CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998 Domande Frequenti
Sommario 1. A chi è attribuito il credito di imposta prima casa? 2. Il credito di imposta spetta in caso di alienazione di immobile pervenuto per donazione? 3. Cosa si deve intendere per riacquisto? 4. È possibile fruire del credito di imposta in caso di alienazione di immobile acquistato da costruttore nel 1992? 5. È possibile fruire del credito di imposta se il secondo immobile viene acquistato mediante contratto di appalto? 6. Il credito di imposta spetta nel caso in cui il riacquisto sia a titolo gratuito? 7. Come può essere utilizzato il credito di imposta? 8. Il credito di imposta che non trova capienza nell imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina può essere chiesto a rimborso? 9. Ai fini dello scomputo del credito dall imposta di registro dovuta sull atto di riacquisto, è necessario che il contribuente dichiari in tale sede di volersi avvalere del credito di imposta? 10. Il credito di imposta può essere scomputato dall IRPEF solo in caso di manifestazione di volontà espressa nell atto di riacquisto? Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 2 di 12
1. A chi è attribuito il credito di imposta prima casa? Il credito d imposta è attribuito ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all articolo 1della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 3 di 12
2. Il credito di imposta spetta in caso di alienazione di immobile pervenuto per donazione? No. L'alienazione che integra la fattispecie di cui al comma 1 dell art. 7 della L. n. 448 del 1998 è solo quella dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa. Di conseguenza, non è possibile fruire dell agevolazione nel caso in cui l immobile alienato sia stato acquisito a titolo gratuito. Per contro, l Amm. Fin. ha precisato che per alienazione si deve intendere non solo il trasferimento a titolo oneroso, ma anche quello a titolo di donazione (Circ. n. 19/E del 2001). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 4 di 12
3. Cosa si deve intendere per riacquisto? Ai sensi del comma 1 dell art. 7 della L. n. 448 del 1998 il credito di imposta spetta ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 131 del 1986. L Amm. Fin. ha chiarito che l ampia portata dell'espressione acquisizione a qualsiasi titolo usata dal legislatore permette di ricomprendere nel concetto di acquisizione non solo il diritto di proprietà, ma anche i diritti reali di godimento e il diritto dell'assegnatario in via provvisoria dell'alloggio da parte della cooperativa a proprietà divisa (Ris. n. 87/E dell'11 luglio 2005). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 5 di 12
4. È possibile fruire del credito di imposta in caso di alienazione di immobile acquistato da costruttore nel 1992? Si. Gli immobili acquistati da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (data di entrata in vigore dell agevolazione c.d. prima casa ) non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa poiché il trasferimento scontava ai fini IVA un aliquota ridotta a regime, indipendentemente dai requisiti soggettivi dell acquirente. L Amm. Fin. ha riconosciuto in questi casi la possibilità di fruire del credito di imposta, qualora l acquirente dimostri che alla data di acquisto dell immobile oggetto della successiva alienazione, era in possesso dei requisiti previsti per la fruizione dell agevolazione prima casa previsti dalla normativa vigente (Circ. n. 19/E del 2001). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 6 di 12
5. È possibile fruire del credito di imposta se il secondo immobile viene acquistato mediante contratto di appalto? Si. Tale possibilità è stata riconosciuta dall Amm. Fin. nella Circ. n. 19/E del 2001 (par. 1.2.) ove è stato evidenziato che il credito compete anche nell'ipotesi in cui, in presenza di tutte le condizioni, il soggetto acquisisca un'altra abitazione mediante permuta, con le precisazioni riportate al paragrafo 1.4, o mediante contratto di appalto, atteso che la norma agevolativa prevede che l'acquisto dell'immobile possa avvenire a qualsiasi titolo. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 7 di 12
6. Il credito di imposta spetta nel caso in cui il riacquisto sia a titolo gratuito? Attualmente no. L Agenzia delle Entrate, con la Ris. n. 125/E del 2008, ha affermato che il credito di imposta per il riacquisto della prima casa non spetta al contribuente che effettua il riacquisto per atto a titolo gratuito, non essendo dovuta in tal caso nessuna delle imposte (registro o Iva) in presenza delle quali matura il diritto al credito. Per l esattezza, secondo l Amm. Fin. la reintroduzione dell imposta sulle successioni e donazioni stabilita dall art. 2, commi 47 e ss., del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, comporta che non sia più attuale la precisazione fornita con Circ. n. 38/E del 2005, circa l applicabilità dell agevolazione prevista, ai fini dell imposta di registro, per i trasferimenti aventi ad oggetto la prima casa qualora detto trasferimento avvenga con atto di donazione. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 8 di 12
7. Come può essere utilizzato il credito di imposta? Il comma 2 dell art. 7 specifica che il credito d'imposta può essere: portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, portato in diminuzione per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; infine, può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 9 di 12
8. Il credito di imposta che non trova capienza nell imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina può essere chiesto a rimborso? No. Il legislatore ha previsto espressamente che l ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. È peraltro escluso un utilizzo parziale del credito e comunque l ultimo periodo del comma 2 dell art. 7 della L. n. 448/1998 precisa che il credito di imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 10 di 12
9. Ai fini dello scomputo del credito dall imposta di registro dovuta sull atto di riacquisto, è necessario che il contribuente dichiari in tale sede di volersi avvalere del credito di imposta? Si. L Agenzia delle Entrate ha affermato nella Circ. n. 19/E del 2001 ed ha ulteriormente ribadito nella Ris. n. 70/E del 2004 che la dichiarazione in atto di voler utilizzare il credito in detrazione dall imposta di registro dovuta per lo stipulando atto, risponde all obiettivo di definire gli obblighi e le responsabilità dell ufficiale rogante in ordine alla misura dell imposta di registro da versare e si rende necessaria solo se il contribuente intende utilizzare il credito in compensazione con l imposta di registro. È ammesso comunque che la dichiarazione sia resa con atto integrativo (cfr. Circ. n. 38/E del 2005, par. 9). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 11 di 12
10. Il credito di imposta può essere scomputato dall IRPEF solo in caso di manifestazione di volontà espressa nell atto di riacquisto? No. Per utilizzare il credito in diminuzione dell IRPEF dovuta in base alla dichiarazione presentata successivamente alla data del riacquisto non è necessaria alcuna dichiarazione in atto, come espressamente chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Ris. n. 70/E del 2004. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 12 di 12