IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Comunicazioni e notificazioni in generale

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Comunicazioni e notificazioni in generale IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Sezione I Comunicazioni e notificazioni in generale Art. 133 c.p.c. Pubblicazione e comunicazione della sentenza La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. [L avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l avviso] (1). Note (1) Comma aggiunto dall art. 2, comma 3, lett. a), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente abrogato dall art. 25, comma 1, lett. b), legge 12 novembre 2011, n. 183. Art. 134 c.p.c. Forma, contenuto e comunicazione dell ordinanza L ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l ordinanza pronunciata fuori dell udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. [L avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l avviso] (1). Note (1) Comma aggiunto dall art. 2, comma 3, lett. a), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, successivamente, abrogato dall art. 25, comma 1, lett. c), legge 12 novembre 2011, n. 183. IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 3 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 3

La notificazione civile Art. 136 c.p.c. Comunicazioni Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione (1). Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (2). Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica (3). [Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma (4).] Note (1) Comma così modificato dall art. 16, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (2) Comma sostituito dall art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificato dall art. 39 quater, comma 2, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1 marzo 2006; tali ultime disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall art. 25, comma 1, lett. d), n. 1, legge 12 novembre 2011, n. 183. (3) Comma aggiunto dall art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificato dall art. 39 quater, comma 2, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1 marzo 2006; tali disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall art. 25, comma 1, lett. d), n. 2, legge 12 novembre 2011, n. 183. (4) Comma aggiunto dall art. 2, comma 35 ter, lett. b), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, abrogato dall art. 25, comma 1, lett. d), n. 3, legge 12 novembre 2011, n. 183. Art. 45 disp. att. c.p.c. Forma delle comunicazioni del cancelliere Quando viene redatto su supporto cartaceo biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l altra deve essere conservata nel fascicolo d ufficio (1). Il biglietto contiene in ogni caso l indicazione dell ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l affare è iscritto e del ruolo dell istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato (2). Nella parte che viene inserita nel fascicolo d ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d ufficio anche la ricevuta della raccomandata (3). 4 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 4

Comunicazioni e notificazioni in generale Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (4). Note (1) Comma così modificato dall art. 16, comma 3, lett. a), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (2) Comma così modificato dall art. 16, comma 3, lett. b) e c), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. (3) Comma sostituito dall art. 8 legge 7 febbraio 1979, n. 59. (4) Comma aggiunto dall art. 16, comma 3, lett. d), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con mod. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 Sezione VI Giustizia digitale Art. 16. Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. All articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse. 2. All articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». 3. All articolo 45 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»; d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.». 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all indirizzo di posta elettronica certificata IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 5 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 5

La notificazione civile risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall amministrazione, dell atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. 7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12. 8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 6 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 6

Comunicazioni e notificazioni in generale c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello (1) ; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d appello (2). 10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 11. I commi da 1 a 4 dell articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati (3). 13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 14. All articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.». IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 7 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 7

La notificazione civile 15. Per l adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall anno 2013. 16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall applicazione delle disposizioni di cui all articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 17. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1) Lettera inserita dall art. 1, comma 19, n. 1), lett. a), legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013. (2) Lettera così sostituita dall art. 1, comma 19, n. 1), lett. a), legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013. (3) Comma così modificato dall art. 1, comma 19, n. 1), lett. b), legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013. Sommario: 1. Profili generali 2. Modalità, forma e contenuto 3. Le comunicazioni a mezzo posta elettronica o fax 4. Scopo, omissione e conseguenze 5. Comunicazione alla parte che ha nominato più procuratori 6. La parte assente all udienza 1. Profili generali Il codice di rito distingue la notificazione, intesa come mezzo diretto a portare a completa conoscenza degli interessati gli atti processuali e consistente nella consegna al destinatario di copia conforme all originale dell atto da notificarsi, dalla comunicazione, che dalla prima si differenzia sia per il soggetto che la compie, sia per le modalità di esecuzione. Autore della notificazione è, infatti, in linea di massima, l ufficiale giudiziario, autore della comunicazione è, invece, il cancelliere; mentre la prima presuppone la piena conformità all atto della copia consegnata, la seconda è più semplice e breve, avviene per estratto e con biglietto su carta non bollata. Va detto, però, in proposito, che il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, modifica il secondo comma dell art. 34 disp. att. c.p.c. richiedendo l allegazione del testo integrale del provvedimento comunicato. Al di là di questi aspetti formali, la dottrina ha individuato nel rispettivo contenuto la distinzione sostanziale tra i due atti: l attività di notificazione si limita alla consegna di un documento precostituito, non accompagnata 8 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 8

