Tenuta del registro delle uscite per cavalli, pony, asini, muli e bardotti

Documenti analoghi
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli

Obbligo di formazione per la detenzione di animali domestici e per il trattamento professionale di animali domestici

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Informazioni tecniche Protezione degli animali Allevamento di cavalli giovani

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Informazioni tecniche Protezione degli animali. Detenzione permanente dei cavalli all aperto. Protezione dalle condizioni meteorologiche estreme

Sezione dell'agricoltura 6501 Bellinzona

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Registrazione passo per passo

Allegato 3: Panoramica delle rubriche di controllo e dei rispettivi gruppi di punti per l agricoltura

Obbligo di autorizzazione e formazione per il commercio di animali da compagnia a titolo professionale

Ordinanza sull allevamento di animali

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Modifica del PROGETTO del Art. 3 lett. g bis Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: g bis. la diarrea virale bovina;

OGGETTO: ANAGRAFE DEGLI EQUIDI ATTIVAZIONE UFFICIO PERIFERICO

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Protezione degli animali - procedimenti penali segnalati dai Cantoni nel 2013

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Detenzione permanente dei cavalli all aperto

/V4 dinata dei dati delle Indicazioni generali Anno 2017 aziende agricole

Indice. Utilizzo 12 Formazione 13 Registrazione dei cavalli 14 Carne 14 Trasporto 15 Interventi e divieti 16 Allevamento 17.

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011

Ordinanza dell UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina

Protezione degli animali: procedure penali segnalate dai Cantoni nel 2011

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

prelievo di campioni in caso di macellazioni sanitarie per l analisi riguardo alla BSE

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

VERBALE DI CONTROLLO SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA (Regolamento CE 1082/2003)

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

A.S.S.I. INCENTIVAZIONE PRODUZIONE DI PREGIO TRAMITE ACCOPPIAMENTI PROGRAMMATI Anno 2010 NORME-ADEMPIMENTI REGOLAMENTO

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

PROMEMORIA SUPPLEMENTO DI TEMPO DEL 10% PER LAVORO NOTTURNO REGOLARE

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUIDI SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN FOCOLAIO

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sullo stato civile

Informazioni tecniche Protezione degli animali. È vietato infliggere lesioni o sofferenze ai cavalli. Utilizzazione e trattamento

Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di bovini all aperto

I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza municipale sulla custodia dei cani

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

PRISA 2012: PROGRAMMAZIONE BENESSERE ANIMALE. Galline ovaiole (D.Lgs , n. 267: attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE)

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Depositi fiscali autorizzati per tabacchi manufatti. Prescrizioni amministrative della DGD

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

INCENTIVAZIONE PRODUZIONE DI PREGIO TRAMITE ACCOPPIAMENTI PROGRAMMATI PER L ALLEVAMENTO CAVALLO DA SELLA ITALIANO ANNO 2011

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

del... Oggetto e campo d applicazione attive e degli additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Anagrafe Ovi- Caprina Nota 3179 del Ministero del 26 gennaio 2010

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Pagamenti diretti 2017 Sintesi dei cambiamenti più importanti

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

ORDINANZA SULLA CUSTODIA DEI CANI

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Chiara Rosi Allenatore Endurance

T B A. Tutela e Benessere Animale. A.A Corso integrato Strutture ed impianti per animali e allevamento Dott. Alfredo Di Domenicantonio

Ordinanza sull agevolazione doganale secondo l impiego

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la custodia dei cani e l igiene delle aree pubbliche del Comune di Breggia Ris. Mun.:

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Indicazioni per la detenzione degli equidi e aspetti pratici di gestione

Natura-Beef e Natura-Veal Regolamento di produzione

Chiara Rosi Allenatore Endurance

ordina: Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

Transcript:

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Tenuta del registro delle uscite per cavalli, pony, asini, muli e bardotti Le presenti Informazioni tecniche vanno intese come un integrazione alle Informazioni tecniche Protezione degli animali N. 11.5 (3) concernenti le prescrizioni relative all uscita dei cavalli e illustrano alcune modalità per documentare l uscita all aperto ai sensi dell ordinanza sulla protezione degli animali. Le annotazioni nel registro delle uscite vengono effettuate fondamentalmente secondo le medesime regole sia in base alle disposizioni dell ordinanza sulla protezione degli animali sia alle prescrizioni URA 1 dell ordinanza sui programmi etologici 2. Cosa va annotato nel registro Nel registro delle uscite deve essere documentato in modo chiaro e comprensibile il fatto che ad ogni cavallo viene concessa l uscita all aperto ai sensi dell articolo 61 capoversi -5 dell ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 61 cpv. 7 OPAn). Il registro è tenuto dal detentore di cavalli, eccetto nei casi in cui (p. es. in una pensione) è stabilito per contratto che quest obbligo sia adempiuto da qualcun altro, per esempio dal proprietario di cavalli. Le eventuali deroghe all uscita in conformità all articolo 61 capoverso 6 lettere a-d dell ordinanza sulla protezione degli animali devono essere annotate con l indicazione del motivo e, nel caso di utilizzo a scopi militari o di manifestazioni, del luogo e delle circostanze (cfr. art. 61 cpv. 7; art. 8 cpv. 5 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 3 ). Per i cavalli che hanno costantemente accesso ad un area d uscita con una superficie minima conforme all allegato 1, tabella 7, cifra 31 dell ordinanza sulla protezione degli animali, non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite (cfr. art. 8 cpv. dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Esempi: box con un area d uscita sempre accessibile, stabulazione libera in gruppo a diversi comparti. Quando annotare l uscita nel registro L uscita deve essere annotata nel registro entro tre giorni (art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha costantemente la possibilità di uscire, ad es. durante l estivazione, l annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e l ultimo giorno di tale periodo (cfr. art. 8 cpv. 3 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). 1 Programma label della Confederazione volto a promuovere l uscita regolare all aperto. 2 Ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici; RS 910.132. 3 Ordinanza dell USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici; RS 55.110.1 Nr. 11.6_(3)_i maggio 2016

