Commercio e credito tra XIII e XIV secolo.



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1 Commercio e credito tra XIII e XIV secolo. I primi documenti qui presentati risalgono al principio del XIII secolo, negli anni in cui decolla la crescita economica basso medievale, e l intensa attività dei notai genovesi testimonia la vivacità commerciale di quella città e del suo porto. E se nelle città marittime mediterranee, e particolarmente italiane, questa crescita era largamente dovuta all espansione dei traffici mercantili, questa documentazione aiuta a comprendere come il mercato del credito sostenesse l attività commerciale, costituendo insieme ad essa uno dei settori maggiormente dinamici dell economia basso medievale. Il documento 1 presenta le formule notarili del tipico contratto di mutuo, che non richiedeva che venisse esplicitata la ragione per la quale il debitore aveva richiesto la somma a lui prestata dal creditore, ma si limitava ad indicare nella loro essenza i contenuti dell operazione: i nomi dei soggetti attivi nel contratto, l entità della somma prestata, i termini della restituzione, il pegno lasciato nelle mani del mutuante. Quasi mai era indicata, naturalmente, l entità degli interessi pagati dai debitori. Nel documento la descrizione del pegno che il debitore metteva nelle mani del creditore, costituito in questo caso dal possesso annuo di una casa, nascondeva tuttavia il calcolo dell interesse non altrimenti esplicitato: si può supporre che il valore dell affitto, che il creditore non avrebbe dovuto versare al debitore, era certamente commisurato all interesse sulla somma prestata. Ciò che è particolarmente significativo in questo genere di testi è il fatto che il pegno non è costituito da un bene reale, cioè da un oggetto che avrebbe potuto eventualmente essere venduto a vantaggio del creditore, in caso di inadempienza del debitore, ma da una fonte di reddito (la rendita di una terra e di una casa); siamo quindi di fronte ad una evoluzione del concetto stesso di pegno, così come veniva tradizionalmente considerato nel classico prestito al consumo. Il prestito ad interesse, dunque, servirà in misura sempre maggiore a finanziare non tanto i consumi dei privati, quanto le operazioni commerciali di mercanti-imprenditori. L accomandita (accomendacio) e le societates, come venivano chiamate a Genova, o le collegantie, come invece venivano dette a Venezia, furono agli inizi della fase espansiva basso medievale alcune delle principali forme del sostegno che il sistema del credito riusciva a dare allo scambio mercantile, dunque furono dei potenti strumenti di crescita economica. Le accomandite prevedevano un rapporto di solidarietà economica tra chi prestava i capitali al mercante e quest ultimo, appunto, che si metteva in viaggio per commerciare e per far fruttare i capitali ricevuti: restituito il capitale, gli utili venivano quindi spartiti tra i protagonisti dell operazione, lasciando generalmente un quarto o più di essi nelle mani del mercante che aveva viaggiato. Le società nascevano, invece, a livello paritario tra finanziatori che univano tra loro i capitali per ampliare la loro base commerciale; in questo caso dai profitti ottenuti veniva in primo luogo tratto il 50%, che doveva essere versato al mercante che aveva effettuato il viaggio, e il resto veniva spartito in base alle quote percentuali di partecipazione al capitale sociale. Il documento n. 3 presenta gli elementi essenziali della accomandita: indica i nomi di coloro che anticipavano il capitale e di coloro che si mettevano in viaggio per farlo fruttare; presentano anche il percorso della nave sulla quale il mercante era imbarcato e le località che essa doveva toccare (nel caso alcuni porti dell Africa settentrionale) dichiara, infine, i criteri della divisione dei profitti, che in questo caso spettano per un quarto al mercante. Il documento n. 5 presenta invece uno stretto collegamento tra una societas e una accomendacio, con dei meccanismi economici destinati a potenziare enormemente il sistema degli scambi. Esso comincia col descrivere la società creata a Genova da 5 mercanti, che uniscono i loro capitali raggiungendo la somma complessiva di 150 lire di denari genovesi; prosegue indicando il percorso che uno dei 5, Tommaso de Vedereto, il mercante destinato a viaggiare, avrebbe fatto con la nave, toccando