AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0010424.14-03-2011 Direzione Regionale dell'emilia Romagna Direzione Regionale dell'emilia Romagna ACCORDO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D INTESA TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DEL TERRITORIO L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell Emilia-Romagna con sede in Bologna, via Marco Polo n. 60, rappresentata dal Dott. Antonino Gentile, in qualità di Direttore Regionale e l'agenzia del Territorio - Direzione Regionale dell Emilia-Romagna con sede in Bologna, via Sant Isaia n. 1, rappresentata dall Ing. Carla Belfiore, in qualità di Direttore Regionale, di seguito denominate "le Parti", PREMESSO CHE nell ambito della Convenzione triennale sottoscritta il 7 luglio 2009 dal Ministero dell Economia e delle Finanze e dall'agenzia del Territorio, per gli esercizi 2009-2011, relativamente agli interventi volti a garantire l'equità fiscale e a rafforzare il contrasto all'evasione ed elusione fiscale, rivestono particolare importanza i servizi estimativi forniti all'agenzia delle Entrate; in data 16 settembre 2009 l'agenzia delle Entrate e l'agenzia del Territorio hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per la regolamentazione degli adempimenti connessi all'attività estimativa richiesta dall'agenzia delle Entrate all'agenzia del Territorio, con valenza per il triennio 2009-2011 e con effetto dal 1 gennaio 2009 (di seguito denominato Protocollo d intesa ); l allegato 1 del Protocollo d intesa individua i limiti massimi a livello nazionale e locale delle richieste di stima che possono essere richieste da parte dell'agenzia delle Entrate all'agenzia del Territorio che, per l Emilia Romagna, sono stati fissati in numero di 673 richieste per ciascun anno;
l obiettivo del Protocollo d intesa è quello di fornire all'agenzia delle Entrate da parte dell Agenzia del Territorio le stime del valore dei beni immobiliari da utilizzare nell'ambito dell'attività di controllo fiscale o per altri scopi istituzionali; in base a quanto convenuto nel Protocollo d intesa, gli Uffici dell'agenzia delle Entrate, per la determinazione del valore dei beni immobiliari da utilizzare in relazione alle predette finalità, possono richiedere agli Uffici Provinciali del Territorio stime sommarie o particolareggiate; le due tipologie di stima, possono riguardare: immobili a destinazione ordinaria (gruppo A), immobili a destinazione speciale (gruppo D), immobili a destinazione particolare (gruppo E), fabbricati in corso di costruzione, aziende, terreni agricoli, terreni edificabili; per stima sommaria si intende quella basata su elementi sintetici ed esposta in una breve relazione descrittiva riassuntiva; per stima particolareggiata, si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata da relazione dettagliata; in base all articolo 2, comma 1, lettera b), del Protocollo d intesa, l'agenzia del Territorio si è impegnata anche a fornire assistenza, consulenza e pareri nei casi in cui gli Uffici dell'agenzia delle Entrate non ritengano di chiedere stime sommarie o particolareggiate; più precisamente, ai sensi dell art. 3 del Protocollo d intesa, l Agenzia del Territorio assicura al personale dell Agenzia delle Entrate assistenza consulenza e pareri per una diretta ed immediata collaborazione per la valutazione degli immobili" e garantisce altresì, "compatibilmente con le esigenze d'ufficio e le risorse disponibili assistenza tecnica a norma dell'articolo 201 del c.p.c (Consulente tecnico di parte); il Protocollo d intesa prevede la definizione di appositi accordi locali, sia per definire le attività in esso previste (art. 3, comma 1, seconda parte) sia per applicare, in relazione a specifiche fattispecie concrete, criteri differenti da quelli prospettati per la definizione di "Bene immobiliare" ai fini delle richieste di stima (art. 4, comma 1, lettera d); il Protocollo d intesa prevede, infine, l impegno a "costituire a livello regionale tavoli permanenti di confronto, finalizzati a condividere eventuali nuove esigenze conoscitive reciproche che dovessero sorgere per tutta la durata del Protocollo d'intesa.
