sezione prima I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Capitolo 1

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sezione prima I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO Capitolo 1 Le persone fisiche 1. La capacità giuridica, la nascita e la morte La persona fisica è l essere umano nato vivo dotato di capacità giuridica e di capacità di agire, inteso come centro di imputazione di diritti ed obblighi giuridici. La capacità giuridica è l idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e di obblighi giuridici. Spetta indistintamente a chiunque e si acquisisce con la nascita. La capacità giuridica si perde: con la morte (actio personalis moritur cum persona) che fa cessare anche ogni diritto di tutela della persona da identificarsi nel momento in cui cessano in modo irreversibile tutte le funzioni dell encefalo; con la dichiarazione di morte presunta; con la commorienza; con la scomparsa; con l assenza. Oltre alla capacità giuridica generale di cui abbiamo appena detto esiste anche una capacità giuridica speciale prevista di volta in volta (a causa dell età o per problemi di salute) con attribuzione di singoli diritti e doveri: è il caso del minore d età che non ha la libera amministrazione del proprio patrimonio e non può essere tutore del patrimonio altrui; è il caso dell interdetto o dell inabilitato; è il caso del fallito che non può essere nominato tutore o amministratore di una società. La capacità giuridica, infine, non può essere posticipata rispetto alla nascita, ma la legge può in alcuni casi valutare la condizione del concepito di volta in volta: è capace di succedere mortis causa; può ricevere donazioni. Medesimi diritti ha anche il nascituro (nascituro concepito: che si presume debba nascere entro una certa data e nascituro non ancora concepito: che forse potrà nascere). 21

DIRITTO CIVILE - SEZ. prima: I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO 2. La scomparsa, l assenza, la dichiarazione di morte presunta La scomparsa è una situazione di fatto che si manifesta quando una persona non appare più nel luogo dell ultimo domicilio o dell ultima residenza e non se ne hanno più sue notizie. La dichiarazione di assenza viceversa è una situazione di diritto e risponde all esigenza di preservare il patrimonio di una persona sia nell interesse di questa, nell ipotesi di un suo ritorno, sia dei suoi presunti eredi che per almeno due anni non abbia dato sue notizie. L assenza è dichiarata dal tribunale dell ultimo domicilio o residenza della persona su ricorso di chi presume essere successore legittimo o testamentario dello scomparso, o comunque di avere diritti in dipendenza della morte. Se la sentenza che dichiara l assenza passa in giudicato gli eredi subentrano nel possesso temporaneo dei beni della persona assente, amministrandoli e utilizzandoli fino all eventuale suo ritorno ovvero fino alla dichiarazione di morte presunta o all accertamento della morte naturale. L immissione nel possesso temporaneo dei beni dell assente è una situazione di carattere provvisorio (successione provvisoria a causa di assenza). Pertanto per il godimento dei beni da parte degli immessi (ossia i medesimi soggetti destinatari della successione in caso di morte della persona assente) è necessario redigere un inventario e prestare apposita cauzione. La dichiarazione di morte presunta trova fondamento nell esigenza di certezza delle situazioni giuridiche; i suoi effetti coincidono con quelli conseguenti alla morte se questa fosse avvenuta in quel preciso giorno (morte naturale) sia sul piano personale che patrimoniale. Pertanto: il presunto morto perde la personalità giuridica; gli eredi subentrano definitivamente nel possesso dei beni, ottenendone la loro piena disponibilità; cessano le cautele a favore dell assente, salvo la stesura obbligatoria dell inventario; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio; può darsi lettura del testamento dell assente, se redatto. La morte presunta è dichiarata con sentenza dal tribunale dell ultimo domicilio o residenza, quando la scomparsa della persona persiste per dieci anni, su ricorso dei presunti eredi o di chi vanta diritti in dipendenza della morte dello scomparso, o su ricorso del pubblico ministero, per l interesse pubblico all accertamento del decesso. Una volta divenuta eseguibile la sentenza: coloro che hanno ottenuto l immissione nel possesso temporaneo dei beni dell assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni; 22

