NOTA INFORMATIVA ED ESTRATTO "INFORTUNI - MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE" e "FURTO E RAPINA DIMORA ABITUALE"

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L:\PACTUM\LOGO2008\ L:\PACTUM\LOGO2008\LG000001.BMP NOTA INFORMATIVA ED ESTRATTO "INFORTUNI - MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE" e "FURTO E RAPINA DIMORA ABITUALE" STIPULATA DA PARTE DI CREDITRAS VITA A FAVORE DELL'ASSICURATO DI "LIFE PROGRAM" Società rientrante nell'area di consolidamento del Bilancio del Gruppo RAS Pag. 1 di 18

POLIZZA DI ASSICURAZIONE "INFORTUNI MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE" STIPULATA DA PARTE DI CREDITRAS VITA A FAVORE DELL ASSICURATO DI "LIFE PROGRAM CARE" NOTA INFORMATIVA ED ESTRATTO NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del Contratto (Contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 209 settembre 2005. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà di richiederne la redazione in altra lingua. Parte A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice) L impresa assicuratrice è la CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede legale Corso Italia 23-20122 MILANO (Italia). Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni L impresa è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990. Parte B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Contratto di assicurazione L assicurazione è il Contratto col quale l assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Legislazione applicabile al Contratto La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del Contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l applicazione di norme imperative del diritto italiano. Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell art.2952 C.C. i diritti dell Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il Contratto) derivanti dal Contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Reclami in merito al Contratto Qualora le parti scelgano di applicare al Contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. Corso Italia 23-20122 MILANO (Italia) Telefono 027216.1 Fax 0272165726 Inoltre è attivo il SERVIZIO CLIENTI telefonico CREDITRAS ON LINE al numero verde 800 11 66 33. La Centrale operativa è sempre pronta a fornire al cliente tutte le informazioni inerenti la denuncia del sinistro nonché verificare lo stato di avanzamento del sinistro stesso. È possibile richiedere il modulo per la denuncia del sinistro direttamente presso lo sportello bancario dove è appoggiato LIFE PROGRAM CARE. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: ISVAP LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 2 di 18

Servizio Tutela degli Utenti. Via del Quirinale, 21, 00187 ROMA In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso invece in cui le parti scelgano di applicare al Contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione. Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'isvap che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero. Parte C. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o a quelle relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente, nonché fornire ogni necessaria precisazione. Avvertenze La presente Nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. ESTRATTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE "INFORTUNI - MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE" N 10025005 ABBINATA A LIFE PROGRAM CARE Il presente documento contiene una sintesi delle condizioni assicurative della Polizza suindicata, la cui versione integrale si trova depositata presso la sede del Contraente CREDITRAS VITA S.p.A. ed ha quindi un valore esclusivamente informativo e non contrattuale. DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè la persona indicata quale assicurato di LIFE PROGRAM CARE; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula l Assicurazione e cioè CreditRas Vita S.p.A.; Fondo Interno Assicurativo: il fondo d investimento costituito dal Contraente e gestito separatamente dalle altre attività dello stesso. In tale fondo vengono fatte confluire e convertite in quote (unit) del fondo stesso, le somme, al netto dei costi, versate dal Contraente per LIFE PROGRAM CARE; Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Invalidità Permanente: la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato; LIFE PROGRAM CARE: il Contratto Unit Linked distribuito dal Contraente al quale è abbinata la presente Assicurazione; NAV (Net Asset Value): Somma dei controvalori in Euro del capitale espresso in quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo collegato a LIFE PROGRAM CARE; Polizza: il documento che prova l Assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società: CreditRas Assicurazioni S.p.A. LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 3 di 18

