REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

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REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI NB. L asterisco [*] indica "solo per le scuole superiori. Art. 1 - Gli organi collegiali sono istituiti per favorire la partecipazione degli insegnanti, degli studenti e dei genitori al funzionamento della scuola, perché l Istituto Maria Ausiliatrice realizzi una comunità culturale/ educante che interagisca con la più vasta comunità cittadina e nazionale, secondo i principi cui si ispira, come scuola cattolica. (1) Organi collegiali Gli OOCC relativi alle varie componenti sono: a) la Direttrice della Casa con il suo Consiglio b) il Direttivo c) il Consiglio della Scuola d) il Collegio dei Docenti e) gli Organi di valutazione collegiale f) il Consiglio di intersezione per la Scuola dell Infanzia g) il Consiglio di interclasse per la Scuola Primaria h) l Assemblea generale dei Genitori i) l'assemblea di classe dei Genitori j) il Comitato dei Genitori costituito dai Rappresentanti di classe k) l Assemblea studentesca d Istituto l) l Assemblea di classe degli Studenti m) il Comitato degli Studenti costituito dai rappresentanti di classe a) Direttrice della Casa con il suo Consiglio Art. 2 - E l organo collegiale a cui spetta la ratifica di ogni delibera e ogni altra approvazione b) Il Direttivo Art. 3 - E composto dalla Direttrice della Casa, dalle Presidi/Direttrice didattica e il personale religioso docente. Il Direttivo opera per l attuazione dell attività scolastica e didattica e per l accompagnamento degli Studenti, in particolare: o formula proposte da sottoporre a discussione e ad approvazione del Collegio dei Docenti; o provvede all organizzazione e all armonizzazione delle varie attività dell Istituto; o coordina l organizzazione dell attività scolastica nel suo complesso e l adeguamento alla situazione reale di quanto precedentemente progettato; o progetta gli strumenti di valutazione del sistema domanda e gli strumenti di valutazione dell attività scolastica; o coordina la formazione e l aggiornamento del personale secondo il Piano di formazione del personale; o coordina le modalità organizzative relative alla gestione dei servizi di interazione Scuola- Genitori, di accoglienza, e delle attività di recupero potenziamento e tutorato; o delibera le modalità organizzative delle attività extrascolastiche. 1

c) Il Consiglio della Scuola Art. 4 - E composto da: - Direttrice della Casa - Presidi/Direttrice didattica - Economa - rappresentanze di Docenti per ogni ordine e grado di scuola - rappresentanza di Genitori e Alunni* La Direttrice della Casa, le Presidi/Direttrice didattica, l Economa vi partecipano di diritto, la rappresentanza di Docenti, Genitori ed Alunni per elezione, in proporzione di uno a dieci o frazione di dieci per i Docenti, di uno a cento o frazione di cento per Genitori ed Alunni* Art. 5 - I consiglieri rimangono in carica tre anni fino al rinnovo del Consiglio, da effettuare entro il 1 quadrimestre dell anno scolastico. I consiglieri in carica sono rieleggibili. Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato, cessano dalla carica per morte, recesso o esclusione. L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza ingiustificata di un consigliere a due riunioni, mentre è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il consigliere si sia reso responsabile di gravi e documentate mancanze ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la Famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, il sentimento religioso e la pietà dei defunti nonché per reati di mafia e di usura. Ricorrendo uno degli eventi comportanti cessazione della carica di membro del Consiglio della Scuola, si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti (come da verbale delle elezioni del Consiglio della Scuola). Art. 6 - Presidente del Consiglio della Scuola è la Direttrice della Casa; Vicepresidente un consigliere rappresentante, eletto dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei votanti. Art. 7 - Il Consiglio della scuola è convocato dal Presidente con cadenza trimestrale, o quando emerga qualche necessità. La convocazione avviene mediante ordine del giorno comunicato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza. Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, telefax, posta elettronica ovvero in altra forma equivalente. Art. 8 - Il Consiglio della Scuola si riunisce validamente con la presenza di un numero di consiglieri non inferiore a due terzi dei componenti, ed approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente. I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri nella prima seduta. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio. Art. 9 - Le riunioni del Consiglio della Scuola sono aperte a tutte le componenti della scuola (Genitori-Studenti- Docenti) e, su invito del Consiglio stesso, a persone estranee alla scuola. È facoltà del Presidente concedere la parola. Art. 10 - Il Consiglio della Scuola - ha di norma potere consultivo, ha potere deliberante nelle seguenti materie: a) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; b) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività extrascolastiche, complementari, visite e viaggi di istruzione, progetti e sperimentazioni c) richiesta di contributi ministeriali o presso Enti per i quali è necessaria la delibera del Consiglio della Scuola d) indicazioni per utilizzo dei proventi della festa dell Istituto e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni, di esperienze e di eventuali iniziative di collaborazione; f) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 2

- ha funzione di stimolo e verifica sull'andamento generale dell'istituto; in particolare cura l'applicazione del Progetto educativo e formula proposte per il suo aggiornamento. Art. 11 - Ogni decisione del Consiglio è presa a maggioranza assoluta di voto dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente. Art. 12 - Perché una riunione del Consiglio della scuola sia valida, occorre la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Art. 13 - In caso di assenza ingiustificata a due riunioni, un consigliere decade dal suo mandato. La surroga avviene introducendo il primo dei non eletti (come da verbale delle elezioni del Consiglio della Scuola). d) Collegio dei Docenti Art. 14 - Il Collegio dei Docenti è composto dai Docenti di ogni ordine e grado di scuola; è presieduto dalla Preside/Direttrice didattica. Art. 15 - Il Collegio dei Docenti si riunisce per convocazione della Preside/Direttrice didattica almeno una volta ogni tre mesi. Art. 16 - Il Collegio dei Docenti elegge tra i suoi membri i propri rappresentanti al Consiglio della Scuola. Art. 17 - Il Collegio dei Docenti delibera/propone a maggioranza assoluta, in materia didattica o organizzativa, nel rispetto della complessità dell Istituto. Nell'adottare le proprie proposte il Collegio dei Docenti tiene conto dei pareri delle assemblee dei genitori e degli studenti*. Art. 18 - Spetta al Collegio dei Docenti: a) elaborare il Piano dell Offerta Formativa (POF); b) collaborare attivamente alla formulazione del progetto educativo e alla programmazione ed organizzazione delle attività scolastiche; c) adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e al progetto educativo; d) valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa e didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; e) esprimere pareri per formulare proposte sugli argomenti all' o.d.g. delle riunioni del Consiglio della Scuola; f) adottare libri di testo e promuovere iniziative di sperimentazione e/o di aggiornamento. e) Organo di valutazione collegiale Art. 19 - L Organo di valutazione collegiale è composto da tutti i Docenti di ogni singola classe; è convocato e presieduto dalla Preside/Direttrice didattica o da un suo delegato. Possono parteciparvi i rappresentanti dei Genitori, degli Studenti * ed esperti, se invitati dalla Preside/Direttrice didattica. Art. 20 - L Organo di valutazione collegiale si riunisce ordinariamente una/due volte al trimestre/quadrimestre. Art. 21 - Ad uno dei Docenti dell organo di valutazione collegiale la Preside/Direttrice didattica attribuisce il compito di segretario a cui spetta di redigere il verbale e di documentare ogni attività inerente alle scelte fatte. Art. 22 - L Organo di valutazione collegiale delibera per intesa fra i componenti, solo in alcune situazioni per alzata di mano Art. 23 - Spetta all Organo di valutazione collegiale: a) favorire e verificare l'attuazione del progetto educativo a livello di classe; b) esercitare le competenze in materia di progettazione, di programmazione, di valutazione delle Unità di 3

