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ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI Doc. CLXXIII N. 1 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE CONCERNENTE L ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (Anno 2012) (Articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58) Presentata dal Ministro degli affari esteri (BONINO) Trasmessa alla Presidenza il 10 luglio 2013 STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

Camera dei Deputati - 3 - Senato della Repubblica RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 MARZO 2001, N.58 FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO Esercizio 2012 1. In aggiunta agli interventi di assistenza alle vittime di mine anti-persona finanziati dalla Cooperazione italiana sia sul canale ordinario sia su quello di emergenza la legge n. 58 del 7 marzo 2001 ha istituito uno specifico Fondo per lo Sminamento Umanitario. 2. La gestione di tale fondo è stata affidata, all interno del Ministero degli Affari Esteri, alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo che, nel definirne l utilizzo, agisce di concerto con la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza. In particolare, quest ultima provvede all indicazione degli interventi prioritari - d intesa con le Direzioni Generali competenti per area geografica e sentite le Organizzazioni Non Governative italiane attive nel settore - usufruendo della consulenza tecnica della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che a sua volta cura in via esclusiva le modalità di gestione dei singoli progetti da finanziare. 3. La legge 58/2001 prevede il finanziamento di un quadro variegato di programmi attraverso le risorse messe a disposizione del Fondo per lo Sminamento Umanitario: campagne di educazione preventiva sulla presenza di mine e sulla riduzione del rischio; censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi minati; assistenza alle vittime, ivi inclusa la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica; ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine; sostegno all acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento; formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento; sensibilizzazione contro l uso di mine terrestri ed in favore delle adesioni alla messa al bando totale delle mine. 4. Attraverso lo strumento del decreto ministeriale di attuazione della Legge n. 58/2001, firmato nel dicembre 2001, dopo aver raccolto il parere positivo delle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato sono stati fissati alcuni criteri chiave per la definizione delle priorità dell azione italiana contro le mine: - coerenza con le linee d azione e gli obiettivi generali della politica estera italiana, in conformità con gli impegni intemazionali, bilaterali e multilaterali del Paese; - armonizzazione con le iniziative, già prese o solo programmate, dalla Comunità intemazionale o da singoli donatori;

Camera dei Deputati - 4 - Senato della Repubblica - coerenza rispetto alle iniziative, già prese o solo programmate, dalla Cooperazione italiana allo sviluppo; - coordinamento con le altre iniziative nel settore del disarmo; - promozione dell universalizzazione della Convenzione di Ottawa. 5. In origine la Legge n. 58/2001 è stata finanziata con uno stanziamento complessivo di 29 miliardi di lire (pari a circa 15 milioni di euro) per il triennio 2001/2003, con un picco di 9,81 milioni di euro nelfesercizio 2002. Successivamente, il fondo ha subito una contrazione per assestarsi su importi variabili da milioni 1,5 a 3,0 euro/anno come da tabella di seguito riportata Triennio 2001/2003 Euro ca. 15.000.000 Anno 2004 Euro ca. 2.582.000 Anno 2005 Euro ca. 2.379.000 Anno 2006 Euro ca. 2.254.000 Anno 2007 Euroca. 1.952.000 Anno 2008 Euro ca. 1.816.000 Anno 2009 Euro 1.500.000 Anno 2010 Euro 2.981.000 Anno 2011 Euro 2.547.000 Anno 2012 Euro 2.000.000 6. Nel corso del 2012 l attività del Ministero degli Affari Esteri è stata finalizzata all identificazione di progetti cui destinare le risorse stanziate a valere sul Fondo per lo Sminamento Umanitario istituito ai sensi della Legge 58/2001. Il fondo è stato rifinanziato per tramite di: - Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 215 art.7, co.3, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 13 recante Proroga delle missioni intemazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni intemazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, c.d. Decreto Missioni Intemazionali anno 2012 con risorse pari a 2 milioni di Euro; I Paesi beneficiari di interventi a valere sul Fondo, nel corso del 2012, sono stati i seguenti: l Afghanistan - la Bosnia-Erzegovina - la Libia - il Myanmar e la Somalia. Nel dettaglio è stato concesso: - in Afghanistan un contributo di 500.000 Euro ad UNMAS (United Nations Mine Action Service) per attività di supporto al Governo Afghano,

