CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO TUTELA LEGALE



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Settore Servizi Finanziari Servizio Entrate Lotto n 4 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO TUTELA LEGALE La presente polizza è stipulata tra Comune di Sanremo Corso Cavallotti, 59 18038 Sanremo (IM) e Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2013 Scadenza ore 24.00 del 31/07/2016 1

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d atto del premio e dell eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. SOMMARIO SEZIONE 1 Art.1 SEZIONE 2 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 SEZIONE 3 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 DEFINIZIONI Definizioni NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi Assicuratori Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Modifiche dell'assicurazione Aggravamento del rischio Diminuzione del rischio Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Durata del contratto e proroga dell assicurazione Oneri fiscali Foro Competente Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Recesso a seguito di sinistro Interpretazione del contratto NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Assicurati Condizioni di operatività della copertura Oggetto dell'assicurazione Spese comprese nell'assicurazione Esclusioni Inizio e termine della garanzia - Retroattività ed Ultrattività Estensione territoriale Gestione del sinistro Scelta del legale Regolazione del premio Individuazione degli Assicurati Massimali di garanzia Fondo Spese ed Onorari Anticipo Indennizzi Clausola Broker Coassicurazione e Delega Obblighi inerenti la tracciabilità finanziaria 2

Art. 1 Definizioni SEZIONE 1 DEFINIZIONI Assicurazione: Polizza: Contraente: Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione; Il soggetto che stipula l assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza. Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione e pertanto: il Sindaco ed i Componenti la Giunta Comunale, i Consiglieri Comunali, il Segretario Generale, i dirigenti ed i dipendenti tutti in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni Società: Broker: Premio: Rischio: Sinistro: Indennizzo: l impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 3

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze ed aggravamento del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c., sia durante il corso di validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.). Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi o le rate di premio devono essere pagati all Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società od al Broker incaricato. Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Art. 5 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società od al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonchè le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l'assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa. La Società, con il consenso dell'assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonchè copia di atti e documenti. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito. 4

Art. 8 - Durata del contratto e proroga dell assicurazione Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.07.2013 fino alle ore 24.00 del 31.07.2016 (scadenza anniversaria 31.07 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ognuna delle Parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Ove, in base alle proprie valutazioni e se compatibile con la normativa vigente, il Contraente lo ritenga opportuno, è tuttavia in facoltà di quest ultimo richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza. La Società potrà accogliere o meno la richiesta del Contraente E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora su richiesta del Contraente a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. Il premio dovuto per il periodo di proroga verrà versato dal Contraente entro 60 giorni dall inizio del periodo stesso. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 10 - Foro Competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art. 11 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 12 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell idennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Art. 13 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 5

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Art. 1 - Assicurati Rivestono la qualifica d'assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza le seguenti categorie: - n 1 Sindaco; - n 1 Segretario Comunale - n 8 Assessori; - n 30 Consiglieri; - n 497 Dipendenti. A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell interesse del Comune di Sanremo. Art. 2 - Condizioni di operatività della copertura La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi: 1) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato; 2) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente; 3) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi; 4) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato con sentenza passata in giudicato o il procedimento penale si sia concluso con l archiviazione e/o assoluzione. Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente. Art. 4 - Spese comprese nell'assicurazione La garanzia è operante per le spese necessarie: a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti; b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale aperti a carico dell'assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'assicurato stesso; b.1) in parziale deroga all art. (1) g), per l assistenza e la difesa in procedimenti di responsabilità patrimoniale davanti al TAR determinati da danni provocati ad altri soggetti fisici o giuridici in conseguenza di fatti colposi commessi dall Assicurato. La copertura opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da un apposita assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale e ad integrazione e dopo l esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell art. 1917, comma 3, C.C. Tuttavia, la copertura opera: - in primo rischio qualora la polizza di R.C., regolarmente attivata, non operi per la fattispecie denunciata; - in primo rischio qualora la polizza di RC non esista: b.2) in parziale deroga all art. 5 (1) g), per l assistenza e la difesa in procedimenti di responsabilità 6