Apprendimento e di sperimentazione; c) formulare proposte da presentare al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; d) proporre la convocazione dell'assemblea di classe; e) procedere, con la sola presenza dei Docenti, alla valutazione periodica e finale degli alunni. f) Consiglio di intersezione per la Scuola dell Infanzia Art 24. Il Consiglio di intersezione è composto da tutti i Docenti della Scuola dell Infanzia e dai Genitori rappresentanti delle sezioni. E convocato, previo avviso di almeno 5 giorni e mediante ordine del giorno, dalla Direttrice Didattica generalmente tre volte all anno. Art 25. Ha il compito di proporre e valutare le varie iniziative educativo-didattiche e verificare l andamento generale dell attività scolastica. g) Consiglio di interclasse per la Scuola Primaria Art. 26. Il Consiglio di interclasse è composto da tutti i Docenti della Scuola Primaria e dai Genitori rappresentanti di classe. E convocato dalla Direttrice Didattica, previo avviso di almeno 5 giorni e mediante ordine del giorno, generalmente tre volte all anno. Art. 27. Ha il compito di proporre e valutare le varie iniziative educativo-didattiche e verificare l andamento generale dell attività scolastica. h) Assemblea generale dei Genitori Art. 28 - L assemblea generale dei Genitori è costituita da tutti i Genitori di un ordine e grado di scuola o da più ordini e gradi di scuola, o da due o più classi parallele. E convocata dalla Preside/Direttrice didattica o dalla Direttrice della Casa su tematiche educativo-didattiche o organizzative di interesse comune. Art. 29 - L Assemblea generale è convocata attraverso circolare in cui è presentato l O.d.G. almeno cinque giorni prima. E coordinata e moderata da chi convoca. Art. 30 - La Preside/Direttrice didattica incarica un Genitore per redigere il verbale. i) Assemblea di classe dei Genitori Art. 31 - L'assemblea di classe dei Genitori è la riunione di tutti i Genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli Alunni della classe, e viene convocata con frequenza almeno trimestrale dalla Preside/Direttrice didattica o dai Rappresentanti dei Genitori d'intesa con la Preside/Direttrice didattica o un suo delegato. All'assemblea possono partecipare: - la Direttrice dell Istituto, la Preside/Direttrice didattica; - gli Insegnanti della classe; - gli Studenti*, se espressamente invitati. Art. 32 - L'Assemblea è convocata mediante l'o.d.g. redatto da chi convoca l'assemblea, controfirmato dalla Preside/Direttrice didattica se non è la stessa a convocarla, inviato - normalmente - cinque giorni prima della data di convocazione alla Direttrice della Casa e a tutti gli interessati. Art. 33 - Perché l'assemblea di classe sia valida è necessario sia rappresentata la maggioranza assoluta delle famiglie degli Studenti. Art. 34 - L'Assemblea è coordinata da chi convoca o da un suo delegato. Il verbale è redatto da un incaricato (Genitore o Docente) dalla Preside/Direttrice didattica. Art. 35 - Nelle decisioni e votazioni Assembleari: 4

a) ogni Genitore dispone di un voto pro capite ; b) non sono ammesse deleghe; c) ogni decisione è presa a maggioranza assoluta dei votanti, a meno che l'assemblea stessa abbia richiesto, a maggioranza assoluta, una maggioranza più qualificata. Art. 36 - L'Assemblea di classe dei Genitori ha compiti di verifica e/o di riformulazione della programmazione per iniziative e problemi di ordine generale. Spetta all'assemblea dei Genitori eleggere i Rappresentanti di classe, i cui compiti sono: a) convocare, d'intesa con il Preside/Direttrice didattica o un suo delegato, l'assemblea di classe dei Genitori, redigendone l' O.d.G. e inviandolo alla Direttrice della Casa e a tutti gli interessati; b) moderare lo svolgimento delle Assemblee, se convocate da loro; c) partecipare alle sedute dell Organo di valutazione collegiale, se invitati dalla Preside/Direttrice didattica; d) tenere la comunicazione con il Coordinatore di classe sui problemi didattici e disciplinari; e) dare relazione ai Genitori assenti dalle assemblee sulle informazioni date e decisioni prese. j) Comitato dei Genitori Art. 37 - L insieme dei Rappresentanti dei Genitori forma il Comitato Genitori che si riunisce per convocazione della Preside/Direttrice didattica o per autoconvocazione, dopo aver informato la Preside/Direttrice didattica e presentato l O.d.G. almeno 5 giorni prima. Art. 38 - Il Comitato dei Genitori, al suo interno, nomina un referente che cura la comunicazione con la Preside/Direttrice didattica e coordina l attività del