Modalità per documentare l uscita all aperto L annotazione viene effettuata per singolo animale o per gruppo di animali cui viene concessa contemporaneamente l uscita all aperto (cfr. art. 8 cpv. 2 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Nel caso l uscita venga annotata per gruppo, deve risultare chiaramente che per ogni animale sono stati rispettati i parametri minimi previsti. Ad esempio, mediante un elenco comprendente nome, caratteristiche (sesso, colore, anno di nascita, razza o Paese di provenienza) e, se disponibili, numero del passaporto e numero del microchip di ciascun cavallo è possibile risalire con facilità al rispettivo gruppo di appartenenza. Esempio 1: Elenco di cavalli da sella che escono in gruppo Gruppo Nome Caratteristiche UELN 1 FARLEY Castrone, mantello baio scuro, 200, CH 756017XXXX98555 1 NIKE Giumenta, mantello grigio, 20072, PRE 72015XXXX07756 1 FIONA Giumenta, mantello sauro, 2010, SF 250001XXXX67793 Esempio 2: Elenco di cavalli d allevamento che escono in gruppo Cavalli Franches-Montagnes di 2 anni appartenenti al gruppo 2 UELN SANDY Giumenta saura 75601XXXX185532 MIRABELLE Giumenta saura scura 75601XXXX185533 FARMER Castrone baio 75601XXXX187538 JALISCA Giumenta baia 75601XXXX187535 Per quanto attiene alle prescrizioni relative all uscita, l ordinanza sulla protezione degli animali distingue tre categorie di cavalli (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o + q OPAn). L uscita va documentata in sede separata per ciascuna categoria, anche nel caso in cui gli animali vengano fatti uscire contemporaneamente in gruppo: Tabella 1: Elenco delle categorie di cavalli in conformità all ordinanza sulla protezione degli animali P1 Categoria di cavalli Cavalli utilizzati che ogni giorno vengono montati, messi agli attacchi o lavorati da terra oppure che fanno movimento mediante la giostra meccanica Parametri per l uscita Uscita almeno 2 giorni a settimana, ogni volta per almeno 2 ore UELN = universal equine life number, numero unico di identifcazione a vita a cinque cifre generato al momento della registrazione di un equide nella banca dati sul traffico di animali BDTA. 2/6

P2 Cavalli giovani di età non superiore a 30 mesi e non ancora utilizzati regolarmente Uscita per almeno 2 ore al giorno, con almeno un altro cavallo nella stessa area d uscita o nello stesso pascolo (cfr. art. 59 cpv. OPAn) P3 Giumente d allevamento con puledri e cavalli non utilizzati, di età superiore a 30 mesi. Rientrano in questa categoria ad es. i cavalli in età avanzata o gli asini nani, qualora non svolgano alcun lavoro Uscita per almeno 2 ore al giorno Modalità per documentare le deroghe all uscita all aperto Le eventuali deroghe all uscita in conformità alle disposizioni di cui all articolo 61 capoversi 3 e 6 OPAn devono essere documentate nel registro in modo chiaro e comprensibile, ad esempio utilizzando le abbreviazioni riportate nella seguente tabella: Tabella 2: Abbreviazioni per la definizione delle deroghe all uscita all aperto Abbreviazione C UZ M E I V Spiegazioni sull annotazione Uscita su una superficie coperta ai sensi dell art. 61 cpv. 3 OPAn Sostituzione dell uscita con l utilizzo ai sensi dell art. 61 cpv. 6 lett. b e dell allegato 5 cifre 27-28 OPAn Partecipazione a manifestazioni di più giorni, ad es. in un circo, a spettacoli equestri, esposizioni o competizioni sportive ai sensi dell art. 61 cpv. 6 lett. d OPAn Utilizzo a scopi militari ai sensi dell art. 61 cpv. 6 lett. c OPAn Cavallo stabulato per la prima volta nell azienda, per un periodo non superiore a quattro settimane, ai sensi dell art. 61 cpv. 6 lett. a OPAn Riposo in box prescritto dal veterinario pari ad almeno una settimana Per la partecipazione a manifestazioni di più giorni o l utilizzo a scopi militari è necessario indicare, oltre al motivo, anche il luogo e le circostanze (cfr. art. 8 cpv. 5 dell ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici), ad es. CDI di Francoforte per il Concorso Internazionale di Dressage del 17-21/12/2008 (cfr. successivo esempio 3). Come tenere il registro delle uscite su un foglio di calendario Se in un azienda esiste un solo gruppo di cavalli appartenenti alla medesima categoria in base alla tabella 1 (pag. 2), le annotazioni relative alle uscite (U) possono essere effettuate ad esempio su un comune foglio di calendario. Se per un cavallo devono essere annotate con relativa frequenza deroghe all uscita ai sensi dell art. 61 cpv. 6 OPAn, è consigliabile tenere un calendario separato. 3/6