CAP. 1: Le persone fisiche coloro ai quali venne concesso l esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dall adempimento delle obbligazioni conseguono l esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni; si estinguono le obbligazioni alimentari; cessano le cauzioni e le altre cautele imposte; laddove non vi sia stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, ciò perché la dichiarazione di morte presunta produce lo scioglimento del matrimonio dalla data alla quale è fatta risalire la morte presunta. Se, però, il presunto morto ritorna, il nuovo matrimonio contratto dal coniuge è dichiarato invalido. In caso di ricomparsa del presunto morto, gli effetti della dichiarazione giudiziale cessano ex nunc. La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta. Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l esistenza al momento dell apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell usucapione (art. 73 c.c.). 3. La capacità e l incapacità di agire La capacità di agire (capacità legale) è l idoneità di un soggetto a compiere atti giuridici validi mediante i quali acquistare o cedere diritti o assumere doveri. Si acquista con la maggiore età fissata nel nostro ordinamento a diciotto anni e coincide, tendenzialmente, con la capacità di intendere e di volere (capacità naturale). Nei casi di incapacità naturale il nostro ordinamento prevede una tutela generale (preventiva) o speciale (successiva) della persona. La tutela di carattere generale si ha quando una persona si trova abitualmente e stabilmente in una condizione di incapacità naturale. È il caso dell incapacità di agire che può essere: a) totale, ove l incapace di agire non può compiere atti né di ordinaria né di straordinaria amministrazione e si manifesta in caso di minore età e di interdizione; b) parziale, ove l incapace non può compiere atti di straordinaria amministrazione e si manifesta in caso di minore emancipato e di soggetto inabilitato. 23

DIRITTO CIVILE - SEZ. prima: I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO La tutela di carattere speciale si ha quando una persona si trova occasionalmente in una condizione di incapacità naturale: es. caso dell annullamento dell atto giuridico posto in essere. 4. I fatti modificativi della capacità di agire 4.1 Minore età e potestà dei genitori I figli minorenni, a meno che non siano emancipati, sono sottoposti alla potestà dei genitori. Si tratta di un insieme di poteri e di doveri (reciproci) attribuiti ai genitori a protezione e tutela dei figli che non hanno raggiunto la maggiore età siano essi legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottati. La potestà sui figli si traduce: nel dovere di allevarli, educarli ed avviarli ad un attività professionale; nel potere di rappresentarli legalmente; nel dovere di amministrarne il patrimonio personale e nell esercitare l usufrutto legale su di esso. 4.2 Tutela La tutela dei minori si traduce in un insieme di poteri (e doveri) attribuiti ad un soggetto, il tutore, nominato dal giudice tutelare nei confronti: dei minori non sottoposti alla potestà dei genitori; degli interdetti. Il tutore si prenderà cura del minore, lo rappresenterà in tutti gli atti civili e ne amministrerà i beni. Qualora gli interessi del minore dovessero contrastare con quelli del tutore, è prevista la nomina di un protutore. A seconda del grado di attribuzione distinguiamo tra: tutela volontaria: il giudice nomina tutore la persona, indicata dal genitore, che per ultimo ha esercitato la potestà sui figli; tutela legittima: il giudice nomina tutore un parente prossimo o un affine del minore, a cominciare, preferibilmente, dagli ascendenti; tutela dativa: il giudice nomina liberamente tutore persone diverse da quelle sopra indicate; tutela assistenziale: il giudice nomina tutore un ente di assistenza qualora non vi siano parenti conosciuti e capaci di esercitare la tutela. Le funzioni svolte dal tutore possono così riassumersi: a) di interesse pubblico; b) di carattere personale; c) gratuite (con l eccezione di cui al secondo comma dell art. 379 c.c.); d) irrinunziabili (con l eccezione di durata di cui all art. 426 c.c.); e) analoghe a quelle della potestà dei genitori: 24

