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Tribunale di Reggio di Calabria Prima Sezione Civile Verbale di Causa Nel procedimento n. r.g. 2032 / 2014 promosso da CAMA BENITO E C, con l avv. SICLARI VINCENZO CRISTIAN contro TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e ZAGARELLA ALESSANDRA All udienza del 20 luglio 2016, tenutasi innanzi al Giudice Dott. Marco Saran, fissata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ordine alla sola questione di competenza, sono presenti: - per parte attrice l'avv. Maurizio Sergi, per delega dell avv. Siclari V.C.; - per parte convenuta l'avv. Domenica Santoro, per dell avv. A. Zagarella; Per parte attrice, l avv. M. Sergi precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate ed in particolare insiste nel rigetto dell eccezione di incompetenza; Per parte convenuta l'avv. D. Santoro precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate; Il Giudice autorizza i procuratori delle parti alla precisazione delle conclusioni nei termini sopra descritti e li invita a discutere oralmente la causa. I procuratori discutono oralmente la causa e si riportano altresì a quanto indicato nei rispettivi atti e documenti, nonché nei verbali di causa, richiamando le conclusioni sopra formulate. Il Giudice, preso atto di quanto sopra, aggiorna l udienza alle ore 15.30, per la lettura del provvedimento. Il Giudice Dott. Marco Saran provvedimento redatto e sottoscritto telematicamente 1

REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria Prima Sezione Civile Nel procedimento n. r.g. 2032 / 2014, promosso da CAMA BENITO E C 01084120805, p.i. n. 01084120805, con l'avv. SICLARI VINCENZO CRISTIAN contro TOTAL ERG SPA, p.i. 01585570581, con l'avv. RADIUS RODOLFO Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Marco Saran; riaggiornata alle ore 15.30 l udienza del 20 luglio 2016, fissata per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che alle ore 15.30 non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del verbale e dell ordinanza ex artt. 279 comma I e 281 sexies c.p.c.; data quindi lettura del dispositivo e dell esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; ha emesso la seguente ORDINANZA EX ART. 279 COMMA I C.P.C. OGGETTO: altri contratti atipici; CONCLUSIONI: come da verbale dell udienza del 20 luglio 2016; per parte attrice: come da note conclusive autorizzate; per parte convenuta: come da note conclusive autorizzate ed in particolare insiste nel rigetto dell eccezione di incompetenza; La presente ordinanza viene emessa ai sensi degli artt. 279 comma I e 281 sexies c.p.c., è pronunciata a seguito della discussione orale del 20 luglio 2016, dando lettura del dispositivo e dell esposizione le ragioni di fatto e di diritto della decisione, è sottoscritta 2

telematicamente dal Giudice unitamente al verbale che la contiene ed è depositata telematicamente in Cancelleria. MOTIVI DELLA DECISIONE trattenuta la causa in decisione sulla sola questione di competenza; visti gli artt. 279 comma I e 281 sexies c.p.c.; esaminata la documentazione agli atti e rilevato che sussiste clausola contrattuale, debitamente sottoscritta anche ex art. 1341 comma II c.c., la quale prevede che le controversie tra la parti vadano devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ove l azione sia introdotta dal contrante, che nel caso di specie risulta essere l odierna attrice Cama Benito & C. (cfr. art. 26 contratto agli atti depositato telematicamente in data 11.6.2015 da parte convenuta); rilevato, preliminarmente, come risulti inapplicabile al caso di specie la disciplina di maggiore tutela prevista dal c.d. Codice del Consumatore; esaminata quindi, nel merito, tale eccezione; richiamata la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, alla cui parte motiva comunque si rimanda integralmente, secondo cui nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015, Rv. 637763); visto l art. 26 del contratto agli atti (cfr. fascicolo di parte convenuta) e rilevato, a tal riguardo: a) che risultano espressamente sottoscritte dall attore tutte le pagine del contratto; b) che è apposta approvazione specifica delle clausole vessatorie, le quali non vengono integralmente richiamate; c) che la specifica approvazione di dette clausole è accompagnata da una sintesi del contenuto; ritenuto, conseguentemente, sussistano i requisiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità per la validità di detta clausola; 3

