IL CONTROLLO NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI SPORTIVI - Modalità di definizione in adesione - (a cura Gianfranco Antico)

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Premessa IL CONTROLLO NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI SPORTIVI - Modalità di definizione in adesione - (a cura Gianfranco Antico) Da sempre, nelle piccole e medie imprese commerciali e artigiane e fra i lavoratori autonomi, l unica vera forma di evasione è rappresentata dalla mancata contabilizzazione dei ricavi o compensi 1. Se nei confronti delle grandi imprese è più facile imbattersi nell elusione piuttosto che nell evasione, nelle piccole e medie imprese spesso l unica vera forma di sottrazione degli utili all Erario è data dalla mancata contabilizzazione nelle scritture contabili dei corrispettivi incassati, che, spesso, pertanto, non lascia traccia. Fino al 1973, l accertamento nei confronti di questi soggetti avveniva sulla base della stima globale del volume d affari, tenuto conto delle dimensioni, del numero dei dipendenti, di tutti quegli elementi che si suole chiamare caratteristiche extracontabili. Con la riforma fiscale del 1973 fondata sulla obbligatorietà delle scritture contabili - che ha imposto a tutti i contribuenti (senza distinguere la piccola impresa dalla grande azienda) tutta una serie di obblighi, la cui correttezza, almeno sul piano formale, costituiva un alibi, per impedire, o quanto meno, attenuare l efficacia dei controlli indiretti - la ricostruzione indiretta ha segnato il passo. Da un paio di anni a questa parte il Ministero delle Finanze, prendendo atto delle difficoltà che tali controlli presentano, ha elaborato delle metodologie di controllo che indicano il percorso di verifica, e permettono ai verificatori di acquisire le dovute conoscenze del settore economico da sottoporre a controllo. L esigenza di abbandonare il principio di analiticità a favore dei cd.controlli indiretti 2, sia pure per talune categorie di contribuenti, è stata avvertita da lungo tempo nella maggior parte degli uffici finanziari, che davanti a contabilità formalmente ineccepibili e a redditi al di fuori della realtà, hanno utilizzato le cd.percentuali di ricarico ed altri strumenti di controllo indiretto, che hanno trovato spesso il conforto giurisprudenziale 3. Come è noto, con l art.62 sexies del D.L.30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n.427 è stata introdotta una importante disposizione - un grimaldello per gli uffici, recante una modifica sostanziale all art.39, comma 1, lett.d), del D.P.R.n.600/73 e all art.54, del D.P.R.n.633/72. Tale norma ha ampliato il ricorso al sistema presuntivo disponendo fra l altro - che gli accertamenti possono essere fondati anche sull esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Attraverso un caso pratico verifichiamo - in concreto come è dedifinibile, attraverso l'istituto 1 Fra gli altri contributi sul punto, si consenta il rinvio a CARRIROLO - ANTICO, Piccole imprese. Controllo del volume d affari, in La Settimana fiscale, n.40/2004, pag.10 2 In generale, sul tema, si rinvia al mirabile studio di R.Lupi, Il controllo indiretto del giro d affari di artigiani, commercianti e professionisti. Verso gli studi di settore, in il fisco, n.38/93, pag.9489, che se pur datato è ancora attuale. 3 Cfr. fra le altre Cass., Sez. I civ., Sent.n.10823 del 17 ottobre 1995, emessa il 26 marzo 1995; Cass., Sez.I, Sent.n.8089 del 5 settembre 1996, emessa il 15 marzo 1996; Cass.Sez.I civ.,sent.n.12482 dell 11 dicembre 1998, emessa il 21 settembre 1998. 1

dell'accertamento con adesione, la lite potenziale che può derivare da tali controlli, ricordando che la circolare n. 235/1997 ha evidenziato che assumono prioritaria rilevanza " le posizioni interessate dall'applicazione di metodologie induttive di accertamento ( che ) possono infatti trovare il loro sbocco fisiologico nel procedimento di adesione in contraddittorio con il contribuente, in ragione di una più fondata e ragionevole misurazione del presupposto impositivo che tenga conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente ". Pertanto le rettifiche analitiche, con posta induttiva sui ricavi, di cui all art.39, comma 1, lett.d, del D.P.R.n.600/73, e all art.54, comma 2, del D.P.R.n.633/72, caratterizzate da ampi margini di