CAP. 1: Le persone fisiche rappresentanza (sono ivi compresi tutti gli atti civili, personali e patrimoniali sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ad eccezione degli atti c.d. personalissimi: come testamento, matrimonio, riconoscimento di figlio naturale, ecc.); amministrazione dei beni; cura del minore (comprendente, oltre all obbligo di istruirlo e di educarlo, quello di attendere alla sua salute, ma non di mantenerlo); f) sottoposte a più severi controlli: immediatamente dopo la nomina deve formare l inventario dei beni; al momento della cessazione di tali funzioni deve renderne il conto; l autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di portata più onerosa spetta al tribunale su parere del giudice tutelare; nomina giudiziale di un protutore in caso di conflitto di interessi con il minore; nomina di un curatore speciale se anche il protutore si trovi in conflitto di interessi con il minore; nella gestione il tutore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e risponde dei danni causati nell esercizio del proprio ufficio. Dal canto suo il minore è tenuto al rispetto e all obbedienza nei confronti del tutore. La cessazione dell ufficio tutorale può aversi per cause relative: a) al minore (raggiungimento della maggiore età, adozione, riconoscimento); b) al tutore (esonero, rimozione, dispensa). 4.3 Amministrazione di sostegno L entrata in vigore della L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha segnato l ingresso nel nostro ordinamento dell istituto dell amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.), che ha lo scopo di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Può giovarsi dell amministrazione di sostegno chiunque, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi. L amministratore di sostegno è nominato con decreto dal giudice tutelare (si ricorda che i procedimenti di interdizione e inabilitazione sono invece di competenza del Tribunale), viene scelto con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario deve operare per la miglior felicità del paziente, agendo con la diligenza del buon padre di famiglia; in caso contrario potrà essere sospeso, rimosso, eventualmente condannato a risarcire di danni. Il beneficiario dell amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non riservati dal giudice all amministratore. Quest ultimo interviene in veste di rappresentante (come fa il tutore) per gli atti più rischiosi per il patrimonio (ad esempio accensione di un ipoteca, vendita o acquisto di un bene immobile, ecc.), mentre per quelli di ordinaria amministrazione interviene insieme al beneficiario, 25

DIRITTO CIVILE - SEZ. prima: I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO come fa il curatore (ad esempio acquisto e vendita di beni mobili, stipula di locazioni inferiori a nove anni, ecc.). Il beneficiario può compiere da solo tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. In tal modo il soggetto può considerarsi giuridicamente capace di agire. L ufficio di amministratore di sostegno dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato. Al fine di tutelare gli interessi del beneficiario, la nuova disciplina normativa stabilisce che gli atti compiuti dall amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione delle leggi o delle disposizioni contenute nel decreto di nomina, possono essere annullati entro cinque anni dal loro compimento, anche ad istanza degli stessi. Il giudice può, se lo ritiene opportuno, revocare l amministrazione di sostegno e procedere all interdizione o all inabilitazione o viceversa. 4.4 Interdizione, inabilitazione ed incapacità naturale La capacità di agire, acquisita al compimento del diciottesimo anno di età, può essere soppressa o limitata quando il soggetto dimostra di non essere capace di intendere e di volere (incapacità legale). Per aversi interdizione è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: l esistenza di un alterazione patologica della realtà psichica della persona, la cui entità è tale da dar luogo ad una totale incapacità di provvedere ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali; tale alterazione può riguardare sia le facoltà intellettive che volitive; la necessità di assicurare un adeguata protezione dell infermo di mente. L interdizione giudiziale (art. 418 c.c.): è richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero ovvero dagli stessi interdetti o inabilitati; è decisa solo dal giudice con sentenza con la quale provvede altresì a nominare un tutore e può tradursi in: causa impeditiva dell acquisizione della capacità di agire, qualora la pronunzia di interdizione (o di inabilitazione) sopraggiunga nell ultimo anno della minore età; causa estintiva della capacità di agire, qualora la pronunzia di interdizione sopraggiunga dopo il compimento della maggiore età. Le conseguenze principali dell interdizione, in relazione agli atti che l interdetto abbia compiuto o debba ancora compiere, possono così sintetizzarsi: per tutti gli atti giuridici che debbono essere compiuti nell interesse dell interdetto provvede un tutore, sotto l egida del giudice tutelare; per tutti gli atti che rivestono maggiore rilievo è necessaria l autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale; 26