Esempio 3: Annotazioni su calendario per il cavallo da dressage di livello internazionale TRAJAN IX, stallone, morello, 1999, Hannover, UELN 276331XXXX99807 Dicembre 2011 L M M G V S D 1 2 3 5 6 U 7 U 8 9 10 11 12 13 U 1 U 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 23 2 25 C 26 27 C 28 29 UZ 30 UZ 31 UZ M: CDI di Francoforte del 17-21/12/2011 con preparazione il 15 e 16 dicembre. Come tenere il registro delle uscite in forma tabellare Per le aziende con cavalli utilizzati che escono all aperto singolarmente oppure in giorni differenti o variabili individualmente, la forma più adatta per tenere il registro delle uscite è con tutta probabilità quella tabellare. Esempio : Annotazioni in forma tabellare per due cavalli che escono singolarmente e per altri cavalli riuniti in due gruppi in base alla categoria Mese Cavallo / gruppo Cat. 1 2 3 5 6 7 8 30/31 Novembre 2008 Gruppo 1 P1 U U U U U Gruppo 2 P2 U U U U U U U U U Nearco P3 U U U U U U U U U Galoppin P1 I I I I I I I I I Dicembre 2008 Gruppo 1 P1 U U U U U U Gruppo 2 P2 U U U U U U U U U Nearco P3 U U U U U U U U U Galoppin P1 C U U Gennaio 2009 Gruppo 1 P1 C C U C Gruppo 2 P2 U U U U U U U U U Nearco P3 C C U U U U U U U Galoppin P1 U U Gruppo 1 = cavalli da sella (cfr. pag. 2, es. 1), gruppo 2 = cavalli giovani d allevamento (cfr. pag. 2, es. 2). Nearco è un pony stallone di 11 anni non utilizzato e Galoppin è un cavallo da sella giunto in /6

azienda a novembre. Nel primo mese non gli è stata concessa l uscita all aperto, ma ogni giorno è stato montato o lavorato alla longe. Poiché i cavalli utilizzati devono uscire all aperto almeno due giorni alla settimana (cfr. art. 61 cpv. 5 OPAn), per maggiore chiarezza le caselle della tabella relative alle domeniche sono colorate in grigio. Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Art. 2 cpv. 3 lett. o, p + q OPAn Definizioni o. utilizzazione di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica; p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti; q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età Art. 59 cpv. OPAn Detenzione di cavalli giovani I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo. Art. 61 OPAn Movimento 1 Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l utilizzazione e l uscita. 2 L area d uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere a disposizione le superfici di cui nell allegato 1 tabella 7 cifra. 3 In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta. Alle giumente d allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita. 5 I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore. 6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno: a. in caso di cavalli appena stabulati in un azienda; b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1 novembre e il 30 aprile; c. durante l utilizzo a scopi militari; d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni. 7 L uscita deve essere annotata in un apposito registro. 5/6

All. 5 cifra 28 OPAn Periodi transitori per la detenzione di cavalli Cifra 28 Uscita per i cavalli utilizzati per detenzioni di animali esistenti il 1 settembre 2008: 5 anni. Su richiesta del detentore di animali, l autorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende professionali esistenti il 1 luglio 2001 non oltre il 1 settembre 2023 se: 1. l area d uscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio; 2. di norma i cavalli vengono utilizzati ogni giorno; 3. l azienda conta più di 10 cavalli; e. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla presente ordinanza. Art. 8 Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Registro delle uscite 1 Le uscite di bovini e caprini tenuti legati nonché di cavalli devono essere annotate nel registro entro tre giorni. 2 Se l uscita avviene a gruppi, l uscita può essere annotata per gruppo. 3 Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha costantemente la possibilità di uscire, l annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e l ultimo giorno di tale periodo. Per i cavalli che hanno costantemente accesso ad un area di uscita con una superficie minima conforme all allegato 1, tabella 7, numero 31 OPAn, non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite. 5 Le rinunce all uscita dei cavalli ai sensi dell articolo 61 capoverso 6 lettere a d OPAn devono essere annotate indicandone il motivo e, per le situazioni di cui alle lettere c e d, il luogo e le circostanze. 6/6