IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

Documenti analoghi
Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».«

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL REGIONE UMBRIA

L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Disegno di legge costituzionale. Articolo 1

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Vigente al:

Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947 e succ. modifiche. Principi fondamentali.

PROPOSTA DI LEGGE n. 285/9^ di iniziativa dei consiglieri regionali nucera, chiappetta, salerno, recante:

TESTO VIGENTE NUOVA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI invariato

(..) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

DIRITTO FONDAMENTALE ALLA TUTELA DELLA SALUTE

SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA UMANITARIA ATTIVA NEL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

RIFORMA COSTITUZIONALE LA SEMPLIFICAZIONE DI RENZI

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

«Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.»

La riforma del titolo V della Costituzione Italiana.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SUL PAREGGIO DI BILANCIO SOSTANZIALMENTE SEGNA LA FINE DELL AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI

Alcuni articoli del Titolo V della Costituzione italiana Confronto tra il testo del 1948 e quello modificato dalla Legge costituzionale n.

SCHEMA DI TESTO UNICO IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

Passano alla legislazione esclusiva dello Stato: produzione, trasporto, scorte strategiche e distribuzione nazionale dell energia, le grandi reti di

Supplemento ordinario n. 15/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 70

Che cosa cambia e perché

LA CONFERENZA UNIFICATA

popolazione

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Sesto rapporto sullo stato della legislazione

PREAMBOLO. Il Consiglio regionale

Regione Emilia Romagna

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

REGOLAMENTO 20 dicembre 2013, n. 9

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 LEGGE REGIONALE 1 marzo 2016, n. 21

IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B

Il Consiglio regionale ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga. la seguente legge: CAPO I FINALITÀ. Art. 1 (Oggetto e finalità)

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Si aggiunga come primo riconoscimento:

La comunità territoriale

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'assessore Valmaggia: Premesso che:

Dalla Legge 328/2000 ai Piani di Zona: impegno e ruolo del Sindacato

Consiglio regionale della Toscana

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE MARCHE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.

CORSO PER ATTIVISTI DEL M5S E CITTADINI

Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano

Capitolo XI REGIONI ED ENTI LOCALI

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE UMBRIA

PROTOCOLLO D INTESA. tra. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale. AVIS Regionale Toscana

L articolo 5. Costituzione Italiana. a cura di Pietro Gavagnin

Le funzioni del Senato

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

PROTOCOLLO D INTESA. Roma, 9 febbraio 2009 IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE LA CORTE DEI CONTI TRA

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO

Il decentramento delle competenze in materia di governo del territorio

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016

Università Roma Tre CdLM Architettura Progettazione urbana

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE PUGLIA. << Prima variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1994 >>

FRANCESCO SEMERARO 29 novembre 2005

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 41 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 2017 e pluriennale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.14 DEL 10 MARZO 1999

A.A. 2015/2016. Avv. Giuseppe Strangio

COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

IL PARLAMENTO Art. 1. (Funzioni delle Camere) IL PARLAMENTO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

REGOLAMENTI DELL ESECUTIVO

04/11/2010 Regione LAZIO

Corso di Diritto e clinica dei. trasporti. Caratteri, fonti e interpretazione del diritto dei. trasporti

LEGGE REGIONALE N. 12 DELL' 8 LUGLIO 2014

A chi potrei donare?

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Data a Torino, addì 13 aprile Sergio Chiamparino

PROTOCOLLO D INTESA VISTO

PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

REGIONE TOSCANA. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E L AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ISTITUZIONE DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO MEDIANTE LA FUSIONE DEI COMUNI DI CASOLE BRUZIO,

BOLLETTINO UFFICIALE

Transcript:

REGIONE PIEMONTE BU20 19/05/2016 Legge regionale 16 maggio 2016, n. 10. Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva. Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Art. 1. (Principi e finalità) 1. La Regione, in attuazione dell articolo 118, comma quarto, della Costituzione e dell articolo 3 dello Statuto, promuove la cittadinanza umanitaria attiva, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove rapporti di leale collaborazione tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati e delle formazioni sociali con comuni, province, e altri enti locali nonché con le autonomie funzionali, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale. 3. La Regione favorisce altresì la partecipazione delle persone, singole o associate, come soggetti attivi e alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, l'istruzione, i servizi pubblici, le infrastrutture. 4. L'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale è diretta al miglioramento del livello dei servizi e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali, all'amministrazione paritetica della cosa pubblica. Art. 2. (Definizioni) 1. Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e, comunque, le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di coprogettazione territoriale. 2. Sono escluse le attività inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale. 3. Ai fini della presente legge, si intende per cittadinanza umanitaria attiva l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle politiche di governo della cosa pubblica, nonché una proficua collaborazione fra cittadini e pubblica amministrazione per una organizzazione solidale della comunità. Art. 3. (Soggetti) 1. L'iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.

2. Possono intervenire nei processi di informazione, consultazione e progettazione partecipata tutti i cittadini singoli o associati, le formazioni e le istituzioni sociali, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di servizio, le imprese, gli operatori economici, gli enti civili e religiosi e tutte le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio regionale. Art. 4. (Modalità di attuazione) 1. La Regione garantisce ai cittadini un'informazione puntuale sulle strategie di governo della cosa pubblica fatte proprie dalla pubblica amministrazione e promuove la tempestiva diffusione da parte degli enti locali competenti, mediante forme di adeguata pubblicizzazione, di tutta la documentazione relativa a iniziative, progetti o interventi oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo, al fine di una eventuale conseguente consultazione degli interessati. Art. 5. (Interventi regionali) 1. Nel rispetto dei principi statali e dell Unione europea di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, anche con l eventuale previsione di forme di incentivazione e agevolazione di carattere economico e fiscale e promuove presso gli enti locali lo svolgimento di analoghe attività. 2. Il Consiglio regionale definisce annualmente, in concomitanza con l approvazione del Documento di economia e finanza regionale, gli indirizzi per l attuazione della presente legge e le modalità con cui le organizzazioni, le associazioni e i soggetti del terzo settore rendono note le attività che realizzano o intendono realizzare di intesa con la Regione. Art. 6. (Criteri di conformità e valutazione dei progetti) 1. I soggetti di cui all'articolo 3, che intendono promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore. Ai fini della massima semplificazione delle procedure amministrative attivabili ad istanza di parte, la Regione provvede a definire e a rendere disponibili alla cittadinanza la documentazione e i moduli richiesti per i singoli procedimenti e promuove la medesima attività di semplificazione presso gli enti locali. 2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedono forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli o associati, anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi. 3. I progetti devono indicare: a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare; b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività; c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività; d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi; e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa. 4. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri: a) rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale; b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta; c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi; d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;

e) benefici riflessi sull'attività amministrativa; f) sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento. Art. 7. (Sistemi di monitoraggio) 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti. 2. La Giunta regionale definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati. 3. La Giunta regionale con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 16 maggio 2016 Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI Proposta di legge n. 20 "Attuazione dell articolo 118, comma quarto della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva - Presentata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola il 6 agosto 2014. - Assegnata alla I Commissione in sede referente il 7 agosto 2014. - Sul testo sono state effettuate consultazioni. - Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 2 maggio 2016 con relazione di Andrea APPIANO e Daniela RUFFINO. - Approvata in Aula il 10 maggio 2016, con 39 voti favorevoli e 3 non partecipanti.

NOTE Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it. Note all articolo 1 - Il testo vigente dell articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente: Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.. - Il testo vigente dell articolo 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005 n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente: Art. 3. (Principio di sussidiarietà) 1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie. 3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali. 4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.. Nota all articolo 7 - Il testo vigente dell articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente: Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (169); f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato..