DLgs n Semplificazioni fiscali Novità in materia di altre imposte indirette

Documenti analoghi
Circolare n. 34. DLgs n. 175 di semplificazioni fiscali - Novità in materia di altre imposte indirette. del 3 dicembre 2014 INDICE

STUDIO BOIDI & PARTNERS

DLgs n. 175 di semplificazioni fiscali - Novità in materia di altre imposte indirette

Novità registrazione locazioni immobiliari

Domande Frequenti (F.A.Q.) Le liberalità indirette

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Altre novità del DLgs n. 175 in materia di accertamento, riscossione e contenzioso

LOCAZIONI IMMOBILIARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ. (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.)

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

LOCAZIONE. Per la registrazione di un contratto di locazione sono dovute l imposta di registro e l imposta di bollo.

INFORMATIVA N. 10/2013

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - NUOVO MODELLO DI REGISTRAZIONE - PAGAMENTO DEI TRIBUTI CON IL MODELLO F24 ELIDE

Le novità e gli effetti del Dl. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 I DATI CATASTALI NELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E AFFITTO

SOMMARIO. Premessa... 5

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi IVA

NOVITA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

DAL 2014 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

INFORMATIVA N. 21/2013

LE NOTE DI VARIAZIONE LETTURA INTERPRETATIVA

genzia ntrate RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Contratti di locazione e affitto di immobili

TARIFFARIO IMPOSTA DI BOLLO E TRIBUTI SPECIALI

Vezzani&Associati. Studio Tributario e Societario C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 5/2007

La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali

NOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune.

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell ambito dello stesso comune Iscrizione per altro motivo ( specificare il motivo ) IL SOTTOSCRITTO

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

NOVITÁ IN MATERIA DI FISCALITÁ DEGLI IMMOBILI. Stefano SPINA ODCEC Torino

Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998. Domande Frequenti

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

CITTA DI NOVI LIGURE (Provincia di Alessandria) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

COMUNE DI VALFLORIANA - CAMBIO DI RESIDENZA

sono versati mediante il modello F24.

L opzione per tale tipo di imposizione prevede la sostituzione anche di altre imposte gravanti sui redditi derivanti da locazioni abitative.

OGGETTO: Il termine del per gli accertamenti

INDICE - SOMMARIO SEZIONE PRIMA L ATTO DI TRASFERIMENTO NON ONEROSO NEL SISTEMA TRIBUTARIO SEZIONE SECONDA SITUAZIONI IMPONIBILI E SOGGETTI PASSIVI

SUPERAMENTO DEL PLAFOND IVA Procedura consigliata. la violazione. Indicazioni nel modello unificato F24

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Sanzioni amministrative

ALL UFFICIALE D ANAGRAFE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

Le problematiche afferenti la donazione indiretta di immobili

Nome Data di nascita / / Comune (o Stato Estero) di nascita: Residenza (o Sede Legale): Via, Piazza, numero civico C.A.P. Comune Prov.

essere da e verso Paesi black list. Con la circolare n. 31/E del 2014, l Agenzia delle Entrate ha chiarito

L ACCONTO IVA L acconto IVA per il 2016, da versare entro il , va determinato utilizzando uno dei seguenti metodi.

Scadenza 09 SETTEMBRE 2016

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell ambito dello stesso comune IL SOTTOSCRITTO

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

INDICE. Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Obblighi al momento dell assunzione della carica... 3

EREDITÀ, TESTAMENTO E DONAZIONI

CIRCOLARE MENSILE - MAGGIO 2017

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza

COMUNE DI CADONEGHE dichiarazione di residenza (art. 5 decreto Legge n. 5/2012 legge n. 35/2012)

AL COMUNE DI POGLIANO MILANESE

La registrazione delle locazioni tramite "F24 Versamenti con elementi identificativi"

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Dispone

una guida per utilizzare al meglio tutte le novità della riforma

22/2014 Febbraio/07/2014 (*) Napoli 13 Febbraio 2014

Circolare n. 1/2014: Novità registrazione locazioni immobiliari

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

La pianificazione del post voluntary, imposte dirette ed indirette, gli strumenti di tutela del patrimonio

DLgs n. 175 di semplificazioni fiscali Novità in materia di IVA

STUDIO GIULIANO CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA DEL LAVORO CONTRATTUALE REVISIONE CONTABILE

3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO

Thiene, 15 aprile 2016

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

ASPETTI FISCALI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Studio Associato di Consulenza Aziendale

DOMANDA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Ai gentili Clienti dello Studio

La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007

COMUNE DI AUSONIA. Provincia di Frosinone. Medaglia d'argento al Merito Civile

La dichiarazione del contribuente: modello 730

1. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E VERSAMENTI. 2. PLUSVALENZE IMMOBILIARI OGGETTO DI DONAZIONE.

DICHIARAZIONE DI CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE NELL AMBITO DELLO STESSO COMUNE

INTRASTAT: istruzioni di compilazione (RETTIFICHE E VARIAZIONI)

Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi Roma - Via Nazionale, 60 - Tel. 06/ Fax

Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza

Avv. Elena Ceserani Via S.Stefano 29 Bologna

lo Scadenzario Tributario del proprietario di casa e del condominio

INDICE GENERALE. Appendice

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di PROVENIENZA:.

