Proroga dei termini di dichiarazione dell IMU al 30 giugno 2013

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Proroga dei termini di dichiarazione dell IMU al 30 giugno 2013 di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*) LA NOVITA` In seguito al, a partire dal 2013 i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell anno successivo (precedentemente entro 90 giorni ) a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. La variazione apportata dal citato decreto e` entrata in vigore il 9 aprile 2013; non prevedendo la norma alcuna disposizione per il periodo transitorio per il quale il precedente termine di 90 giorni e` gia` scaduto alla data del 9 aprile, si ritiene che l effetto del maggior termine per la presentazione della dichiarazione IMU sia applicabile solo alle variazioni intercorse dopo il 9 gennaio 2013. Il decreto prevede inoltre, a decorrere dall anno di imposta 2013, nuove regole per le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonche i regolamenti dell IMU da inviare per via telematica. " Riferimenti D.L. 8 aprile 2013, n. 35, art. 10, comma 4 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 6 Agenzia delle Entrate, circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 9, comma 3 La lettera a) del comma 4 dell art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (cd. ), modifica i termini di presentazione della dichiarazione IMU previsti dal Decreto Monti (comma 12-ter dell art. 13 del D.L. n. 201/2011): il nuovo termine di presentazione passa dai precedenti 90 giorni dalla data di variazione al 30 giugno dell anno successivo a quello di variazione del possesso. Normativa antecedente L art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011, nella sua formulazione precedente all ultima modifica introdotta con il D.L. n. 35/2013, prevedeva che i soggetti passivi dovessero presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 30 ottobre 2013 è stato approvato il modello della dichiarazione da presentare ai Comuni. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto a partire dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 4 febbraio 2013. Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 aveva, infatti, prorogato il suddetto termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012 dal 30 settembre 2012 al 30 novembre 2012. Immobili di categoria «D» Con riferimento agli immobili di categoria D si evidenzia che nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, è stato precisato che: per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, stabilisce che fino all anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell economia e delle finanze. Tale valore è, pertanto, formato dal costo origina- (*) Dottori commercialisti in Bergamo PRATICA FISCALE e Professionale 24 n. 19 del 13 MAGGIO 2013

rio di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno, dalle spese incrementative, dalle rivalutazioni economico/fiscali, eventualmente effettuate, dagli interessi passivi capitalizzati e dai disavanzi di fusione, come risultante dalle scritture contabili al 1º gennaio dell anno in riferimento al quale è dovuta l IMU. Il periodo d imposta dalla chiusura del quale decorrono i 90 giorni non può che essere quello in cui il contribuente è in possesso di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile. Come chiarito dal citato documento di prassi la dichiarazione relativa all IMU 2012, i cui versamenti sono stati effettuati a giugno e dicembre del medesimo anno - a meno che non sia stata già presentata, ai sensi del comma 12-ter, art. 13 del D. L. n. 201/2011, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell IMU e delle relative istruzioni, vale a dire entro il 4 febbraio 2013 - doveva essere presentata entro il 2 aprile 2013, sulla base dei coefficienti fissati nel D.M. 5 aprile 2012. In tal modo, la corrispondenza tra i versamenti effettuati e il valore degli immobili, risultante dalla dichiarazione, assicura il corretto svolgimento dell attività di controllo che viene effettuata dai Comuni. Modifica normativa La lett. a) del comma 4 dell art. 10 del D.L. n. 35/ 2013 stabilisce, a partire dall anno 2013,ununico termine per la presentazione della dichiarazione IMU. Tale modifica si è rese necessaria al fine di evitare un eccessiva frammentazione dell obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all istituto del ravvedimento operoso, di cui alla lett. b), comma 1, dell art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Sanzioni applicabili in materia di IMU L art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dal comma 7 dell art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, prevede l applicazione delle sanzioni amministrative indicate nella Tavola n. 1. Con riferimento ai versamenti la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: ravvedimento c.d. lungo: ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore; ravvedimento c.d. breve: ad 1/10 del minimo di quella prevista per l omissione della presen- Tavola n. 1 - Sanzioni Omissione Omessa presentazione della dichiarazione Sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. La sanzione e` ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione Dichiarazione infedele dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. La sanzione e` ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione Omissioni o errori attinenti elementi non incidenti sull ammontare dell imposta da euro 51 a euro 258 Violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione da euro 51 a euro 258 di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele PRATICA FISCALE e Professionale 25 n. 19 del 13 MAGGIO 2013

tazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Con riferimento al ravvedimento c.d. lungo si evidenzia che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore. Attenzione Il precedente termine di 90 giorni entro cui doveva essere assolto l obbligo dichiarativo IMU e la successiva previsione secondo cui la dichiarazione ha effetto anche per gli anni seguenti, sempreché non si verifichino modificazioni che incidono sull ammontare dell imposta dovuta, contenuti nell art. 13, comma 12-ter, dell art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, non permettevano di definire con certezza la natura della dichiarazione IMU (dichiarazione periodica o meno), con ripercussioni negative sull applicabilità delle norme in materia di ravvedimento. In pratica non era chiaro se il ravvedimento potesse essere eseguito entro un anno dall omissione della singola rata (in acconto o a saldo) o entro gli eventuali 90 giorni in caso di presentazione di dichiarazione IMU (in questo caso si sarebbero persi i benefici del ravvedimento lungo). Periodo transitorio Come anticipato, i soggetti passivi IMU dovevano presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta: per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 4 febbraio 2013. La norma garantiva, in ogni caso, al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione; pertanto, se l obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 28 dicembre il contribuente poteva presentare la dichiarazione IMU entro il 28 marzo 2013. Da una prima lettura della modifica normativa e dalla relativa relazione illustrativa sembra che la disposizione possa essere applicata a partire dal 2013 in modo da evitare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alla suddetta problematica circa i termini del ravvedimento. Purtroppo la norma dispone la generale entrata in vigore del D.L. n. 35/2013 al 9 aprile 2013, nulla prevedendo per il periodo transitorio. La relazione illustrativa indica che la norma stabilisce a partire dal 2013 un unico termine di presentazione della dichiarazione IMU ma non stabilisce se con l espressione dal 2013 si intendono le variazioni intervenute nel 2013 per le quali è necessario presentare dichiarazione IMU o se si riferisce alle dichiarazioni IMU in scadenza dal 2013. Sarebbe stato preferibile effettuare la modifica del citato comma 12-ter prevedendo che la variazione avesse effetto per tutte le variazioni soggette all obbligo di dichiarazione sorte dal 1º gennaio 2013. Tavola n. 2 - Modifiche al Decreto Monti (art. 13, comma 12, D.L. n. 201/2011) Norma attuale I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresı` disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell articolo 37, comma 55, Norma previgente I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresı` disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio PRATICA FISCALE e Professionale 26 n. 19 del 13 MAGGIO 2013

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo e` sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell imposta municipale propria e delle relative istruzioni. 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo e` sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell imposta municipale propria e delle relative istruzioni. Salvo eventuali futuri chiarimenti si ritiene, quindi, che le dichiarazioni IMU già scadute alla data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2013 non possano beneficiare del maggior termine del 30 giugno dell anno successivo, con la conseguenza di dover effettuare l eventuale ravvedimento c.d. lungo entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta o, nel caso in cui non venga presentata dichiarazione IMU, entro un anno dalla commissione della violazione. Rimarrebbero quindi i vecchi termini per tutte le variazioni intervenute sino al 9 gennaio (per le quali i termini di 90 giorni sono scaduti l 8 aprile 2013, giorno antecedente l entrata in vigore delle nuove disposizioni). Si auspica un intervento del legislatore in merito alla problematica sopra evidenziata. Termini per la pubblicazione delle delibere comunali La lettera b) dell art. 10 del D.L. n. 35/2013 sostituisce il comma 13-bis dell art. 13 del D.L. n. 201/ 2011 relativo all efficacia costitutiva della pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU. La nuova disposizione stabilisce, innanzitutto, che, a decorrere dall anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi. La norma prende in considerazione anche i versamenti dell IMU, disponendo che gli stessi devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito, per quanto riguarda la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta e, per quanto riguarda la seconda rata, alla data del 16 novembre. La norma prescrive, inoltre, che ai fini della suddetta pubblicazione, l invio da parte dei Comuni degli atti in questione deve avvenire rispettivamente entro il 9 maggio eil9 novembre di ciascun anno di imposta. La disposizione prende in considerazione l eventualità che i Comuni non abbiano inviato alle scadenze appena indicate i suddetti atti, stabilendo in tale caso un meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti dell imposta nei termini dovuti. In particolare, per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l imposta nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base dell aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell anno precedente. Per il versamento della seconda rata, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l anno precedente (Tavola n. 3). Ovviamente, la norma in questione riguarda esclusivamente l invio e la pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU e non incide sui termini di adozione di tali atti che devono essere, comunque, approvati nei termini previsti, per quanto riguarda le aliquote in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296). PRATICA FISCALE e Professionale 27 n. 19 del 13 MAGGIO 2013