amministrativa/contabile avanti alla Corte dei Conti. In deroga agli artt. 2 (3) e 13, la Società provvederà al rimborso delle spese legali solo al termine del relativo procedimento che abbia escluso con provvedimento passato in giudicato il dolo o la colpa grave nei confronti dell Assicurato. Fino all importo massimo di 25.000,00 sono tuttavia coperte le spese legali sostenute nella fase di invito dedurre dinnanzi alla Corte dei Conti. c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati; d) in parziale deroga all art. 5 c), per l assistenza e la difesa dell Assicurato, in qualità di conducente, nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale, purchè commessi durante l espletamento dell incarico o del servizio ed all adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente; e) in parziale deroga all art. 5 g), per l assistenza e la difesa dell Assicurato nei procedimenti originati dalla violazione di norme tributarie e Fiscali; f) per presentare opposizione e/o impugnazione avverso la contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata emessa una sanzione amministrativa pecuniaria; g) nei procedimenti penali garantiti ai punti precedenti e conclusisi con provvedimento di archiviazione e/o assoluzione. Art. 5 - Esclusioni (1) L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: a) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate; b) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'ente d'appartenenza; c) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione. A tal proposito, per la garanzia di cui all art. 4 d), la copertura non opera nei casi in cui: 1. il conducente non sia autorizzato a norma di legge alla conduzione del veicolo; 2. per il veicolo utilizzato non siano adempiuti gli obblighi assicurativi R.C. Auto oppure quando il veicolo venga utilizzato per altri scopi che non corrispondono a quelli per il rilascio della polizza R.C.; 3. venga contestata la violazione degli artt. 186 e 187 n.c.d.s. (guida in stato d ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti) e /o non si sia sottoposto ai relativi accertamenti oppure in caso di violazione dell art. 189, comma 1, n.c.d.s., (omissione di soccorso); 4. i casi in cui oggetto della controversia siano danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e delle corrispondenti prove, nel caso in cui non si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana); d) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive; e) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati; f) è addebitabile a dolo e/o colpa grave dell Assicurato accertata con sentenza passata in giudicato; g) riguarda vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale, fatte salve le fattispecie indicate all art. 4; h) è definita con patteggiamento (art. 444 e ss. C.P.P.); i) è riconducibile a reati di calunnia, ingiuria, diffamazione. (2) Non vi è inoltre copertura per il pagamento di: a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive; 7

b) spese collegate all esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose. Art. 6 - Inizio e termine della garanzia - Retroattività ed Ultrattività La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza. Tuttavia, nel caso di procedimenti penali per reati commessi in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza. Su richiesta, il Contraente inoltrerà alla Società la presa di posizione della precedente Compagnia. L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 2 a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza. Art. 7 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'autorità giudiziaria degli stessi Paesi. Art. 8 - Gestione del sinistro Impugnazioni Divergenze con la Società La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice superiore o divergenze nell'interpretazione dell'art. 5 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 10 sez. 2. Art. 9 - Scelta del legale L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le relative spese nei limiti degli importi massimi stabiliti dalle tariffe professionali. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Quanto stabilito per il legale si applica conformemente anche per l eventuale nomina di un consulente tecnico di parte. La Società assumerà a proprio carico le relative spese nei limiti degli importi massimi stabliti dalle tariffe professionali. Se l Assicurato sceglie un Avvocato e/o un consulente tecnico in modo difforme da quanto stabilito, la Società si assume egualmente i relativi onri ma nella misura degli importi minimi previsti dalla relativa tariffa, con esclusione delle seguenti spese e/o onorari: - trasferte; - del domiciliatario per tutto quanto comporti un raddoppio dei costi delle attività. La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti. Art. 10 - Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. 8

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 11 - Individuazione degli Assicurati Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. Art. 12 - Massimali di garanzia La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: - Euro 155.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento; - Euro 260.000,00 per anno assicurativo. Art. 13 - Fondo Spese ed Onorari Anticipo Indennizzi La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del fondo spese ed onorari richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti: - Euro 77.500,00 per evento. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese riconosciuto. La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell Assicurato stesso nell evento che ha dato origine alla controversia. Art. 14 - Clausola Broker Alla società di brokeraggio AON S.p.A., è affidata l assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo, ai sensi di legge. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione così come il pagamento dei premi dovuti potranno avvenire per il tramite del Broker ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell Assicurato da AON S.p.A. Art. 15 - Coassicurazione e Delega Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. 9

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni. Si dà e si prende atto, ai sensi dell art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici. Art. 16 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010 In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, il Contraente, la Società e il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gestione del presente contratto, obbligandosi in particolare ad effettuare tutte le transazioni finanziarie su appositi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. ovvero utilizzando altro idoneo strumento di pagamento che consenta la piena tracciabilità delle operazioni, per ciascuna delle quali sarà evidenziato il Codice CIG o CUP attribuito dall AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici). LA SOCIETA.. IL CONTRAENTE 10