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Dichiarazioni inesatte e reticenti Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. Aggravamento del Rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall art.1898 C.C. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. Oggetto dell Assicurazione L Assicurazione vale per gli Infortuni che l Assicurato subisca: a) nell esercizio delle attività professionali principali e secondarie; b) nello svolgimento di ogni altra attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno nonché alla pratica di hobbies anche se a carattere continuativo; e che abbiano come conseguenza la morte ovvero l invalidità permanente da infortunio dell Assicurato. Novero degli Assicurati L Assicurazione è operante per tutti le persone che assumano la qualifica di assicurato in LIFE PROGRAM CARE sottoscritte da clienti del Contraente. Persone non assicurabili L Assicurazione non vale per le persone: a) che abbiano un età superiore a settanta anni alla data di decorrenza di LIFE PROGRAM CARE; b) che abbiano un età inferiore a diciotto anni alla data di decorrenza di LIFE PROGRAM CARE; c) affette da Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%. Per le persone per cui si verifichi tale circostanza in corso di contratto, non a causa di un Infortunio indennizzabile in base alla presente Polizza, l Assicurazione verrà a cessare relativamente al caso di Invalidità Permanente e rimarrà quindi operante per il solo caso morte; d) indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, affette da epilessia, alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata. Per quanto attiene le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti, l Assicurazione è operante anche per tali persone e resta comunque espressamente confermato quanto disposto dal successivo punto Criteri di indennizzabilità. Il Contraente è esonerato dalla denuncia di tali difetti fisici o mutilazioni da cui l Assicurato sia affetto al momento della stipulazione della presente Polizza o che dovessero in seguito sopravvenire. LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 4 di 18

Persone di età superiore a settantotto anni in corso di garanzia Relativamente alle persone che raggiungano in corso di garanzia l età di settantotto anni, l Assicurazione cesserà la sua validità a decorrere da tale data. Somma assicurata Per ciascun Assicurato la relativa somma assicurata per morte e per Invalidità Permanente è pari al NAV di competenza della LIFE PROGRAM CARE con il limite comunque di 500.000,00. In caso di Sinistro il N.A.V. sarà determinato in base al valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data del Sinistro stesso. Massimo Indennizzo Fermo restando quanto disciplinato dal precedente punto Somma assicurata, il massimo esborso a carico della Società per ciascun Assicurato non potrà superare: a) 500.000,00 per la prestazione prevista in caso di morte dell Assicurato; b) 500.000,00 per la prestazione prevista in caso di Invalidità Permanente dell Assicurato; c) 500.000,00 complessivamente in caso di più polizze LIFE PROGRAM CARE esistenti in capo al medesimo assicurato. Rischi compresi e precisazioni La garanzia è estesa anche ai seguenti casi: a) Infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli, di ciclomotori e di natanti da diporto sempre che l'assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; c) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; d) Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; f) Infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta Assicurazione é estesa, in conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo; g) asfissia non di origine morbosa; h) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; i) avvelenamento del sangue e infezione escluso il virus H.I.V. semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; j) lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; k) annegamento; l) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia; m) folgorazione; n) colpi di sole o di calore; o) assideramento o congelamento; p) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini. Rischio volo L Assicurazione è estesa agli Infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo stesso effettuati in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Re LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 5 di 18

stano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché gli Infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni (salvo quanto previsto dal precedente punto Rischi compresi e precisazioni ). Resta altresì inteso che l operatività della presente garanzia non si estende all eventuale assicurazione complementare Infortuni dei quali sia civilmente responsabile il Contraente. Esclusioni Sono esclusi dall Assicurazione gli Infortuni causati: a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo quanto disposto al precedente punto Rischio volo ; c) dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3 comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, canoa fluviale, hockey sul ghiaccio; d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, intendendosi per tale, i rimborsi forfetizzati delle spese e/o diarie che diano palesemente luogo ad un effetto di remunerazione, seppure espresso con altri termini. Essa non riguarda invece eventuali contropartite diverse da corresponsioni monetarie, né s intende riferibile al conseguimento di premi, ancorché consistenti in somme di denaro, per il piazzamento ottenuto; e) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; f) da proprie azioni delittuose o da partecipazione di imprese temerarie; g) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, salvo quanto previsto dal precedente punto Rischi compresi e precisazioni ; h) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; i) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Non sono considerati Infortuni: j) le ernie; k) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto al precedente punto Rischi compresi e precisazioni e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio; l) gli infarti da qualsiasi causa determinati; m) quelli subiti durante il periodo d arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. Estensione territoriale L Assicurazione vale per il mondo intero. Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro il Contraente, l Assicurato ovvero, in caso di decesso dell Assicurato, i beneficiari, devono farne denuncia alla Società entro cinque giorni da quello in cui l Infortunio si è verificato o in cui essi ne abbiano avuto conoscenza. Tali soggetti devono inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione e fornire le informazioni necessarie per l accertamento del danno. L inadempimento all obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall art.1913 C.C., determina le conseguenze previste dall art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all Indennizzo in caso di omissione dolosa dell obbligo di avviso, o la riduzione dell Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo. LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 6 di 18