COMUNE DI LODI VECCHIO DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

SCADENZARIO Le principali scadenze del mese di Ottobre 2012

G.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza:

Periodico informativo n. 143/2012. Le principali scadenze fiscali di Gennaio 2013

Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune. Indicare il. Comune di provenienza

CIRCOLARE n. 4 del 28/01/2013 LA DICHIARAZIONE IMU

Transcript:

STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE COMO 5.12.2014 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 www.studiogorini.it FAX 031.27.33.84 E-mail: segreteria@studiogorini.it INFORMATIVA N. 34/2014 DLgs. 21.11.2014 n. 175 - Semplificazioni fiscali Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 PREMESSA....pag. 2 2 VITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI SUCCESONE... pag. 2 2.1 ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE... pag. 2 2.1.1 Decorrenza.. pag. 2 2.1.2 Esenzione dall imposta e esonero dall obbligo di dichiarazione. pag. 2 2.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESONE. pag. 3 2.3 SEMPLIFICAZIONI IN PRESENZA DI CREDITI FISCALI... pag. 4 3 VITÀ IN MATERIA DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI... pag. 4 3.1 ABROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA NULLITÀ IN CASO DI MANCATA ALLEGAZIONE... pag. 4 3.2 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE.. pag. 4 4 PREMI ASCURATIVI INCASSATI DA OPERATORI ESTERI - DENUNCIA... pag. 5 INFORMATIVA N. 34/2014 Pag. 1

1 PREMESSA In attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n. 23, con il DLgs. 21.11.2014 n. 175, che entra in vigore il 13.12.2014, sono state previste numerose semplificazioni di adempimenti tributari. Di seguito si analizzano le novità in materia di altre imposte indirette, diverse dall IVA. 2 VITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI SUCCESONE Con l art. 11 del DLgs. 175/2014 vengono semplificati alcuni adempimenti legati alla dichiarazione di successione. In particolare, le modifiche concernono: il limite di valore che consente, in presenza di altre condizioni fissate dalla legge, di fruire dell esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione; i documenti da allegare alla dichiarazione di successione; l erogazione dei rimborsi fiscali a favore degli eredi. 2.1 ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Il DLgs. 175/2014 aumenta a 100.000,00 euro la soglia al di sotto della quale, in presenza di determinate condizioni, opera l esonero dall obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Si ricorda, in proposito, che l art. 28 co. 7 del DLgs. 346/90 prevede che la dichiarazione di successione possa non essere presentata se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: l eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori) del defunto; l eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari; l attivo ereditario ha un valore non superiore ad una determinata soglia, che il DLgs. 175/2014 aumenta da 25.822,84 a 100.000,00 euro. 2.1.1 Decorrenza Posto che il DLgs. 175/2014 non ha previsto una decorrenza specifica per la norma sull aumento della soglia per l esonero dalla dichiarazione di successione, essa trova applicazione dal 13.12.2014 (data della relativa entrata in vigore). Ne deriva che l obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste per le successioni, devolute a favore del coniuge o di parenti in linea retta del defunto, non comprendenti immobili né diritti reali immobiliari, se l attivo ereditario non supera 100.000,00 euro: apertesi dal 13.12.2014; apertesi anteriormente al 13.12.2014, se il termine per la presentazione della dichiarazione è ancora pendente a tale data e la dichiarazione non è ancora stata presentata. 2.1.2 Esenzione dall imposta e esonero dall obbligo di dichiarazione Si rileva che le successioni per le quali opera l esonero dalla dichiarazione non scontano imposta sulle successioni, atteso che, per le successioni a favore del coniuge e di parenti in linea retta opera una franchigia di un milione di euro per ogni erede. Tuttavia, è bene rilevare che non in tutti i casi in cui opera la franchigia (e, quindi, l imposta di successione non è dovuta), opera anche l esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione. Infatti, non vi è coincidenza tra le situazioni in cui l imposta non è dovuta per mancato superamento della franchigia e le condizioni per l esonero dall obbligo dichiarativo. Si rileva, in particolare, che, per trasferimenti a favore dei parenti in linea retta e del coniuge del INFORMATIVA N. 34/2014 Pag. 2

