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Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 127/2013 OTTOBRE/5/2013 (*) 8 Ottobre 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON LA CIRCOLARE N. 29/E DEL 18 SETTEMBRE 2013, FORNISCE IMPORTANTI CHIARIMENTI IN MERITO ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 63/2013 (C.D. DECRETO ENERGIA ) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DETRAZIONI FISCALI CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI, AL RECUPERO DEL PATRIMONIO 1

EDILIZIO E ALL ACQUISTO DI MOBILI, NONCHÉ PER L ACQUISTO DI GRANDI ELETTRODOMESTICI DI CLASSE ENERGETICA A+. Come noto, il decreto legge 63/2013 - convertito dalla legge 90/2013 - ha previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, il 6 giugno 2013. Il suddetto decreto ha previsto, inoltre, per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, ulteriori sei mesi di agevolazione, disponendo la proroga dell agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014. Ma la novità più importante introdotta dal D.L. 63/2013 è rappresentata dalla detrazione per l acquisto di mobili, nonché per l acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di euro 10.000. Orbene, i chiarimenti, forniti dall Agenzia delle Entrate con la circolare su citata, spaziano su tutte le sopra indicate novità anche se, i più interessanti appaiono quelli sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sugli interventi antisismici e sul bonus arredi ed elettrodomestici. 2

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Per quanto riguarda l eco-bonus, il documento di prassi conferma che la proroga vale per tutti gli interventi mirati al miglioramento dell efficienza energetica previsti dall articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge introduttiva, la 296/2006 con un limite massimo della detrazione pari a euro 100.000. Tra questi, anche quelli relativi alla: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, introdotti a decorrere dal 2008 dall art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007 e ricondotti nell ambito degli interventi di cui all art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, introdotti a decorrere dal 2012 dall art. 4, comma 4, del DL n. 201 del 2011 e ricondotti nell ambito degli interventi di cui all art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, con un comune limite massimo della detrazione pari a euro 30.000. Si segnala che le suddette tipologie di interventi, inizialmente, nella prima bozza di decreto, erano state escluse per poi essere riammesse al momento della conversione in legge del D.L. 63/2013. A questo proposito la circolare dice, a chiare lettere, che il legislatore, nel riportarli nell alveo della detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico, ha inteso anche ripristinare i termini iniziali e finali dell agevolazione. Quindi, per la sostituzione dei vecchi scaldabagni o impianti di riscaldamento con quelli di ultima generazione, la detrazione del 65% dall imposta sul reddito, si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013, giorno di entrata in vigore del Dl 3

63/2013 e non dal 4 agosto, data di operatività della legge 90/2013. La proroga dell agevolazione fiscale in esame è fino al 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio mentre, per i restanti interventi, l aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. L Agenzia delle Entrate ricorda anche che nulla cambia in merito agli interventi agevolabili che restano gli stessi soggetti alla detrazione del 55%. Relativamente alla detrazione fiscale connessa agli interventi per riqualificazione energetica, l Agenzia fa notare che, poiché l agevolazione è fruibile anche dalle imprese individuali, società ed enti commerciali, per questi occorre tener conto del principio di competenza (e non di cassa, come per le persone fisiche, professionisti ed enti non commerciali): ciò significa che, per essi, non si tiene conto del movimento finanziario (pagamento) ma, della data di ultimazione della prestazione. Così, ad esempio, supponendo che un impresa abbia effettuato interventi agevolabili per i quali la data di ultimazione della prestazione è il 20 dicembre 2013, ma il pagamento sia avvenuto a gennaio 2014, l agevolazione del 65% spetta. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E INTERVENTI ANTISISMICI. Come noto, le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono disciplinate, a decorrere dal 2012, dall art. 16-bis del 4

TUIR. Le detrazioni sono state inserite stabilmente nel corpo delle spese rilevanti ai fini IRPEF dall art. 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, accorpando in un unico articolo sia la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente prevista dall art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata (comma 1 dell art. 16-bis), sia la detrazione nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Orbene, l art. 16 del D.L. n. 63/2013 ha previsto: la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione suddetta con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di euro 96.000; una detrazione pari al 65% per gli interventi edilizi realizzati per l adozione di misure antisismiche effettuate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, sempre nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro. La circolare in esame fornisce importanti chiarimenti in merito alla detrazione fiscale per i suddetti interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013). In particolare, l Agenzia delle Entrate chiarisce che gli interventi edilizi debbano riguardare fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. Per costruzione adibita ad abitazione principale, si intende l abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito IRPEF. 5

Per costruzioni adibite ad attività produttive, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Inoltre, viene chiarito che: la detrazione di cui si discute è applicabile a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63; per l individuazione della disciplina applicabile alla detrazione per gli interventi in questione (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare), in assenza di indicazioni nella disposizione e considerate le tipologie di interventi agevolabili, si deve fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell art. 16-bis del TUIR; la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI I chiarimenti più interessanti della circolare in esame si registrano sulla vera e propria novità del D.L. n. 63 e, cioè, sulla nuova detrazione per l acquisto di mobili, nonché per l acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di euro 10.000 (art. 16, comma 2 D.L. n. 63). Come si può ben evincere vi è una stretta correlazione tra l incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile, in quanto i soggetti 6

che possono avvalersi del beneficio fiscale sono gli stessi che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all art. 16- bis del Tuir. L Agenzia delle Entrate, chiarisce, in particolare, che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame, l effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali di cui all art. 1117 c.c. (cfr. paragrafo 1.3 Circolare n. 29/E/2013). Ma, attenzione, perché l effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all arredo della propria unità immobiliare. Altro importante chiarimento che fornisce l Agenzia è che le spese, per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ma, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010). La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. Una importante precisazione riguarda i beni agevolabili: viene affermato che, i mobili e i grandi elettrodomestici, per rientrare nella detrazione, devono essere acquistati nuovi nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013. 7

Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Per l individuazione dei grandi elettrodomestici, l Agenzia chiarisce che, costituisce utile riferimento l elenco di cui all allegato 1B del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Ad maiora IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio (*) Rubrica riservata agli iscritti nell Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori ED/FC/GC 8