CAP. 1: Le persone fisiche tutti gli atti compiuti dall interdetto sono annullabili anche se non gli hanno arrecato alcun pregiudizio e anche se l altra parte (contraente) ritenesse, in buona fede, di aver a che fare con una persona capace di intendere e di volere; tutti gli atti personalissimi (testamento, matrimonio, riconoscimento di figlio naturale) non possono essere compiuti dall interdetto ma nemmeno dal tutore. Le cause per la dichiarazione di inabilitazione sono: l infermità mentale abituale di una limitata gravità; l abuso di alcool o di sostanze stupefacenti tale da esporre se stesso o la famiglia a gravi pregiudizi; la prodigalità ossia il comportamento abituale caratterizzato da sperpero dei propri averi. Si deve trattare di un atteggiamento che mette a rischio oltre al proprio patrimonio anche quello della famiglia; la cecità e il sordomutismo (dalla nascita o dalla prima infanzia), qualora sia mancata un educazione adeguata atta a compensare tali handicap. L inabilitazione può essere: richiesta dal pubblico ministero, da una ristretta cerchia di familiari (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado) o dal tutore o curatore; stabilita soltanto mediante sentenza del giudice il quale provvede a nominare contestualmente un curatore scegliendolo, possibilmente nel ristretto ambito familiare (coniuge, genitori, figli maggiorenni). Tutti gli atti giuridici di ordinaria amministrazione e quelli strettamente personali possono essere compiuti validamente ed autonomamente dall inabilitato mentre quelli di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall inabilitato con l assistenza del suo curatore. Se tali atti non sono compiuti insieme, ovvero manchi la dichiarazione di volontà da parte di entrambi, sono annullabili anche se non hanno prodotto alcun pregiudizio all inabilitato medesimo; inoltre, è precluso intraprendere una nuova impresa commerciale mentre è consentito il proseguimento di una impresa già esistente con l ausilio del curatore. L incapacità di intendere (il soggetto non si rende conto delle proprie azioni) e di volere (il soggetto non è capace di decidere autonomamente e liberamente), ai sensi dell art. 428 c.c., consiste in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, costituiti dall insieme dei profili psicologici, intellettuali ed emotivi di cui ciascun individuo è caratterizzato (o meno) indipendentemente dalle norme di legge. 5. La sede della persona fisica: domicilio, residenza e dimora Il domicilio è una situazione di diritto che rappresenta il luogo stabile, scelto, di regola, volontariamente (domicilio volontario), ove il soggetto stabilisce i propri rapporti, non solo economici ma anche morali, sociali e familiari. 27

DIRITTO CIVILE - SEZ. prima: I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO La residenza è invece una situazione di fatto che si configura quale luogo in cui il soggetto vive volontariamente, effettivamente e abitualmente. La dimora è l ulteriore situazione di fatto che attesta il luogo in cui una persona vive o si trova, anche temporaneamente, ma per un certo periodo tempo. Grande rilievo giuridico rivestono gli effetti del domicilio e residenza. Il domicilio determina il luogo di apertura della tutela, quello di apertura della successione per causa di morte e quello dove viene dichiarato il fallimento dell imprenditore. La residenza determina il luogo di pubblicazione e di celebrazione del matrimonio e il luogo dove si stabilisce la competenza del tribunale per il procedimento di adozione. Domicilio e residenza insieme determinano la competenza territoriale degli organi giudiziari, fissano il luogo di notificazione di atti giudiziari e quello dove vengono dichiarate l assenza o la morte presunta. 28