Ceuta e Alessandria, nell Africa settentrionale, e al ritorno passando anche per la Provenza; e continua indicando la suddivisione dei profitti, che per il 50% sarebbero andati nelle mani del mercante viaggiatore. Ma il documento non finiva così: lo stesso Tommaso de Vedereto dichiara di aver contratto una accomandita sul capitale della società, ricevendo da altri 4 investitori altre 49 lire di denari genovesi. Anche questo capitale ricevuto in accomandita sarebbe stato utilizzato insieme a quello della società precedentemente descritta, e in questo caso i profitti sarebbe stati suddivisi in modo diverso: i tre quarti sarebbero andati ai 4 finanziatori e un quarto allo stesso Tommaso, in qualità di mercante viaggiatore, che a sua volta li avrebbe riversati nel capitale della società. Si trattava, dunque, nel loro complesso di operazioni finanziarie e mercantili assai articolate e raffinate, destinate ad un esito favorevole che solo la perdita della nave avrebbe

potuto rendere deludente (e a tale riguardo avrebbe ben presto cominciato a funzionare i sistema delle assicurazioni marittime). I contratti di cambio ebbero una importanza fondamentale nello sviluppo del mercato basso medievale del credito, perché permettevano di calcolare e di mettere per iscritto l entità dell interesse senza che questo apparisse come tale. L operazione nasceva, infatti, da un prestito effettuato dal creditore nella valuta corrente in una piazza e si concludeva con la restituzione della somma nella valuta di un altra piazza e con un tasso di cambio prestabilito e dichiarato, che nascondeva ovviamente anche il calcolo dell interesse. Il documento n. 2 presenta una ulteriore variante di questo tipo di contratto, il cosiddetto cambio marittimo. In entrambi i casi si tratta di mercanti di Genova che si recano a Marsiglia e si fanno prestare dei denari genovesi che promettono di restituire in reali francesi dopo che sono arrivati sani e salvi, loro e le loro merci, a Marsiglia. E naturalmente offrivano le merci trasportate dalla navi in garanzia del pagamento del debito. È bene sottolineare che non si tratta ancora di una società o di una accomandita ma di un semplice prestito imperniato sul cambio della valuta. Una ulteriore ragione della diffusione di questa tipologia contrattuale dipendeva dal fatto che essa si prestava anche semplicemente a trasferire somme di denaro da una piazza all altra, anche se questo implicava la presenza di due banchieri tra loro collegati operanti in piazze diverse: era l inizio della lunga storia della lettera di cambio, e di alcune altre fondamentali tecniche operative che saranno utilizzate nel secolo successivo dai mercanti-banchieri per abbattere i costi e per accrescere la produttività del proprio lavoro. Ne danno conto i documenti nn. 6,7, 8 Il documento n. 6 riproduce parte di una lettera scritta nel 1396 dall azienda tintoria che Francesco di Marco Datini aveva creato in Prato e indirizzata alla consorella compagnia mercantile-bancaria che lo stesso Datini aveva a Firenze. Il brano qui riportato illustra le origini di uno degli strumenti fondamentali dell attività di un istituto di credito, l assegno bancario. L assegno bancario, infatti, nacque come elemento della comune corrispondenza tra le aziende, e anche in seguito continuò a mantenere la forma di una lettera attraverso la quale il depositante incaricava il proprio banchiere di pagare una certa somma ad una terza persona, latore della medesima lettera. Nel caso qui riportato la richiesta viene accompagnata dalla descrizione delle ragioni per le quali il pagamento veniva effettuato: veniva richiesto al banchiere di versare 2 fiorini e 8 lire di piccoli a ricompensa di un lavoro svolto da un calderaio nella sede pratese dell azienda tintoria. Il documento n. 7 riproduce la classica lettera di cambio, il principale strumento utilizzato dai mercantibanchieri dell epoca per prestare denaro o trasferirlo senza spese da una piazza all altra. Il testo della lettera è accompagnato dalla formula acietata, che indicava l accettazione della lettera da parte del banchiere trattario, mentre il Memoriale era il libro della contabilità aziendale in cui venivano segnati gli eventi prima della loro definitiva registrazione nel libro mastro. Il documento n. 8 è strettamente congiunto al precedente, e rappresenta uno dei primi esempi di girata che ci