LOTTO 5 COMUNE DI MELE CAPITOLATO TUTELA GIUDIZIARIA

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1 LOTTO 5 COMUNE DI MELE CAPITOLATO TUTELA GIUDIZIARIA

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue s intendono: per Contraente: Il Comune di Mele. per Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione; ovvero. Il legale rappresentante della Contraente, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori con contratto regolarmente sancito fra le parti per Società: per Polizza: per Premio: per Rischio: Per Dipendenti: per Retribuzioni per Sinistro: per Indennizzo : la Compagnia Assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro Personale INAIL e non INAIL, parasubordinati, interinali Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell Assicurato, corrisposte al personale compreso nell assicurazione obbligatoria e non, e quanto eventualmente versato a termini di compensi, emolumenti/fatturazioni dal Contraente a lavoratori interinali e parasubordinati il verificarsi del fatto dannoso - cioè l insorgere della controversia per la quale è prevista l assicurazione la somma dovuta dalla Società all Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro per Broker: per Periodo di assicurazione l intermediario cui sono affidate l intermediazione, la gestione e l esecuzione del presente contratto di assicurazione, e precisamente la banchero costa insurance broker spa il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale; Pagina 2 di 10

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Variazioni del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 2 Altre Assicurazioni In deroga al disposto dell art del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Art. 3 Durata della polizza L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del e scadrà alle ore 24 del , senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro due mesi antecedenti la scadenza. Art. 4 Proroga dell assicurazione La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno due mesi antecedenti la scadenza. Art. 5 - Pagamento del premio Premesso che il pagamento delle annualità assicurative avviene in rate annuali scadenti il 30/06 ogni anno, si precisa che: A parziale deroga dell Art C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l effetto dell operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato. Art. 6 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Pagina 3 di 10

4 Art. 7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro quindici giorni da quando il competente ufficio ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l'assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa. La Società, con il consenso dell'assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito. Art. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Foro competente Esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia. Art. 11 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni del Contraente e dell Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Art. 12 Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 13 Clausola Broker Il Contraente incarica il proprio Broker ai sensi della legge, attualmente la banchero costa insurance broker spa., della gestione ed esecuzione della presente polizza. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Pagina 4 di 10

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 14 CONDIZIONI PER L EFFICACIA DELLA COPERTURA La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi: 1) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato; 2) che non sussista conflitto d interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l Ente; 3) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi; che sia stata riconosciuta l assenza di colpa grave dell assicurato o che, in caso di imputazioni per reato doloso, l assicurato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato Art. 15- OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente degli oneri posti a proprio carico per salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge, sin dall apertura del procedimento, per le spese legali, quali: - compensi e spese previsti agli Avvocati, Consulenti Tecnici di Parte, Periti, Consulenti Tecnici d Ufficio (C.T.U.), le spese di notificazione degli atti, i costi relativi al procedimento, le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale, le spese di registrazione, le spese di marche e bolli, l IVA relativa alle attività degli incaricati (Avvocati, Periti e Consulenti); che coinvolgano gli Assicurati, nei limiti dei massimali previsti, all anticipazione delle spese legali per: - difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, in qualsivoglia stato e grado, avanti a qualsiasi sede ed autorità; - ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli assicurati nell'esercizio della loro attività per fatto colposo o doloso di terzi. Le spese legali, peritali e di assistenza liquidate giudizialmente e/o transattivamente in favore degli Assicurati saranno di pertinenza della Società che le ha sostenute ed anticipate ai sensi dell' art.1916 c.c. La garanzia comprende la tutela di cui sopra relativamente a tutti i procedimenti giudiziari relativi a casi di: - responsabilità civile; - responsabilità penale; (precisazione) Si intende espressamente compresa nella garanzia anche l anticipazione delle spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti degli Assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della notitia criminis. In caso di condanna per dolo o colpa grave la Società si riserva l azione di rivalsa. - responsabilità amministrativa, contabile; - contenzioso tributario Con riferimento alla legale rappresentanza del Contraente si precisa e conferma che la garanzia è prestata sia nell interesse del Contraente per tutti i procedimenti in cui lo stesso è chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante, sia nell interesse personale ed individuale del soggetto che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante del Contraente direttamente chiamato in causa da terzi. L assicurazione si intende estesa, altresì, espressamente per: - le spese di giustizia penale - le spese di giustizia contabile - le spese dovute alla controparte nel caso di soccombenza; - gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari - le spese attinenti all esecuzione forzata per i primi quattro tentativi Pagina 5 di 10