Criteri di indennizzabilità Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell Infortunio. Se al momento dell Infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla Tabella percentuali Invalidità Permanente sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. Prestazione per il caso morte Se l Infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della Polizza entro due anni dal giorno nel quale l Infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati (che devono coincidere con i beneficiari designati in LIFE PROGRAM CARE) ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato. L Indennità per il caso morte non è cumulabile con quella per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell Infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l Indennità per morte se superiore e quella già pagata per l Invalidità Permanente. Qualora a seguito di Infortunio, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt.60 e 62 del C.C. Resta inteso che, se successivamente al pagamento dell Indennizzo risulterà che l Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l Invalidità Permanente eventualmente subita. Prestazione per il caso di Invalidità Permanente L Indennità per il caso di Invalidità Permanente è dovuta se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della Polizza entro dodici mesi dal giorno dell Infortunio. L Indennità per Invalidità Permanente parziale è calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale in proporzione al grado di Invalidità, che va accertato facendo riferimento ai valori elencati nella Tabella percentuali Invalidità Permanente e viene corrisposta in conformità al precedente punto Criteri di indennizzabilità. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d Invalidità Permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla Tabella percentuali Invalidità Permanente contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. In caso l Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell arto stesso. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella Tabella percentuali Invalidità Permanente, il grado di Invalidità Permanente è stabilito in riferimento ai valori della Tabella stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. Qualora il grado di Invalidità Permanente, valutato in base alle disposizioni contrattuali, risulti pari a superiore al 60%, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata, senza deduzione delle franchigie eventualmente pattuite. LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 7 di 18

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia assoluta pari al 10%. Pertanto non si farà luogo ad alcun Indennizzo quando l'invalidità Permanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite. Valutazione del danno Ricorso all arbitrato L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da una persona da questa incaricata con l Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Prova È a carico di chi domanda l Indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza. Liquidazione dell Indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l Indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati ed avuto notizia dell accettazione, provvede al pagamento. L Indennità verrà corrisposta in Italia, in Euro. Ai sensi dell art.1919 C.C., in caso di Sinistro il Contraente si impegna ad esibire alla Società la documentazione attestante il consenso dell Assicurato alla conclusione della presente Polizza. Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all azione di surrogazione di cui all art.1916 C.C. verso i terzi responsabili dell Infortunio. Effetto e cessazione della garanzia nei confronti degli Assicurati La garanzia ha effetto dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione di LIFE PROGRAM CARE ed ha una durata pari a sette anni, anche in caso di risoluzione del Contratto. La garanzia cesserà comunque di avere effetto alle ore 24 del giorno in cui si verifichi uno dei seguenti eventi: a) riscatto di LIFE PROGRAM CARE; b) raggiungimento del settantottesimo anno di età dell Assicurato; c) decesso dell Assicurato; d) liquidazione del capitale relativo al caso di Invalidità Permanente Totale. LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 8 di 18

TABELLA PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE Descrizione Percentuale Destro Sinistro Perdita totale, anatomica o funzionale di - un arto superiore 70% 60% - una mano o un avambraccio 60% 50% - un pollice 18% 16% - un indice 14% 12% - un medio 8% 6% - un anulare 8% 6% - un mignolo 12% 10% - la falange ungueale del pollice 9% 8% - una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Anchilosi della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con prono supinazione libera 20% 15% Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera) 10% 8% Paralisi completa del nervo radiale 35% 30% Paralisi completa del nervo ulnare 20% 17% Amputazione di un arto inferiore - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% Amputazione di un piede 40% Amputazione di ambedue i piedi 100% Amputazione di un alluce 5% Amputazione di un altro dito del piede 1% Amputazione della falange ungueale dell'alluce 2,5% Anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35% Anchilosi del ginocchio in estensione 25% Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25% Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 10% Sordità completa di entrambi gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta monolaterale 4% Stenosi nasale assoluta bilaterale 10% Esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12 dorsale 10% - una vertebra lombare 10% Esiti di frattura di un metamero sacrale 3% Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Perdita anatomica di un rene 15% Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI - Pag. 9 di 18