defunto, opera una franchigia pari a un milione di euro ciascuno (ben più elevata, quindi, anche della nuova soglia di 100.000,00 euro di attivo ereditario prevista per l esonero dalla dichiarazione). Pertanto, l obbligo di presentare la dichiarazione di successione sussiste anche ove non sia dovuta imposta per il mancato superamento della franchigia prevista a favore dei parenti in linea retta e/o del coniuge del disponente: se la successione comprende immobili o diritti reali immobiliari; se, pur in assenza di immobili o diritti reali immobiliari nell asse ereditario, il valore dell attivo ereditario supera la nuova soglia di 100.000,00 euro (ovvero, fino all entrata in vigore del DLgs. 175/2014, la precedente soglia di 25.822,84 euro). 2.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESONE Viene previsto che, in sostituzione di alcuni documenti che dovrebbero essere allegati alla dichiarazione di successione in originale o in copia autentica (atti di ultima volontà, accordo di integrazione dei diritti dei legittimari, bilanci o inventari, documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili) gli eredi possano allegare copie non autentiche, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all art. 47 del DPR 445/2000 che attesti che le stesse costituiscono copie degli originali. Rimane, tuttavia, la possibilità che l Agenzia delle Entrate richieda i suddetti documenti in originale o in copia autentica. Documenti da allegare Nella seguente tabella, si riepilogano i documenti da allegare alla dichiarazione di successione specificando se, in base alla nuova disciplina del DLgs. 175/2014, possano essere sostituiti da una copia non autentica unita ad un autocertificazione. DOCUMENTO Certificato di morte o copia autentica della sentenza dichiarativa dell assenza o della morte presunta Certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale Copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione Copia autentica dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l eventuale accordo delle parti per l integrazione dei diritti di legittima lesi Estratti catastali relativi agli immobili Certificato dei pubblici registri recante l indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili Copia autentica dell ultimo bilancio o inventario Copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge Documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni previste dalla legge Prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie SOSTITUIBILE DA COPIA N AUTENTICA E AUTOCERTIFICAZIONE Devono essere acquisiti d ufficio dall Agenzia delle Entrate (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13.2.2013 n. 11) INFORMATIVA N. 34/2014 Pag. 3

2.3 SEMPLIFICAZIONI IN PRESENZA DI CREDITI FISCALI Vengono inoltre semplificati gli adempimenti dichiarativi posti a carico degli eredi in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius. In particolare, viene previsto che, in presenza di crediti fiscali a favore del de cuius, l ufficio dell Agenzia delle Entrate possa erogare i rimborsi dopo la presentazione della dichiarazione di successione, semplicemente liquidando l imposta di successione tenendo conto di tali importi a credito. Secondo la disciplina previgente al DLgs. 175/2014, invece, per vedersi riconoscere i rimborsi, gli eredi dovevano presentare una dichiarazione di successione integrativa. 3 VITÀ IN MATERIA DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Modificando la disciplina in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici (art. 6 co. 3 del DLgs. 19.8.2005 n. 192), l art. 34 del DLgs. 175/2014 intende risolvere alcune delle criticità sorte a seguito dell ultima formulazione della norma. 3.1 ABROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA NULLITÀ IN CASO DI MANCATA ALLEGAZIONE Si ricorda, infatti, che, per effetto delle modifiche apportate dal DL 145/2013 (conv. L. 9/2014): è stato eliminato l obbligo di allegare l attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative; in caso di mancata allegazione dell APE agli atti immobiliari, non è più contemplata la sanzione della nullità contrattuale, ma trova applicazione una sanzione amministrativa; il pagamento della suddetta sanzione amministrativa non esenta comunque dall obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell attestato di prestazione energetica entro 45 giorni; è stato disposto che l accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all atto della registrazione dei contratti, dall Agenzia delle Entrate. L applicazione pratica dell ultimo punto sopra indicato ha determinato non poche criticità. Infatti, le modalità di registrazione telematica (obbligatoria in caso di atti notarili e di locazioni registrate dal possessore di più di 10 immobili), in concreto, non consentono all Agenzia delle Entrate di operare un controllo sull effettiva allegazione dell APE o sulle clausole contrattuali concernenti l APE, dato che la registrazione avviene automaticamente al momento della ricezione del file inviato dal contribuente o dal notaio. Per quanto concerne la locazione, inoltre, in taluni casi il contratto di locazione non deve neppure essere allegato al momento della registrazione telematica. 3.2 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE Per risolvere le criticità sopra evidenziate, che rendevano concretamente impossibile che il controllo sull APE venisse effettuato, in sede di registrazione, dall Agenzia delle Entrate, il DLgs. 175/2014: chiarisce che la dichiarazione concernente l APE o la copia dell attestato di prestazione energetica, inizialmente omessi, devono essere presentati al Ministero dello Sviluppo economico, entro 45 giorni; introduce un sistema di cooperazione tra l Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo economico, che, mediante apposite intese, consenta la trasmissione, da parte dell Agenzia delle Entrate, al Ministero dello Sviluppo economico, delle informazioni acquisite nel corso della procedura di registrazione; precisa che il Ministero dello Sviluppo economico, per l accertamento e la contestazione della INFORMATIVA N. 34/2014 Pag. 4

violazione, si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza. 4 PREMI ASCURATIVI INCASSATI DA OPERATORI ESTERI - DENUNCIA Per effetto delle modifiche apportate dall art. 24 del DLgs. 175/2014, la denuncia dei premi di assicurazione dovuta dalle imprese estere operanti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dovrà essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno, con riferimento ai premi incassati nell anno solare precedente (viene quindi eliminata la presentazione delle denunce mensili). I nuovi obblighi si applicano: sia che l impresa estera abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia; sia che l impresa estera non si avvalga di un rappresentante fiscale. In questo modo, si allineano i termini di presentazione delle suddette denunce con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia. Studio dr. Renzo Gorini INFORMATIVA N. 34/2014 Pag. 5