LEGGE DI STABILITÀ, JOBS ACT E LE ULTIME NOVITÀ



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SLIDES PUBBLICATO IL 27 NOVEMBRE 2014 GIANLUCA SPOLVERATO LEGGE DI STABILITÀ, JOBS ACT E LE ULTIME NOVITÀ SHR EDU

DI COSA PARLIAMO 1. LEGGE DI STABILITA : LE NOVITA IN SINTESI. 2. IRAP 2014 E DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO. 3. STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO. 4. TFR IN BUSTA PAGA. 5. CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO. 6. REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI. 7. RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI. 8. SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO. 9. MISURE PER IL SOSTEGNO DELLA NATALITA. 10. IL NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI. 11. L. 78/2014: I CHIARIMENTI DELLA CIRC. MIN. LAV. 18/2014. 12. BONUS GARANZIA GIOVANI. 13. JOBS ACT: LE NOVITA DELLA LEGGE DELEGA. 14. LE ULTIME NOVITA. pagina 3

LEGGE DI STABILITA : LE NOVITA IN SINTESI pagina 5

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA 2015 LE NOVITA IN SINTESI DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA 2015 IRAP 2014 E DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO TFR IN BUSTA PAGA CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI SGRAVI CONTRIBUTIVI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO BONUS NATALITA SUPERAMENTO CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA RIDUZIONE DELLE SPESE E INTERVENTI CORRETTIVI CONTRASTO ALL EVASIONE pagina 6

IRAP 2014 (1) CUNEO FISCALE (IRAP) Il d.l. 66/2014 ha ripristinato le vecchie deduzioni per incremento occupazionale, in vigore fino al 2008. CONDIZIONI Decorrenza delle deduzioni dal 2014. Deve verificarsi un incremento occupazionale tra i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli mediamente occupati nel periodo di imposta precedente. Deducibilità di un importo in relazione al personale neoassunto pari al minore tra i seguenti limiti: il costo del personale neo-assunto; l importo di 15.000 ragguagliato alla durata del contratto del neoassunto nell anno; l incremento di costo totale del personale voce B da 9-14 del C.E. (considerando tutto il personale ed anche i lavoratori interinali e il loro costo ad esclusione dei costi dei lavoratori diversi da quelli dipendenti es. co.co.co.). CUMULO Per ciascun dipendente l importo delle deduzioni ammesse non può superare il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. pagina 7

IRAP 2014 (2) ALTERNATIVA Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1. Deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato (7.500 euro), aumentata a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni Deduzione per incremento occupazione (15.000 euro) Deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (15.000 euro), aumentata a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni Contributi assistenziali e previdenziali Deduzione forfettaria 1.850 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta fino ad un massimo di 5 lavoratori Deduzione delle spese per apprendisti e disabili, personale addetto alla ricerca e sviluppo pagina 8

DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP (1) L art. 5 del disegno di legge di stabilità 2015 prevede una riduzione dall Irap per le imprese mediante l abbattimento della componente lavoro, ma solo nel caso di lavoratori a tempo indeterminato. Di contro, si torna alla aliquota piena del 3,9%. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell art. 2 d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati. Pertanto dal 1 gennaio 2014 vengono ripristinate le aliquote Irap in vigore al 31 dicembre 2013 senza alcuna riduzione per l anno 2014. TIPOLOGIA SOGGETTO ALIQUOTA 2014 POST L. 66/2014 ALIQUOTA 2014 LEGGE STABILITA Banche 4,2% 4,65% Assicurazioni 5,3% 5,9% Imprese concessionarie servizi pubblici 3,8% 4,2% Altri soggetti 3,50% 3,90% pagina 9

DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP (2) COMPONENTI DI COSTO DISPOSIZIONI ATTUALMENTE IN VIGORE DISPOSIZIONI POST LEGGE DI STABILITÀ RAL 30.000 30.000 Contributi previdenziali 9.000 9.000 Contributi assicurativi 3.000 3.000 TFR 2.222 2.222 Costo totale 44.222 44.222 Costo deducibile (contributi+inail) 12.000 - Deduzioni forfettarie 7.500 - Deduzioni aggiuntive 44.222 Costo indeducibile 24.722 0 Irap 865 0 pagina 10

STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO Ai sensi dell art. 4 del disegno di legge di stabilità 2015, qualora l imposta lorda determinata sui redditi di cui agli art. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), e 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a: 1. 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2. 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 2.000 euro. Il credito eventualmente spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti d imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d imposta mediante l istituto della compensazione. L importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). pagina 11