Tavola n. 3 - Delibere dei Comuni per il conteggio dell IMU DATA APPROVAZIONE Se le delibere sono stata pubblicate entro il 16 maggio Se le delibere sono pubblicate tra il 16 maggio e il 16 novembre In caso di mancata pubblicazione degli atti al 16 novembre MODALITA` DI CALCOLO DELL IMU I contribuenti dovranno effettuare il versamento della prima rata dell I- MU nel rispetto degli atti pubblicati I contribuenti effettueranno il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell imposta dovuta calcolata sulla base dell aliquota e della detrazione dell anno precedente. Il versamento della seconda rata avverra` a conguaglio dell imposta dovuta per l intero anno, tenendo conto di quanto versato in sede di primo acconto, sulla base degli atti pubblicati sul sito alla data del 16 novembre. I contribuenti effettueranno i versamenti in base agli ultimi dati che risultano pubblicati sul sito. Per quanto concerne, invece, i regolamenti occorre fare riferimento all art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale: Il termine... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1ºgennaio dell anno di riferimento. La norma prevede, altresì, che i Comuni debbano compilare, secondo le indicazioni fornite dallo stesso MEF, sentita l Associazione nazionale dei comuni d Italia (ANCI), una griglia riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi determinati con le delibere. Tale griglia è necessaria per disporre, nel momento in cui occorre effettuare le necessarie elaborazioni che affiancano le proposte normative, di un quadro definito e di immediata percezione delle manovre adottate dai comuni. Andando in stampa... Definiti i coefficienti per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto (MEF, Decreto 18 aprile 2013) Il MEF aggiorna i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati non iscritti in catasto, classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, agli effetti dell IMU dovuta per il 2013. Ai sensi dell art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992 per tali fabbricati, fino all anno di iscrizione in catasto, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell art. 7 del D.L. n. 333/1992, applicando i seguenti coefficienti: per l anno 1993 (1,02); per l anno 1992 (1,03); per l anno 1991 (1,05); per l anno 1990 (1,10); per l anno 1989 (1,15); per l anno 1988 (1,20); per l anno 1987 (1,30); per l anno 1986 (1,40); per l anno 1985 (1,50); per l anno 1984 (1,60); per l anno 1983 (1,70); per l anno 1982 e anni precedenti (1,80). I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La suddetta modalità di determinazione dell imposta trova applicazione anche ai fini IMU. Nell esigenza di procedere all aggiornamento dei suddetti coefficienti, adeguandoli ai dati ISTAT sull andamento del costo di costruzione di un capannone, il MEF ridetermina gli stessi nelle seguenti misure: per l anno 2013 (1,03); per l anno 2012 (1,05); per l anno 2011 (1,09); per l anno 2010 (1,11); per l anno 2009 (1,12); per l anno 2008 (1,16); per l anno 2007 (1,20); per l anno 2006 (1,23); per l anno 2005 (1,27); per l anno 2004 (1,34); per l anno 2003 (1,39); per l anno 2002 (1,44); per l anno 2001 (1,47); per l anno 2000 (1,52); per l anno 1999 (1,54); per l anno 1998 (1,57); per l anno 1997 (1,61); per l anno 1996 (1,66); per l anno 1995 (1,71); per l anno 1994 (1,76); per l anno 1993 (1,79); per l anno 1992 (1,81); per l anno 1991 (1,85); per l anno 1990 (1,94); per l anno 1989 (2,02); per l anno 1988 (2,11); per l anno 1987 (2,29); per l anno 1986 (2,46); per l anno 1985 (2,64); per l anno 1984 (2,81); per l anno 1983 (2,99); per l anno 1982 e anni precedenti (3,17). PRATICA FISCALE e Professionale 28 n. 19 del 13 MAGGIO 2013