siano pervenuti dalla banca medievale. Il beneficiario della lettera precedente, Matteo Trenta di Lucca, scrive alla banca che funge da trattario, la compagnia Datini di Pisa, che non intende incassare egli personalmente i fiorini 314 e soldi 5 a oro, come sarebbe suo diritto, ma chiede invece che la stessa somma sia versata ad un suo corrispondente, la compagnia di Bartolomeo Garzoni e Castello Castiglioni. Siamo, dunque, di fronte ad un sistema di pagamenti imperniato sul ruolo del banchiere che non necessità di movimentare materialmente il denaro ma che si limita a spostare le somme da un conto all altro, con risparmio dei costi e crescita dell efficienza. 2 Per l approfondimento: L. Palermo, La banca e il credito nel medioevo, Bruno Mondadori, campus 2008, (da cui i testi sono tratti)

3 Doc. n. 1. Contratto di Mutuo Genova, 19 ottobre 1216. 1 Garacausa figlia del fu Giovanni Bacugia contrae un mutuo con Raimondo provenzale, dando in pegno il possesso di una casa per un anno. Ego Caracausa filia quondam Johannis Bacugie confiteor me accepisse a te Raimundo provinciale sol..xx. jan. mutuo, abrenuntians etc. Quos a Sancto Michaele proximo venturo usque ad annum unum per me vel meum missum tibi vel tuo certo misso reddere promitto. Pro quibus do tibi habitationem domus mee in qua habitas a Sancto Michaele proximo venturo usque ad annum unurn sine expensis tuis, promittens quod illud non computabo in predicto capitali et quod nullam querimoniam proinde faciam vel fieri faciam adversus te contra aliquo iudice clerico vel seculare. Si vero contrafecero penam dupli de quanto contrafactum fuerit tibi stipulanti spondeo omnibus meis obligatis etc. Testes etc. Actum predicto loco, die et hora. Io Caracausa, figlia del defunto Giovanni Bacugia riconosco di aver ricevuto da te Raimondo provenzale soldi 20 genovesi in mutuo, rinunciando etc. I quali prometto di restituire dalla prossima festa di S. Michele entro un anno prossimo venturo, io o un mio icaricato a te o a un tuo certo incaricato. Per i quali do a te l abitazione della mia casa, nella quale abiti, da S. Michele prossimo venturo fino ad un anno, senza tue spese; promettendo che non conteggerò questo nel predetto capitale e che non farò in seguito alcuna lite contro di te di fronte ad alcun giudice, chierico o secolare. Se invece farò il contrario mi sottoporrò ad una pena del doppio di quanto avrò fatto contro te stilupante, obbligando in ciò tutti i miei beni. Testimoni etc. Fatto nello stesso luogo, nello stesso giorno e nella stessa ora. Doc. n. 2. Cambio marittimno Genova, 24 maggio 1216. 2 Guido di Varazeno contrae con Vassallo Zuerra di Voltri un cambio marittimo su Marsiglia. Ego Guido de Verazeno confiteor me accepisse a te Vasallo Zuerra de Vulturi sol..xl. ian., abrenuntians etc., unde sol.xliii. regalium bonorum mundos ab omnibus dispendiis et avariis per me vel meum missum tibi vel tuo certo misso Massiliam dare promitto ad dies.iii. post quam ibi fuerimus sano eunte ligno in quo ibimus vel maiore parte rerum illius ligni, sub pena dupli omnibus meis obligatis etc. Testes etc. Actum predicto loco, die et hora. Io Guido di Verazeno riconosco di aver ricevuto da te Vassallo Zuerra di Voltri soldi 40 genovesi, rinunciando etc., per i quali prometto di dare soldi 43 di buoni reali, senza alcuna spesa e non avariati, io o un mio incaricato a te o a un tuo certo incaricato, a Marsiglia, tre giorni dopo che saremo arrivati lì giungendo salva la nave sulla quale andremo o la maggior parte dei beni di quella nave, sotto la pena del doppio obbligati in ciò tutti i miei beni etc. Testimoni etc. Fatto nel luogo, nel giorno e nell ora predetti. Doc. n. 3. Accomandita Genova, 14 giugno 1216. 3 Ricordato e Bonsignore di San Zumignano contraggono con Bernardino Paucono una accomendacio per commerciare a Ceuta e a Bugea. Nos Recordatus de Sancto Zumignano et BonusSenior de Sancto Zumignano confìtemur accepisse a te Bernardino Paucono de Sancto Zumignano lib..xxxviii. jan. in accomendatione. Quas portamus negotiatum Septam et das nobis potestatem portandi negotiatum inde Buzeam uno viagio tantum et inde Januam vel Pisas sive Massiliam revertamur. Capitale vero cum toto 1 Notai liguri del secolo XII e del XIII. VI. Lanfranco, a cura di H. G. Krueger, R. L. Reynolds, vol. II, Genova 1951, p. 143. 2 Ibidem, vol. II, Genova 1951, p. 10. 3 Ibidem, p. 23.