TANTO PREMESSO le Parti intendono sviluppare gli ambiti di collaborazione demandati agli accordi locali, al fine di rendere più efficiente ed efficace l attività diretta a contrastare i fenomeni di evasione nel settore immobiliare e dell edilizia, e pertanto, CONCORDANO QUANTO SEGUE Articolo 1 (Servizi di consulenza e assistenza) 1. Gli Uffici Provinciali dell Agenzia del Territorio dell Emilia-Romagna assicurano al personale delle strutture operative dell Agenzia delle Entrate dell Emilia-Romagna assistenza, consulenza tecnica e pareri per una diretta collaborazione nelle seguenti attività: a. individuazione degli immobili con "caratteristiche di lusso" ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 nell'ambito dei controlli formali sulla spettanza dell agevolazione "Prima casa", b. calcolo della consistenza delle unità immobiliari, nonché fornitura dei valori O.M.I. qualora non disponibili via internet nell'ambito dell'attività istituzionale di controllo dell'agenzia delle Entrate, c. supporto tecnico preliminare (o in fase iniziale ), inteso come collaborazione per l individuazione preventiva dei casi che comportano una reale necessità di supporto tecnico da parte dell Ufficio Provinciale, e quindi l avvio della richiesta di stima da parte dell Agenzia delle Entrate. d. supporto tecnico, in fase di adesione o in fase contenziosa presso le Commissioni Tributarie, relativo ad avvisi di accertamento/liquidazione assistiti da stime e pareri dell'agenzia del Territorio, (senza coinvolgimento degli uffici del Territorio nella fase del contraddittorio). Allo scopo di definire univocamente il conteggio dei prodotti resi (numero di stime), si definisce quanto segue: si considera come richiesta unitaria l intero atto che a sua volta può contenere più negozi giuridici i quali possono produrre più stime; ogni stima comprende un bene immobiliare a cui possono corrispondere diversi subalterni; se un bene immobiliare è costituito da diversi subalterni con diversa destinazione e tipologia costruttiva, le stime da chiedere sono tante, quanti
sono i subalterni in cui è costituito il bene immobiliare (es. centro commerciale); se un bene immobiliare è costituito da diversi subalterni della stessa tipologia e diversa destinazione, è sufficiente chiedere una sola stima per il complesso delle tipologie.(es. condominio di enne uu.ii. costituito da appartamenti e garage si chiede una sola stima per un appartamento e il garage di pertinenza); per gli immobili censiti nelle categorie catastali B D ed E è preferibile chiedere sempre una sola stima, purché particolareggiata. Articolo 2 (Deroghe relative alla tempistica delle stime) 1. Gli Uffici Provinciali dell'agenzia del Territorio e le strutture operative dell'agenzia delle Entrate concordano di volta in volta eventuali deroghe relative alla tempistica delle stime sommarie e particolareggiate previste dal Protocollo d'intesa, per tenere conto di eventuali urgenze o situazioni particolari. 2. L'Agenzia del Territorio dell Emilia-Romagna si impegna ad assicurare, compatibilmente con la capacità operativa dei propri Uffici Provinciali, la tempestiva evasione delle richieste di stima, anche in deroga al termine di quattro mesi previsto dall'art. 6, comma 2, del Protocollo d'intesa sottoscritto il 16 settembre 2009, tenuto conto della scadenza dei termini di decadenza stabiliti per la notificazione degli atti di accertamento. Articolo 3 (Deroghe al numero e alla ripartizione territoriale delle stime) 1. Le parti, in deroga al limite massimo regionale di richieste di stima stabilito nel Protocollo d intesa nazionale, di comune accordo, convengono di incrementare il suddetto numero nella misura del 10%, provvedendo contestualmente alla ottimale redistribuzione per ciascun Ufficio provinciale dell Agenzia del Territorio dell Emilia-Romagna, in considerazione della capacità operativa degli stessi e delle esigenze delle Direzioni Provinciali dell Agenzia delle Entrate (vedi Tabella Stime 2011 - Allegato 1). 2. Per gli anni successivi il suddetto incremento del 10% e la distribuzione delle stime a livello provinciale potranno essere oggetto di variazione, a mezzo di specifiche e separate intese sulla base delle reciproche esigenze.
