La responsabilità civile professionale e l adeguatezza della risposta assicurativa

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La responsabilità civile professionale e l adeguatezza della risposta assicurativa Relatore: Lucio Berno Materiale ad esclusivo uso didattico. Per l intermediazione va fatto riferimento alla documentazione contrattuale ed alle norme specifiche in vigore al momento. In nessun caso potrà essere divulgato, fotocopiato, utilizzati ai fini della conclusione di un contratto se non con l esplicito assenso scritto dell autore.

Premessa D.L. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modifiche nella legge 148, pubblicata sulla G.U. in data 16 settembre 2011 L'art.3,punto 5, lettera E* prevede l'obbligo per i professionisti, di stipulare entro il 13/08/2012 una polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela della propria clientela a fronte di eventuali errori e/o omissioni, esclusi i danni eventualmente provocati da interventi dolosi. * Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. 2

FIGURE PROFESSIONALI INTERESSATE NELL APPALTO 3

Le fonti giuridiche della responsabilità professionale 4

Tipologia di responsabilità RESPONSABILITÀ PENALE RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE 5

Tipologia di responsabilità RESPONSABILITÀ PENALE Codice Penale Art. 423 Incendio Art. 425 Circostanze aggravanti Art. 426 - Inondazione, frana o valanga Art. 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi Art. 436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro Art. 449 Delitti colposi di danno Art. 450 Delitti colposi di pericolo Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica Art. 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni 6

Tipologia di responsabilità RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 1173 Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell ordinamento giuridico. Art. 1176 Diligenza nell adempimento Nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di un attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata (art. 1218). 7

La colpa professionale Art. 1176 Diligenza nell adempimento Omissis Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di un attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata (art. 1218). Diligenza = (anche) obbligo di adeguata preparazione e di aggiornamento professionale. Colpa professionale = negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti, nonché delle norme deontologiche. Oramai, però, la giurisprudenza fa sempre riferimento alla diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto (Cass. 1840/87) ed alla scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale (Cass. 2428/90). 8

Tipologia di responsabilità Art. 1218 Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Conseguenze: Il professionista risponde del danno causato anche per colpa lieve, ex art. 1176 C.C. Tuttavia Risponde solo per dolo o colpa grave se l esecuzione della prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell art. 2236 C.C. 9

Tipologia di responsabilità RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE Inadempimento Inesatto adempimento Danno emergente Risoluzione del contratto Risarcimento dei danni Lucro cessante 10

Tipologia di responsabilità RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE: violazione di un diritto assoluto della persona (vale indistintamente per tutti) Art. 2043 Responsabilità per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 11

Tipologia di responsabilità RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE: ART. 2043 C.C. Fatto Danno ingiusto Nesso di causalità 12

Responsabilità del professionista IL PROFESSIONISTA RISPONDE Sempre per la RC contrattuale Eventualmente per la RC extracontrattuale Giurisprudenza e dottrina concordano nell ammettere il concorso tra la RC contrattuale e la RC extracontrattuale 13

Responsabilità del professionista Art. 2236 Responsabilità del prestatore d opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. L attenuazione della responsabilità ex art. 2236 c.c. trova applicazione soltanto in ipotesi di imperizia, mentre in presenza di imprudenza o di negligenza il professionista risponde anche per colpa lieve (Cass. 6464/94). L art. 2236 c.c., inoltre, si applica quale che sia la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, invocata. 14

Obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultati 15

Obbligazione di mezzi e obbligazione di risultati Obbligazioni di mezzi (dette anche di diligenza o di comportamento) Il professionista si impegna a fornire una prestazione necessaria al cliente per ottenere un certo risultato sperato, ma non a conseguirlo, non dipendendo questo dalla volontà del professionista. Obbligazioni di risultato Il professionista si impegna, con la propria prestazione, a far conseguire al cliente il risultato da questi voluto. L obbligazione del progettista è un obbligazione di risultato mentre la responsabilità del direttore dei lavori è generalmente un obbligazione di mezzi, a meno che non intervenga per modifiche e/o variazioni in corso d opera. 16

Gli oneri probatori La regola dell art. 2697 c.c.: Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; Chi contesta l efficacia di tali fatti, deve dimostrare la fondatezza della sua eccezione. Ma nel campo della responsabilità civile professionale occorre distinguere a seconda che si tratti: Obbligazioni di mezzi o obbligazioni di risultato Responsabilità contrattuale o responsabilità extracontrattuale Il tutto tenendo presente le eventuali presunzioni legali di responsabilità e la connessa inversione dell onere della prova. 17

Gli oneri probatori NEL CASO DI OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Il cliente, dimostrando il mancato (o difettoso) raggiungimento del risultato, prova l inadempimento del professionista. Il professionista, per liberarsi da responsabilità, dovrà dimostrare che l inadempimento è dipeso da fattori estranei alla sua volontà. NEL CASO DI OBBLIGAZIONE DI MEZZI Il cliente deve provare la condotta colposa del professionista, per violazione dell obbligo di diligenza. Il professionista, a sua volta, deve fornire la prova che i fatti lamentati dal cliente non sono a lui imputabili. 18

