 maggio 1983, n. 42 Verifiche ponti mobili sviluppabili. Si va diffondendo d d l'impiego i di cestelli per una o due persone, montati su auto-gru, per l'esecuzione di determinati lavori da parte degli operatori a bordo dei cestelli stessi. Va contrastata la tendenza a ritenere applicabile l'art 184 del D.P.R. n. 547/1955, in quanto detto articolo prevede soltanto il sollevamento eccezionale di persone a mezzo di apparecchi di sollevamento/trasporto, ma non l'esecuzione di lavori a bordo dell'apparecchio stesso. Da quanto sopra discende d che i cestelli semplicemente sospesi al gancio delle gru vanno considerati irregolari, e si dovrà provvedere a segnalare il fatto all'ispettorato del lavoro come situazione di pericolo. 2009 30/83

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza. 2009 31/83

Rischi per Energia elettrica Per i lavori all aperto è vietato l uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra. L eventuale trasformatore rm r deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell avvolgimento l secondario collegato a terra. 2009 32/83

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. (o altri) In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate. 2009 33/83

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative i per evitare collisioni i i del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori. 2009 34/83

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi Tutte le operazioni i di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori. In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento nt degli operatori. 2009 35/83

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro. 2009 36/83

Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi Il sollevamento dei laterizi, i pietrame, ghiaia i e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. 2009 37/83

Cosa dice l allegato V Riproduce parte del DPR 547 sui requisiti i i di sicurezza che devono avere le attrezzature di lavoro: parte I: requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro parte II: prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche 2009 38/83

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Sistemi i e dispositivi i i i di comando Se necessario, dal posto di comando principale l' operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo 2009 39/83

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Sistemi e dispositivi di comando La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, per il comando di una modifica rilevante delle condizioni i i di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto. 2009 40/83

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Sistemi e dispositivi di comando La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, per il comando di una modifica rilevante delle condizioni i i di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto. 2009 41/83

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Occorre prevenire: I rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento Le emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc. I rischi dovuti alla stabilità I rischi dovuti agli elementi mobili I rischi dovuti all illuminazione I rischi dovuti a temperature estreme I rischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni I rischi dovuti a Vibrazioni I rischi dovuti a Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. I rischi dovuti a incendio ed esplosione 2009 42/83

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all immagazzinamento di carichi. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro I rischi dovuti all illuminazione I rischi dovuti a temperature estreme I rischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni I rischi dovuti a Vibrazioni I rischi dovuti a Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. I rischi dovuti a incendio ed esplosione 2009 43/83

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro Mole abrasive Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili Macchine di fucinatura e stampaggio per urto Macchine utensili per metalli ischi dovuti a carenza di segnalazioni, indicazioni Macchine utensili per legno e materiali affini Presse e cesoie Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori 2009 44/83

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro Macchine per centrifugare e simili I Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili Macchine per filare e simili Telai meccanici di tessitura Macchine diverse Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili Forni e stufe di essiccamento o di maturazione Impianti macchine ed apparecchi elettrici 2009 45/83

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati lf in maniera specifica per svolgere detti compiti. 2009 46/83

Macchina marcata CE Modifica? si Miglior a condizi oni di sicure zza? Modifi ca modali tà utilizz o? si no no Modif ica presta zioni? no no si si Ordinaria o straordinaria manutenzione Nuova marcatu ra CE Conservare evidenze modifca 2009 47/83

le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende d dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 2009 48/83

Controlli delle attrezzature Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte: a ad interventi di controllo periodici e a ad interventi di controllo straordinari (per riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività ) da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 2009 49/83

Controlli delle attrezzature il datore di lavoro sottopone le attrezzature t di lavoro riportate t in ALLEGATO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13. (decreti ministeriali) 2009 50/83

Attrezzatura Intervento/periodicità Apparecchi di sollevamento materiali di portata t Verifica annuale superiore a 200 Kg di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. Apparecchi di sollevamento materialidi portata Verifica biennale superiore a 200 Kg di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Apparecchi di sollevamento materiali di portata Verifica annuale superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. 2009 51/83

Attrezzatura Intervento/periodicità Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. Verifica di 93/2000 art. 3) funzionamento: Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati quinquennale nella I, II e III categoria Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. Verifica di 93/2000 art. 3) funzionamento: Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria quinquennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. Verifica di 93/2000 art. 3) funzionamento: Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. quinquennale Verifica di integrità: decennale 2009 52/83

TUBAZIONI L Utilizzatore deve denunciare all ISPESL entro l 11 febbraio 2009 i recipienti per liquidi e le tubazioni esistenti al 12/2/2005, commercializzati prima del 30/5/02 e non certificati secondo PED che, esclusi dalla previgente normativa nazionale, hanno caratteristiche tecniche tali da renderli oggetto di riqualificazione periodica in accordo alle Tabelle Allegato A ed Allegato B del D.M. 329/04 2009 53/83

Articolo 73 - Informazione e formazione I lavoratori incaricati i i dell uso devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2009 54/83

Articolo 73 - Informazione e formazione I lavoratori devono essere informati i sui rischi cui sono esposti durante l uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 2009 55/83

Articolo 73 - Abilitazione In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti i i minimi i i di validità della formazione. 2009 56/83

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CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro) g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2009 58/83