Articolo 4 (Attività dell Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna) 1. Le strutture operative dell Agenzia delle Entrate si impegnano a fornire semestralmente agli UU.PP. dell Agenzia del Territorio gli esiti degli accertamenti concordati e/o definiti in sede di contenzioso tributario, sulla base delle stime prodotte dall Agenzia del Territorio. Articolo 5 (Scambio di conoscenze per il contrasto all'evasione) 1. Per contrastare i fenomeni di evasione nel settore immobiliare e dell'edilizia, le Parti intendono sviluppare forme di cooperazione e di scambio di informazioni, avviando un programma di aggiornamento su specifiche tematiche o procedure operative e promuovendo incontri e seminari per lo scambio di conoscenze nelle materie di rispettiva competenza. Articolo 6 (Rete dei Referenti) 1. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i nominativi dei Referenti provinciali e regionali, scelti tra personale qualificato, con indicazione dei relativi recapiti telefonici e di quelli per l'invio delle comunicazioni. 2. Le richieste di assistenza, consulenza e pareri, e le relative risposte, saranno inviate ai recapiti indicati al comma 1. 3. Per i chiarimenti e i contatti preliminari saranno disponibili le caselle di posta personali. 4. Le problematiche di particolare complessità o che contemplino aspetti di generale interesse restano di esclusiva competenza dei Responsabili regionali. Articolo 7 (Trattamento dei dati personali) 1. La documentazione (richieste, relazioni e pareri), resa in attuazione del presente accordo, deve essere trasmessa agli Uffici competenti a mezzo posta raccomandata, ovvero, mediante indirizzo di posta elettronica che consenta l'identificazione del ricevente (caselle nominative). 2. Tutti gli scambi di informazioni, oggetto del presente accordo, devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di
sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Le strutture operative utilizzano le informazioni ricevute ai soli fini istituzionali previsti dal presente accordo, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 citato. 4. Le Parti richiamano gli incaricati al trattamento dei dati al rispetto del segreto d'ufficio relativamente agli elementi acquisiti in base al presente accordo di collaborazione. Articolo 8 (Tavoli tecnici) 1. E istituito a livello regionale un Tavolo permanente di confronto allo scopo di: uniformare, sul territorio regionale, le modalità operative e facilitare scambi informativi; stabilire le modalità tecniche per la realizzazione delle iniziative concordate; individuare azioni correttive idonee al superamento di eventuali criticità verificatesi nell'esecuzione degli impegni assunti; dare il massimo impulso alle attività di collaborazione per migliorare la qualità dell'attività istituzionale; condividere eventuali nuove esigenze conoscitive reciproche che dovessero sorgere nel periodo di validità del Protocollo d'intesa; analizzare i risultati ottenuti. 2. Il Tavolo tecnico, costituito dai rispettivi direttori e referenti regionali e provinciali, sarà convocato, in base alle necessità su concorde iniziativa delle Parti. Articolo 9 (Durata) 1. Il presente accordo di collaborazione ha durata triennale con possibilità di rinnovo, previa verifica dei risultati. Articolo 10 (Modifiche) 1. Le Parti definiscono con successivi atti le eventuali variazioni in merito alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si
renderanno necessarie o opportune, anche a seguito di nuove disposizioni di legge. Articolo 11 (Rinvio) 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo di collaborazione, si rinvia al Protocollo stipulato in data 16 settembre 2009 tra l Agenzia delle Entrate e quella del Territorio. Articolo 12 (Disdetta) 1. La convenzione tra il Comune di Bologna, l Agenzia delle Entrate e l Agenzia del Territorio dell Emilia-Romagna per lo scambio di informazioni per il miglioramento delle attività di rispettiva competenza sottoscritta il 25 ottobre 2005 si intende superata dai sopravvenuti interventi legislativi e dalle conseguenti innovazioni tecnologiche. Bologna, 14 marzo 2011 per l Agenzia delle Entrate Il Direttore Regionale dell Emilia-Romagna Dott. Antonino Gentile per l Agenzia del Territorio Il Direttore Regionale dell Emilia-Romgna Ing. Carla Belfiore