proficuo quod inde aliquo modo provenerit in tuam vel tui certi nuntii potestatem reducere et consignare promittimus, unde extracto capitali quartam proficui debemus habere et tu tres. Simul debent implicari et pro libra expendere et lucrari communiter cum aliis que portamus. Que omnia promittimus tibi attendere et observare, sub pena dupli omnibus nostris obligatis etc., abrenuntiantes etc. Testes etc. Actum predicto loco, die et hora. Noi Ricordato di San Zumignano e Bonsignore di San Zumignano riconosciamo di aver ricevuto da te Bernardino Paucono di San Zumignano lire 38 genovesi in accomandita. Le quali portiamo per commerciare a Ceuta e dai a noi la possibilità di portarle per commerciare quindi a Bugea per un solo viaggio e da lì ritorneremo a Genova o a Pisa o a Marsiglia. Promettiamo di ricondurre e consegnare il capitale con tutto il profitto che in qualunque modo sia stato raggiunto in potere tuo o di un tuo certo incaricato, da cui, estratto il capitale, noi dobbiamo avere la quarta parta del profitto e tu i tre quarti. E insieme devono essere utilizzati, spesi e fatti rendere insieme ad altri [denari] che portiamo con noi. Tutte queste cose ti promettiamo di compiere di osservare, sotto la pena del doppio, obbligati in questo tutti i nostri beni etc., rinunciando etc. Fatto nel luogo, nel giorno e nell ora predetti. Doc. n. 5. Il finanziamento di una società mercantile Genova, 13 ottobre 1198. 4 Tommaso de Vedereto contrae una societas con Oberto di Acquabona e con Oberto de Cruce e una acomandacio con altri mercanti. Ego Thomas de Vedereto confiteor me accepisse in societate a te Oberto de Aquabona [lib.] quinquaginta et a te Oberto de Cruce lib..xxx. et a Petro Silvanno lib. decem et a Gandulfo de Ve[dereto] lib. decem, contra quas omnes mito lib. den. ian. quinquaginta. Hanc sotietatem porto causa mercandi S[etam] et inde Alexandriam et de Alexandria Setam causa mercandi, et inde venire Ianuam. Tamen si [vo]luero po[s]sim venire de Alexandria aut de Seta in Provincia et inde venire Ianuam. Et capitale et proficuum quod Deus in hac societate dederit cum toto lucro et proficuo quod aliunde quocumque modo mihi pervenerit in potestate vestra et predictorum Petri et Gandulfi vel vestrorum certi missi mitere promito. Et capitali deducto, medietatem proficui debeo habere. Item supra hanc societatem porto in acomandatione a Iordanno Crerico lib. den. ian..xx. et a Berardo de Castello lib. den. ian..xvii. et a te Arduino de Mari lib. decem, et ab Oberto Camogino, meo avunculo, lib..ii. Que acomandationes debent impricari et lucrari et exspendere et trahere per libram cum hac sotietate. Et capitale et proficuum quod Deus in ea dederit in potestate predictorum vel eorum certi missi mitere promito, et capitali deducto quartam partem proficui debeo habere et ipsam quartam in predicta sotietate mitere. Actum Ianue in domo Wilielmi Crespini. Testes etc., eo die. Io Tommaso de Vedereto riconosco di aver ricevuto in società da te Oberto di Acquabona lire 50 e da te Oberto de Cruce lire 30 e da Pietro Silvanno lire 10 e da Gandolfo di Vedereto lire 10, di fronte alle quali tutte io pongo lire 50 di denari genovesi. Questa società porto, per commerciare a Ceuta e quindi ad Alessandria e da Alessandria a Ceuta, sempre per commerciare, e quindi ritorno a Genova. Tuttavia, se avrò voluto potrò venire da Alessandria o da Ceuta in Provenza e quindi ritornare a Genova. E il capitale e il profitto che Dio avrà dato a questa società con tutto il lucro e il profitto che in qualunque modo mi sarà pervenuto prometto di metterlo nelle mani vostre e dei predetti Pietro e Gandolfo oppure dei vostri certi incaricati. E dedotto il capitale, devo avere la metà del profitto. Inoltre sopra questa società porto in accomandita da Giordano Clerico lire 20 di denari genovesi e da Berardo di castello lire 17 di denari genovesi e da te Arduino de Mari lire 10 e da Oberto Camogino, mio familiare, lire 2. Le quali accomandite devono essere utilizzate e lucrate e spese e tratte per ogni singola lira con questa società. E il capitale e il profitto che Dio ad essa avrà dato prometto di mettere in mano ai predetti o ai loro certi incaricati, e dedotto il capitale debbo avere la quarta parte del profitto e questa stessa quarta parte mettere nella predetta società. Fatto in casa di Guglielmo Crespini. Testimoni etc., nello stesso giorno. 4 4 Notai liguri del sec. XII. III. Bonvillano, a cura di J. E. Eierman, H. G. Krueger, R. L. Reynolds, Genova 1939, pp. 65-66.