BONUS 80 EURO (1) SOGGETTI BENEFICIARI SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO MODALITA DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO ART. 1 D.L. 24 APRILE 2014, N. 66 CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8/E DEL 28 APRILE 2014 Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente di cui all art. 49, comma 1, TUIR; dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 50, comma 1, TUIR. Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l anno d imposta 2014 non superiore a 26.000 euro. L art. 1, comma 4, d.l. 66/2014 prevede che, per l anno 2014, i sostituti d imposta riconoscono il credito eventualmente spettante in via automatica e ripartendolo fra le retribuzioni erogate mensilmente. I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Ai sensi del comma 2 dell art. 1 d.l. 66/2014, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 940, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell anno. pagina 12

BONUS 80 EURO (2) ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D IMPOSTA CREDITO NON SPETTANTE RILEVANZA DEL CREDITO Il comma 5 dell art. 1 d.l. 66/2014 dispone che il sostituto d imposta, al fine di erogare il credito, utilizza l ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati. L importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione o richiederlo a rimborso. I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale. pagina 13

BONUS 80 EURO (3) L Agenzia delle Entrate, con la successiva CIRCOLARE N. 9/E DEL 14 MAGGIO 2014, con una sorta di domanda e risposta, ha fornito ulteriori chiarimenti su varie questioni concernenti: i soggetti beneficiari; l applicazione del credito da parte dei sostituti d imposta; il recupero del credito erogato; il coordinamento con altre misure agevolative. In particolare: tra i soggetti beneficiari del bonus Irpef sono compresi anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l indennità e i lavoratori in mobilità; le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus; nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell anno, il sostituto d imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. pagina 14

BONUS 80 EURO (4) ALCUNE DOMANDE Qual è la natura del bonus Irpef. Credito d imposta o semplice aumento delle detrazioni spettanti? Quali sono i requisiti per beneficiare del bonus Irpef? Spetta in egual misura anche per i part time e per i contratti intermittenti? E in caso di assenze non retribuite? Cosa si intende per reddito complessivo. Si computa la retribuzione per incremento della produttività? Si computa il TFR liquidato mensilmente? Le prestazioni a sostegno del reddito (Aspi; mobilità; indennità di maternità, ecc.)? Gli altri redditi assimilati a lavoro dipendente? E i redditi sottoposti a ritenuta a titolo di imposta? Cosa fare nel caso di due rapporti di lavoro con due diversi sostituti d imposta? E possibile effettuare un unico conguaglio senza attendere le dichiarazioni fiscali per beneficiare del bonus Irpef? Quali sono i riflessi in termini di costo del lavoro. pagina 15

TFR IN BUSTA PAGA (1) Ai sensi dell art. 6 del disegno di legge di stabilità 2015, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di percepire la quota maturanda di TFR, al netto del contributo aggiuntivo, compresa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018. All atto della manifestazione della volontà, il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'art. 2120 c.c. La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione. pagina 16

TFR IN BUSTA PAGA (2) Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e NON OPTINO per lo schema di accesso al credito si applicano le disposizioni di cui all art. 10 d.lgs. 252/2005, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà. Le medesime disposizioni trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà: restituzione contributo a fondo di garanzia (0.20%); misure compensative (0,28%). Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali OPTINO per lo schema di accesso al credito, si applicano le disposizioni di cui all art. 10, comma 2, d.lgs. 252/2005, limitatamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà, e non si applicano le disposizioni di cui al predetto art. 10. commi 1 e 3: restituzione contributo a fondo di garanzia (0.20%); nessuna misura compensativa. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al fondo pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà. pagina 17

TFR IN BUSTA PAGA (3) I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all Inps apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall Inps, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all apposito accordo quadro da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell economia e delle finanze e l Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all art. 2120 c.c. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all art. 6, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. pagina 18

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI (1) Ai sensi dell art. 10 del disegno di legge di stabilità 2015, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 15.000 euro, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro; c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell imposta sul valore aggiunto. I soggetti determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività a seconda del codice ATECO che contraddistingue l attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un imposta sostitutiva dell imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. pagina 19

REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI (2) I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall applicazione degli studi di settore. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva altresì il reddito determinato ai sensi del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del citato testo unico. Sono abrogate le seguenti disposizioni: l art. 13 l. 23 dicembre 2000, n. 388; l art. 27 d.l. 6 luglio 2011 n. 98,; l art. 1, commi da 96 a 115 e comma 117, l. 24 dicembre 2007, n. 244. Non possono avvalersi del regime forfetario: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell imposta sul valore aggiunto; i soggetti non residenti; i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato; gli esercenti attività d impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all esercizio dell attività, a società di persone o associazioni di cui all art. 5 TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all art. 116 del medesimo testo unico. pagina 20

AMMORTIZZATORI SOCIALI E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA DOTAZIONE PER INCENTIVI ALL ASSUNZIONE Ai sensi dell art. 12 del disegno di legge di stabilità 2015, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito presso il Ministero del lavoro un apposito Fondo la cui dotazione è pari a 1.600 milioni di euro per l anno 2015 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall anno 2016. RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA L'autorizzazione di spesa è incrementata, per l'anno 2015, di 400 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. SUPERAMENTO CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA L art. 19 del disegno di legge di stabilità 2015 ha modificato l art. 1, comma 430, l. 147/2013. ART. 1, COMMA 430, L. 147/2013 430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015 15 gennaio 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. pagina 21

SGRAVI CONTRIBUTIVI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (1) Ai sensi dell art. 13 del disegno di legge di stabilità 2015, con riferimento alle assunzioni: con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato, ad esclusione del settore agricolo; effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015; è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua (massimo 24.180 euro). Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all Inail. CONDIZIONI DI SPETTANZA Spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni ad esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; non è dovuto per le assunzioni in apprendistato e dei contratti di lavoro domestico; non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali il datore di lavoro, ivi considerando società controllate o controllate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l entrata in vigore della legge. pagina 22

SGRAVI CONTRIBUTIVI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (2) FINANZIAMENTO Al finanziamento degli incentivi si provvede, quanto ad euro 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014. ABROGAZIONE SGRAVIO LUNGO DISOCCUPATI In considerazione di questo nuovo sgravio contributivo, viene eliminato, dal 1 gennaio 2015, il beneficio contributivo previsto in caso di assunzione di disoccupati e soggetti in cassa integrazione straordinaria di lunga durata. ESEMPIO L. 409/70 L. Stabilità L. 409/70 L. Stabilità RAL 25.000 25.000 40.000 40.000 Contributi ordinari 7.920 7.920 12.672 12.672 Contributi Inail 177 177 283 283 Sgravio contributivo 3.960 7.920 6.336 8.060 pagina 23

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI La l. 92/2012 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli incentivi all assunzione dei lavoratori. Il comma 12, lett. a) e lett. b), dell art. 4 afferma che gli incentivi non spettano se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva: i benefici non sono riconosciuti anche nel caso in cui, per il lavoratore avente diritto, venga utilizzata la tipologia della somministrazione o sia assunto in violazione di un diritto di precedenza legale o di natura contrattuale. Con l art. 4, commi 12-15, l. 92/2012, è stata quindi definita una disciplina omogenea delle condizioni di spettanza dei benefici contributivi. La Circ. Inps 137/2012 ha introdotto i seguenti principi generali applicabili a tutti gli incentivi: esclusione dei benefici contributivi nel caso di assunzioni effettuate in attuazione, o in violazione, di preesistenti obblighi normativi (le limitazioni non si applicano in caso di richiesta dei benefici previsti per l assunzione di disabili, ex art. 13 l. 68/1999); richiesta dei benefici in presenza di sospensioni dell attività lavorativa per crisi o riorganizzazione (Cigs, Cigs in deroga); presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero rapporti di collegamento o controllo; limitazione al cumulo dei benefici contributivi fruiti in relazione a uno stesso lavoratore; invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie; documento unico di regolarità contributiva. pagina 24