apprezzamento, sono spinte all adesione dalla stessa Amministrazione finanziaria. Preso atto che nel caso di ricostruzione indiretta dei ricavi o del volume d'affari - ipotesi nelle quali si utilizzano normalmente percentuali di ricarico - si dovrà guardare al procedimento logico ed alla attendibilità dei dati posti a base delle suddette ricostruzioni, valutando la coerenza e la sostenibilità della ricostruzione operata, alla luce anche dei comuni canoni di esperienza, di fatti notori e di altre specifiche circostanze rappresentate dalla parte, partendo dal p.v.c. notificato ad un contribuente, esercente l attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, analizziamo gli spazi che ci consentono di giungere all'adesione. Le metodologie di controllo Al fine di verificare la correttezza fiscale degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali, l'amministrazione ha realizzato delle metodologie di controllo standard, distinte in base alla tipologia di attività economica (imprenditoriale o professionale). Le metodologie si propongono, in particolare, di: uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli un livello qualitativo più elevato; contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale; aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.); indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali. Pur se le metodologie di controllo sono espressamente rivolte alle verifiche, ciò non toglie che possono essere uno strumento di ausilio validissimo anche per l attività di controllo interno, in quanto danno un quadro delle modalità di svolgimento dell attività, che permette di conoscere il settore economico soggetto a controllo. Le numerose metodologie di controllo emanate dall'amministrazione sono sostanzialmente simili tra loro, e formalizzano un percorso logico di indagine valido per tutte le attività cui esse si applicano, fatte salve le differenze derivanti dalle caratteristiche peculiari delle stesse. Sono state finora realizzate 96 metodologie, distinti in tre classi: attività di servizi, attività professionali, attività commerciali. Le circolari attraverso le quali esse sono state introdotte sono le seguenti: circolare 199/E del 10.7.1997; circolare 289/E del 7.11.1997; circolare 117/E del 6.5.1998; circolare 295/E del 30.12.1998; circolare 175/E del 5.8.1999; circolare 246/E del 29.12.1999; circolare 185/E del 13.10.2000; circolare 3/E del 17.1.2001; 2

circolare 84/E del 28.9.2001; circolare 80/E del 18.10.2002; circolare 46/E dell 1.8.2003; circolare 50/E del 7.12.2004; Le 96 metodologie di controllo approvate riguardano le attività incluse nella tabella sottostante. Attività di servizi Bottiglierie ed enoteche con somministrazione Agenzie di mediazione immobiliare Agenzie di viaggi e di turismo Agenzie disbrigo pratiche Agriturismo Alberghi e pensioni Attività svolta dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) Autorimesse Autoscuole Bar e caffè Case di cura Case di riposo Costruzione di edifici e manutenzione edile Dattilografia e fotocopiatura Discoteche, sale da ballo Gestione di impianti sportivi Gestione approdi turistici Installazione di impianti elettrici Installazione di impianti idraulico-sanitari Laboratori di analisi cliniche Laboratori e studi fotografici Laboratori odontotecnici Lavanderie e tintorie Lavori di intonacatura, tinteggiatura e posa in opera di pavimenti, rivestimenti ed infissi Noleggio barche da diporto Noleggio di videocassette Parrucchieri e barbieri Riparazione, sostituzione e vendita di pneumatici Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli Riparazione di motocicli e ciclomotori Riparazioni meccaniche ed elettriche di autoveicoli Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina Rosticcerie e pizzerie al taglio Sale giochi e biliardi Scuole private Servizi degli istituti di bellezza Servizi di pompe funebri Servizi di pulizia Servizi di trasporto con taxi 3