Camera dei Deputati - 5 - Senato della Repubblica nell ambito del programma nazionale, per l accrescimento delle capacità di sviluppo delle strutture e degli standard necessari al miglioramento dell accesso ai servizi da parte dei disabili; - in Bosnia-Erzegovina un contributo di Euro 200.000 per la costituzione di un fondo in loco presso PAmbasciata d Italia in Sarajevo, per un intervento finalizzato ad incrementare le condizioni di sicurezza degli abitanti esposti al rischio di mine inesplose nei cantoni di Sarajevo e Bosansko Goradze e nella Municipalità di Srebrenica; - in Libia un contributo di Euro 500.000 ad UNMAS (United Nations Mine Action Service) per attività di sminamento nell ambito del programma nazionale e in collaborazione con il Joint Mine Action Coordination Team (JMACT), volto alla bonifica degli ordigni esplosivi e residui bellici nelle aree di battaglia, alla bonifica urgente delle mine antipersona, alla identificazione e bonifica delle munizioni e stock di residui inesplosi nelle aree di Brega, Misurata, Ras Lanuf e Nafusa Mountains a beneficio delle comunità locali; - in Myanmar un contributo di Euro 164.000 per la costituzione di un fondo in loco presso l Ambasciata d Italia a Yangon, per attività a supporto del costituente Mine Action Center, struttura che nell ambito del Myanmar Peace Center sarà dedicata ai compiti di sminamento umanitario nel Paese; - in Somalia un contributo di Euro 250.000 ad UNMAS (United Nations Mine Action Service) per attività di sminamento nel corridoio tra Mogadiscio e l area di Afgoye zona di considerevole afflusso e transito al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione locale con un previsto reinsediamento della comunità e la ripresa delle attività agricole; Si è inoltre reputato opportuno continuare a sostenere: - i programmi di sminamento umanitario ed assistenza alle vittime condotti dall Organizzazione degli Stati Americani in America Centrale con un contributo di 70.000 euro; - le attività del Centro Intemazionale di Ginevra per lo Sminamento Umanitario (GICHD), che svolge un ruolo centrale nel processo di attuazione della Convenzione di Ottawa con un contributo di 117.000 euro; - le iniziative della ONG svizzera Appel de Genève, mirate a promuovere presso i gruppi armati non statuali ( non state actors ) il rispetto degli obblighi posti dalla Convenzione di Ottawa, in linea con quanto raccomandato da una mozione approvata all'unanimità dal Senato nell ottobre 2002, con un contributo di 33.000 euro;

Camera dei Deputati - 6 - Senato della Repubblica - le attività della Campagna Italiana contro le Mine, mirate a promuovere l universalizzazione e la piena attuazione della Convenzione di Ottawa, con un contributo di 130.000 euro. Nel 2012 l ammontare complessivo dei finanziamenti è stato dunque pari a 1.964.000 Euro, con un accantonamento di bilancio attuato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, su istruzioni del Ministero delpeconomia e delle Finanze il 14 novembre 2012, pari a 36.000 Euro. Infine, in linea con le raccomandazioni formulate dalle Commissioni Esteri di Camera e Senato in sede di predisposizione della Legge n. 58/2001, durante la fase di realizzazione degli interventi si è continuato ad operare allo scopo di conferire la maggiore visibilità possibile ai contributi italiani, privilegiando gli interventi realizzati da soggetti italiani (ONG e altri enti). Va anche ricordato che l articolo 5 della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (legge 14 giugno 2011 n. 95) ha emendato la legge 58/2001. In particolare, è stato previsto che il Fondo possa essere utilizzato anche per attività di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo e per attività di assistenza alle vittime di tali ordigni. 7. La 12A Riunione degli Stati Parte della Convenzione di Ottawa, svoltasi a Ginevra dal 3 al 7 dicembre 2012, ha fatto emergere le ripercussioni dell attuale crisi economica sui programmi di bonifica e distruzione, di cooperazione e assistenza nonché sul funzionamento delltmplementation Support Unit della Convenzione. Sono state infatti accolte le richieste di estensione dei termini per la bonifica delle aree minate consentite ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione da parte di Afghanistan, Angola, Cipro e Zimbabwe. Dei 59 Stati Parte che hanno dichiarato la presenza di mine antipersona sul proprio territorio, solo 20 hanno finora dichiarato il completamento degli obblighi di bonifica. Sul fronte delle distruzioni, a seguito della conclusione delle operazioni da parte della Turchia nel maggio 2012 risultano ancora in corso le attività in taluni Paesi, in violazione di quanto stabilito dall art. 4 della Convenzione, che non ammette dilazioni del termine di quattro anni per il completamento delle attività di distruzione. La crescente scarsità di risorse finanziarie incide profondamente sulle attività di cooperazione intemazionale e assistenza e ha fatto emergere l esigenza di una ra7ìnna1i??fl7ìone delle risorse impiegate per l attuazione della Convenzione, anche pensando a possibili sinergie con la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo e la Convenzione su certe armi convenzionali. La Conferenza ha comunque registrato positivi passi in avanti in tema di universalizzazione: con la ratifica polacca, l Unione Europea va ad aggiungersi, insieme all Africa sub-sahariana, al novero delle regioni totalmente coperte dai

Camera dei Deputati - 7 - Senato della Repubblica dettami della Convenzione. Oltre alla Polonia, l anno scorso hanno ratificato la Convenzione anche la Finlandia e la Somalia, portando a 161 il numero degli Stati parte. Ad oggi mancano all appello poco più di 30 Stati. Scarse restano le adesioni in Asia (tra cui Cina, Corea del Sud, Corea del Nord), Medio Oriente (tra cui Egitto, Siria, Iran, Emirati Arabi Uniti,) e nella Comunità degli Stati Indipendenti (tra cui la Russia), mentre nel continente americano mancano ancora all appello Stati Uniti e Cuba. Anche sul fronte dell universalizzazione della Convenzione di Oslo ci sono alcuni dati incoraggianti. Il numero di Stati Parte alla Convenzione è aumentato nel 2012 e continua a crescere nel 2013. Si è passati dai 47 Stati parte alla fine del 2010 agli 82 attuali. Nel corso del 2012 hanno ratificato la Convenzione Australia, Camerun, Costa d Avorio, Honduras, Ungheria, Mauritania, Perù, Svezia, Svizzera e Togo. La Riunione di Ginevra ha coinciso con il 20A anniversario dell istituzione della Campagna Intemazionale per il bando delle mine antipersona: la partecipazione all evento dell'alto Commissario ONU per i Diritti Umani, Navi Pillay ha consentito di sottolineare il ruolo di apripista svolto dalla Convenzione nella tutela delle vittime.

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