Capitolo 2 Le persone giuridiche 1. Le persone giuridiche pubbliche Sono soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche dotate di: a) autonomia patrimoniale perfetta vengono indicati come persone giuridiche quali associazioni riconosciute, fondazioni, società per azioni e altre società; in tal caso i creditori dell organizzazione possono rifarsi solo sul patrimonio della medesima; b) autonomia patrimoniale imperfetta e vengono distinti in associazioni non riconosciute e società di persone (es. in nome collettivo); in tal caso i creditori dell organizzazione devono rifarsi sul patrimonio della medesima e solo se questo non è sufficiente possono rifarsi anche sul patrimonio personale delle persone fisiche che la compongono. Le persone giuridiche pubbliche sono composte da più persone che perseguono uno scopo comune. Per le persone giuridiche non si parla né di residenza né di domicilio ma di sede. Nella sede effettiva oltre a svolgersi concretamente l attività amministrativa e di direzione dell ente, si convocano le assemblee: si tratta della sede principale, che non può che essere unica (eventuali sedi secondarie, di fatto, risultano giuridicamente irrilevanti). 2. Le associazioni e le fondazioni Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquisiscono la personalità giuridica mediante l iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Le disposizioni dell atto costitutivo e quelle statutarie di una persona giuridica hanno natura negoziale e sono regolate dai medesimi principi del negozio giuridico salve le deroghe imposte dai caratteri particolari dell atto di fondazione e del contratto di associazione. In particolare: per le associazioni l atto costitutivo è un negozio giuridico plurilaterale e aperto, perché consente l ingresso futuro di altri soggetti; per le fondazioni l atto costitutivo è un negozio giuridico unilaterale, perché si perfeziona con la manifestazione di volontà di una sola parte, ossia il fondatore. In 29

DIRITTO CIVILE - SEZ. prima: I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO particolare l atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia avvenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l attività dell opera da lui disposta. Per aversi riconoscimento è necessario che: dalla denominazione e dalla sede risulti l identificazione dell ente nel rispetto dei requisiti della novità (diversità da altre denominazioni) e della verità (in ordine agli scopi dell ente medesimo); siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell ente; lo scopo sia possibile, lecito e non lucrativo; il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Lo scopo nelle fondazioni deve essere non generico e finalizzato alla pubblica utilità (mentre nelle associazioni può anche essere finalizzato a vantaggio dei soli associati). Le modificazioni dell atto costitutivo e dello statuto contenente le regole finalizzate all organizzazione e al funzionamento dell ente sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l acquisto della personalità giuridica, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo. Gli amministratori che hanno il fondamentale compito di mettere l ente in relazione (giuridica) con altri soggetti (singoli o associati) e di svolgere in tal modo l attività per la quale quest ultimo è stato costituito, sono responsabili verso l ente medesimo obbedendo alle regole proprie del mandato e i limiti del loro potere di rappresentanza (ossia la facoltà di compiere atti in nome e per conto di un soggetto singolo o associato), vanno descritti, in ossequio al principio di pubblicità, nel registro delle persone giuridiche allo scopo di produrre effetti anche verso i terzi che non ne fossero a conoscenza. L assemblea è un organo previsto per le sole associazioni e si compone degli stessi associati (o membri) ed è destinataria della formazione della volontà dell ente. L iniziativa in merito alla convocazione spetta in linea di principio, e salvo deroghe statutarie, all assemblea nel suo complesso e non al singolo amministratore o al presidente. Anche il potere di sciogliere le associazioni riconosciute, applicabile in via analogica anche a quelle non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (maggioranza qualificata) non essendo sufficiente quello dei soli partecipanti all assemblea. L estinzione di una persona giuridica può aversi quando: lo scopo è stato raggiunto; lo scopo è divenuto impossibile; il patrimonio è divenuto insufficiente; la fine dell ente era prevista dallo statuto o dall atto costitutivo; tutti i soci sono venuti meno; viene deliberato lo scioglimento da parte dell assemblea; il termine di durata si esaurisce; 30