POLIZZA DI ASSICURAZIONE "FURTO E RAPINA DIMORA ABITUALE" STIPULATA DA PARTE DI CREDITRAS VITA A FAVORE DELL ASSICURATO DI "LIFE PROGRAM CARE" NOTA INFORMATIVA ED ESTRATTO NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del Contratto (Contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 209 settembre 2005. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà di richiederne la redazione in altra lingua. Parte A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice) L impresa assicuratrice è la CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede legale Corso Italia 23-20122 MILANO (Italia). Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni L impresa è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990. Parte B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Contratto di assicurazione L assicurazione è il Contratto col quale l assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Legislazione applicabile al Contratto La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del Contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l applicazione di norme imperative del diritto italiano. Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell art.2952 C.C. i diritti dell Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il Contratto) derivanti dal Contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Reclami in merito al Contratto Qualora le parti scelgano di applicare al Contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A. Corso Italia 23-20122 MILANO (Italia) Telefono 027216.1 Fax 0272165726 Inoltre è attivo il SERVIZIO CLIENTI telefonico CREDITRAS ON LINE al numero verde 800 11 66 33. La Centrale operativa è sempre pronta a fornire al cliente tutte le informazioni inerenti la denuncia del sinistro nonché verificare lo stato di avanzamento del sinistro stesso. È possibile richiedere il modulo per la denuncia del sinistro direttamente presso lo sportello bancario dove è appoggiato LIFE PROGRAM CARE. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: ISVAP LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA FURTO ABITAZIONE - Pag. 10 di 18

Servizio Tutela degli Utenti. Via del Quirinale, 21, 00187 ROMA In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso invece in cui le parti scelgano di applicare al Contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione. Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'isvap che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero. Parte C. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o a quelle relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente, nonché fornire ogni necessaria precisazione. Avvertenze La presente Nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. ESTRATTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE "FURTO E RAPINA DIMORA ABITUALE" N 10025007 ABBINATA A LIFE PROGRAM CARE Il presente documento contiene una sintesi delle condizioni assicurative della Polizza suindicata, la cui versione integrale si trova depositata presso la sede del Contraente CREDITRAS VITA S.p.A. ed ha quindi un valore esclusivamente informativo e non contrattuale. DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato: Arredamento domestico: mobilio, arredamento in genere e tutto quanto serve per uso domestico e/o personale dell'assicurato, compresi quadri, tappeti, servizi e oggetti di argenteria, porcellane, sculture e simili, oggetti d'arte e collezioni in genere, vestiti, corredo, effetti personali, libri, cineprese, fotocamere, computer, audiovisivi, elettrodomestici, impianti di prevenzione e di allarme, attrezzi; il tutto posto nei locali di abitazione costituenti il domicilio dimora abituale dell'assicurato; compresi preziosi e Valori, questi ultimi con il limite di 4.000,00; esclusi i contenuti di cantine, soffitte, magazzini, garages, ripostigli, qualora detti vani non siano comunicanti direttamente con i locali ad uso abitativo; esclusi veicoli a motore e beni inerenti l attività professionale dell Assicurato. Il tutto di esclusiva proprietà dell'assicurato e dei suoi familiari conviventi; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè la persona indicata quale assicurato di LIFE PROGRAM CARE; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi; Contraente: il soggetto che stipula l Assicurazione e cioè CreditRas Vita S.p.A.; Estorsione (reato di): l impossessarsi della cosa mobile altrui, facendosela consegnare da chi la detiene, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell art.629 C.P.; Fondo Interno Assicurativo: il fondo d investimento costituito dal Contraente e gestito separatamente dalle altre attività dello stesso. In tale fondo vengono fatte confluire e convertite in quote (unit) del fondo stesso, le somme, al netto dei costi, versate dal Contraente per LIFE PROGRAM CARE; Furto (reato di): l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell art.624 C.P.; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA FURTO ABITAZIONE - Pag. 11 di 18

LIFE PROGRAM CARE: il Contratto Unit Linked distribuito dal Contraente al quale è abbinata la presente Assicurazione; Luci: Le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale; N.A.V (Net Asset Value): Somma dei controvalori in Euro del capitale espresso in quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo collegato a LIFE PROGRAM CARE; Polizza: il documento che prova l Assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rapina (reato di): l impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell art.628 C.P.; Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro; Scippo: il Furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona; Scoperto: la percentuale dell importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società: CreditRas Assicurazioni S.p.A.; Valori: denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto in genere, buoni pasto. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Dichiarazioni inesatte e reticenti Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. Aggravamento del Rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio Assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di Premio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall art.1898 C.C. Altre Assicurazioni In caso di esistenza di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio assicurato con il presente contratto, il Contraente o l Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 C.C. L omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all Indennizzo. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali direttamente causati all Assicurato dalla perdita di Arredamento domestico di sua proprietà, in conseguenza di: a) Furto, a condizione che l autore del Furto medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA FURTO ABITAZIONE - Pag. 12 di 18

