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Tutela patrimonio Per l imprenditore Nai commercio Il tuo valore è espresso al meglio Soluzione assicurativa per gli esercizi commerciali Il presente Fascicolo informativo contenente Nota Informativa e Glossario Condizioni Generali di Assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa N a t i o n a l e S u i s s e S. p. A. Società appartenente al Gruppo Nationale Suisse

Home insurance Dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo www.nationalesuisse.it, area clienti, e seguendo le istruzioni ivi riportate.

Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6. Aggravamento e diminuzione del rischio 7. Premi 8. Rivalse 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 13. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo 15. Reclami 16. Arbitrato 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie GLOSSARIO Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 2 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica dell impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società uninominale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera). Sede legale La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 2 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia. Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00038. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 30 aprile 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 19,50 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 7,5 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,71. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza può avere durata annuale o poliennale e può essere stipulata sia nella forma con tacito rinnovo a scadenza sia nella forma senza tacito rinnovo. Qualora fosse scelta la prima forma, la polizza, in assenza di disdetta, si rinnova tacitamente ad ogni scadenza per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, 2 comma, del Codice Civile. Qualora, invece, fosse scelta la seconda forma, la polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la copertura assicurativa cessa alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest ultima almeno 60 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all articolo Proroga dell assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 3 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Sezione Incendio Con Nai commercio si assicurano i danni ai locali dell Assicurato adibiti ad esercizi commerciali. La garanzia è estendibile anche al contenuto dei citati locali. La garanzia di base, sempre operante, copre i danni da: Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio Sono compresi in garanzia anche i danni ai locali e al contenuto derivanti da: Fumo fuoriuscito dagli impianti per la produzione di calore, a seguito di guasto Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali Onda sonica Urto di veicoli stradali o di natanti Rovina di ascensori o di montacarichi La polizza Nai commercio prevede anche il rimborso, a seguito di sinistro indennizzabile, di: Spese di demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro Spese di stoccaggio temporaneo del contenuto Oneri di urbanizzazione Spese per onorari professionali di riprogettazione dei fabbricati Spese ed onorari peritali Spese per la ricostruzione di archivi e documenti Danni indiretti per interruzione di attività Danni a merci presso mostre, fiere e mercati Attivando le relative condizioni particolari l Assicurato può estendere la propria copertura assicurativa anche ai danni derivanti da: Fenomeno elettrico Eventi atmosferici (uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento) Atti dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici Atti di terrorismo Sovraccarico di neve Fuoriuscita di acqua condotta Gelo (fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di condutture per effetto di ) Trabocchi, intasamenti, occlusioni, rigurgiti di fognature, infiltrazioni Ricerca e riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita d acqua Dispersione o perdita di liquidi inerenti l attività assicurata Danni a merci in refrigerazione Inondazione, alluvione, allagamento Terremoto Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda alla Sezione Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 4 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA Assicurazione Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare i residui 10% dell importo indennizzabile, con il massimo di 10.000 per sinistro e anno assicurativo, per i rifiuti rientranti nella categoria pericolosi - - Spese di stoccaggio temporaneo del contenuto Costi ed oneri di urbanizzazione Onorari di riprogettazione Spese ed onorari del perito Spese per la ricostruzione di archivi e documenti Danni a merci presso mostre, fiere e mercati Danni indiretti per interruzione attività 5% dell importo indennizzabile con il massimo di 10.000 per sinistro e anno assicurativo 5% dell indennizzo Fabbricato con il massimo di 10.000 per sinistro e anno assicurativo 3% dell indennizzo Fabbricato con il massimo di 5.000 per sinistro e anno assicurativo 3% dell importo indennizzabile con il massimo di 5.000 per sinistro e anno assicurativo 5% della somma assicurata Attrezzatura, arredamento e merci con il massimo di 3.000 per sinistro e anno assicurativo 10% della somma assicurata Attrezzatura, arredamento e merci con il massimo di 10.000 per sinistro e anno assicurativo 1 della somma assicurata Fabbricato o Rischio locativo e Attrezzatura, arredamento e merci con il massimo di 250 al giorno per massimo 30 giorni - - - - - - - - - - - - - - Fenomeno elettrico specifica somma assicurata 250/ 500 opzionabile - Eventi atmosferici - 100% delle somme assicurate Fabbricato e Attrezzatura, arredamento e merci, - 10% della somma assicurata Fabbricato con il massimo di 5.000 per sinistro e anno assicurativo per danni a fragili. 250/ 500 opzionabile - Atti dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, 80% delle somme assicurate Fabbricato e Attrezzatura, arredamento e merci - 10% minimo 250/ 500 opzionabile Atti di terrorismo 50% delle somme assicurate Fabbricato e Attrezzatura, arredamento e merci 10% Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 5 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA Sovraccarico di neve 50% delle somme assicurate Fabbricato e Attrezzatura, arredamento e merci - 10% minimo 1.000 Fuoriuscita di acqua condotta 10% della somma assicurata Attrezzatura, arredamento e merci ; massimo 15.000 per sinistro e anno assicurativo (per locali interrati o seminterrati) 0/ 200 opzionabile - Gelo 5.000 per sinistro e anno assicurativo 0/ 200 opzionabile - Trabocchi, intasamenti, occlusioni, rigurgiti di fognature, infiltrazioni 5.000 per sinistro e anno assicurativo 0/ 200 opzionabile Ricerca e riparazione guasti conseguenti a danni da fuoriuscita d acqua 1% somma assicurata Fabbricato massimo 2.000 per sinistro e anno assicurativo 0/ 200 opzionabile - Dispersione di liquidi specifica somma assicurata 0/ 200 opzionabile Merci in refrigerazione specifica somma assicurata - 10% minimo 150/ 500 opzionabile Esempio 1 (Limite di indennizzo e scoperto) Somma assicurata Fabbricato : 150.000 euro Ammontare del danno da atto vandalico: 130.000 euro L importo del limite di indennizzo, pari all 80% della somma assicurata Fabbricato (80% X 150.000) è di 120.000 euro Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro Somma indennizzata: ammontare del danno scoperto = 130.000 - (130.000 x 10%) = 117.000 euro Esempio 2 (Limite di indennizzo e franchigia) Somma assicurata Fabbricato : 150.000 euro Ammontare danno da grandine su fragili: 8.000 euro L importo del limite di indennizzo, pari al 10% della somma assicurata Fabbricato con il massimo di 5.000 euro (10% x 150.000 massimo 5.000) è di 5.000 euro. Franchigia: 500 euro La società corrisponde l importo di 5.000 euro. L assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio per ulteriori 3.000 euro (l importo pari alla differenza fra l ammontare del danno e il limite di indennizzo). AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Danni esclusi dall assicurazione della Sezione Incendio, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 6 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA Assicurazione parziale Regola proporzionale Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato e di quanto in esso contenuto. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l assicuratore riduce l indennizzo in modo proporzionale: il Contraente in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assume in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata in polizza. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all articolo Assicurazione parziale delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10%, per il cui dettaglio si rinvia allo stesso articolo Assicurazione parziale delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Al fine di chiarire le modalità di applicazione dell assicurazione parziale si riportano di seguito alcuni esempi. Esempio n. 1 (Regola Proporzionale) Somma assicurata Fabbricato : 200.000 euro Valore del fabbricato al momento del sinistro: 400.000 euro Ammontare del danno da incendio: 100.000 euro L indennizzo sarà calcolato tenendo conto del rapporto tra la somma assicurata comprensiva di tolleranza ed il valore del fabbricato al momento del sinistro, moltiplicato per l ammontare del danno. Somma indennizzata: [(200.000 euro + (10% x 200.000)]/400.000 euro x 100.000 euro = 55.000 euro Esempio n. 2 (Tolleranza) Somma assicurata Fabbricato : 200.000 euro Valore del fabbricato al momento del sinistro: 210.000 euro Ammontare del danno da incendio: 100.000 euro Tolleranza sulla Somma assicurata: 10% X 200.000 euro = 20.000 euro Essendo il valore effettivo del fabbricato al momento del sinistro inferiore al valore assicurato comprensivo di tolleranza (220.000 euro), l indennizzo verrà calcolato senza tenere conto dell applicazione della regola proporzionale. Indennizzo = Ammontare del danno = 100.000 euro Si segnala che se l ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulta inferiore o uguale a euro 10.000, l indennizzo viene corrisposto come se la polizza fosse stipulata nella forma a primo rischio assoluto. Sezione Furto Se attivata la Sezione Furto, nei limiti di quanto convenuto, vengono tutelati i danni derivanti da: Furto violando le difese esterne con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili per via diversa da quella ordinaria attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale, fra le ore 8.00 e le ore 24.00 furto commesso con rottura delle vetrine durante l orario di apertura al pubblico Rapina, anche iniziata all esterno dell esercizio commerciale Estorsione Guasti e atti vandalici cagionati dai ladri alle cose assicurate, agli infissi e alle relative parti murarie Furto di merci riposte in vetrinette esterne fisse chiuse a chiave Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 7 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA Furto di merci ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, istallazione, ecc. Furto commesso dai prestatori di lavoro Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali o nell area in uso all Assicurato o al Contraente Furto di merci di natura diversa Furto e rapina ai Portavalori Furto e rapina di merci trasportate per operazioni pertinenti all attività assicurata Furto, atti vandalici e guasti ai distributori automatici esterni In caso di presenza di Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali e/o di Impianto di allarme antifurto la polizza prevede una riduzione di premio relativo alla sola assicurazione contro il Furto. Qualora i mezzi di protezione posti a difesa dei locali non siano conformi è prevista una maggiorazione del premio. L Assicurato può anche decidere di assumere in proprio parte del rischio, attivando una franchigia pari al 10% della somma assicurata, con il limite massimo di 2.500 euro; qualora la franchigia operi in concomitanza con uno scoperto, viene considerata come minimo. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Sezione Furto delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Assicurazione Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Guasti cagionati dai ladri agli infissi di pertinenza e relative parti murarie Merci riposte in vetrinette esterne 1.500 per sinistro e anno assicurativo 3% della somma assicurata con il massimo 500 per sinistro e anno assicurativo - - - - Merci ed attrezzature presso terzi 10% della somma assicurata - - Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali - 20% (30% in concomitanza con altri scoperti nel caso non applicati); se operante in concomitanza con una franchigia, questa è considerata minimo assoluto) Merci di natura diversa 20% della somma assicurata Attrezzatura, arredamento e merci Portavalori specifica somma assicurata 20% Merci trasportate specifica somma assicurata 20% Distributore automatico esterno specifica somma assicurata per distributore e contenuto 10% Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 8 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Danni esclusi dall assicurazione della Sezione Furto, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Esempio n. 1 (Franchigia) Somma assicurata Furto Contenuto = 80.000 euro Franchigia: minimo tra il 10% della somma assicurata (80.000 euro X 10%= 8.000 euro) e 2.500 euro = 2.500 euro Ammontare del danno da Furto: 20.000 euro Somma indennizzata = ammontare del danno franchigia = 20.000 euro 2.500 euro = 17.500 euro Esempio n. 2 (Franchigia) Somma assicurata Furto Contenuto = 10.000 euro Franchigia: minimo tra il 10% della somma assicurata (10.000 euro X 10%= 1.000 euro) e 2.500 euro= 1.000 euro Ammontare del danno da Furto: 10.000 euro Somma indennizzata = ammontare del danno franchigia = 10.000 euro 1.000 euro = 9.000 euro Esempio n. 3 (Limite di indennizzo) Somma assicurata Furto contenuto = 80.000 euro Ammontare del danno da Furto di merci presso terzi per la lavorazione = 10.000 euro L importo del limite di indennizzo per merci ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate per la lavorazione, installazione, imballaggio e/o vendita, pari al 10% della somma assicurata (80.000 euro X 10%) è di 8.000 euro. La Società corrisponde l importo di euro 8.000 euro. L Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio per gli ulteriori 2.000 euro (importo pari alla differenza tra l ammontare del danno e il limite di indennizzo). Sezione Cristalli L assicurazione Cristalli (vedi la relativa sezione delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio) rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura, di: lastre di cristallo, vetro, ecc. stabilmente collocate all interno e/o all esterno dell esercizio commerciale; insegne (anche di materiale plastico rigido), vetrinette, targhe installate anche all esterno dell esercizio. Sono comprese le rotture verificatesi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, di furto, di rapina o tentativo di commettere tali reati; causate da cicloni, uragani, trombe d aria, bufere o grandine. La garanzia è prestata con il limite, per singola lastra, targa, vetrinetta, insegna, del 50% della somma assicurata con il massimo di 1.000. La garanzia prevede una franchigia di 100 da applicarsi alle sole insegne, vetrinette e targhe poste all esterno. AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Danni esclusi dall assicurazione della Sezione Cristalli, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 9 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA Sezione Rischi elettronici L assicurazione Rischi Elettronici rimborsa i danni materiali ad apparecchiature ed impianti elettronici, anche se di proprietà di terzi. La garanzia prevede l applicazione di una franchigia di 100 euro. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati: Furto, rapina Fenomeno elettrico: cortocircuito, sovratensione, arco voltaico Guasti di natura accidentale: incendio, fulmine, scoppio, danni d acqua, fumo Eventi naturali: grandine, uragano, tempesta, gelo, vento AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Danni esclusi dall assicurazione della Sezione Rischi Elettronici, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate. L Assicurato può decidere di limitare la propria copertura escludendo i danni da furto e rapina. L assicurazione può essere integrata con la garanzia Atti dolosi e/o Supporto dati che indennizza i costi sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti nonché il ripristino dei dati salvati nell ultima copia di sicurezza effettuata. AVVERTENZA Assicurazione Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Franchigia base 100 - Supporti di dati 20% somma assicurata - 5% minimo 250 Mezzi di protezione non conformi - 25% Sezione Responsabilità Civile La garanzia Responsabilità Civile di Nai commercio tutela l Assicurato dalle conseguenze economiche derivanti da una responsabilità per un fatto illecito commesso nei confronti di terzi e prevede tre garanzie principali: Responsabilità civile dell esercizio commerciale, Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei locali e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda alla Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Danni esclusi dall assicurazione della Sezione Responsabilità civile. Responsabilità Civile dell esercizio commerciale (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all attività assicurata (compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie). Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 10 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati: Conduzione dei locali Proprietà od uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande Proprietà e manutenzione di insegne Uso di biciclette da parte dell Assicurato o dei prestatori di lavoro Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci Danni subiti da veicoli in sosta o parcheggio Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani Proprietà o utilizzo di cani anche da guardia, nell ambito dell esercizio commerciale Servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro Organizzazione di visite all esercizio commerciale e presentazione di prodotti Danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico Servizio di pulizia dei locali, comprese le aree esterne Gestione di spacci aziendali Organizzazione di attività sportive, ricreative, manifestazioni e gite aziendali Presenza di merci di natura diversa rispetto all attività assicurata Responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati dell esercizio commerciale. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati Proprietà dei locali Esecuzione lavori di ordinaria manutenzione Proprietà di antenne e paraboliche Proprietà spazi adiacenti, anche tenuti a giardino Proprietà di recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro, per fatti verificatosi durante lo svolgimento delle loro mansioni professionali. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da: INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni nonché per gli effetti del D. Legislativo 23/2/2000 n. 38; INPS ai sensi dell articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l assicurazione non comprende la responsabilità civile dell'assicurato per le malattie professionali. AVVERTENZA Assicurazione Limite di risarcimento Franchigia Scoperto Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 2.500 - Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 11 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA Installazione e/o posa in opera presso terzi Danni da incendio a cose altrui e danni a cose che si trovano nell ambito di esecuzione dei lavori 30.000 per sinistro e anno assicurativo 30.000 per sinistro e anno assicurativo - - - - Danni a cose indossate o portate dai clienti 1.000 per cliente 5.000 per sinistro e anno assicurativo - 10% minimo 1.000 Danni a cose consegnate per la lavorazione 300 per capo 2.500 per sinistro e anno assicurativo - 10% minimo 100 Danni da interruzione o sospensione di attività Responsabilità civile postuma 25.000-30.000 per sinistro e anno assicurativo - 10% minimo 2.500 10% minimo 250 Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Esempio n. 1 (massimale) Massimale per la garanzia RCT = 1.000.000 euro Ammontare del danno = 1.500.000 euro La Società corrisponde l importo di 1.000.000 euro, pari al massimale assicurato L Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 500.000 euro (importo pari alla differenza tra l ammontare del danno ed il massimale assicurato) Esempio n. 2 (scoperto) Ammontare del danno da interruzione o sospensione di attività: = 15.000 euro Scoperto = 10%, con il limite di euro 2.500 L importo dello scoperto, pari al maggiore tra il 10% di 15.000 euro e i suddetti 2.500 euro, è di 2.500 euro Somma risarcita = 15.000 euro 2.500 euro = 12.500 euro Se l ammontare del danno è inferiore all importo di minimo scoperto non viene riconosciuto alcun risarcimento. Sezione Tutela legale Ad una o più delle sezioni precedenti è possibile abbinare l assicurazione Tutela Legale con la quale, in collaborazione con ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia si assicura il rimborso di oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per fatti inerenti all esercizio dell attività commerciale assicurata. Linea Base 1. procedimenti penali (anche dolosi) 2. pacchetto sicurezza: Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 12 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); D. Lgs. 193/07 (Sicurezza alimentare); D. Lgs. 152/06 (Tutela dell ambiente); D. Lgs. 196/03 (Tutela della Privacy); D. Lgs. 231/200 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). Linea Completa Ad integrazione di quanto previsto dalla Linea Base le garanzie vengono inoltre estese per: 1 Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali 2 Controversie di lavoro 3 Controversie relative a locazione o proprietà 4 Controversie contrattuali con fornitori 5 Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto 6 Chiamata in causa (per spese di difesa) AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni della Sezione Tutela Legale. Sezione Assistenza La garanzia assistenza, in collaborazione con EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA, fornisce una serie di servizi assistenza che prevedono l invio di tecnici specializzati (idraulico, elettricista, serrandista, vetraio, sorvegliante, frigorista) presso l esercizio commerciale. AVVERTENZA Assicurazione Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Invio di un idraulico, elettricista, serrandista, ecc. 200 per sinistro - Rientro anticipato in caso di sinistro 200 per sinistro - Trasloco 500 per sinistro - AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all articolo Esclusioni della Sezione Assistenza. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione come espressamente indicato all articolo Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 13 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda al relativo articolo delle Norme che regolano l assicurazione in generale delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni incendio, furto e responsabilità civile, i seguenti eventi: apertura di un deposito di infiammabili al piano sottostante quello in cui è posto l esercizio commerciale; elevazione di un ponteggio per lavori di manutenzione del fabbricato dove è posto l esercizio commerciale; repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del fabbricato in cui è posto l esercizio commerciale (aumenta il rischio di richieste di risarcimento per danni da rovina di edifici). Diminuzione del rischio Nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, diminuisce la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, il Contraente ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Norme che regolano l assicurazione in generale delle Condizioni Generali di Assicurazione. 7. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni subiti a seguito di sinistro, ovvero a tenere indenne l Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione della Società al verificarsi del sinistro. AVVERTENZA Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 14 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio avviene presso l Intermediario a cui è assegnata la polizza ovvero presso gli uffici della Società; tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. AVVERTENZA Il premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Società applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di autonomie di sconto concesse dalla Società all Intermediario e da questo gestite autonomamente. Per le polizze con durata pari o superiore ai due anni è garantito in automatico uno sconto percentuale sul premio in misura pari all 1% per ogni anno di durata del contratto, con il massimo del 5%. 8. Rivalse La rivalsa è la facoltà dell assicuratore, che abbia corrisposto l indennizzo, di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di quest ultimo. I presupposti per esercitare l azione di rivalsa sono l effettivo pagamento dell indennizzo e l individuazione di un soggetto responsabile del danno. AVVERTENZA Relativamente alla Sezione Incendio la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall art. 1916 del Codice Civile verso: le persone delle quali il Contraente o l Assicurato deve rispondere (i figli, il coniuge, i parenti o affini dell Assicurato-danneggiato stabilmente con lui conviventi); le società controllanti, controllate, o collegate; l amministratore ed il legale rappresentante di società controllanti, controllate, o collegate; I clienti dell Assicurato, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione di regresso nei confronti del terzo responsabile. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Rinuncia alla rivalsa della Sezione incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione verso il responsabile del sinistro per i danni coperti dall assicurazione contro la rottura dei cristalli purché l Assicurato non eserciti a sua volta l azione verso il responsabile stesso, come indicato all articolo Rinuncia al diritto di rivalsa della Sezione cristalli contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Diritto di recesso Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo scelga di recedere unilateralmente dal contratto. AVVERTENZA Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro riportato nelle Norme che regolano l Assicurazione in generale delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 15 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA Recesso per volontà del Contraente Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà, trascorso il primo quinquennio, di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 30 giorni (in deroga al primo comma dell art. 1899 del Codice Civile). Per i termini e le modalità di esercizio di questo diritto, e per le relative conseguenze, si rinvia all articolo Proroga dell assicurazione riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile, detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 12. Regime fiscale Imposta sui premi Sono soggetti all imposta del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di: danni alle cose di proprietà dell assicurato o di terzi causati dagli eventi previsti dall assicurazione; danni al patrimonio dell assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi, dei quali egli sia ritenuto responsabile. Sono soggetti a imposta nella misura del 21,25% i premi pagati per le assicurazione aventi ad oggetto il rischio di danni al patrimonio dell Assicurato causati dal pagamento delle spese di giustizia in tutti i casi, previsti dalla polizza, in cui l Assicurato necessiti di assistenza legale per la difesa dei propri interessi. I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10%. Detraibilità fiscale dei premi I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. 13. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo www.nationalesuisse.it, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto stesso ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, 2 20097 San Donato Milanese Fax 02 51 46 34; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 16 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri liquidazione dell indennizzo Fermo restando che in caso di sinistro l Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ridurre il danno (le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso, anche se di fatto anticipate dall Assicurato, sono per legge a carico dell assicuratore) perché in caso contrario c è il rischio di perdere il diritto all indennizzo, una volta che il danno si è verificato è onere dell Assicurato procedere alla denuncia dello stesso alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. AVVERTENZA Incendio, Furto, Cristalli e Rischi elettronici Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Incendio, delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Furto, delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Cristalli e delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Rischi Elettronici. Con riferimento alle assicurazioni contro i danni ai beni, si segnala che le spese sostenute per adempiere agli obblighi di recupero delle cose rubate o per esperire la procedura di ammortamento dei titoli di credito sottratti e quelle di conservazione e custodia dei beni superstiti, anche se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi. Si segnala inoltre che le spese eventualmente sostenute per la valutazione del danno indennizzabile (spese di perizia e simili) restano a carico del Contraente, salvo eventuale patto contrario previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o esplicitato nelle Condizioni particolari espressamente richiamate in polizza. Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: - Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei periti, Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, Pagamento dell indennizzo, delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Incendio. - Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei periti, Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, Pagamento dell indennizzo, Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro e Recupero delle cose rubate delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Furto. - Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei periti, Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, Pagamento dell indennizzo, delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Cristalli. - Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei periti, Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, Pagamento dell indennizzo, delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Rischi Elettronici. Responsabilità civile Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro all Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste all articolo Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Responsabilità civile. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 17 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA Sono altresì a carico dell Assicurato le spese incontrate da quest ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale. Per ulteriori dettagli si rimanda all articolo Gestione delle vertenze di danno- Spese di resistenza delle Norme che regolano i sinistri Norme relative alla sezione Responsabilità civile. Tutela legale In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato deve darne avviso nei tempi e con le modalità previste nelle Norme che regolano i sinistri delle Condizioni Generali di Assicurazione agli articoli Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale e Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa ed è tenuto inoltre ad assumere a proprio carico le spese sostenute per i documenti necessari alla gestione del sinistro nonché ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. Assistenza In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso alla Struttura Organizzativa descritta nelle ISTRUZIONE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA delle Norme relative alla sezione Assistenza contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione nei termini e con le modalità previste. Si segnala che il diritto all assistenza decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la struttura suindicata al verificarsi del sinistro. La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento alle Sezioni: Incendio, Furto, Cristalli, Rischi elettronici e Responsabilità civile; con riferimento alle assicurazioni di Tutela legale e Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterne in ragione di specifico accordo stipulato con la Società stessa. AVVERTENZA Tutela legale La gestione dei sinistri per l assicurazione Tutela legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia, Viale del Commercio 59, 37135 Verona, tel. 045/8290411 fax per invio nuove denunce di sinistro 045/8290557 fax per invio documentazione per la gestione del sinistro 045/8290449, alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Assistenza La gestione dei sinistri per l Assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, 8 20135 Milano numero verde 800 25.34.17 tel. 02 58.28.62.10, alla quale l Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro. 15. Reclami Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società all indirizzo: Nationale Suisse S.p.A. Servizio Qualità Via XXV Aprile, 2 20097 San Donato Milanese Fax 02 514634; e-mail servizioqualita@nationalesuisse.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo: IVASS Servizio tutela del consumatore Divisione gestione reclami Via del Quirinale, 21 00187 ROMA fax 06.42.133.745/353 Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 18 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014

NOTA INFORMATIVA I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all IVASS. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm. 16. Arbitrato L ammontare del danno può essere concordato direttamente dalla Società con il Contraente oppure, a richiesta di una delle parti, ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle parti (uno dalla Società e uno dal Contraente) che operano nell interesse delle mandanti. Qualora non via sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che agisce nell interesse di entrambe le Parti. Resta impregiudicata la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze inerenti l indennizzabilità del danno. AVVERTENZA In relazione ad eventuali controversie tra le Parti inerenti l operatività delle prestazioni previste nel contratto permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l Assicurato di rivolgersi all Autorità giudiziaria. 17. Mediazione per la conciliazione delle controversie In base all'art. 60 della legge di delegazione 18 giugno 2009, n. 69 e ai successivi orientamenti interpretativi (sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012, n. 272) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è prevista la facoltà di esperire il procedimento di mediazione per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria per l instaurazione della causa civile. In concreto, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia l esponente potrà rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale procedimento, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede legale della Società. Michelangelo Avello Amminitratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Documento redatto nel mese di dicembre 2014, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Nai commercio pag. 19 di 23 Modello A670 - Ediz.12/2014