Comunicazioni e notificazioni in generale da alcuna dichiarazione del soggetto notificante circa il contenuto dell atto che ne è oggetto; nella comunicazione si ha, invece, una dichiarazione da parte del comunicante, la quale descrive, più o meno sinteticamente, il fatto che vuole portare a conoscenza del soggetto passivo (Carnelutti, Istituzione del processo civile italiano, V ed., Roma, 1956, 316; Satta, Diritto processuale civile, V ed., Padova, 1957, 187; sulle comunicazioni nel processo civile, cfr. anche, in generale, Balena, Elementi di diritto processuale civile, I, Bari 2006, 246 ss.). In sostanza, mentre la notificazione mira ad assicurare la conoscenza integrale dell atto, la comunicazione ha lo scopo di fornire ai soggetti del processo la notizia di fatti rilevanti del giudizio o di provvedimenti del giudice (Balena, Voce Notificazione e comunicazione, in Dig. Disc. Priv., vol. XII, 259, Torino, 1995, 276; Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, vol. I, Torino, 1997, 408; Monteleone, Diritto processuale civile, Padova, 2002, 287; Verde, Profili del processo civile, vol. I, Napoli, 1999, 296). Il codice di procedura civile prevede, in via generale, che il deposito di tutte le sentenze debba essere comunicato alle parti costituite mediante biglietto contenente il dispositivo (art. 133; cfr. anche art. 430, con riguardo alle sentenze pronunciate nel giudizio svoltosi con il rito del lavoro); delle ordinanze, una buona parte è soggetta a comunicazione e, tra queste, quelle pronunciate fuori udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione (art. 134), in particolare quelle del giudice istruttore (art. 176) e quelle collegiali (art. 280); quanto ai decreti, è prevista generalmente la notificazione a cura della parte istante (cfr., ad es., art. 643), sicché solo alcuni di essi vanno comunicati, tra cui quello di abbreviazione dei termini su istanza del convenuto (art. 163 bis), quello di integrazione dei provvedimenti istruttori (art. 289), quelli emessi in camera di consiglio nei confronti di una sola parte (art. 739). In particolare, il decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione deve essere comunicato a cura del cancelliere alle parti costituite almeno cinque giorni prima dell udienza fissata dal giudice (art. 163 bis e 70 disp. att.); alle parti non costituite, invece, deve essere notificato personalmente in un congruo termine all uopo fissato, superiore ai cinque giorni liberi antecedenti (Cass. 18 aprile 2000, n. 4994). Seguendo la ripartizione indicata dallo stesso art. 136, tra le comunicazioni previste dalla legge oltre quelle, già citate, di cui agli artt. 133, comma 2 (comunicazione alle parti costituite dell avvenuto deposito della sentenza) e 134, comma 2 (comunicazione alle parti dell ordinanza IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 9 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 9

La notificazione civile pronunciata fuori udienza), vanno menzionate quelle indicate dagli artt. 168 bis, comma 5 (comunicazione alle parti della nuova data della prima udienza); 176, comma 2 (comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza dal giudice istruttore); 181, comma 1 (comunicazione alle parti costituite e non comparse alla prima udienza della fissazione dell udienza successiva); 181, comma 2 (comunicazione all attore della nuova udienza fissata dal giudice nel caso in cui l attore costituito non compaia alla prima udienza ed il convenuto non chieda che si proceda in assenza di lui); 183, comma 7, nel testo introdotto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, e dalla legge n. 263 del 2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 (comunicazione dell ordinanza del giudice istruttore di ammissione delle prove e di fissazione dell udienza per l assunzione, se emessa fuori udienza); 267, comma 2 (comunicazione alle parti dell intervento del terzo, nel caso in cui la costituzione del terzo non sia avvenuta in udienza); 269, comma 2 (comunicazione alle parti costituite del decreto di fissazione della nuova udienza nel caso in cui il convenuto intenda chiamare in causa un terzo; analoga disposizione è dettata, per il nuovo processo sommario di cognizione, introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, dall art. 702 bis, comma 5); 280, comma 2 (comunicazione alle parti dell ordinanza con la quale il collegio fissa l udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a se stesso, nel caso previsto dall art. 281); 289, comma 2 (comunicazione dell integrazione dei provvedimenti istruttori disposta dal presidente o dal giudice istruttore); 308 (comunicazione dell ordinanza che dichiara l estinzione del processo, se pronunziata fuori udienza); 348, comma 2 (comunicazione del rinvio dell udienza all appellante costituito ma non comparso alla prima udienza); 377, comma 2 (comunicazione agli avvocati delle parti della fissazione dell udienza); 485, comma 2 (comunicazione del decreto con il quale il giudice fissa l udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui); 525, comma 2 (comunicazione al creditore pignorante dell intervento di altri creditori); 630 (comunicazione dell ordinanza di estinzione del processo esecutivo pronunciata fuori udienza); 631 (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263: comunicazione alle parti, qualora nessuna di esse sia presente all udienza, di quella successiva fissata dal giudice); 739, comma 2 (comunicazione del decreto del giudice tutelare). 10 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 10