CAP. 2: Le persone giuridiche viene dichiarata la nullità del contratto associativo; è revocato il riconoscimento; due associazioni si fondono. L estinzione viene dichiarata mediante provvedimento ricognitivo dell autorità pubblica di competenza e solo per le fondazioni può procedersi, eventualmente, a trasformazione. La persona giuridica dichiarata estinta viene esautorata di qualsiasi potere e posta in liquidazione. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l autorità pubblica, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione investe principalmente lo scopo della fondazione (elemento intrinseco), ma può anche riguardare la sede di questa (elemento estrinseco). La soppressione di un ente non ne determina l automatica estinzione, ma segna soltanto il passaggio alla fase della liquidazione, sicché permane la soggettività giuridica dell ente stesso che resta titolare sino all esaurimento delle operazioni di liquidazione dei rapporti giuridici, attivi e passivi che ad esso fanno capo. Le nuove operazioni vietate fanno riferimento a tutti quegli atti incompatibili con la finalità della liquidazione o, se disposta, della materiale consegna dei beni all ente successore. Sono consentiti quindi tutti gli atti di ordinaria amministrazione finalizzati alla mera gestione e conservazione del patrimonio. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell atto costitutivo o dello statuto. Nella devoluzione bisogna tener conto anzitutto della volontà (contenuta anche nell atto costitutivo o nello statuto) del fondatore o dell assemblea degli aderenti. In mancanza, e comunque dopo la fase liquidatoria, le pubbliche autorità provvedono al trasferimento del restante patrimonio ad altri soggetti che perseguono scopi affini. 3. Le associazioni non riconosciute e i comitati Le associazioni non riconosciute si configurano come enti collettivi costituenti centri autonomi di interessi (sindacali, religiosi, culturali, sportivi, caritativi, ecc.) dotati di autonomia patrimoniale (il patrimonio dell ente è distinto da quello dei singoli soci) e, seppur sprovvisti di personalità giuridica, sono comunque soggetti di diritto (ex art. 18 Cost: libertà di associazione), disciplinati dagli accordi stipulati dagli associati. Per aversi adesione ad un associazione non riconosciuta è necessario l incontro delle volontà contrattuali delle parti ossia nel momento in cui al proponente, autore della richiesta di adesione, perviene l accettazione dell associazione. I beni comuni (fondo comune) sono indivisibili ed impiegati esclusivamente per il conseguimento dello scopo previsto. Su tale fondo i terzi possono far valere i loro diritti a fronte 31

DIRITTO CIVILE - SEZ. prima: I SOGGETTI DEL DIRITTO PRIVATO delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l associazione. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell associazione medesima. Il comitato sorge quando, per realizzare uno scopo di natura altruistica annunciato dai promotori, vengono ricercati contributi mediante pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire. Per la sua costituzione non è necessaria la forma scritta e può essere trasformato in ente dotato di personalità giuridica (associazione non riconosciuta o fondazione), con medesimo scopo e mediante trasferimento del patrimonio. Responsabili solidalmente e personalmente della conservazione e dell utilizzo dei fondi raccolti sono gli organizzatori e i gestori della medesima raccolta. Nell ipotesi di comitato sprovvisto di personalità giuridica i componenti, e non già i singoli oblatori che hanno contribuito alle sottoscrizioni, rispondono tutti, indistintamente, solidalmente e personalmente delle obbligazioni assunte per il comitato medesimo, senza beneficio di escussione. Se, invece, al comitato è riconosciuta la personalità giuridica si ricorre, oltre che alle norme generalmente valide per tutte le persone giuridiche, alle regole che fanno riferimento alla responsabilità degli organizzatori e degli amministratori. Nell ipotesi in cui i fondi raccolti dovessero risultare insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, una volta raggiunto si abbia un residuo di fondi, l autorità pubblica competente stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. 32