comitato. Art. 39 - Spetta al Comitato dei Genitori: a) studiare e proporre linee e tematiche per la formazione permanente dei Genitori in ordine al dirittodovere di partecipare alle linee educative della scuola; b) delegare compiti particolari a commissioni e gruppi di lavoro appositamente costituiti; c) coordinare alcune iniziative extrascolastiche. Art. 40 - I rappresentanti dei Genitori, nel promuovere iniziative di qualsiasi tipo in linea con il Progetto Educativo o nell inviare circolari o comunicazioni, si accordano preventivamente con il Coordinatore di classe o con la Preside/Direttrice didattica. k) Assemblea studentesca d Istituto* Art. 41 - L'Assemblea studentesca d'istituto è la riunione di tutti gli Studenti dell'istituto stesso, come "Occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti" (D.P.R. 416, 31 maggio 1974, art. 43). Art. 42 - L'Assemblea d'istituto può anche articolarsi in Assemblee di interclasse, convocate secondo le stesse modalità dell'assemblea di tutto l'istituto. Le ore destinate alle Assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario e per lavori di gruppo. Art. 43 - L'Assemblea d'istituto viene convocata dalla maggioranza assoluta dei Rappresentanti di classe degli Studenti o su richiesta del 50% degli stessi. Art. 44 - In ogni caso spetta ai rappresentanti del Consiglio della Scuola: a) redigere l'o.d.g.; b) proporre la data di convocazione; c) scegliere a maggioranza il moderatore dell'assemblea; tale scelta dovrà essere convalidata dall'assemblea stessa in apertura di seduta. Data di convocazione, o.d.g. e nominativo del moderatore proposto devono essere presentati alla Preside almeno cinque giorni prima della data proposta per l'assemblea, salvo casi di particolare urgenza. Presenziano all Assemblea d Istituto la Preside e i Docenti. Art. 45 - L'Assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. La Preside può 5

intervenire nel caso di violazione del regolamento e di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Art. 46 - Non possono aver luogo Assemblee studentesche di classe, di interclasse o di istituto dopo il 15 maggio l) Assemblea di classe degli Studenti* Art. 47 - L'Assemblea di classe degli Studenti è la riunione di tutti gli Studenti della classe e viene convocata ordinariamente una volta al mese dai Rappresentanti di classe o da due terzi dei componenti della classe, d'intesa con la Preside o un suo delegato. Si svolge durante l'orario scolastico per un massimo di due ore al trimestre. All'Assemblea assiste la Preside o un suo delegato. Art. 48 - L'Assemblea è convocata mediante o.d.g. redatto da chi convoca l'assemblea, comunicato per iscritto alla Preside almeno cinque giorni scolastici prima della data di convocazione proposta, salvo casi di particolare urgenza. Art. 49 - Perché l'assemblea sia valida occorre la presenza dei due terzi dei componenti della classe. Art. 50 - Nelle decisioni o votazioni assembleari non sono ammesse deleghe. Art. 51 - Ogni decisione è presa a maggioranza assoluta dai votanti a meno che l'assemblea stessa abbia richiesto, a maggioranza assoluta, una maggioranza più qualificata. Art. 52 - Finalità dell'assemblea di classe degli Studenti: a) favorire una presa di coscienza dei problemi attuali e fondamentali del mondo studentesco, sociale, politico, ecclesiale; b) collaborare attivamente alla formulazione dell itinerario educativo della classe ed alla programmazione e organizzazione delle varie iniziative e attività della classe e della comunità scolastica; c) esprimere pareri e formulare proposte sugli argomenti all'o.d.g. delle riunioni del Consiglio della Scuola; d) eleggere i Rappresentanti di classe degli Studenti. m) Comitato degli Studenti* Art. 53 Il Comitato degli Studenti è formato da tutti i Rappresentanti di classe degli Studenti; si riunisce per convocazione della Preside o di un suo delegato in orario scolastico. Art. 54 - Spetta al Comitato degli Studenti: a) convocare, d'intesa con la Preside o un suo delegato, l'assemblea di classe degli Studenti, redigendone l'o.d.g. secondo l art.38; b) moderare lo svolgimento delle Assemblee e redigerne il verbale da consegnare alla Preside; c) rendere operative le deliberazioni dell'assemblea; d) collaborare nell animazione di alcune iniziative e momenti particolari della vita scolastica. Modifiche al regolamento Art. 55 - Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della scuola. 6