Stabilimenti balneari Studi di radiologia e radioterapia Attività professionali Amministratori di beni immobili per conto terzi Commercialisti, ragionieri e consulenti tributari Fisioterapisti Ingegneri, architetti e geometri Medici chirurghi Studi legali Studi notarili Studi odontoiatrici Veterinari Attività commerciali Commercio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico Commercio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione nuovi ed usati, di altri articoli n.c.a. ed itinerante di prodotti non alimentari Commercio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie Commercio ambulante di fiori, piante e sementi Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di tessuti, articoli di abbigliamento ed articoli tessili per la casa Commercio al dettaglio di animali vivi da affezione Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, cristallerie e vasellame Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria, cappelli, ombrelli e cravatte Commercio al dettaglio di articoli di profumeria Commercio al dettaglio di articoli sportivi, armi e munizioni Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie Commercio al dettaglio di calzature Commercio al dettaglio di carni Commercio al dettaglio di confezioni per adulti Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati Commercio al dettaglio di dischi e strumenti musicali Commercio al dettaglio di elettrodomestici, radio, TV, giradischi e registratori Commercio al dettaglio di fiori Commercio al dettaglio di frutta e verdura Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli Commercio al dettaglio di libri nuovi Commercio al dettaglio di materiali da costruzione Commercio al dettaglio di merceria e di filati per maglieria Commercio al dettaglio di mobili, articoli in legno, sughero, vimini e plastica Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e di antiquariato Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti Commercio al dettaglio e confezione di articoli in pelliccia 4

Commercio di autoveicoli Commercio di giornali, riviste e periodici Si evidenzia che, con circolare n. 22/E del 19 aprile 2007, a seguito dell'ordinaria attività di manutenzione, è stata dirama una nuova versione delle metodologie di controllo relativa alle attività di seguito elencate: - Noleggio barche da diporto - - Gestione approdi turistici - Lavanderie e tintorie - Servizi di pompe funebri - Agriturismo - Agenzie di mediazione immobiliare - Studi di radiologia e radioterapia La circolare ribadisce le istruzioni più volte fornite (cfr. circolare n. 46/2003 del 1 agosto 2003), circa la necessità che le check list siano correttamente compilate, coerentemente con i controlli effettivamente svolti nel corso dell'attività di verifica. I verificatori dovranno rilevare il personale presente al momento dell'accesso, individuando le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale (dipendente, collaboratore, associato, eccetera) al fine di raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri obbligatori in materia previdenziale e del lavoro. Le percentuali di ricarico La percentuale di ricarico non è altro che la maggiorazione che l impresa applica al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di vendita 4. Se a prima vista il calcolo sembra semplice..è però molto complicato in aziende che trattano una grande tipologia di merci diverse e si complica ancora per le imprese che operano con carattere di stagionalità, ed hanno periodi di saldi e liquidazioni, in cui i margini di ricarico sono notevolmente inferiori. Quando ci sono questi sbalzi occorre che le percentuali di ricarico siano ponderate, cioè tengano conto delle diverse quantità di beni venduti ed eventualmente delle diverse fasce di prezzo praticate nel corso dell anno, a seconda dell esistenza o meno di periodi di liquidazione. In concreto i calcoli suddetti possono dare luogo a difficoltà, che inducono talvolta gli uffici finanziari a prendere scorciatoie, calcolando medie aritmetiche semplici tra percentuali di ricarico relative a beni venduti in quantità diverse od incorrendo in altri vizi metodologici che spesso provocano l annullamento dell accertamento in sede contenziosa 5. E nel calcolo di tale percentuale di ricarico che si dovrà porre la massima attenzione affinchè i dati fattuali assunti a base della presunzione siano incontrovertibili: le componenti di costo ( cioè tutte quelle misurabili) siano tenute in considerazione, i prezzi di vendita e di acquisto di tali componenti siano riferibili almeno alla medesima annualità verificata, le eventuali incertezze estimative siano risolte in contraddittorio con il contribuente, il riferimento a valori medi e statistici sia ridotto al minimo, le condizioni personali del contribuente siano prese in considerazione 6. 4 R.Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano, 2001, III edizione, pag. 559. 5 R.Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano, 2001, III edizione, pag. 560. 6 M.Manca, Controlli sostanziali Contabilità regolare e accertamento analtico-induttivo, in il fisco, n.9/01, pag.3519 5