Comunicazioni e notificazioni in generale Non richiede, invece, alcuna comunicazione o notificazione alle parti la sostituzione di un componente del collegio tra l una e l altra udienza, allorché si tratti di rinvio puro e semplice, e non di prosecuzione dell udienza collegiale, mancando una espressa previsione di legge in tal senso e non essendo necessaria la notizia della sostituzione a tutela del diritto di difesa (Cass. 9 gennaio 1997, n. 108, in Arch. civ., 1997, 854, Giust. civ., 1998, I, 240, Banca, borsa, 1998, II, 301). Del pari, le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; a tale proposito, fa fede il verbale di udienza, sia essa pubblica o camerale, salvo che sia presentata querela di falso o sia stata emessa sentenza che accerti la non veridicità del verbale (cfr. Cass. 12 gennaio 2009, ord. n. 440). Quanto alle comunicazioni prescritte dal giudice al P.M., si ricorda l art. 71 (comunicazione degli atti al P.M., affinché possa intervenire nelle cause in cui all art. 70, comma 1, relativamente alle quali tale intervento è prescritto a pena di nullità rilevabile d ufficio); 709 (nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80: comunicazione dell ordinanza con cui il presidente, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, fissa l udienza di comparizione davanti al giudice istruttore). Inoltre, l art. 380 bis (introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 e successivamente sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69) prevede, nel giudizio di cassazione, la comunicazione al P.M. del decreto di fissazione dell adunanza e della relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali il giudice relatore ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio perché inammissibile, anche per mancanza dei motivi previsti dall art. 360, ovvero perché manifestamente fondato o infondato (ai sensi dell art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, come modificati dalla legge n. 69 del 2009). In particolare, con riferimento al procedimento per querela di falso, per garantire l osservanza delle norme che prevedono l intervento obbligatorio del P.M., a tutela di interessi generali, ai sensi dell art. 221, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha precisato che non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante la comunicazione degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l attività ritenuta opportuna (Cass. 24 ottobre 2008, n. 25722; Cass. 28 settembre 2006, n. 21065; Cass. 24 maggio 2005, n. 10894). Nel giudizio di appello avente ad oggetto la querela di falso è necessario che IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 11 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 11

