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Modena lì 17.02.2005 e p.c. e p.c. e p.c. Egr. Sig. Dott Giovanni Petrucci Presidente CONI Via fax al n. 0636857638 Egr. Sig. Dott. Carlo Magri Presidente FIPAV Spett.le Lega Pallavolo Serie AM Lega Pallavolo Serie AF Lega Pallavolo Serie B Organi di Informazione Caso Emanuela Pernici e Kim Mi Na Federazione Italiana Pallavolo Egregio dottor Petrucci, in nome e per conto di Emanuela Pernici e Mi Na Kim ho il dovere di significarle quanto segue. Emanuela Pernici e Mi Na Kim erano tesserate FIPAV con la società Pulcher Volley Lodi partecipante al Campionato Italiano di Serie A2 stagione sportiva 2004/2005. La medesima società, sprovvista del numero legale di atlete, era costretta a rinunciare a due gare e conseguentemente veniva esclusa dal 1

Campionato con provvedimento del Giudice Unico Federale in Comunicato Ufficiale FIPAV n. 5 affisso all albo federale il giorno 11.11.04. L art. 33 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV prevede che, in caso di ritiro dell associato vincolante da una campionato nazionale effettuato entro il termine del girone di andata, la Commissione Tesseramento Atleti debba in via coattiva disporre l immediato scioglimento del vincolo sportivo. Infatti il 20.12.04 la Commissione Tesseramento Atleti Serie A, con provvedimento affisso all albo federale in pari data, applicava il Regolamento Affiliazione e disponeva lo scioglimento del vincolo sportivo che legava Emanuela Pernici e Mi Na Kim alla Pulcher Volley Lodi. In data 23.12.04 la Commissione Tesseramento Atleti Serie A emetteva provvedimento di Correzione di Errore Materiale, a modifica della precedente propria pronuncia del 20.12.2004, con il quale limitava la possibilità di tesseramento di Kim e Pernici solamente ad altro sodalizio di serie A. Kim e Pernici, il 30.12.2004, proponevano impugnazione di detto provvedimento, così come corretto, davanti alla Commissione d Appello Federale, sostenendo che la Commissione Tesseramento dopo aver giustamente sciolto il vincolo sportivo, aveva illegittimamente impedito alle atlete la possibilità di tesserarsi per la FIPAV se non per un sodalizio di Serie A. L udienza per la discussione dell appello veniva fissata per il 20.01.2005. In tale udienza la Commissione d Appello, con provvedimento affisso il 21.01.2005, rilevava la necessità di doversi acquisire idonea informativa presso l Ufficio Tesseramento FIPAV in ordine all attuale posizione tesserativa di tutte le atlete appellanti, e disponeva l acquisizione della predetta documentazione 2

rinviando il procedimento per l ulteriore trattazione all udienza del 03.02.2005. Il 03.02.2005 la Commissione mostrava e consegnava al sottoscritto difensore l Informativa richiesta all Ufficio Tesseramento e una ulteriore Informativa, non richiesta, a firma del Segretario Generale FIPAV, che informava dell esistenza di una DIRETTIVA del Consiglio Federale, del seguente letterale tenore: In esito alla ordinanza di codesta Commissione, di cui al comunicato n. 22 c.m., si informa: la Commissione Tesseramento Serie A ha deliberato, a norma di regolamento, lo scioglimento del vincolo delle atlete tesserate a tempo indeterminato per il campionato di serie A per la società Pulcher Volley Lodi, nonché il reintegro sul tabulato della società di appartenenza delle atlete in prestito sempre alla Pulcher, e ciò in seguito alla esclusione di tale società dal campionato di serie A1 (v. Comunicato ufficiale GUF n. 6 dell 11.11.04) con la stessa delibera, e sempre a norma dei regolamenti, la suddetta Commissione autorizzava le stesse atlete a tesserarsi per altro sodalizio nei limiti delle norme in vigore, ma limitatamente al campionato di serie A secondo la direttiva del Consiglio Federale emanata nella riunione dell 11 dicembre 2004 e confermata nella riunione dell 8 gennaio 2005, e ciò allo scopo di non alterare la regolarità dei campionati inferiori. La difesa di Kim e Pernici veniva quindi a saper dell esistenza di una nuova direttiva non conosciuta né conoscibile perché mai pubblicata. La Commissione d Appello Federale, con provvedimento affisso all albo in data 10.02.2005 incamerando la tassa di impugnazione, respingeva gli appelli riuniti proposti dalle atlete Mi Na Kim ed Emanuela Pernici confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato da integrarsi con le argomentazioni esposte nella parte motiva. 3

In particolare la Commissione d Appello rilevava che la direttiva del Consiglio federale si sottrae al sindacato giurisdizionale di questa Commissione per essere stata espressa dall organo politico. La Commissione d Appello Federale, nonostante le richieste del sottoscritto difensore, si rifiutava di acquisire il testo della direttiva che intendeva applicare, fidandosi di quanto riportato dal Segretario Generale. Nel frattempo in data 04.02.2005, per conto di Kim e Pernici, chiedevo al Segretario Generale FIPAV copia dei verbali contenenti la direttiva assunta nelle sedute del Consiglio Federale del 11.12.2004 e 08.01.2005. In data 15.02.2005 il Segretario Generale FIPAV inoltrava via fax copia del verbale della riunione consiliare del 08.01.2005, contenente la direttiva, senza fare alcuna menzione del verbale del 11.12.2004. La visione del Verbale del Consiglio dell 11 dicembre 2004 era assolutamente necessaria perché antecedente alla pronuncia della Commissione Tesseramento (20 dicembre) ed alla delibera di Correzione di Errore Materiale (23 dicembre) atteso che tali atti erano stati assunti, a dire del Segretario Generale, alla luce della direttiva del 11.12.2004. Ovviamente, pertanto, non contento della risposta ottenuta mi attivavo per ottenere copia del verbale della seduta di dicembre. Verbale che nella giornata di ieri è giunto in mio possesso la cui lettura mi lascia letteralmente allibito. LA DIRETTIVA NON C E! Infatti circa il caso Pulcher Lodi il Consiglio Federale in data 11.12.2004 così dispone: Il Consiglio Federale, trattando del caso che vede coinvolte le atlete della Società «Pulcher Volley Lodi», esclusa dal Campionato di Serie A2 Femminile a causa della rinuncia alla disputa di due gare consecutive, preso atto di quanto 4

segnalato dall Ufficio tesseramento, esaminata con attenzione tutta la vicenda, rilevato come la Procura Federale abbia sospeso cautelarmente le atlete, considerato come sia pendente il ricorso alla CAF, per il quale è attesa una decisione il prossimo 13 dicembre, ritiene che debba consentirsi l ultimazione di tutti gli iter procedurali previsti dalla normativa federale. Il Segretario Generale Fipav conseguentemente ha informato la Commissione d Appello Federale dell esistenza di una direttiva del Consiglio Federale che in realtà non c era. L informazione del Segretario Federale ha falsato l esito del processo ed ha causato l ulteriore inattività di Kim e Pernici. La sola direttiva emessa, la cui legittimità non intendo sindacare in tale sede, è del 08.01.05, quindi successiva alla Pronuncia della Commissione Tesseramento (nonché alla Correzione di errore materiale) che conseguentemente non può aver deliberato in virtù di una direttiva dell 11.12.2004, come ha tentato di far credere il Segretario Generale, perché questa direttiva non c era. I fatti appaiono di gravità tale da non necessitare di ulteriori commenti. Nell avvisare che Kim e Pernici hanno inoltrato Ricorso di Legittimità alla Corte Federale FIPAV ed intendono poi rivolgersi, una volta esauriti i necessari gradi di giudizio federali, alla Camera Arbitrale del Coni per la completa tutela dei loro interessi e diritti, Le chiedo di intervenire affinché questa penosa vicenda possa avere, se possibile, una conclusione decorosa, che consenta a Kim e Pernici di riprendere l attività sportiva ed affinché tali fatti non abbiano più a ripetersi in futuro. Ringrazio fin d ora per l attenzione prestata e per quanto vorrà e potrà fare a risoluzione della vicenda sopra descritta. Resto a disposizione per ogni miglior chiarimento e porgo i migliori saluti. 5

avv. Eugenio Gollini 6