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PROVVEDIMEN TI ANTICIPATORI DGR 4 maggio 2001 n. 1824 Legge 8 novembre 2000 n. 328 Determinazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete DGR 4 maggio 2001 n. 1826 Legge 8 novembre 2000 n. 328 Linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il sistema integrato di interventi e servizi si basa sulla promozione della solidarietà sociale, attraverso la valorizzazione delle iniziative individuali, familiari, delle forme di autoaiuto e di reciprocità nonché della solidarietà organizzata. La costituzione di un sistema integrato di servizi e interventi si realizza attraverso lo sviluppo di un welfare delle responsabilità, perché sorretto da responsabilità condivise e costruito su un sistema allargato di Governo che coinvolge tutti i soggetti, istituzionali e del terzo settore, impegnati nella programmazione e DGR gestione n. 1079 delle del politiche 15 marzo sociali. 2002 Indica gli indirizzi per i criteri di selezione dei soggetti cui affidare i servizi e gli interventi sociali previsti nel Piano di Zona. Con questa delibera la Giunta Regionale fornisce una interpretazione del DPCM in materia di affidamento dei servizi ai soggetti del terzo settore e chiarisce la differenza di ruoli riconosciuta sul territorio regionali ai soggetti del volontariato e alle imprese sociali. Solo le imprese sociali possono essere affidatarie di servizi, mentre il volontariato contribuisce alla realizzazione della rete. 1

PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell ambito dell organizzazione dei servizi (art. 1, c. 4). La presente legge favorisce la pluralità dell offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio (art. 1, c. 5) Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte (art. 4). L accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli (art. 5) I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali (art. 8, c. 2). 2

DESTINATARI E ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO Diritto alle prestazioni (art. 3) Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche: a) i cittadini italiani; b) i cittadini dell Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti; c) gli apolidi e gli stranieri di cui all articolo 41 TU immigrazione Gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. In questo caso, il Comune tenuto all assistenza è identificato facendo riferimento al territorio in cui si è manifestata la necessità di intervento. I beneficiari hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche Il Comune tenuto all assistenza è identificato facendo riferimento al Comune di residenza Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall articolo 6, L accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate. La valutazione del bisogno è effettuata dall Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. 3

ASSETTI ISTITUZIONALI E ORGANISMI DI GESTIONE Ruolo dei soggetti pubblici e dei privati Alla gestione ed all offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata (art. 1, c. 7). Regione (art. 9, 11) La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l attuazione e disciplina l integrazione degli interventi con particolare riferimento all attività sociosanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. La Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori. Comuni (art. 9, 13) I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata gli altri soggetti. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi 4

STRUMENTI NORMATIVI Piano regionale (art. 18) La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni: - gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti; - le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socioeconomiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali; - le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali; - i criteri per l incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale; - gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore; - i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti. Piani di Zona (art. 20) I Piani di Zona sono strumenti finalizzati a: a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema; c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema; d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento 5 degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

STRUMENTI OPERATIVI Strumenti di controllo e monitoraggio ed altri strumenti volti a coinvolgere e tutelare il beneficiario Sistema informativo dei servizi sociali (art. 19) 1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell occupazione. Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti (art. 22) La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale. Informazione, partecipazione e riservatezza dei cittadini (art. 23) Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto: a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate; 6

INTERVENTI PARTICOLARI Servizi e benefici Tipologie di servizi per le persone e le famiglie (art. 8): a) segretariato sociale; b) sostegno economico; c) accoglienza familiare e comunità famiglie; d) affido familiare; e) aiuto familiare; f) telesoccorso; g) aiuto domiciliare; h) centri diurni; i) servizi semi residenziali; l) centri educativi e occupazionali; m) servizi di animazione e aggregazione sociale; n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero; o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali; p) alloggi assistiti; q) comunità alloggio; r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale; s) altri servizi di aiuto alla persona; t) servizi per l inclusione sociale e contrasto alla povertà. 4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità Carta dei servizi sociali (art. 21) Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall articolo 13 della legge n. 328 del 2000. L adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell autorizzazione e dell accreditamento e deve prevedere il diritto di: a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità; b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita; c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso; d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte. La carta dei servizi contiene: a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate; 7

FINANZIAMEN TO E SPESA SOCIALE Partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali (art. 3, c. 7). La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto Finanziamento del sistema integrato (art. 33) Il sistema integrato si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali (art. 34), di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona. Fondo regionale per le politiche sociali (art. 34) PROCEDURE DI ATTUAZIONE Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria. Al momento non sono state reperite informazioni sui piani di zona eventualmente approvati dagli enti locali sul territorio calabrese. 8

ALTRA NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO Legge Regionale 2 Febbraio 2004 n. 1 "Politiche regionali per la famiglia" Obiettivi (art. 2) 1) favorire la formazione e sostenere lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che creano difficoltà nel corso della vita familiare, quali quelli di carattere abitativo, economico e della salute; 2) sostenere l'alto valore della vita, garantendo il diritto ad una procreazione consapevole e responsabile, rafforzando il principio della corresponsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti dei figli, rimovendo altresì gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della volontà di procreare, anche al fine di prevenire l'aborto, realizzando interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 22 maggio 1978, n. 194, su Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza ; 3) sostenere le situazioni familiari disagiate di famiglie con disabili, famiglie con anziani soli, famiglie monogenitoriali con figli minori; 4) ridurre le differenze nelle condizioni di vita delle persone che appartengono a tipi di famiglia diversi per numerosità della prole e/o per la presenza di persone con handicap fisici o psichici, tutelando il benessere di tutti i componenti della famiglia attraverso azioni mirate alle varie necessità; 5) promuovere le iniziative volte a favorire pari opportunità tra uomo e donna nella famiglia rendendo compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelli della famiglia, anche attraverso una maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli; 9

6) riconoscere e tutelare il valore sociale del lavoro domestico in quanto attività essenziale per la vita delle famiglie e per la società stessa, tutelando anche i periodi di impossibilità fisica ad espletare l'attività domestica; 7) sviluppare tra le finalità dei Consultori pubblici e privati, tra i servizi socio-sanitari e assistenziali, la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale a predisporre specifici programmi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio originate da accertati motivi psico-sociali familiari, da povertà o dalla mancanza di autonomia fisica o psichica; 8) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno di soggetti privi per qualsiasi motivo dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari, attraverso il potenziamento dei servizi socio-educativi e la realizzazione di strutture idonee all'assistenza dei soggetti indicati alla presente lettera; 9) potenziare i servizi socio-educativi nel rispetto dei diritti del bambino al fine di prevenire i processi di disadattamento, prevedendo modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali, attraverso il potenziamento della ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale, organizzando dei supporti tecnico-organizzativi per combattere il fenomeno della dispersione scolastica e attivando, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori; 10) promuovere e sostenere, con contributi finalizzati alle attività programmate e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente 10

legge, le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, dei disabili, degli anziani. 11