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Occorre una valutazione dei rischi tenendo in considerazione: a) le condizioni i i e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 2009 59/83

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto 2009 60/83

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche 2009 61/83

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Tutti i materiali, i macchinari i e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte, cioè ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni i i e gli impianti i i di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. 2009 62/83

ALLEGATO IX NORME DI BUONA TECNICA Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: UNI (Ente Nazionale di Unificazione); CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); ISO (Organizzazione Internazionale per la 2009 Standardizzazione). 63/83

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Lavori sotto tensione 1. E vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica c) per sistemi di II e III categoria purchè: 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a 2009 lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente 64/83 normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Lavori in prossimità di parti attive Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori i i ai limiti iti di cui alla tabella 1 dell ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee aproteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2009 65/83

Tab. 1 Allegato IX Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche Un (kv) Distanza minima consentita (m) 1 3 10 3,5 15 35 3,5 132 5 220 7 380 7 2009 66/83

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Verifiche. 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente) 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 3. L esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorità di vigilanza dell autorità di vigilanza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente) 2009 67/83

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Definizioni Si intende per dispositivo i i di protezione individuale, id di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2009 69/83

Esclusioni Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili tili per individuare id e segnalare rischi e fattori nocivi. 2009 70/83

Quando i DPI? I DPI devono essere impiegati i i quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 2009 71/83

Requisiti dei DPI essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati ti all'utilizzatore t secondo le sue necessità. in caso di rischi multipli i DPI devono essere tra loro compatibili e efficaci 2009 72/83

Scelta dei DPI a) effettuare l'analisi li i e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individuare id le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valutare, sulla base delle informazioni n e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato ; d) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione i significativa ifi negli elementi di 2009 73/83 valutazione.

Durata dell'uso dei DPI In funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 2009 74/83

Gestione DPI mantenere in efficienza i DPI mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; fornire informazioni istruzioni comprensibili e formazione ai lavoratori; destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; addestrare i lavoratori per DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell udito. 2009 75/83

Criteri per l individuazione e l uso Con decreto del Ministro i del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI 2009 76/83

ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1. Schema indicativo per l inventario dei Rischi ai fini dell impiego di attrezzature di protezione individuale 2009 77/83

ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 2. Elenco idi indicativo i e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale 3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività ità e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 4. Indicazioni n non n esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale Rischi Origini e Fattori da prendere in forma dei considerazione dal punto di vista rischi della sicurezza per la scelta e l utilizzazione dell attrezzatura 2009 78/83

ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4. Idi Indicazioni i i non esaurienti i per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale Rischi Oi Originii i e Fattori da prendere in forma dei considerazione dal punto di vista rischi della sicurezza per la scelta e l utilizzazione i dell attrezzatura t RISCHI DA COPRIRE RISCHI LEGATI ALL ATTREZZATURA RISCHI LEGATI ALL IMPIEGO DELL ATTREZZATURA ESEMPIO 2009 79/83

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Rischi - Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l utilizzazione dell attrezzatura RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 9.) Impatto - Caduta da - resistenza e idoneità posizione elevata dell attrezzatura e del - Perdita punto di ancoraggio dell equilibrio 2009 80/83

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Rischi - Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l utilizzazione dell attrezzatura RISCHI LEGATI ALL ATTREZZATURA (rif. punto 9.) disagioi e impaccio nel lavoro - costruzione ergonomica insufficientent - costruzione ergonomica -limitata libertà di movimento - modalità di costruzione - massa - flessibilità - facilità d impiego - dispositivi di protezione con regolazione automatica della lunghezza infortuni e rischi per la salute -sollecitazione dinamica esercitata sul mezzo di protezione nell utilizzazione durante la fase di frenatura della caduta - idoneità dell attrezzatura -distribuzionedeglisforzidifrenatura su quelle parti del corpo che hanno una certa capacità di assorbimento - riduzione della forza di frenatura - distanza di frenatura - posizione della fibbia di fissaggio - movimento pendolare e urto laterale - punto d ancoraggio al di sopra della testa, ancoraggio o in altri punti Alterazione della funzione protettiva causata dall invecchiamento - deterioramento della resistenza meccanica causata dalle-- --delle condizioni ambientali, dalla pulitura e dall usura - resistenza alla corrosione - resistenza dell attrezzatura agli aggressivi industriali - mantenimento della funzione di protezione per tutta la durata dell attrezzatura 2009 81/83

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Rischi - Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l utilizzazione dell attrezzatura RISCHI LEGATI ALL IMPIEGO DELL ATTREZZATURA (rif. punto 9.) utilizzo della protezione insufficiente - cattiva scelta dell attrezzatura - scelta dell attrezzatura in funzione del tipo e dell entità dei rischi e delle esigenze industriali - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante (norme per l uso) - osservanza della marcatura dell attrezzature (es. tipo di protezione, marcatura corrispondente e un impiego specifico) - scelta dell attrezzatura in funzione dei fattori individuali dell utilizzatore - impropria utilizzazione - impiego appropriato dell attrezzatura dell attrezzatura conoscendo il rischio - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante - attrezzatura sporca, consunta o - mantenimento dell attrezzatura in deteriorata buono stato - Controlli regolari - sostituzione a tempo debito - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante 2009 82/83

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