Nuovo codice doganale

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SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

IL REGIME DOGANALE DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO

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Nuovo codice doganale Regolamento n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 del Parlamento Europeo Il provvedimento reca una serie di innovazioni, rispetto al previgente codice doganale comunitario (Reg. 2913/92), dall'alto valore operativo, soprattutto grazie all'introduzione dell'informatizzazione di numerose procedure ed allo snellimento dei sistemi di controllo.

Il nuovo Codice Doganale dell'unione prevede che solo un numero limitato di norme, quelle elencate dal c. 1 dell'art. 288, siano esecutive immediatamente dal 30.10.2013. Il gruppo più consistente diverrà Invece applicabile al più tardi dal 1.06.2016, a meno che non vengano nel frattempo adottate le norme attuative. Il nuovo Codice disciplina i principi cardine generali della materia, in termini soprattutto di rappresentanza, sanzioni e controlli, delegando alle prossime disposizioni di attuazione tutta la regolamentazione di dettaglio

Armonizzazione e interazione delle procedure e dei controlli doganali L'obiettivo è quello di rafforzare l'armonizzazione e l'interazione delle procedure e dei controlli doganali da realizzarsi attraverso la riduzione delle deroghe nazionali e l'informatizzazione dei processi a livello Ue, assecondando l'evoluzione delle politiche e delle normative in altri campi che potrebbero avere un impatto sulla normativa doganale come la sicurezza nella politica dei trasporti e negli scambi di merci, nonché dei processi operativi che richiedono chiarezza e coerenza nelle norme doganali.

Semplificazione delle dichiarazioni doganali Presentazioni delle dichiarazioni in dogana in via telematica; previsto un solo tipo di dichiarazione semplificata; Ora ci sono tre tipologie di dichiarazione semplificata: Dichiarazione incompleta Dichiarazione semplificata Procedura di domiciliazione possibilità di presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante

Revisione dei regimi doganali non più suddivisi tra regimi economici e regimi sospensivi, ma semplicemente qualificati come "regimi speciali" qualora diversi dall'immissione in libera pratica. I regimi doganali speciali sono così ridotti a 4: transito, deposito, uso particolare perfezionamento.

Regimi doganali attuali Importazione definitiva Esportazione Transito (Da poco è entrato in vigore il nuovo regime di transito NCTS New Computerized Transit System ) Transito comunitario esterno (T1) Transito comunitario interno (T2) Deposito doganale Perfezionamento attivo Trasformazione sotto controllo doganale L'ammissione temporanea Perfezionamento passivo

Operatori economici autorizzati Il nuovo Codice assegna un ruolo preminente ai soggetti certificati AEO(Operatori economici autorizzati), i quali possono beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto agli altri operatori per quanto riguarda i controlli doganali, tra cui un minor numero di controlli fisici e documentali. Sono sostanzialmente confermate le regole sul valore e sull'origine doganale delle merci, di diretta derivazione dai Sistemi Wto e Wco.

Ulteriori novità il termine di prescrizione ordinario dell'obbligazione doganale rimane fissato dall'art. 103 in 3 anni ; l'art. 22, nel codificare il principio del contraddittorio " Preventivo " sancito dalla Corte di giustizia Ue, stabilisce che, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunichino le motivazioni su cui intendono basare la decisione del richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione; in base all'art. 18, gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito.

Esportazioni improprie: non imponibili se c è la prova Assonime Circolare n. 10 del 17.03.2014 Nella Circolare n. 10 del 17.03.2014, Assonime analizza la sentenza del 19 dicembre 2013, causa C-563/12, della Corte di Giustizia UE, relativa alla verifica della legittimità della previsione di un termine per effettuare esportazioni improprie, e sulle conseguenze della sua inosservanza.

La normativa interna L art. 8, co. 1, lett. b), del D.P.R. 633/1972 considera non imponibili ad IVA le cessioni di beni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell Unione europea effettuati entro novanta giorni dalla consegna a cura del cessionario non residente o di terzi che operano per suo conto. Il computo dei novanta giorni decorre dall avvenuta consegna delle merci risultante dal documento di consegna o di trasporto, oppure la lettera di vettura internazionale (CMR).

C.M. 23/E/1999 (paragrafo 3.1) secondo Assonime, la circolare farebbe presumere che il trattamento di non imponibilità possa essere riconosciuto anche se l esportazione si realizza oltre il termine dei novanta giorni, purché sia fornita la prova dell effettivo trasferimento all estero dei beni ceduti, ferma restando l applicazione delle sanzione amministrativa pari al 50 a 100 per cento dell imposta

Corte di Giustizia UE sentenza del 19 dicembre 2013, causa C-563/12 La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla valenza della previsione di un termine per effettuare l esportazione, e sulle conseguenze della sua inosservanza. L analisi della Corte si fonda sul par. 1, lett. b) dell art. 146, della Direttiva 2006/112/CE, che non prevede che il bene destinato all esportazione debba essere trasportato al di fuori del territorio comunitario entro un termine prestabilito, con la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo della esenzione dall IVA. Tuttavia, in base all art. 131 della Direttiva IVA, un termine può essere stabilito per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni, e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

Il parere di Assonime Secondo Assonime, l interpretazione sembra far venir meno anche l applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 nell ipotesi in cui sia fornita la prova che l esportazione è stata realizzata, sia pure oltre il termine stabilito, come invece sembra ricavarsi dalle affermazioni contenute nella più volte citata circolare n. 23 del 1999. Tale interpretazione risulta però in contrasto con le indicazioni fornite dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 23/E/1999.