MISURE PER IL SOSTEGNO DELLA NATALITÀ (1) Ai sensi dell art. 14 del disegno di legge di stabilità 2015, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno di bambini nati o adottati, è istituito, a decorrere dal 2015, un Fondo di 500 milioni di euro annui, destinato all'erogazione in favore dei nuclei familiari di un assegno in un unica soluzione per ogni bambino nato o adottato, a decorrere dal 1 gennaio 2015. L'importo dell'assegno, nonché i criteri e le modalità di erogazione, verranno stabiliti da un successivo decreto da emanarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge, sulla base dei seguenti principi: a) individuazione, quali beneficiari dell'assegno, dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani o di uno Stato membro dell'unione europea o da cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia, in possesso di un valore dell'isee per nucleo familiare non superiore a 30.000 euro annui; b) determinazione dell'importo dell'assegno in unica soluzione per l'anno 2015 in misura non inferiore a 900 euro; c) per ogni figlio terzo o ulteriore per ordine di nascita, eventuale erogazione dell assegno per ogni anno, fino al compimento del terzo anno d età. d) per ogni figlio terzo o ulteriore per ordine di nascita, già nato ovvero adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, erogazione dell assegno per gli anni residui fino al compimento del terzo anno d età. pagina 25

MISURE PER IL SOSTEGNO DELLA NATALITÀ (2) La rideterminazione dell'assegno è effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno. L assegno è erogato in un unica soluzione dall Inps, e viene corrisposto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande in data successiva alla nascita o effettiva adozione e, in caso di insufficienza delle risorse, l Inps non prende più in considerazione ulteriori domande. TRATTAMENTO FISCALE Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all art. 13, comma 1 ter, TUIR non si tiene conto delle somme erogate. DOMANDE Il bonus è sottoposto a tassazione ordinaria? Si computa ai fini del diritto alla detassazione? Si computa nel reddito complessivo per beneficiare del bonus 80 euro? pagina 26

RIDUZIONI DELLE SPESE E INTERVENTI CORRETTIVI Ai sensi dell art. 27 del disegno di legge di stabilità 2015, vengono rivisti alcuni istituti previdenziali: soppressione dell art. 14, comma 1, d.l. 145/2013, in merito all assunzione di nuovi ispettori; eliminazione dell art. 5, comma 1, l. 323/2000 in materia di prestazioni accessorie erogate dall Inps per le cure termali; pagamento delle prestazioni previdenziali Inps: i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell Inail sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti; riduzione fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello: la dotazione del fondo di cui dell art. 1, comma 68, ultimo periodo, l. 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015. pagina 27

CONTRASTO ALL EVASIONE E ALTRE MISURE Ai sensi dell art. 45 del disegno di legge di stabilità 2015, l autorizzazione di spesa di cui all art. 1, comma 431, l. 147/2013, relativa al fondo per la riduzione della pressione fiscale è ridotta di 331.533 milioni di euro per l anno 2015, 18.533 milioni di euro a decorre dall anno 2016. L aliquota Iva del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016 e di ulteriori un punto percentuale dal 1 gennaio 2017. L aliquota Iva del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1 gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1 gennaio 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l aliquota dell accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l aliquota dell accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all allegato 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con d.lgs. 504/1996 e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le suddette misure non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nei medesimi commi ove, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. pagina 28

IL NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI pagina 29

CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI (1) Con un comunicato stampa del 26 settembre 2014, l Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver pubblicato la bozza del modello di Certificazione Unica dei redditi o CU 2015 (ex CUD e ex certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta) che i sostituti d imposta dovranno utilizzare, dal prossimo anno, per comunicare i dati riguardanti le somme corrisposte e le ritenute operate nel periodo d imposta precedente. PIÙ TIPI DI REDDITO, UNA SOLA CERTIFICAZIONE Dal prossimo anno i sostituti d imposta avranno un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e redditi diversi) ad oggi certificati in forma libera. Con la Certificazione Unica i sostituti d imposta compileranno un solo frontespizio contenente i propri dati, le informazioni anagrafiche del contribuente e il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia. SPAZIO ANCHE AL BONUS IRPEF Entra nel nuovo modello una sezione per gestire il credito di 80 euro riconosciuto in busta paga dal sostituto di imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26.000 euro. Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e pensione, restano confermate, anche per il nuovo anno, una serie di agevolazioni, tra cui l abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori, alle lavoratrici e ai lavoratori che rientrano in Italia dopo aver maturato un esperienza lavorativa all estero. La consegna del modello da parte del sostituto d imposta dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2015, e in caso di ritardo, come in passato, nessuna sanzione sarà addebitata al datore di lavoro, purchè quest ultimo metta in condizione il contribuente di adempiere i propri obblighi entro le scadenze previste. pagina 30

CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI (2) La novità più rilevante è costituita dall obbligo, in capo al sostituto, di inviare telematicamente la certificazione entro e non oltre il 9 marzo 2015. In tal caso però le sanzioni per ritardato o mancato invio ammontano a 100 euro per ogni certificazione (evitabile solo in caso di correzione di una precedente CU con invio successivo entro cinque giorni). Con la nuova certificazione unica i sostituti d imposta dovranno compilare un solo frontespizio contenente: i propri dati; le informazioni anagrafiche del contribuente; il prospetto dei figli e degli altri familiari a carico del dipendente o pensionato in relazione ai quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia. Nuovi campi sono destinati al contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Restano confermate alcune agevolazioni tra le quali l incentivo destinato a giovani talenti che rientrano in Italia dopo aver maturato una esperienza lavorativa all estero: la riduzione della base imponibile Irpef, dell 80% per le donne e del 70% per gli uomini, a chi ne ha fatto richiesta, entro tre mesi dall assunzione, al datore di lavoro. Viene riconfermata anche l agevolazione a favore dei lavoratori del settore privato, per le somme erogate a titolo di incremento della produttività consistente nell applicazione di un imposta sostitutiva dell Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale nella misura del 10%. pagina 31

L. 78/2014 I CHIARIMENTI DELLA CIRC. MIN. LAV. 18/2014 pagina 33

CONTRATTO A TERMINE ACAUSALE Il d.l. 34/2014, convertito in l. 78/2014, è intervenuto sulle ragioni giustificatrici del contratto, abolendole e introducendo, in via generale, a partire dal 21 marzo 2014, il contratto acausale non più limitato al primo contratto a termine, la cui durata, comprensiva della proroga, era di dodici mesi. L art. 1 d.lgs. 368/2001 afferma che il contratto a tempo determinato può essere stipulato per iscritto per un massimo di trentasei mesi, comprensivi di eventuali proroghe, per qualsiasi tipo di mansione. L acausalità viene estesa anche al contratto di somministrazione. I CHIARIMENTI DEL MINISTERO Il Ministero del Lavoro, con circolare 18/2014, ha precisato che: ai fini della legittima instaurazione del rapporto è sufficiente l indicazione di un termine che, nell atto scritto, può risultare direttamente o indirettamente; nel caso in cui il lavoratore è assunto a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, l assunzione è esente dalle limitazioni quantitative e il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale dell 1,4%. In queste ipotesi, appare tuttavia opportuno che i datori di lavoro continuino a far risultare nell atto scritto la ragione che ha portato alla stipula del contratto a tempo determinato; la stipula del contratto può avvenire per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. pagina 34

LIMITI QUANTITATIVI PER POTER ASSUMERE (1) Il nuovo art. 1, comma 1, d.lgs. 368/2001 prevede che il numero complessivo dei rapporti a termine non può superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione, mentre per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Lo stesso articolo conferma le previsioni della contrattazione collettiva che possono introdurre LIMITI C.D. DI CONTINGENTAMENTO all assunzione di lavoratori a termine. La contrattazione deve tuttavia rispettare le prescrizioni di legge, che escludono dal computo un certo numero di contratti a termine (art. 10, comma 7). ART. 10, COMMA 7, D.LGS. 368/2001 L individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell art. 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinati conclusi: nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento a aree geografiche e/o comparti merceologici; per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità; per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; con lavoratori di età superiore a 55 anni. pagina 35

LIMITI QUANTITATIVI PER POTER ASSUMERE (2) I CHIARIMENTI DEL MINISTERO Il Ministero del Lavoro, con circolare 18/2014, ha chiarito che il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono vigenti alla data del 1 gennaio dell anno di stipula del contratto o, per le attività iniziate durante l anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine. Da tale verifica dovranno essere esclusi i rapporti di natura autonoma e di lavoro accessorio, i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione (tale interpretazione è stata ribadita con lettera circolare 14974/2014). La verifica concernente il numero dei lavoratori a tempo indeterminato deve essere effettuata in relazione al totale dei lavoratori complessivamente in forza, a prescindere dall unità produttiva dove gli stessi sono occupati, ferma restando la possibilità di destinare i lavoratori a tempo determinato presso una o soltanto alcune unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro. Qualora la percentuale del 20% dia luogo a un numero decimale, il datore di lavoro potrà effettuare un arrotondamento all unità superiore ove il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la sanzione per il superamento del limite massimo dei contratti a termine non trova applicazione qualora il datore di lavoro, prima della pubblicazione della circolare 18/2014 (30 luglio 2014), abbia proceduto alla assunzione di un numero di lavoratori a termine sulla base di un arrotondamento comunque in eccesso. pagina 36

LIMITI QUANTITATIVI PER POTER ASSUMERE (3) Il Ministero del Lavoro ha inoltre chiarito che il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro rappresenta una proporzione tra lavoratori stabili e a termine, e non quindi un limite fisso, così che allo scadere di un contratto sarà possibile stipularne un altro rispettando la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato pari al 20%. STAGIONALITA Quanto alle ragioni di stagionalità che possono determinare l esclusione dal computo del lavoratore a termine, il Ministero del Lavoro, con circolare 18/2014, ha evidenziato che, ferme restando le ipotesi elencate nel d.p.r. 1525/1963, ulteriori ipotesi possono essere rintracciate nell ambito del contratto collettivo applicato, anche aziendale. Ciò anche in relazione all assunzione di lavoratori a termine per far fronte a incrementi di produttività, che potranno rientrare nelle ragioni di stagionalità solo se così è previsto dalla contrattazione collettiva. DISABILI E TRASFERIMENTO D AZIENDA Il Ministero del Lavoro ha inoltre chiarito che non concorrono al superamento dei limiti quantitativi le assunzioni di disabili con contratto a tempo determinato e le acquisizioni di personale a termine nelle ipotesi di trasferimento d azienda o di rami d azienda. ALTRE IPOTESI DI ESCLUSIONE Lavoratori in mobilità a termine; dirigenti; lavoratori intermittenti. pagina 37

L ACCORDO PER I METALMECCANICI LIMITI CONTRATTI A TERMINE (PROTOCOLLO D INTESA 25 SETTEMBRE 2014 E ART. 4 C.C.N.L.) In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 2015, il limite del 20% previsto dalla legge per le assunzioni a tempo determinato, da calcolarsi sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione, è da computarsi in termini di media nell arco dell anno (1 gennaio - 31 dicembre). Tale modalità, già vigente nell anno 2014, assumerà come parametro il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio 2014. Viene rinviata alla contrattazione aziendale l individuazione di limiti quantitativi diversi quando si ravvisi la necessità, per l esecuzione di un opera, di un servizio, di una commessa o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo, di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato oltre il suddetto limite del 20%. LIMITI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE (PROTOCOLLO D INTESA 25 SETTEMBRE 2014 E ART. 4 C.C.N.L.) L art. 4, lettera d), ai primi due commi, prevede la possibilità di attivare un numero di contratti di somministrazione (anche successivamente prorogabili), per ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni precedenti; a tali fini sono utili le proposte di assunzione formulate per iscritto e ricevute dal lavoratore ma dallo stesso rifiutate formalmente. E' comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazione fino a tre lavoratori in ciascun anno qualora l'azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione.la somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è inoltre ammessa per l'utilizzo di soggetti che possono accedere al collocamento obbligatorio ovvero con una invalidità certificata di almeno il 20 per cento, di soggetti condannati ammessi al regime di semilibertà nonché di soggetti in via di dimissione o dimessi dagli istituti di pena. Il protocollo di intesa ha previsto che, con riferimento al paragrafo D) Lavoro in somministrazione, i primi due commi sono da considerare come non apposti essendo stata abrogata la norma legale di riferimento sulla base della quale erano state definite le relative clausole contrattuali. pagina 38

C.C.N.L. ALIMENTARI INDUSTRIA Il 7 novembre 2014, è stato sottoscritto un accordo nazionale di recepimento nel c.c.n.l. industria alimentare delle modifiche al contratto a tempo determinato apportate dalla l. 78/2014. Il LIMITE QUANTITATIVO di contratti a termine stipulabili è pari al 25% da calcolarsi in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell impresa alla data del 31 dicembre dell anno precedente. Se il rapporto percentuale da un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. Se il numero derivato dal rapporto percentuale risulta frazionato, si arrotonda all unità intera superiore. Sono esclusi dal limite quantitativo i contratti a termine stipulati: nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 18 mesi dall avvio della nuova unità produttiva; nella fase di avvio di una nuova linea/modulo di produzione per un periodo di 12 mesi. Durata del contratto assistito da stipulare in DTL: massimo 12 mesi. I contratti stagionali possono essere prorogati per un massimo di 4 volte a contratto, sempre nel rispetto del limite massimo di durata di 8 mesi a contratto. Non è obbligatorio l intervallo tra contratti a termine nei seguenti casi: per rapporti stagionali; nei contratti a termine per motivi sostitutivi; nei contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi. pagina 39

DISCIPLINA SANZIONATORIA (1) In caso di violazione del limite percentuale, per ciascun lavoratore si applica la nuova SANZIONE AMMINISTRATIVA (introdotta dalla l. 78/2014 all art. 5, comma 4 septies, d.lgs. 368/2001): pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. Il Ministero del Lavoro, con circolare 18/2014, ha precisato che: la retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo è, in assenza di specificazioni, la retribuzione lorda mensile riportata nel singolo contratto di lavoro, desumibile anche attraverso una divisione della retribuzione annuale per il numero di mensilità spettanti; l importo individuato attraverso l applicazione della percentuale del 20% o del 50% della retribuzione lorda mensile andrà moltiplicato, per ciascun lavoratore, per il numero dei mesi o frazione di mese superiore a 15 giorni di occupazione; la sanzione amministrativa, pur non risultando ammissibile a diffida, è soggetta alle riduzioni di cui all art. 16 l. 689/1981. L importo sanzionatorio va notificato nella misura di un terzo e il suo pagamento entro 60 giorni dalla notifica estingue la violazione. La sanzione amministrativa non trova applicazione relativamente ai rapporti di lavoro instaurati prima del 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del d.l. 34/2014, che comportino il superamento del limite percentuale del 20%. pagina 40

DISCIPLINA SANZIONATORIA (2) L art. 2 bis, comma 3, d.l. 34/2014, convertito in l. 78/2014 ha stabilito che il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto (21 marzo 2014) ha in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale. Il Ministero del lavoro, con circolare 18/2014, ha chiarito che la disposizione di cui sopra fa comunque salva la possibilità che la contrattazione collettiva applicabile nell azienda individui una percentuale e/o un diverso termine, successivo al 31 dicembre 2014, utile a rientrare nei limiti. A partire dal 2015, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, non potranno effettuare nuove assunzioni a tempo determinato tutti i datori di lavoro che, alla data del 21 marzo, avevano superato i limiti quantitativi in questione senza rientrarvi entro il 31 dicembre. Inoltre, all entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio (20 maggio 2014), tali datori di lavoro potranno essere sanzionati qualora, anziché rientrare nei limiti, effettuino ulteriori assunzioni a tempo determinato rispetto a quelle ammesse. La sanzione non sarà invece applicabile, operando esclusivamente il divieto di assunzione a partire dal 2015, qualora tali datori di lavoro si limitino a prorogare i contratti già in essere. pagina 41

DISCIPLINA DELLA PROROGA Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi e a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni (art. 4 d.lgs. 368/2001). I CHIARIMENTI DEL MINISTERO Il Ministero del Lavoro, con circolare 18/2014, ha chiarito che la prorogabilità del termine, sino a un massimo di 5 volte e sempre entro il limite di durata complessiva del singolo contratto pari a 36 mesi, è dunque ammessa alla condizione che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa, intendendo con tale formulazione le stesse mansioni, le mansioni equivalenti o comunque quelle svolte in applicazione della disciplina di cui all art. 2103 c.c. Viene chiarito, inoltre, che il limite delle 5 proroghe trova applicazione indipendentemente dal numero dei rinnovi: nell ambito di più contratti a tempo determinato stipulati tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti, le proroghe totali non potranno essere più di cinque. Viceversa, qualora il nuovo contratto a termine non preveda lo svolgimento di mansioni equivalenti, le eventuali proroghe non dovranno essere contabilizzate. I rapporti costituiti precedentemente alla data del 21 marzo 2014, per quanto concerne la proroga, sono soggetti al previgente regime, secondo cui il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo una volta, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. pagina 42

SUCCESSIONE DEI CONTRATTI A TERMINE Il comma 4 bis dell'art. 5 d.lgs. 368/2001 stabilisce che qualora, a causa di successione di contratti a termine o di somministrazione per lo svolgimento di MANSIONI EQUIVALENTI, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine. Nel caso di raggiungimento del limite di 36 mesi, un ulteriore e successivo contratto a termine può essere stipulato per una sola volta presso la D.T.L. competente per territorio, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La durata di tale contratto è stabilita con avvisi comuni dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. ESCLUSIONI E STAGIONALITÀ Le disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per attività stagionali si intendono quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. pagina 43