7 OTTOBRE 2010 GLI STATUTI DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE Avv. Rachele Settesoldi Lucca
La legislazione di riferimento delle OdV 1) Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge uadro sul volontariato v Art. 3, comma 3 v Art. 2, commi 2 e 3 v Art. 3, comma 4 v Art. 5, comma 4
La legislazione di riferimento delle OdV 2) Legge Regione Toscana 26 aprile 1993 n. 28 Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici, Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato v Art. 3, comma 3 3) Codice civile v Art. 16
Forma dello statuto delle OdV La forma dell atto costitutivo di una OdV è correlata alla forma giuridica scelta dall Ente in uanto la legislazione di settore non richiede alcuna forma particolare. Di conseguenza per la costituzione di un associazione non riconosciuta sarà sufficiente: Scrittura privata registrata o autenticata Per un associazione riconosciuta è invece necessario Atto pubblico
Il contenuto dello statuto di una OdV Alla luce della normativa sopracitata, dall atto costitutivo e dallo statuto deve risultare: Denominazione Sede legale ed eventuali sedi operative Scopi e modalità di attuazione Patrimonio Assenza di fini di lucro anche indiretto Elettività e gratuità delle cariche associative
Il contenuto dello statuto di una OdV Divieto di avvalersi di lavoro retribuito Obbligatorietà del bilancio Democraticità della struttura Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti Obblighi e diritti degli aderenti Norme sull ordinamento e sull amministrazione; Devoluzione del patrimonio dell associazione, nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ad altra OdV operante in analogo o identico settore
La legislazione di riferimento delle APS 1) Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale v) Art. 1 v) Art. 18 2) Legge regionale Toscana 9 dicembre 2002, n. 42 Disciplina delle associazioni di promozione sociale v) Art. 5 v) Art. 6
La legislazione di riferimento delle APS 3) Codice civile v Art. 16 4) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 Testo Unico delle imposte sui redditi v Art. 148, comma 8
Forma dello statuto delle APS Valgono le stesse considerazioni fatte per la forma dell atto costitutivo e dello statuto delle OdV. Art. 148, comma 8, TUIR subordina le agevolazioni fiscali anche al rispetto del reuisito di forma
Il contenuto dello statuto di una APS Alla luce della normativa sopracitata, dall atto costitutivo e dallo statuto deve risultare: Denominazione Sede legale ed eventuali sedi operative Oggetto sociale (scopi e modalità di attuazione) Patrimonio Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
Il contenuto di uno statuto di una APS Obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; Divieto di avvalersi di lavoro retribuito Attribuzione della rappresentanza legale dell associazione; Norme sull ordinamento interno che deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; Criteri di ammissione ed esclusione degli associati;
Il contenuto di uno statuto di una APS Diritti ed obblighi degli aderenti Obbligo di redazione del bilancio e modalità di approvazione Modalità di scioglimento Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liuidazione, a fini di utilità sociale
Il contenuto di uno statuto di una APS Ø Ø divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per ualunue causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
Il contenuto di uno statuto di una APS Ø disciplina uniforme del rapporto
Il contenuto dello statuto di una APS Ø eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; Ø intrasmissibilità della uota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
La legislazione di riferimento delle cooperative sociali 1) Codice civile v) Art. 2521 v) Art. 2514 2) Legge Regione Toscana 24 novembre 1997, n. 87 Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici nell ambito regionale v) Art. 4 v) Art. 5, commi 1 e 2
La legislazione di riferimento delle cooperative sociali 3) Legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali v Art. 1, comma 1 e 3
Forma dello statuto delle cooperative sociali Atto pubblico ex art.2521, comma 1, c.c.
Il contenuto delle statuto delle cooperative sociali Denominazione e data di costituzione Sede Durata Scopo Prevalenza ex art. 2514 c.c. Reuisiti dei soci Procedure di ammissione dei soci Quote o modalità alternative di conferimento
Il contenuto dello statuto delle cooperative sociali Perdita della ualità di socio e recesso Patrimonio Capitale sociale Bilancio Ripartizione degli utili Modalità di funzionamento dell assemblea Sistema di amministrazione (composizione, competenze, funzionamento ) Collegio sindacale