2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. b) Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; c) Estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate a patto che le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia si trovino all interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi. Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo. Novero degli Assicurati L Assicurazione è operante per tutte le persone che assumano la qualifica di assicurato in LIFE PROGRAM CARE sottoscritte da clienti del Contraente. Persone non assicurabili L Assicurazione non vale per le persone: a) che abbiano un età superiore a settanta anni alla data di decorrenza di LIFE PROGRAM CARE; b) che abbiano un età inferiore a diciotto anni alla data di decorrenza di LIFE PROGRAM CARE. Estensione territoriale L Assicurazione è operante soltanto entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano. Somma assicurata Scoperto Per ciascun Assicurato la relativa somma assicurata è pari al 10% del N.A.V. di competenza della LIFE PROGRAM CARE con un massimo comunque di 30.000,00. In caso di Sinistro il N.A.V. sarà determinato in base al valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno Assicurativo rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data del Sinistro stesso. L'ammontare di ogni Sinistro verrà liquidato previa deduzione di uno Scoperto pari al 10,0% dell'importo liquidabile a termini di Polizza. In caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l Indennizzo verrà determinato senza tenere conto dello Scoperto di cui sopra che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall Assicurato; d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: 1) persone che abitano con l Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; 2) persone del fatto delle quali l Assicurato deve rispondere; 3) persone legate all Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del Sinistro; g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati. Relativamente a preziosi e Valori l esclusione decorre dalle ore 24 del trentesimo giorno. LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA FURTO ABITAZIONE - Pag. 13 di 18

Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali La garanzia di cui al precedente punto Oggetto dell Assicurazione è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti in muratura od in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell edilizia e che ogni apertura verso l esterno, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica, vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nei serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Qualora in caso di Furto si dovesse riscontrare che l introduzione dei ladri nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture: a) forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà l Indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali; b) forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà l Indennizzo con applicazione di una Scoperto del 20% per ogni Sinistro. Sono esclusi i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Tuttavia, se in caso di Furto l introduzione dovesse avvenire attraverso finestre e portefinestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei locali comunicanti vi è presenza di una o più persone, la Società corrisponderà l Indennizzo con applicazione di uno Scoperto del 20% per ogni Sinistro. In caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l Indennizzo verrà determinato senza tenere conto degli eventuali Scoperti di cui sopra che verranno detratti successivamente dall importo così calcolato. Valore a nuovo L'Assicurazione si intende prestata a Valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Forma dell Assicurazione L'Assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente, dall Assicurato e dalla Società. L accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d impugnativa. L Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro l Assicurato deve: a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire (se la legge lo consente) la procedura di ammortamento; c) denunciare all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni Sinistro entro quarantotto ore dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, precisando, in par LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA FURTO ABITAZIONE - Pag. 14 di 18

ticolare, il momento in cui si è verificato il Sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l entità approssimata del danno; d) entro i cinque giorni successivi trasmettere alla Società copia della denuncia di cui alla lettera c) corredandola di una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l indicazione del rispettivo valore; e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. Il Contraente e l Assicurato devono inoltre mettere a disposizione della Società la documentazione e fornire le informazioni necessarie per l accertamento del danno. L inadempimento all obbligo di avviso e all obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C., determina le conseguenze previste dall art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all Indennizzo in caso di omissione dolosa dell obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) e b), sono ripartite fra la Società e l Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi, anche se l ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Esagerazione dolosa del danno L esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società, in conseguenza del comportamento doloso dell Assicurato. Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata al successivo punto Determinazione del danno da parte dei periti. Determinazione del danno da parte dei periti I Mandato Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovano le cose assicurate. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo. II Contenuto del mandato peritale I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti: a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il Sinistro; b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal Contraente o dall Assicurato in sede di stipula del contratto; c) verificare se il Contraente o l Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto Obblighi in caso di Sinistro ; d) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro; e) procedere alla stima del danno subito dall Assicurato comprese le spese di salvataggio. III Risultati della perizia I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto LIFE PROGRAM CARE - ESTRATTO POLIZZA FURTO ABITAZIONE - Pag. 15 di 18