La notificazione civile la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice ad quem, affinché sia posto in grado di intervenire; non occorre, invece, notificare l impugnazione al P.M. presso il giudice a quo, in quanto questi non ha la qualità di parte e non può impugnare la sentenza di primo grado. L omissione della comunicazione prescritta dall art. 71 c.p.c. è causa di nullità del giudizio di appello e della sentenza che lo conclude, nullità insanabile e rilevabile d ufficio nei limiti ed ai sensi dell art. 161 c.p.c. (Cass. 9 ottobre 2007, n. 21092; Cass. 14 dicembre 2004, n. 23311, in Giust. civ., 2005, I, 2354; Cass. 8 settembre 2004, n. 18051, ivi, 2005, I, 658; Cass. 5 novembre 2002, n. 15504, in Foro it., 2003, I, 679). La comunicazione, così come la notificazione (artt. 325, 326) o la pubblicazione (art. 327), può assumere rilevanza per la decorrenza, nei casi espressamente previsti, di termini processuali: è il caso, tra l altro, del termine per proporre il regolamento di competenza (art. 47), per l impugnazione concessa al pubblico ministero contro le sentenze relative a cause matrimoniali (art. 72), per il reclamo al collegio delle ordinanze (artt. 178, 308), per la riassunzione del processo quando la Corte di cassazione abbia dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario (art. 367), per il reclamo avverso l ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare, se anteriore all udienza (art. 669 terdecies, come mod. dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005), per l impugnazione del provvedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico d ufficio (art. 11 legge 8 luglio 1980, n. 319; cfr. sul punto Cass. 26 maggio 2008, n. 13553). (In dottrina, cfr. Lancellotti, Comunicazione (diritto processuale civile), in Nov. dig. it., vol. III, Torino, 1957, 846 ss.). Con riferimento al regolamento di competenza, è stato sottolineato come tale previsione sta ad indicare la volontà di sottrarre alla disponibilità delle parti la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione (Montesano-Arieta, Trattato di diritto processuale civile, vol. I, tomo 1, Padova, 2001, 758). In particolare, con riferimento alle sentenza rese con il rito ordinario, è considerato inammissibile il regolamento di competenza proposto oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo, ai sensi dell art. 133, ancorché privo della data di deposito della sentenza e della motivazione integrale (Cass. 22 maggio 2007, ord. n. 11862; Cass. 16 luglio 2004, ord. n. 13289). Nel caso in cui, nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia pronunciato sentenza solo 12 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 12

Comunicazioni e notificazioni in generale sulla competenza, al termine della discussione, la lettura del provvedimento in udienza (e la sottoscrizione del verbale che lo contiene), ai fini della proposizione del regolamento di competenza, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall onere della comunicazione, giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti (Cass. 28 febbraio 2006, ord. n. 4401); pertanto, non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore, purché, però, il giudice abbia dato lettura in udienza anche della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, come prescritto dall art. 281 sexies c.p.c. (Cass. 2 settembre 2004, ord. n. 17665; cfr. anche Cass. 6 settembre 2007, ord. n. 18743, la quale ha ritenuto che, non risultando dal verbale d udienza l avvenuta lettura di dispositivo e motivazione, sussistesse la tempestività del ricorso per regolamento di competenza, anche se proposto oltre il termine di trenta giorni dall udienza ma prima del decorso di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere). In caso di pronuncia emessa mediante la lettura del solo dispositivo, cui sia seguito, nel termine previsto dalla legge, il deposito della motivazione, il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla comunicazione dell avvenuto deposito della sentenza e non dalla data della lettura del dispositivo, secondo quanto espressamente stabilito nell art. 47, comma 2, c.p.c. (Cass. 8 novembre 2007, ord. n. 23280). In tema, cfr. amplius Parte I, sez. V. L avviso del deposito della sentenza, ai sensi dell art. 133, comma 2, invece, non è assolutamente idonea a far decorrere né il termine breve per l impugnazione della sentenza stessa (Cass. 2 febbraio 2006, n. 2334; con riferimento a sentenza non definitiva, cfr. Cass. 26 marzo 2009, n. 7340), né quello annuale ex art. 327 c.p.c., che parte dalla pubblicazione, e quindi dal deposito, del provvedimento in cancelleria: infatti, la comunicazione è attività estranea al procedimento di pubblicazione in quanto non rappresenta né un momento costitutivo di esso né un elemento condizionante la sua efficacia (Cass. 17 gennaio 2003, n. 639, in Consulente impresa, 2004, 336; per l irrilevanza, ai fini del decorso di tale ultimo termine, della mancata comunicazione, cfr. Cass. 16 luglio 2007, n. 15778; Cass. 7 agosto 2003, n. 11910). IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 13 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 13