6 In caso di conclusione del procedimento giudiziario con condanna dell Assicurato per dolo o colpa grave la Società si riserva l azione di rivalsa, fatta salva l eventuale rinuncia pattuita specificatamente. La presente garanzia opera espressamente anche a copertura delle spese legali inerenti l azione giudiziaria del Contraente finalizzata ad ottenere l adempimento contrattuale da parte dell Assicuratore del contratto di Responsabilità Civile del Contraente che rifiuti di assicurare l operatività della clausola spese legali ai sensi dell art.1917, comma 3, c.c. Si precisa inoltre, unicamente a fini meramente esemplificativi, che la garanzia si intende valida anche: - nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al d.lgs. n. 626/94, 494/96 e delle altre disposizioni normative/regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l Assicurato abbia regolarmente provveduto alla Valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione; - nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alla Legge 196/2003 (tutela della privacy) e sue successive modificazioni o integrazioni; si intende quale sinistro il compimento, da parte della competente autorità, del primo atto di accertamento ispettivo o indagine amministrativa e/o penale. - per la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto dalla predetta Legge 196/2003 ; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale dei luogo ove risiede il Titolare; - nei casi di violazione / inosservanza ai D.Lgs. 152/2006 (codice ambiente) e D:Lgs 81/2008 (codice sicurezza) al D.Lgs 155/97 (igiene prodotti alimentari e sussessive modifiche); - per i casi d imputazione, ai sensi della L. 241/1990, del Responsabile per omissione di atti d ufficio - per i procedimenti derivanti dalla violazione del D.Lgs. 231/2001, e successive integrazioni e modifiche, per reati posti in essere da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell interesse o a vantaggio del Contraente (ex art. 5 D.Lgs 231/2001). Gli oneri relativi a questa estensione sono rimborsabili in presenza di sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell azienda assicurata. Resta inteso che non si procederà a rimborso qualora il reato fosse estinto per qualsiasi causa. A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dagli assicurati, così come definiti in polizza, a servizio e nell interesse dell Ente Contraente. Art. 16 ESCLUSIONI La garanzia prestata con la presente polizza non è valida quando la controversia:: a) deriva da fatto doloso dell Assicurato salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo; b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all espletamento delle funzioni dichiarate; c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l Ente d appartenenza; d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione; e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive; f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati. Art ANTICIPO SPESE La Società si impegna a corrispondere, dietro semplice richiesta del Contraente e/o dell Assicurato, ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali, altresì in forma di fondo spese o anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia medesima. L anticipo delle spese di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore a: 5.000,00 per singolo Assicurato ,00 per evento che coinvolga più assicurati Pagina 6 di 10

7 Resta in ogni modo convenuto che la Società non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti penali per delitti dolosi; in questi casi infatti la Società provvederà alla refusione delle spese sostenute esclusivamente quando, conclusisi con proscioglimento o assoluzione, le sentenze siano passate in giudicato. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese riconosciuto. La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave dell Assicurato stesso nell evento che ha dato origine alla controversia. Art INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA a) L assicurazione deve valere per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla persona assicurata nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione in oggetto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 (due) anni prima della data di effetto dell assicurazione, con esclusione dei casi assicurativi pregressi già conosciuti precedentemente alla stipulazione della polizza. Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. b) La garanzia è operante per le denuncie di sinistro presentate alla Compagnia entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della presente polizza o di altra emessa in sua sostituzione purchè senza soluzione di continuità. c) Al momento di cessazione del presente contratto assicurativo è data facoltà al Contraente di richiedere alla Compagnia aggiudicataria e a quest ultima è data facoltà di accettare l attivazione della garanzia postuma ovvero l accettazione delle denuncie di sinistri presentate alle persone assicurate entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto. La garanzia postuma si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con l indicazione del periodo di estensione e con incasso del relativo premio. Il premio lordo per l attivazione di tale garanzia sarà pari all ultimo premio lordo annuo pagato per la presente assicurazione. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga, purchè relative a controversie determinate da fatti originati nel corso di efficacia della garanzia stessa. Nel caso di morte dell'assicurato la garanzia, fermo comunque quanto indicato al precedente comma, si intenderà valida a favore degli eredi sui quali ricadano eventuali responsabilità a termini di legge. Art ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITA CIVILE E/O AMMINISTRATIVA Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell art del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile e/o Amministrativa stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativamente all attività dichiarata, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: - per quanto non previsto dalla suddetta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza; - ad integrazione del massimale contrattualmente dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile e/o Amministrativa. Art. 20 GESTIONE DEL SINISTRO La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell interpretazione dell art. 16 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell art. 9. Art. 21 SCELTA DEL LEGALE L Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che sono iscritti presso il foro ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti per la controversia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La Pagina 7 di 10

8 normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti. Art. 22 MASSIMALI DI GARANZIA La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: - Euro ,00 per sinistro, con un massimo risarcimento di Euro ,00 per anno assicurativo, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell evento; oppure La somma massima per la quale la Società è tenuta a rispondere viene fissata in: Per persona per unico sinistro ,euro Per Amministratori Consiglieri, Sindaci Per persona per unico sinistro euro Per tutti gli altri assicurati Per più persone coinvolte in un unico sinistro euro Per tutti gli Assicurati senza limite per anno assicurativo. Pagina 8 di 10