E indubbio, comunque, che il valore probatorio delle percentuali di ricarico dipenda in gran parte dal tipo di accertamento effettuato dall ufficio: nel caso di rettifica ex art.39, comma 1, del D.P.R.n.600/73, la percentuale di ricarico dovrà essere il risultato di una presunzione grave, precisa e concordante; viceversa, nel caso di rettifica effettuata in forza del comma 2, del citato art.39 cioè nel caso in cui le irregolarità siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile l impianto contabile nel suo complesso -, la percentuale di ricarico potrà essere sganciata dalla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Il controllo di coerenza esterna verificazioni indirette unito ad una analisi sulle caratteristiche dell attività svolta e sulle risultanze complessive delle scritture contabili, può permettere di evidenziare che la parte in contabilità ordinaria - ha indicato il valore delle rimanenze finali in maniera sintetica, quando invece nel libro inventari deve essere indicata la consistenza dei beni in categorie omogenee, per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo, ex art.15, comma 2, del D.P.R.n.600/1973 7 (né sono state messe a disposizione le distinte che sono servite per la compilazione dell inventario 8 ). Pertanto le rimanenze per l azienda in esame costituiscono il cd.tappo o la cd.fisarmonica (basta aumentarle o diminuirle che diminuisce o aumenta il reddito, in totale spregio della contabilità ordinaria). In caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l ufficio può procedere ad un accertamento di tipo induttivo, e in tale contesto, la rideterminazione del ricarico, operata in base a dati non privi di concretezza quali i prezzi unitari di acquisto e di vendita, l incidenza di ciascun prodotto sul costo del venduto, il ricarico medio riscontrato nel settore di appartenenza sulla scorta di un analisi a campione per gruppi merceologici omogenei e il raffronto con i prezzi di vendita costituisce operazione senz altro legittima in quanto finalizzata alla ricostruzione del volume d affari, salva la eventuale riduzione da parte del giudice tributario del maggior reddito accertato in caso di insufficienza o inadeguatezza del campione 9. Sulla base dei dati indicati nel conto economico o nella dichiarazione dei redditi (per le imprese in contabilità semplificata), la percentuale media di ricarico può essere così calcolata: Ricavi - Costo del venduto % di ricarico = -------------------------------- x 100 Costo del venduto Costo del venduto (cv) = Giacenze iniziali + Acquisti - Rimanenze finali. Il ricarico medio ponderato Il ricarico medio ponderato è lo strumento più idoneo a fornire la base di calcolo più veritiera in quanto discrimina i beni rilevati per categorie omogenee con differente peso e ricarico ed ha trovato il conforto giurisprudenziale. Il ricarico medio ponderato può essere calcolato come segue: 7 Per i soggetti in contabilità semplificata l obbligo di indicare il valore delle rimanenze nei registri tenuti ai fini Iva o di fornire un prospetto dimostrante il criterio utilizzato per la valutazione delle stesse discende dall art.18 del D.P.R.n.600/73 e dall art.9, del D.L.n.69/89, conv. in Legge 27.04.89, n.154. 8 Cfr.Comm.Trib.Centr.n.1139 del 30.05.83 e n.3266 del 13.10.95-sez.XII; Comm.Trib.Centr., Sez.X, Dec.n.8572 del 15 dicembre 1990, emessa l 11 dicembre 1990; Cass.Sez.I civ., Sent.n.11515 dell 11 luglio 1997, dep. il 19.11.97, secondo cui l assenza di tale specificazione costituisce una grave irregolarità il cui riscontro rende legittimo l accertamento induttivo del reddito in base all art.39, comma 2, del D.P.R.n.600/73 ; Cass.Sez.I civ., Sent.n.1511 del 29 settembre 1999, dep. l 11 febbraio 2000. 9 Cass. Sent.n.13816 del 18 settembre 2003. In senso conforme Cass.n.2250/2003 6

n (R x p) Rmp = 100 Rmp = ricarico medio ponderato n = numero degli articoli considerati R = ricarico dell art. considerato p = incidenza o peso del costo del venduto dell art. sul costo del venduto totale (o sul costo del venduto totale del campione se l indagine è di carattere campionario) I prezzi di vendita da utilizzare per il calcolo del ricarico possono essere rilevati dai cartellini applicati sugli articoli rinvenuti al momento dell accesso o da listini interni ad uso dei commessi, o in contraddittorio con la parte. Pur se è possibile presumere che la percentuale di ricarico constatata per il periodo d imposta in corso alla data dell accesso sia stata applicata anche al costo della merce venduta nell annualità d imposta oggetto di verifica, se dal confronto tra i due periodi, non emergono significative divergenze, ove possibile, è opportuno, per estendere il ricarico agli anni precedenti, che la percentuale constatata al momento dell accesso venga determinata in contraddittorio con il contribuente. Il caso pratico Un analisi sulle caratteristiche dell attività svolta commercio al dettaglio di articoli sportivi - e sulle risultanze complessive delle scritture contabili acquisite agli atti della verifica, ha permesso di evidenziare fra l altro che : la parte in contabilità ordinaria - ha indicato il valore delle rimanenze finali in maniera sintetica, quando invece nel libro inventari deve essere indicata la consistenza dei beni in categorie omogenee, per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo, ex art.15, comma 2, del D.P.R.n.600/73 10. Né sono state messe a disposizione le distinte che sono servite per la compilazione dell inventario 11 ; la percentuale di ricarico media ( semplice) riscontrata è pari al 30% mentre quella dichiarata dalla parte, in contraddittorio, è superiore al 120%. Tale situazione è sintomatica di un comportamento arbitrario della ditta verificata nella valorizzazione delle rimanenze e, di conseguenza, del risultato d esercizio; sulla base dei dati contabili dichiarati è stato appurato che l indice di rotazione del magazzino è molto basso rispetto all attività svolta dalla verificata, significando che il rinnovo del magazzino è poco frequente in un settore che, invece, risente di fenomeni stagionali e di moda, e di conseguenza ciò lascia presumere acquisti e vendite in nero ; 10 Per i soggetti in contabilità semplificata l obbligo di indicare il valore delle rimanenze nei registri tenuti ai fini Iva o di fornire un prospetto dimostrante il criterio utilizzato per la valutazione delle stesse discende dall art.18 del D.P.R.n.600/73 e dall art.9, del D.L.n.69/89, conv. in Legge 27.04.89, n.154. 11 Cfr. fra le altre Cass.Sez.I civ., Sent.n.11515 dell 11 luglio 1997, dep. il 19.11.97, secondo cui l assenza di tale specificazione costituisce una grave irregolarità il cui riscontro rende legittimo l accertamento induttivo del reddito in base all art.39, comma 2, del D.P.R.n.600/73 ; Cass.Sez.I civ., Sent.n.1511 del 29 settembre 1999, dep. l 11 febbraio 2000. 7

sempre sulla base dei dati contabili dichiarati è stato appurato che l indice di produttività per addetto è sproporzionato, e ciò lascia presumere la presenza di personale dipendente non regolarmente iscritto a libro paga. Da questo quadro emergono degli elementi che, a parere dei verbalizzanti, sono idonei a far venire meno nel suo complesso l attendibilità dell impianto contabile e legittimano la ricostruzione indiretta dei ricavi. La ricostruzione del volume d affari in sede di verifica è stata effettuata sulla base della metodologia di controllo specifica del settore, emanata dall'allora Ministero delle Finanze, e del successivo aggiornamento. I verificatori, pertanto, hanno proceduto alla ricostruzione indiretta dei ricavi, fondatamente attribuibili al contribuente ispezionato, attraverso l elaborazione dei dati dichiarati dallo stesso contribuente, applicando al costo del venduto, come dichiarato e accertato, la percentuale di ricarico del 90%, inferiore alla stessa percentuale dichiarata dalla parte in sede di contraddittorio. Il contraddittorio in sede di adesione In sede di contraddittorio, compiutamente verbalizzato, il contribuente, dopo aver evidenziato preliminarmente che la percentuale dichiarata del 120,% è frutto di sudditanza psicologica nei confronti dei verificatori 12, e che in ogni caso è necessario che le percentuali di ricarico siano ponderate, " cioè tengano conto delle diverse quantità di beni venduti ed eventualmente delle diverse fasce di prezzo praticate nel corso dell'anno 13, a seconda dell'esistenza o meno di periodi di liquidazione 14 ", punta dritto sulla constatazione che i verbalizzanti non hanno tenuto conto degli sconti nei periodi in cui vengono effettuati i saldi circa sei mesi l anno, in quanto, di fatto, per esigenze connesse allo stock di magazzino e per anticipare la concorrenza i saldi vengono anticipati di 2/3 settimane rispetto all apertura ufficiale e prolungati per almeno 3 settimane rispetto alla data di chiusura prevista. Tale percentuale di sconto oscilla dal 20% al 40% ( senza dimenticare che sistematicamente vengono effettuati degli sconti sia alla clientela affezionata sia ai nuovi clienti, che variano dal 10% al 20%) e pertanto chiede la rideterminazione dei maggiori ricavi su tali basi. A supporto fa presente che la Corte di Appello di Bari 15 ha evidenziato che nella determinazione dei ricavi evasi si deve tenere conto di tutte le variabili possibili, ivi comprese gli sconti solitamente applicati alla clientela e che grava sulla pubblica accusa l onere di provare l inesistenza di sconti o la percentuale media degli sconti riconosciuti. L'ufficio : 12 Cfr. Comm.Trib. di II grado di Bergamo, Sez.V, 5 dicembre 1986, n.1465, secondo cui vanno attenuate gli effetti delle dichiarazioni rese in sede di verifica, a causa del particolare stato d animo in cui versa il contribuente, che pertanto andranno collegate, confrontate ed eventualmente confermate da altri elementi o circostanze di fatto certi, non potendo da sola costituire il presupposto su cui fondare la determinazione del reddito. Si fa presente, comunque, che secondo i Massimi Giudici Supremi ( Cass., 9 giugno 1990, n.5628) la dichiarazione del contribuente resa in sede di verifica può essere apprezzata come confessione stragiudiziale e assumere il valore di prova legale, nel momento in cui risulti verbalizzata e sottoscritta dal contribuente medesimo, e secondo la Commissione Tributaria Centrale ( Sez.X, 17 maggio 15 giugno 1988, n.4929), al contribuente è preclusa la possibilità di contestare detta percentuale ritenuta corretta nel contraddittorio con i verificatori, a nulla rilevando il particolare stato d animo in cui versava al momento della verifica. 13 In senso conforme, fra le altre, Comm.Trib. II grado di Genova, Sez.I, 20 marzo 1981 14 R.Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano, 2001, III edizione, pag. 559. 15 Sez.III pen., Sent.n.2527 del 23 settembre 1999, dep. il 24 settembre 1999. 8

constatato che, nel caso in esame, la dichiarazioni resa dal contribuente in sede di verifica in ordine alla percentuale di ricarico applicata risulta confermata dagli altri elementi e circostanze di fatto certi rilevate dai verbalizzanti e che, pertanto, non sussistono i presupposti per poter parlare di timore riverenziale; tenuto conto che secondo la Corte di Cassazione 16 " non è legittima la presunzione di ricavi maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto fra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anzichè su un inventario generale delle merci da porre a base dell'accertamento, né si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice anziché a quello della media ponderata, quando fra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quello risultante dal ricarico medio"; preso atto che appare corretto riconoscere che una parte rilevante della merce sia stata venduta a saldo ; che gli stessi saldi hanno durata comunque inferiore ai sei mesi dichiarati dalla parte, in quanto solitamente e in aderenza alle leggi e usi commerciali vigenti - durano complessivamente 4 mesi ( gennaio-febbraio e luglio-agosto); considerato che per effetto della crisi del settore e dell elevata concorrenza - una gran parte della merce viene venduta nei periodi di saldi ; propone di definire l atto mediante applicazione della percentuale di ricarico del 120,% - dichiarata dalla parte - sul 60% del costo del venduto e della percentuale di ricarico del 40% sulla rimanente parte del costo del venduto. Il contribuente accetta, e pertanto, concluso il contraddittorio, acquisita e conservata agli atti la documentazione prodotta dal contribuente, l'ufficio redige l'atto di adesione nei termini sopra descritti. Gianfranco Antico Maggio 2007 16 Sez.I, 15 maggio 1997, n.4305/97 9