Gli oneri probatori NEL CASO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE Il cliente deve dimostrare l esistenza dell incarico affidato al professionista, il suo inadempimento, il danno subito ed il nesso causale tra inadempimento e danno. L inadempimento consiste: a) nelle obbligazioni di risultato: nel mancato o difettoso raggiungimento del risultato; b) nelle obbligazioni di mezzi: nella violazione dell obbligo di diligenza da parte del professionista. 19

Altre norme del codice civile Art. 1669 - Rovina e difetti di cose immobili Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. Art. 2053 - Rovina di edificio Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. 20

La responsabilità solidale con l appaltatore CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 25 AGOSTO 1997, N. 7992 Quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c.,..., quando con le rispettive azioni od omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrano in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato; Cassazione civile sez. II, 23 settembre 1996, n. 8395 Tribunale Perugia, 9 gennaio 1996 Cassazione civile sez. II, 28 ottobre 1994, n. 8904... 21

La responsabilità solidale con l appaltatore - Art. 2055. Responsabilità solidale. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Tale principio dà la possibilità al danneggiato di chiedere l intero risarcimento a qualsiasi obbligato in solido, che si rivarrà a sua volta verso i coobbligati, per le quote di loro spettanza. 22

La polizza della responsabilità civile professionale 23

La polizza di responsabilità professionale Responsabilità civile professionale La garanzia copre il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi e/o al committente a seguito di un errore o una omissione commessi nel corso della prestazione professionale. Premio calcolato in percentuale sul fatturato dell'attività professionale Responsabilità civile della conduzione delle studio La garanzia copre i danni cagionati a terzi in relazione alla conduzione dello studio professionale: che possono derivare dalla gestione di un immobile che accidentalmente possono subire i clienti nello studio che possono subire i collaboratori o dipendenti durante l'attività 24

Forma della copertura claims made La copertura si riferisce esclusivamente a quelle richieste di risarcimento avanzate, per la prima volta, nei confronti del professionista durante la validità della polizza, ancorché riferite a fatti accaduti entro il periodo di retroattività. Le richieste di risarcimento denunciate dopo la scadenza del periodo di assicurazione non saranno in copertura, salvo quando diversamente pattuito. 25

Loss occurrence e claims made Loss occurence: il fatto sinistro si verifica durante il periodo di validità della copertura (es. polizza RC operativa dal 2000 al 2010; l assicuratore è tenuto a sostenere risarcimenti per danni verificatisi in tale intervallo temporale, anche se l assicurato ne viene a conoscenza dopo il 31.12.2010) L evento dannoso deve accadere nel periodo di validità della polizza Validità della polizza Claims made: si considera come data del sinistro non il momento di accadimento, ma quello della prima richiesta di risarcimento del danneggiato all assicurato (sono compresi in garanzia i fatti accaduti anteriormente al periodo di operatività della polizza, denunciati per la prima volta nel periodo di validità della polizza) L evento dannoso deve essere denunciato (prima volta) nel periodo di validità della polizza, ma può essere accaduto tempo prima Validità della polizza Il termine di prescrizione biennale decorre dalla data nella quale l assicurato ha avuto notizia del fatto dannoso (L.O.); oppure, dalla data nella quale l assicurato ha ricevuto la prima richiesta del danneggiato (C.M.) 26

Claims made In questo esempio la polizza copre tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta nel corso del 2005 derivanti da fatti/atti colposi posti in essere dal 01/01/2000 al 31/12/2005. La retroattività è una condizione che deve essere richiesta esplicitamente. 27

Efficacia della copertura claims made Le condizioni dei Lloyd s attenuano parzialmente l esclusione dei fatti noti al momento della sottoscrizione della polizza come se i Loyd s fossero un unico sindacato così come, d altronde, è previsto anche da ciascuna Compagnia italiana quando c è continuità di copertura con la medesima Compagnia Sono ammesse le richieste di risarcimento, avanzate contro l Assicurato nel corso del periodo di validità della polizza, derivanti da fatti o circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro, che fossero noti all Assicurato prima della decorrenza della polizza e che l Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della sua decorrenza o al momento della compilazione del Questionario che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che: a)dal momento in cui l Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l Italia dei Lloyd s. b)l inadempimento dell obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo; c)i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza. 28

Efficacia della copertura claims made AUMENTO DELLO SCOPERTO E DEL MINIMO DI FRANCHIGIA La pseudo estensione della operatività della garanzia per fatti noti comporta una modifica delle condizioni di scoperto e di franchigia nel senso che rimane a carico dell Assicurato relativamente a tali richieste di danno uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della presente polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l Assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti e circostanze. Per contro le Compagnie italiane spesso in casi del genere applicano le franchigie e gli scoperti della polizza in vigore al momento dell evento. 29

Efficacia della copertura claims made Periodo di Efficacia della Copertura Retroattività Periodo di Assicurazione Extended Reporting Period Periodo Utile per la Denuncia di Sinistri 30

Tipologia di danno DANNI MATERIALI DANNI ALL OPERA DANNI PATRIMONIALI A persone (lesioni, morte) A cose Crollo Rovina totale o parziale Maggiori costi Mancato guadagno Interruzione attività Mancata rispondenza 31

Elementi di valutazione della polizza professionale Oggetto dell assicurazione Esclusioni Periodo di retroattività Estensione territoriale Attività coperta Estensioni possibili Massimale Sottolimiti delle estensioni Scoperti e Franchigie Assicurabilità D.Lgs 163/2006 Limiti di assumibilità Conduzione studio 32

Oggetto dell assicurazione L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza verificatisi o commessi con colpa da parte dell'assicurato o dalle persone per le quali l'assicurato sia responsabile, ecc. 33

Descrizione dell attività I servizi forniti dall Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza e per i quali è legalmente autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti IMPORTANZA DEL QUESTIONARIO 34

Ampiezza della garanzia Piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali, quindi ad esempio anche mancata rispondenza dell'opera, interruzione di attività di terzi, mancato rispetto di vincoli urbanistici e/o edilizi, ecc) 35

Danno alle opere L'assicurazione comprende i danni cagionati o subiti dalle opere per le quali l'assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione o collaudo sia dopo l ultimazione dell opera. La garanzia opera, per i danni conseguenti a: Rovina totale dell'opera; Rovina di parte dell'opera (rovina parziale), che comprometta in maniera certa, la stabilità, la solidità e la durata dell'opera. 36

Danno di inquinamento La garanzia opera solo se l inquinamento è derivante da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall Assicurato 37

Mancata rispondenza dell opera La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali, involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, riscontrate entro... mesi, ma non oltre il collaudo, che rendano l'opera inidonea all'uso a cui è destinata. Sono compresi i costi sostenuti per rendere l'opera idonea. Sono sempre escluse, le spese per le migliorie 38

Igiene e sicurezza del lavoro d.l. 81/2008 Igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 81/2008 e sue modifiche, compresa elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio, predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l assicurato per danni materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività predette, 39

Errata interpretazione dei vincoli urbanistici La garanzia comprende, le perdite patrimoniali relative a sanzioni inflitte ai clienti dell'assicurato e conseguenti a involontaria errata interpretazione di vincoli urbanistici e regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Autorità Pubbliche. 40

Attività peritali Per: lo svolgimento dell attività di perito estimatore ; l espletamento di incarichi giudiziari per le perdite patrimoniali per: rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni, stime e valutazioni in genere, visure e dati catastali;. redazione di documentazione tecnico - economica - finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento; incarichi di perito di parte nel campo edile. Escluse le perdite derivanti da mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dalla mandante. 41

Esclusioni La garanzia non opera per: a) atto o omissione dolosa dell Assicurato; b) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di contratti di servizio o di apprendistato presso l Assicurato; c)morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale; d)consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l Assicurato se anche impegnato a: A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure B) fornire materiali o attrezzature; 42

Esclusioni La garanzia non opera per: e) pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge f) inadempienze dell Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex dipendenti; g) le conseguenze di qualsiasi circostanza pregressa salvo retroattività; h) perdita, danneggiamento o distruzione occasionati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli. 43

Postuma Per mancato rinnovo della copertura per decesso dell Assicurato o per cessazione dell attività gli Assicuratori si impegnano (su esplicita richiesta) ad estendere la garanzia, previo versamento di un premio aggiuntivo da concordarsi al momento delle stipulazione della polizza e ad ogni suo rinnovo sulla base dei tassi di mercato ed ai sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla data di scadenza. Massimale = 1 massimale per l intero periodo. 44

Retroattività Sarebbe preferibile far decorrere la retroattività dalla data di inizio dell'attività con un minimo di 2 anni affinché l'assicurato venga tutelato in caso di richieste di risarcimento danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di stipula della polizza. Tenere presente che: la RC Contrattuale ha una prescrizione di 10 anni La RC Extracontrattuale ha una prescrizione di 5 anni La decadenza per il 1669 CC è di 10 anni 45

Massimale e sottolimiti Il massimale va scelto in funzione sia del volume d'affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi. La maggioranza del mercato limita il massimale ad Euro 2.500.000,00 e/o al più ad Euro 5.000.000,00. Attenzione ai sottolimiti per le estensioni di garanzia in funzione della tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata (ad esempio mancata rispondenza dell'opera, interruzione di attività di terzi, mancato rispetto di vincoli urbanistici e/o edilizi, ecc.). 46

Primo rischio e Secondo Rischio Massimale DIFFERENCE IN LIMITS & DIFFERENCE IN CONDITIONS (DIC - DIL) DIFFERENCE IN CONDITIONS (DIC) Garanzie 47

In caso di danno Con Drop Down Clause : Massimale Il massimale integrativo diventa di 1 Rischio ed annulla pertanto la Franchigia. Franchigia Garanzie 48

In caso di danno Senza Drop Down Clause : Il massimale integrativo non Annulla la Franchigia Massimale Franchigia Garanzie 49

GRAZIE DELL ATTENZIONE Lucio Berno Garanzie 50