9 Art 23. ESTENSIONE ALLA GARANZIA COLPA GRAVE E convenuto tra le parti che relativamente alle controversie addebitabili a colpa grave dell assicurato, accertata con sentenza passata in giudicato, nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei Conti per i quali non sia intervenuta sentenza di proscioglimento con esclusione di ogni addebito a titolo di colpa, La Società rinuncerà a rivalersi nei confronti di quegli assicurati che ne abbiano fatta richiesta aderendo alla presente estensione di garanzia e sostenendo a proprio carico il relativo premio. Disciplina di adesione La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue: a) dalle ore del giorno di decorrenza del presente contratto per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito per l intera durata contrattuale, salvo la possibilità di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale; b) dalle ore 24 dell ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva ai due mesi dalla decorrenza, a condizione che l adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l intera durata contrattuale. Per coloro che aderiranno alla convenzione colpa grave oltre i due mesi dalla decorrenza, o dalla data di assunzione o di instaurazione del rapporto di servizio con la contraente sarà dovuto per intero il premio annuale. Colpa grave Rinuncia alla rivalsa per Responsabilità Amministrativa Estensione del Rischio Assicurato alla colpa grave Resta convenuto e stabilito che la presente Assicurazione vale per gli Amministratori, Dirigenti ed altri soggetti che hanno la qualifica di "assicurati", per qualsiasi Sinistro derivante da Richieste di Risarcimento che siano state avanzate nei confronti dei medesimi "assicurati" per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione a causa della Responsabilità Amministrativa derivante agli "assicurati" della Contraente per i danni erariali arrecati con colpa grave nell esercizio di poteri autoritativi, di autorganizzazione ovvero nell espletamento di funzioni pubbliche svolte dall Ente in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di enti e istituzioni pubblici. La Società si obbliga mediante questa appendice nei confronti di tutti gli Assicurati che ne abbiano fatto richiesta o abbiano aderito alla presente estensione e contro pagamento di un ulteriore premio pro-capite di seguito quantificato: - ad estendere l assicurazione alla fattispecie della colpa grave degli Assicurati - a rinunciare all esercizio dell azione di regresso di cui all art c.c. per quanto pagato a termini di polizza; Si precisa che verranno imputati i seguenti importi quale corrispettivo della presente garanzia di rinuncia alla rivalsa:, vedi schema di quotazione per ciascun Assicurato Il costo di tale estensione di garanzia sarà posto dalla Contraente interamente a carico di ciascun Assicurato che abbia aderito a questa estensione e pertanto non graverà sul costo posto a carico della Contraente. Per quanto sopra il Contraente si impegna ad offrire il servizio di trattenuta sulla retribuzione o indennità previa delega ottenuta dai singoli Assicurati che ne abbiano interesse ed a rimettere tali importi alla Contraente che li verserà alla Società unitamente al premio dovuto complessivamente per l assicurazione Definizione Aggiuntiva - Responsabilità Amministrativa La responsabilità che incombe sugli Amministratori ed altri Esponenti Aziendali e/o che implica l esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Amministratore od altro Esponente Aziendale detto agente contabile ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato un Sinistro al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Pagina 9 di 10

10 SCHEDA DI COPERTURA Periodo di Assicurazione: 30/11/ /11/2014 Frazionamento: annuale al 30/11 Premio Annuo 2.450,00 Massimali ,00 per sinistro (con limite di ,00) per anno assicurativo Premio lordo procapite Premio Lordo Annuo Categoria Assicurata N. Assicurati Dipendenti 15 25,00 375,00 Sindaco 1 390,00 390,00 Assessori 2 130,00 260,00 Vice Sindaco 1 260,00 260,00 Consiglieri 10 65,00 650,00 Segretario Generale/Resp. Area Amm.va di Vigilanza 1 260,00 260,00 Responsabili di Area Finanziaria 1 85,00 85,00 Responsabile di Area Amministrativa 1 85,00 85,00 Responsabile di Area Tecnica 1 85,00 85,00 Totale Premio Lordo Annuo 2.450,00 ESTENSIONE SEPARATA Garanzia integrativa "Colpa Grave" (Quota a carico del singolo Assicurato e soggetta ad Adesione volontaria) Categoria Assicurata Premio lordo pro-capite Dipendenti 55,00 Sindaco 55,00 Assessori 55,00 Vice Sindaco 55,00 Consiglieri 55,00 Segretario Generale/Resp. Area Amm.va di Vigilanza 55,00 Responsabili di Area Finanziaria 55,00 Responsabile di Area Amministrativa 55,00 Responsabile di Area Tecnica 55,00 RIPARTO DI COASSICURAZIONE (eventuale) LA/LE SOCIETA Pagina 10 di 10

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