Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente, non dirigente, della Giunta regionale. 2. Fino alla creazione del ruolo autonomo consiliare e all approvazione delle relative norme di organizzazione interna, le presenti disposizioni si applicano al personale del Consiglio regionale, con riferimento, ove necessario, agli organi corrispondenti. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende: a) per «ufficio disciplinare» l ufficio competente per i procedimenti disciplinari previsto dall articolo 55, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); b) per «dirigente responsabile» il dirigente al quale è assegnato il dipendente soggetto a procedimento disciplinare; c) per «struttura del personale» la posizione dirigenziale nella cui declaratoria sia compreso il trattamento giuridico del personale regionale; d) per «denuncia penale» la denuncia prevista dall articolo 331 del codice di procedura penale; e) per «arbitro unico» il soggetto previsto dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23 gennaio 2001, rinnovato con il contratto nazionale quadro sottoscritto il 24 luglio 2003. Articolo 3 (Sanzioni disciplinari) 1. Le violazioni da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dal codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo nazionale di lavoro danno luogo, secondo la gravità dell infrazione, previo procedimento disciplinare, all applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto o censura; c) multa di importo fino a un massimo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. Articolo 4 (Competenza) 1. Le funzioni di ufficio disciplinare sono esercitate dalla struttura del personale. 2. L ufficio disciplinare è competente per tutti i procedimenti disciplinari fatta eccezione per il rimprovero verbale e il rimprovero scritto, o censura, che sono di competenza del dirigente responsabile. 3. Qualora l ufficio disciplinare venga direttamente a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti, li segnala immediatamente al dirigente responsabile, il quale assume le determinazioni in ordine alla competenza del procedimento disciplinare. Articolo 5 (Applicazione del rimprovero verbale e del rimprovero scritto o censura) 1. Le sanzioni disciplinari sono applicate con determinazione dirigenziale ad eccezione del rimprovero verbale che può essere inflitto verbalmente e deve risultare dalla comunicazione di cui al comma 7, lettera a). 2. Il rimprovero verbale è applicato direttamente dal dirigente responsabile anche senza previa tempestiva contestazione scritta dell addebito al dipendente. 3. Nel caso in cui sia applicabile il rimprovero scritto o censura il dirigente responsabile provvede alla contestazione scritta dell addebito, da effettuarsi tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del fatto, stabilendo contestualmente la convocazione dell audizione del dipendente per essere sentito a sua difesa. 4. All audizione per la difesa il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 5. La convocazione scritta per la difesa, di cui al comma 3, non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. 6. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 7. Il dirigente responsabile, alla conclusione del procedimento, trasmette alternativamente all ufficio disciplinare: a) la comunicazione dell avvenuta applicazione del rimprovero verbale; b) la copia della determinazione di applicazione del rimprovero scritto e dei relativi atti istruttori; c) la copia della determinazione con cui dispone la chiusura del procedimento nei casi in cui si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente.
