Capitolo 11 Consulenza tecnica e arbitrato
11.1 La soluzione delle controversie Le controversie di carattere civile possono essere risolte: a) per via amichevole senza ricorso al Giudice b) per via giudiziaria attraverso un procedimento (civile o penale) c) mediante arbitrato (o compromesso) con ricorso al giudizio di Arbitri
11.2 - La via giudiziaria Il giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica: il Consulente tecnico d ufficio (CTU) Iscrizione all albo dei CT del tribunale Il CTU constata i fatti in causa e acquisisce informazioni per poter rispondere al quesito Ciascuna parte in causa può nominare propri consulenti, periti di parte o consulenti tecnici di parte (CTP) I CTP possono presentare perizie di parte (perizie stragiudiziarie) e sostenerle in camera di consiglio
11.2 - La via giudiziaria La consulenza tecnica prevede le seguenti fasi: 1. Giudice: nomina del CTU 2. Giudice: notifica al CTU dell ordinanza (nomina) 3. Comparizione delle parti davanti al Giudice 4. CTU: giuramento davanti al Giudice 5. Giudice: conferimento incarico e quesiti al CTU
11.2 - La via giudiziaria Accettato l incarico, il Consulente tecnico d ufficio (CTU) presta il giuramento: dichiaro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi, al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità
11.2 - La via giudiziaria Le operazioni peritali consistono in: Analisi dei quesiti Definizione delle metodologie di indagine Individuazione ed esame di atti e documenti Impostazione e stesura di verbali e relazione
11.2 - La via giudiziaria La verbalizzazione delle operazioni peritali deve contenere: Data, ora d inizio e luogo di svolgimento delle operazioni Nome e qualifica dei partecipanti Descrizione delle operazioni Osservazioni e richieste delle parti Orario di chiusura delle operazioni Firma di tutti i partecipanti
11.2 - La via giudiziaria La relazione del CTU è così strutturata: Epigrafe indicazione del Tribunale e della sezione della controversia e del relativo numero di iscrizione nel Registro Generale nominativi del giudice e delle parti Preambolo citazione dell udienza di conferimento dell incarico di nomina del CTU e dei quesiti posti Svolgimento delle indagini Osservazioni dei CTP Risposta ai quesiti Conclusioni Sintesi
Aspetti rilevanti: 11.2 - La via giudiziaria chiarezza, precisione, obiettività e coerenza con i quesiti il CTU non deve sostituirsi al Giudice Possibilità da parte del Giudice di: richiedere integrazioni rinnovare la consulenza sostituire il CTU sanzionare negligenze e imperizie (avvertimento, sospensione, cancellazione dall Albo) Tariffe specifiche per i CTU
11.3 L Arbitrato (o Compromesso) E una modalità di soluzione delle controversie alternativa a quella giudiziaria L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) Gli arbitri sono, in sostanza, dei giudici privati, nominati per iscritto dalle parti interessate, in sostituzione degli organi giurisdizionali dello Stato Devono essere in numero dispari (usualmente tre) Il lavoro degli arbitri termina con una relazione chiamata lodo arbitrale Il lodo arbitrale rappresenta un giudizio definitivo, che ha sostazialmente valore di sentenza non appellabile, se non per vizio di forma Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina Il Pretore lo rende esecutivo con un decreto
L Arbitro Cittadino italiano Maggiorenne Capace di agire Libero da interessi con le parti Libero da inimicizie con le parti
Compromesso e Clausola Compromissoria Con il compromesso le parti affidano ad arbitri controversie già insorte, mediante una convenzione formale, nella quale sono descritti i termini della lite Con la clausola compromissoria (CC) le parti deferiscono ad arbitri le controversie che nasceranno da un determinato contratto. La CC risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso, (art. 807 Cod. Proc. Civ.) La CC deve contenere la nomina degli arbitri (oppure il loro numero) e il modo di nominarli
Nullità del Compromesso e della Clausola Compromissoria Compromesso e Clausola Compromissoria sono dichiarati nulli se: non risultano da un atto scritto non specificamente approvati dichiarano il lodo non impugnabile
Contenuti del lodo arbitrale citazione del compromesso (o della clausola compromissoria) contenenti indicazione delle parti interessate motivi della controversia quesiti di stima sentenza o dispositivo arbitrale, contenente la risposta ai quesiti data e sottoscrizione da parte degli arbitri
Norme osservate dagli arbitri Le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento possono essere stabilite dalle parti nel compromesso, nella clausola compromissoria o con altro scritto successivo In mancanza di tali norme, gli arbitri hanno facoltà di regolare il procedimento nel modo che ritengono più opportuno
Il Compromesso irrituale Quello descritto precedentemente è l arbitrato rituale L arbitrato rituale si distingue da quello cosiddetto irrituale in quanto in quest ultimo si affida agli arbitri il compèito di dirimere una controversia: non come giudici privati ma in via meramente negoziale cioè con gli stessi strumenti contrattuali di cui le parti potrebbero disporre in una normale trattativa