REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

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Lombardia/93/2014/VSG REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giuseppe Roberto Mario Zola dott. Salvatore Tutino dott. Gianluca Braghò dott.ssa Laura De Rentiis dott. Andrea Luberti dott. Paolo Bertozzi dott. Cristian Pettinari dott.ssa Marta D Auria dott. Giovanni Guida dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Presidente Consigliere Consigliere I (relatore) I nell adunanza pubblica del 6 febbraio 2014 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto l art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.78 1

Visto l art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011 n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148; Visto il D.M. 23 gennaio 2012; Udito il relatore, dott. Gianluca Braghò; FATTO Il comune di Idro, con nota protocollo n. 7943 datata 22 agosto 2013, ha trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ai sensi dell art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell esercizio finanziario 2012. Con nota istruttoria del 18 novembre 2013, il Magistrato Istruttore richiedeva all ente di fornire maggiori dettagli in relazione ad alcune spese, in particolare le fatture e i mandati di pagamento relativi l acquisto di panettoni per anziani over 75 pari ad euro 987,00. Nella risposta istruttoria inviata il 19 dicembre 2013, prot. 13459, l ente inviava i documenti richiesti, dai quali è emerso che sono stati acquistati 210 dolci natalizi (105 panettoni e 105 pandori). Conclusa l istruttoria, il Magistrato Istruttore, con nota datata 24 gennaio 2014, chiedeva al Presidente della Sezione il deferimento all esame collegiale della questione che, in ragione dell ordinanza n. 43 del 27 gennaio 2014, veniva trattata all adunanza del 6 febbraio 2014. In data 4 febbraio 2014, prot 1111, il sindaco del comune di Idro ha provveduto ad inviare dettagliate memorie esplicative mirate ad approfondire meglio la finalità dell iniziativa intrapresa dall amministrazione del comune di Idro. Il sindaco infatti, ritiene che donare un panettone a persone disagiate ed agli ultra settantacinquenni del paese, sia, soprattutto in questi difficili anni di crisi economica, un gesto di umanità che migliora l immagine dell ente. Per spese di rappresentanza, si intendono infatti, quelle spese effettuate per offrire un immagine positiva dell ente; sono liberalità da utilizzare per migliorare il rapporto con i propri cittadini. L amministrazione del comune di Idro ha ritenuto, e ritiene, che donare un pandoro o un panettone ai propri cittadini anziani durante le festività natalizie sia un gesto cortese e gentile. Il bene in questione, tra l altro, non viene spedito per posta ma viene consegnato direttamente da volontari o L.S.U. ed è associato alla consegna del biglietto di auguri da parte del sindaco. Il dono è molto apprezzato da parte della cittadinanza. Altri panettoni sono stati donati ai volontari dell AUSER e alle case di riposo ove sono presenti cittadini residenti a Idro. All adunanza pubblica del 6 febbraio 2014 nessun rappresentante dell amministrazione comunale è comparso. 2

DIRITTO I) Il controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali. L art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, (c.d. legge taglia costi della politica) ha stabilito che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011. Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell art. 2 del DM citato il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 T.U.E.L. e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario. Con la deliberazione n.151/2012/inpr del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale. In via preliminare la Sezione osserva che nell attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica. L art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122 ha disposto che A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 3

pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La legislazione finanziaria ha infatti previsto un taglio lineare a regime di oltre l 80% rispetto alla spesa sostenuta nell anno 2009 per le seguenti tipologie: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. La normativa non ha definito le singole categorie di spesa, per la concettualizzazione delle quali si deve far riferimento al linguaggio comune e ai criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa. Dal punto di vista definitorio, si osserva che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell ente medesimo, nonché possedere il crisma dell ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell attività amministrativa. L attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento. La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all illegittimità della spesa sostenuta dall ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l economicità e l efficienza dell azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell ente locale che le sostiene. La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell art. 97 Cost. Sotto il profilo contabile, l art. 6 comma 8 del D.L. citato impone una riduzione lineare dei singoli capitoli di bilancio rispetto alla spesa sostenuta nell anno 2009 per i medesimi fini. La violazione del vincolo si traduce in una grave irregolarità contabile per violazione diretta di principi di ordine pubblico economico volti a salvaguardare la tenuta dei conti pubblici della Repubblica Italiana. Infine, sotto il profilo regolamentare, ogni pubblica amministrazione dovrebbe dotarsi di regole che disciplinano i casi e i modi in cui è sostenibile la spesa di rappresentanza. 4

In maggior dettaglio, nell autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale: 1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili. 2) Esulano dall attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali. 3) Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'ente che le dispongono. 4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata. 5) L attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione. II) Profili di non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal comune di Idro nel corso dell esercizio finanziario 2011. Dal prospetto redatto secondo lo schema tipo individuato da D.M. 23 gennaio 2012, sulla scorta della documentazione acquisita nel corso dell istruttoria, risultano non conformi a legge e ai criteri individuati dalla Sezione, le voci di spesa che seguono. Acquisto panettoni per anziani oltre 75 anni, euro 987,00 Nel merito del caso in esame, la Sezione osserva che la spesa per l acquisto di dolciumi natalizi si configura come mero atto di liberalità nei confronti di soggetti che l amministrazione comunale indica come persone ultra settantacinquenni in condizioni di difficoltà. L atto di donazione da parte della P.A. ai privati è sempre possibile qualora si ravvisino ragioni di particolare interesse pubblico, posto che alla prestazione resa con denaro pubblico non corrisponde un sacrificio del beneficiario. Tuttavia, la mera liberalità in occasione di festività natalizie non rientra nel novero delle spese di rappresentanza, nei termini sopra indicati e deve trovare altra allocazione nel bilancio dell ente. La predetta spesa si riferisce all acquisto di 105 panettoni e 105 pandori in occasione delle festività natalizie 2012 per gli anziani over 75 del comune di Idro. Ad ogni buon conto si osserva che i residenti con età uguale o superiore a 75 anni risultano essere (nel 2012) 167 al 31 dicembre 2012 (Fonte Istat). 5

Al riguardo, la Sezione ribadisce che le spese di rappresentanza non possono risolversi in regalie ricorrenti per le festività, né essere a beneficio di soggetti interni all ente. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all Ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all Ente che le dispone (Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regione Veneto, 22.11.96 n. 456 e Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, 05.06.97 n. 326). Devono inoltre essere rigorosamente giustificate con l esposizione dell interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l attività dell ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell occasione della spesa. Resta ferma la necessità di una congruità della spesa sostenuta che va misurata senz altro in riferimento ai valori economici di mercato ( non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull adeguato espletamento delle funzioni sue proprie Sez. Giurisdizionale Abruzzo n. 394/08). La Sezione osserva che l amministrazione comunale deve dunque essere ristorata degli esborsi sostenuti per l effettuazione di tale tipologia di spese. P.Q.M. La Sezione, ai sensi degli artt. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 e dell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148; 1) accerta la non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal comune di Idro, nel corso dell esercizio finanziario 2012, per le ragioni espresse in motivazione; 2) dispone la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco e all organo di revisione. Il Relatore (Dott.Gianluca Braghò) Il Presidente (Dott. Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2014 Il Direttore della Segreteria (Dott.ssa Daniela Parisini) 6