Articolo 6 (Applicazione della multa, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, del licenziamento con preavviso e del licenziamento senza preavviso) 1. Il dirigente responsabile, nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza ai sensi dell articolo 3, segnala, entro dieci giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, all ufficio disciplinare, i fatti da contestare al dipendente per l istruzione del procedimento. 2. Qualora, nel corso del procedimento già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il dirigente responsabile, entro cinque giorni, trasmette tutti gli atti all ufficio disciplinare, dandone contestuale comunicazione all interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest ultimo ufficio senza ripetere la contestazione scritta dell addebito e gli atti istruttori. 3. In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti ai commi 1 e 2, si darà corso all accertamento della responsabilità dei soggetti tenuti alla comunicazione. 4. L ufficio disciplinare, entro 20 giorni dalla ricezione della segnalazione di cui al comma 1, provvede alla contestazione scritta dell addebito, stabilendo contestualmente la convocazione del dipendente per essere sentito a sua difesa. 5. All audizione per la difesa il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 6. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. 7. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. Articolo 7 (Fatti illeciti di rilevanza penale. Sospensione e riattivazione del procedimento) 1. Il dirigente responsabile che viene a diretta conoscenza di illeciti disciplinari aventi rilevanza penale commessi in servizio da un dipendente, inoltra la denuncia penale dandone tempestiva comunicazione all ufficio disciplinare. 2. Qualora l ufficio disciplinare venga direttamente a conoscenza di illeciti disciplinari aventi rilevanza penale, inoltra la denuncia penale e contestualmente esegue la segnalazione di cui all articolo 3, comma 3. 3. Il dirigente responsabile avvia il procedimento disciplinare, ovvero se ritiene la sanzione da applicare non di sua competenza, trasmette gli atti all ufficio disciplinare. 4. L ufficio che ha avviato il procedimento è tenuto a sospenderlo con determinazione dirigenziale in attesa della sentenza definitiva o comunque della conclusione del procedimento penale. 5. La sospensione è disposta anche nel caso in cui l obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato ovvero quando l ente venga a conoscenza dell esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti, oggetto di procedimento disciplinare. 6. L ufficio disciplinare è tenuto alla denuncia penale anche qualora venga a conoscenza della rilevanza penale delle infrazioni disciplinari solo a seguito della chiusura del procedimento da parte del dirigente responsabile.
7. Nella fattispecie di cui al comma 6, o comunque in ogni caso di omessa denuncia, il dirigente inadempiente risponde delle conseguenze patrimoniali a carico dell amministrazione derivanti dall annullamento della sanzione disciplinare per omissione della denuncia penale o per mancata sospensione del procedimento disciplinare. 8. Qualora l ente sia venuto a conoscenza dei fatti che possono dar luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini di cui all articolo 4, comma 3 e all articolo 5, comma 4. 9. Fatto salvo il disposto dell articolo 32 quinquies del codice penale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente articolo, è riattivato entro 180 giorni e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 10. Per i soli casi previsti dall articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro 120 giorni dalla sua riattivazione. Articolo 8 (Conoscenza dei fatti) 1. La conoscenza dei fatti posti a fondamento della responsabilità disciplinare deve essere tale da permettere una contestazione dell addebito analitica e circostanziata. Articolo 9 (Diritto di accesso) 1. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. Articolo 10 (Riservatezza) 1. Le comunicazioni concernenti i procedimenti disciplinari devono garantire l assoluta riservatezza dei dati relativi ai soggetti interessati dal procedimento. Articolo 11 (Criteri di applicazione delle sanzioni) 1. Il soggetto competente ai sensi dell articolo 3, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, applica la sanzione ritenuta applicabile in osservanza dei principi e dei criteri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Qualora ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all interessato.
Articolo 12 (Riduzione della sanzione) 1. Su richiesta del dipendente, la sanzione applicabile può essere ridotta. 2. La determinazione di applicazione della sanzione in forma ridotta non è suscettibile di impugnazione. Articolo 13 (Estinzione del procedimento) 1. Il procedimento disciplinare, salvi i casi previsti dall articolo 6, commi 9 e 10, deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione dell addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue. 2. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Articolo 14 (Impugnazione delle sanzioni) 1. Il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare la sanzione disciplinare mediante richiesta di conciliazione e arbitrato davanti all arbitro unico. 2. La richiesta deve essere depositata presso l ufficio disciplinare, oppure inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro venti 20 giorni dalla comunicazione della sanzione. 3. Le procedure arbitrali sono regolate dalle disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato sottoscritto il 23 gennaio 2001, rinnovato con il contratto nazionale quadro sottoscritto il 24 luglio 2003. 4. Per effetto dell impugnazione gli effetti della sanzione disciplinare sono sospesi fino alla definizione della controversia. 5. Il dirigente della struttura del personale adotta tempestivamente gli atti necessari a garantire la piena esecuzione del lodo arbitrale pronunciato dall arbitro unico. Articolo 15 (Norma di rinvio) 1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia all articolo 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e alle disposizioni in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari, e di procedure di conciliazione ed arbitrato, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali.