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4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Dott. ANTONIO DIDONE Rel. Consigliere - Oggetto Opposizione fallimento. R.G.N. 3202/2008 Cron. 516 Rep. 2 - Ud. 12/11/2014 PU Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3202-2008 proposto da: INSIEME S.R.L. CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso l'avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAIMO FEDERICO, giusta 2014 1.894 procura in calce al ricorso; contro - ricorrente - FALLIMENTO INSIEME S.R.L., in persona del Curatore 1

avv. CECILIA RUGGERI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORESTE CAGNASSO, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro TERME DI SALICE S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1424/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/09/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE; udito, per la ricorrente, l'avvocato FEDERICO GIAIMO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l'avvocato MARCO D'ARRIGO, con delega orale avv. CAGNASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2

Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 28.9.2007) la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Voghera che aveva dichiarato il fallimento della s.r.l. "Insieme" su istanza della s.p.a. "Terme di Salice". La Corte di merito ha disatteso le censure della società fallita la quale lamentava che il credito azionato era "provvisorio" perché portato da ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; l'insussistenza dello stato di insolvenza e l'erronea rappresentazione della propria situazione patrimoniale. Contro la sentenza di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata mentre non ha svolto difese la società creditrice. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte resistente ha depositato memoria. 2.1.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 178 e 186 bis c.p.c. con riferimento agli artt. 5 e 6 1. fall. nonché vizio di motivazione. Formula - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis - il seguente quesito di diritto: se «può dichiararsi lo stato di insolvenza dell'imprenditore che non adempie al pagamento di un credito contestato e soggetto ad

accertamento giudiziale, portato da ordinanza ex art. 186.. bis c.p.c. provvisoriamente esecutiva, avverso la quale non è previsto, ex lege, reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.>>. 2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione e formula il seguente quesito: se «può l'inadempimento di un unico credito, debitamente contestato nonché oggetto di accertamento giudiziale e reso esecutivo in forza di un titolo provvisoriamente esecutivo, costituire prova dello stato di insolvenza dell'imprenditore, allorquando questi sia proprietario di beni immobili liberi da pesi e pregiudizi idonei a.. soddisfarne integralmente l'ammontare e titolare di diritto di credito nei confronti di soggetto pacificamente solvibile>>. 2.2.1.- I primi due motivi del ricorso sono infondati perché, come hanno di recente ribadito anche le Sezioni unite, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un.. accertamento incidentale da parte del giudice, 4

all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013). E' vero, peraltro, che l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. non è reclamabile ma solo revocabile in corso di causa o con la sentenza che definisce il giudizio (e in tal senso va corretta la motivazione in diritto della sentenza impugnata), ma ciò non toglie valore al provvedimento stesso, il quale «costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo>> (art. 186 bis, comma 2, c.p.c.). L'art. 186-bis c.p.c., che autorizza il giudice istruttore a disporre - in corso di causa - il pagamento delle somme non contestate, con un provvedimento qualificato come un frazionamento anticipato della decisione di merito, non è un provvedimento definibile come cautelare in senso tecnico, non avendo natura provvisoria e strumentale (come quello cautelare) ma definisce direttamente una parte del merito (cfr., in motivazione, Sez. un., n. 17301 del 2003). Finché è pendente il giudizio nel corso del quale è statzk emessa (e se non è revocata, in corso di causa o con la sentenza che definisce il processo) l'ordinanza costituisce valido titolo esecutivo per la somma per la quale è stata emessa mentre in caso di estinzione del giudizio "conserva la sua efficacia", alla stregua di un decreto ingiuntivo 5

non opposto (ovvero opposto, se il giudizio di opposizione si estingue). Nel resto le censure sono inammissibili perché veicolano doglianze in fatto non deducibili in sede di legittimità, stante l'incensurabile motivazione che sorregge l'accertamento dello stato di insolvenza. Invero, le censure non colgono la ratio decidendi, che si basa sull'accertata illiquidità dell'impresa (con il corollario di diritto, non specificamente censurato con l'apposito mezzo, e non riesaminabile in questa sede, che l'insolvenza può emergere anche dall'impotenza a pagare un singolo debito). Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, invero, consistendo, anche prima della riforma della legge fallimentare (nella specie inapplicabile "ratione temporis"), introduttiva delle soglie di fallibilità, nella impossibilità per quest'ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non suppone, necessariamente, l'esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio (Sez. 1, Sentenza 8/08/2013 n. 19027). 456-1------ --------

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e formula il seguente quesito: se «può essere soggetta a fallimento ex art. 1 1.f., la società s.r.l. Insieme, rilevato che il concreto accertamento dei ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni è stato erroneamente accertato su un soggetto giuridico differente». 2.3.1.- Il terzo motivo è inammissibile. Infatti, con esso la ricorrente ripropone le censure oggetto di motivo di appello (circa le condizioni patrimoniali della società) dichiarato inammissibile dalla Corte di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e tale ratio decidendi non è neppure genericamente impugnata dalla ricorrente. Peraltro, il vizio denunciato è pacificamente vizio revocatorio come tale non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese forfettarie (15%).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2014 Il consigliere stensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 5 GEN 2015 i L. FUN orik511, 19 ZARIO C MCIS 8