richiamata, inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema d'incompetenza per territorio del giudice adito, qualora la relativa eccezione sia formulata con riferimento all'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non sussiste l'onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti riguardanti i diritti di obbligazione, alla stregua dei quali sarà il giudice, d'ufficio, ad individuare il giudice competente, ma ciò solamente ove abbia eventualmente ad escludere l'operatività del foro convenzionale esclusivo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 8030 del 27/04/2004) e secondo cui la clausola contrattuale con la quale sia previsto un foro convenzionale esclusivo con conseguente esclusione di altri possibili fori alternativi, deve essere specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 cod. civ., pena la nullità assoluta (rilevabile anche d'ufficio) della clausola stessa (cfr. Sez. L, Sentenza n. 2843 del 22/04/1986); ritenuto, infine, che il rilievo di parte attrice secondo cui al caso di specie si dovrebbe applicare il rito locatizio, con conseguente operatività del foro inderogabile del locus rei sitae, risulta del tutto inconferente; osservato infatti, a tal riguardo, che la controversia, oltre ad essere stata introdotta con atto di citazione dallo stesso attore, non attiene a locazione di immobili, né ad affitto o comodato di azienda, dovendosi procedere alla sua trattazione secondo il rito ordinario e non operando il precitato foro inderogabile; osservato, sotto altro profilo, che non sussistono neppure domande attribuite alla competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese; ritenuta, conseguentemente, l incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria a decidere la presente controversia, sulla scorta della documentazione contrattuale in atti sottoscritta dalle parti ex art. 1341 comma II c.c., per essere esclusivamente competente ex artt. 28 e 29 c.p.c. il Tribunale di Roma; dato atto che le spese di lite seguono la soccombenza, posto che con il presente provvedimento viene definito il giudizio innanzi allo scrivente (cfr. giurisprudenza di legittimità cui la soppressione dell'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ. ("eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza") dovuta 4

all'art. 45, comma decimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha determinato il venire meno del potere della Corte di cassazione di provvedere sulle spese del regolamento di competenza tanto se la decisione sia d'inammissibilità od improcedibilità, tanto se se abbia ad oggetto una statuizione sulla competenza o sulla sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Allo stesso modo la modifica normativa non ha inciso sull'analogo potere del giudice di merito di provvedere sulle spese di lite nel provvedimento con il quale abbia declinato la propria competenza, trattandosi di un'ordinanza (art. 279 cod. proc. civ.) che ha valore di sentenza in senso sostanziale, in quanto idonea a chiudere il processo davanti al giudice che l'ha emessa Sez. 6-3, Ordinanza n. 23359 del 09/11/2011); osservato, inoltre, che non risulta applicabile la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di esclusione del potere del giudice in ordine alla condanna alle spese di lite, posto che essa attiene ai solo casi di espressa adesione all eccezione di incompetenza per territorio (mentre, nel caso di specie, l attore si è difeso, ab origine, non aderendo all eccezione di incompetenza tempestivamente formulata neppure in sede di discussione orale); tenuto quindi conto del decreto n. 55 del 10 marzo 2014 e dello scaglione di riferimento ivi previsto fino ad 260.000,00, applicati i soli valori tabellati minimi delle fasi di studio ed introduzione, in ragione del fatto che il giudizio si è risolto su questione di competenza; ritenuto di condannare conseguentemente gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate d'ufficio in 1.990,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed oltre ad IVA e CPA come per legge; visti gli art., 38 e 50 c.p.c.; - precisato che, all udienza del 20.7.16, le parti hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione ex artt. 279 comma I e 281 sexies c.p.c.; P.Q.M. Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, emette la seguente ordinanza ai sensi dell art. 279 comma I c.p.c. e così provvede: 1) dichiara l incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria a decidere la causa introdotta da 5

CAMA BENITO & C. avverso TOTAL ERG S.P.A. essendo competente ex art. 28 c.p.c. il Tribunale di Roma; 2) fissa termine di 60 giorni per la riassunzione della causa innanzi al Giudice competente; 3) condanna l attore alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate d'ufficio in 1.990,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso in Reggio Calabria, in data 20 luglio 2016. Il Giudice Dott. Marco Saran provvedimento redatto e sottoscritto telematicamente 6