Doc. n. 6 Alle origini dell assegno bancario Prato, 22 aprile 1396. 5 Parte di una lettera inviata dalla compagnia della tinta che Francesco Datini aveva creato in Prato alla compagnia mercantile-bancaria dello stesso Datini in Firenze, contenente un ordine di pagamento a favore del portatore della lettera medesima. Al nome di Dio, a dì 22 d aprile 1396. L aportatore di qesta lettera à nnome Domenicho del Piovanno, chalderaio, da Firençe, il quale m à rachoncio due chaldaie di rame e de avere di resto da noi f. due lb. otto pic., tra rame che mise di suo e suo maestero, egli e uno suo gharçonne: e chosì vi pregho gli diate per noi e ponetegli a nostro chonto. Noi no gli avìanno qua ed e no potea istare qua per qesti danari a spetare che noi gli avesimo: prreghovi voi glie diate a l auta di questa. Doc. n. 7. Lettera di Cambio Genova, 17 settembre 1392. 6 Lettera di cambio emessa dalla compagnia Datini di Genova. Datore: Jacopo Sardo; prenditore: comp. Datini di Genova; trattario: comp. Datini di Pisa; beneficiario, Matteo Trenta di Lucca. Al nome di Dio, a dì 17 di settebre 1392. Pagate per questa prima, a usanza, a Matteo Trenta, f. trecentoquatordici d oro s. cinque a oro, sono per f. trecento d oro, auti qui da Jacopo Sardo: pagate e ponete a conto de nostri di Firenze e rispondete. Che Idio vi guardi. Francescho da Prato e Andrea di Bonanno, in Genova. Acietata a dì 24 settebre. Posto al Memoriale A, c. 39. tergo: Ricevuta a dì 29. Francescho di Marcho e Manno d Albizo e chomp., in Pisa. Prima. recto 5 5 Archivio di Stato di Prato, Datini, n. 699. La trascrizione integrale del documento è di F. Melis ed è pubblicata in Id., Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, Firenze 1972, p. 470. 6 Archivio di Stato di Prato, Datini, n. 1143. La trascrizione è di F. Melis ed è tratta da Id., Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, cit., p. 478.

6 tergo: Doc. n. 8. Girata Lucca, 28 settembre 1392. 7 Girata fuori dal titolo, con la quale Matteo Trenta, beneficiario della lettera di cambio qui sopra riprodotta (v. doc. n. 29), dà ordine al trattario, la compagnia Datini di Pisa, di pagare la lettera ad un altro soggetto, la compagnia di Bartolomeo Garzoni e Castello Castiglioni Al nome di Dio, amen. Siemo contenti che li f. 314 1/4 aceptaste a Simone Sardo di pagare per la lettera di Genova, la quale è in nostro nome, paghiate, al tempo, a Bartholomeo Guarzoni e Kastello (Castiglioni): e così fate e fatevi dare a Simone Sardo la lettera del cambio e lui ve la darà perchè lui l à: e di questo è informato, quando questa lettera li mostrerete. Né più dichiamo: Cristo v abia. Matteo Tremta, in Lucca, salute. Die 28 septembre 392. tergo: Framciescho da Prato e compagni, a Pisa. 7 Ibidem.