La notificazione civile 2. Modalità, forma e contenuto Il biglietto di cancelleria va consegnato dal cancelliere al destinatario a mani proprie, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata; se non è possibile procedere con tali modalità, allora, salvo che la legge disponga diversamente, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica. Infatti, le modifiche introdotte nel 2005 prima (legge 28 dicembre 2005, n. 263) e nel 2011 poi (legge 12 novembre 2011, n. 183) hanno diversamente regolato l ordine delle modalità di comunicazione del biglietto di cancelleria, privilegiando, in alternativa alla consegna a mani, la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. Ulteriore conferma della priorità attribuita alla comunicazione in via informatica viene, infine, dall art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in legge 17 dicembre 2012, n. 221; sul punto, v. infra, par. 3. Il biglietto di cancelleria deve contenere, in ogni caso, l indicazione dell ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l affare è iscritto e del ruolo dell istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato. Quando viene redatto su supporto cartaceo, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l altra deve essere conservata nel fascicolo d ufficio; nella parte che viene inserita nel fascicolo d ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario; se l ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d ufficio anche la ricevuta della raccomandata (art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. in legge 17 dicembre 2012, n. 221). La giurisprudenza (con riferimento al testo previgente dell art. 136) ha precisato che, nel caso di consegna diretta, costituisce prova dell avvenuta comunicazione la ricevuta del destinatario scritta nella parte del biglietto inserita nel fascicolo d ufficio; nel caso di spedizione per posta, la ricevuta della raccomandata conservata nel fascicolo del cancelliere; nel caso di notifica, la relazione di notificazione dell ufficiale giudiziario, redatta sulla prima parte del biglietto (Cass. 30 gennaio 1992, n. 1005, in Arch. loc., 1993, 102). Le comunicazioni eseguite per il tramite dell ufficiale giudiziario devono, di massima, essere effettuate nel rispetto delle formalità previste per le notificazioni (Cass. 10 settembre 1994, ord. n. 711, con riguardo alla tassatività della successione preferenziale delle persone alle 14 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 14

Comunicazioni e notificazioni in generale quali, ai sensi dell art. 139, può essere consegnata, in assenza del destinatario, la copia dell atto da comunicare). La giurisprudenza ha ritenuto, comunque, valida la comunicazione di un provvedimento del giudice eseguita in forme equipollenti rispetto a quelle previste dall art. 136, purché vi sia stata un attività a tal fine del cancelliere, vi sia la certezza dell avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario - che deve sottoscrivere per ricevuta - e sia altresì certa la data di tale conoscenza. In particolare, con l estrazione di copia autentica, la parte acquisisce conoscenza formale del provvedimento, all esito di un attività istituzionale della cancelleria, che impone l individuazione del soggetto che richiede la copia e del soggetto che la ritira, nonché l annotazione della data di rilascio della copia stessa (Cass. 11 giugno 2012, n. 9421). In tal senso, cfr. anche Cass. 2 ottobre 2008, n. 24418, per la quale, ove il difensore della parte, successivamente al deposito, abbia estratto copia dell ordinanza riservata del giudice dell esecuzione ad uso opposizione, come risultante dalle attestazioni della cancelleria a margine del provvedimento, la conoscenza del provvedimento è acquisita in via formale, all esito di un attività istituzionale di cancelleria che impone l individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia autentica del provvedimento nonché l annotazione della data di rilascio della copia stessa, e costituisce, al pari della presa visione, forma equipollente della comunicazione di cancelleria; Cass. 21 novembre 2006, ord. n. 24742, secondo cui, però, la certezza può aversi solo con la sottoscrizione della ricevuta da parte del destinatario; Cass. 26 giugno 2006, n. 14737; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2068, in Fallimento, 2000, 1157, con nota di Severini, la quale, in un caso di insinuazione tardiva del credito, ha ritenuto l effettiva presa di conoscenza, da parte del creditore, del provvedimento del giudice delegato di fissazione dell udienza di comparizione delle parti, non comunicata dal cancelliere, per avere il creditore stesso chiesto copia autentica del decreto e provveduto alla notifica al curatore, risultando, in tal modo, il raggiungimento dello scopo dell atto; cfr. ancora Cass. 15 febbraio 1996, n. 1140; Cass. 15 marzo 1995, n. 3025; Cass. 27 maggio 1994, n. 5230, in Inform. prev., 1994, 848; Cass. 12 settembre 1992, n. 10422. Il rispetto di tali prescrizioni (attività del cancelliere, certezza della data e precisa individuazione del destinatario) consente di ritenere sufficienti prassi quali il visto per presa visione apposto dal destinatario della comunicazione sull originale del biglietto di cancelleria predisposto per IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 15 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 15

La notificazione civile la comunicazione ovvero sul provvedimento del giudice; nessun rilievo può avere, invece, la mera conoscenza del provvedimento (Cass. 16 giugno 2004, n. 11319, in Fallimento, 2005, 894, con nota di D Orazio, Il reclamo al collegio ex art. 26 legge fall. e la ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. verso una disciplina unitaria: visto per presa visione e sospensione feriale dei termini; Cass. 29 aprile 2002, n. 6221; Cass. 22 maggio 2001, n. 6967, con riguardo alla comunicazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza). Lo stesso vale per la prassi dell apposizione della dizione F.A. (che sta per Fatto Avviso ), con indicazione della data di trasmissione effettuata dal personale della cancelleria e la relativa registrazione nella rubrica del passaggio atti ad altri uffici, recante la firma per ricevuta dell ufficio destinatario (Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727). Va notato, però, che alcune pronunce seguono un criterio più rigoroso qualora la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva, oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche ad individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio: secondo Cass. 20 maggio 2000, n. 6601 (in Giust. civ., 2001, I, 1333), in tal caso, a differenza di quanto avviene nell ipotesi in cui la funzione della comunicazione è limitata unicamente a finalità partecipative, il sistema della sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non può avere efficacia sanante della nullità dell atto (nella specie, si trattava dell ordinanza relativa alla sospensione del processo, la cui mancata comunicazione nella forma legale non può determinare l estinzione del processo per inosservanza del termine di riassunzione). Ancora, Cass. 29 maggio 2001, n. 7280 (in Giust. civ., 2002, I, 156), considera equipollente della comunicazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza, soltanto la sua notificazione, e non anche la notizia ottenuta aliunde. Non compie una valida comunicazione della sentenza il cancelliere che si limiti a trascriverne la data di deposito nel registro generale, in quanto tale atto non è destinato a fornirne la conoscenza, né questa si può presumere per il solo fatto che il procuratore di una parte abbia apposto la propria firma in tale registro per attestazione dell avvenuto ritiro del suo fascicolo (Cass. 21 maggio 1982, n. 3130). Così pure, non si ha la certezza che l atto abbia raggiunto il suo scopo nel caso in cui il cancelliere si sia limitato a certificare semplicemente di avere eseguito la comunicazione, senza indicarne il modo (Cass. 5 agosto 1977, n. 3557, la quale ha considerato invalida 16 IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 16

Comunicazioni e notificazioni in generale come forma di comunicazione la dicitura e comunicato apposta dal cancelliere, con data e firma, in calce alla sentenza, a fianco al timbro depositato ). Ancora, non può dirsi rispettosa dell esigenza della presenza delle parti e della conoscenza tempestiva dei rinvii da parte delle stesse la comunicazione dei provvedimenti di rinvio dell udienza mediante bandi o avvisi non personalizzati ai singoli difensori, ad esempio tramite affissione sulla porta della sala di udienza (Cass. 26 marzo 2009, n. 7353, con riferimento a giudizio svolto con il rito del lavoro). Anche per le comunicazioni si pone il problema della tutela della riservatezza del destinatario, nell ipotesi in cui la consegna non venga effettuata in mani proprie; il problema è stato affrontato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che estende anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria, in tale ipotesi, l obbligo di consegna o deposito in busta sigillata; la previsione è contenuta nel quarto e quinto comma dell art. 137 (aggiunto dall art. 174, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003, e poi modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69: cfr. sub art. 137, par. 2). 3. Le comunicazioni a mezzo posta elettronica o fax Gli interventi di riforma del codice di procedura civile, succedutisi a più riprese, rispondendo ad evidenti ragioni di snellimento delle procedure e di risparmio di spesa e con l obiettivo della progressiva informatizzazione del processo, hanno affiancato, come già detto, alle forme di comunicazione già previste anche la comunicazione via fax e a mezzo posta elettronica. Infatti, in un primo tempo, all art. 136 è stato aggiunto un terzo comma, in base al quale vanno considerate equipollenti alla consegna del biglietto di cancelleria in forma cartacea le comunicazioni a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Analoga previsione è stata inserita nell art. 133, per l avviso del deposito della sentenza alle parti costituite, nell art. 134 e nell art. 176, per la comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza, nell art. 170, per lo scambio e la comunicazione di comparse e memorie nel corso del giudizio. Successivamente, i riferimenti contenuti nelle citate disposizioni sono stato abrogati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, in quanto evidentemente divenuti pleonastici, poiché le ultime riforme processuali considerano ormai la posta elettronica certificata come mezzo ordinario di IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 17 139166_001_ANTONELLA_Part_1_Ch_01.indd 17