(1) In data 2 novembre 2012 l Italia ha notificato un aiuto per il salvataggio a favore di FORM S.p.A. in A.S. ( FORM ).



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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.02.2013 C(2013) 990 final VERSIONE PUBBLICA Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo. Oggetto: Aiuto di Stato SA.35655 (2012/N) Italia Aiuti per il salvataggio di FORM S.p.A. in A.S. Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) In data 2 novembre 2012 l Italia ha notificato un aiuto per il salvataggio a favore di FORM S.p.A. in A.S. ( FORM ). (2) Con lettera del 19 novembre 2012, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera datata 26 novembre 2012. Con lettera del 7 dicembre 2012, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera datata 18 dicembre 2012. Successivamente la Commissione ha chiesto ancora un informazione all Italia con e-mail del 14 gennaio 2012, alla quale le autorità italiane hanno replicato con e-mail del 16 gennaio 2013. S.E. Giulio Terzi di Sant Agata Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11

2. DESCRIZIONE 2.1 La beneficiaria (3) La beneficiaria, FORM, è una società italiana attiva nella produzione e commercializzazione di getti in alluminio per l utilizzo esclusivo nel settore automotive. (4) FORM è stata fondata nel 2005 a seguito della fusione di tre imprese del settore: F.I.M. Fonderie Industrie Meccaniche S.p.A. (fondata nel 1959), SIME Pressofusioni S.p.A. (fondata nel 1984) e S.I.M.I. Società Italo Svizzera Metalli Iniettati S.p.A. (fondata nel 1942). (5) FORM gestisce attualmente tre siti di produzione nel Nord Italia, per la precisione a Cormano (provincia di Milano), Villasanta (Provincia di Monza e Brianza) e Quero (Provincia di Belluno). L azienda, che attualmente occupa circa 730 dipendenti. (6) FORM non appartiene a un gruppo industriale più grande. (7) FORM versa in difficoltà finanziarie e pertanto, con decisione n. 290, del 22 marzo 2012, il Tribunale di Milano ne ha dichiarato lo stato di insolvenza a norma dell art. 8 della legge Prodi-bis 1. Il Tribunale di Milano ha inoltre nominato un giudice delegato per la procedura e un commissario giudiziale. 2.2 La misura di aiuto (8) La misura di aiuto consiste in una garanzia concessa dallo Stato italiano per un periodo di sei mesi - da maggio 2013 a ottobre 2013 - per un importo di 24 milioni di EUR a copertura di prestiti che saranno concessi a un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti erogati a imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. (9) Le autorità italiane si sono impegnate a comunicare alla Commissione, entro sei mesi dall attuazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o le prove del rimborso completo e dell estinzione della garanzia. (10) Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che negli ultimi dieci anni FORM non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione. 1 Decreto legislativo 8.7.99, n. 270. 2

3. VALUTAZIONE 3.1 Esistenza di un aiuto di Stato Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (11) Una misura si configura come aiuto di Stato se è finanziata con risorse statali ed è imputabile allo Stato. La misura notificata, ovvero la garanzia di 24 milioni di EUR, sarà concessa direttamente dallo Stato italiano: essa è pertanto finanziata con risorse statali ed è imputabile allo Stato. (12) Per essere considerata aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, ossia deve favorire talune imprese e talune produzioni. La misura in questione sarà concessa a un impresa specifica e consentirà alla beneficiaria di accedere a fondi che altrimenti le sarebbero preclusi. Ne consegue che la misura conferisce un vantaggio selettivo a FORM. (13) La Commissione ha esaminato se la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi tra gli Stati membri. Allorché un aiuto finanziario rafforza la posizione di un impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi all interno dell Unione, questi sono da considerarsi influenzati dall aiuto. Di fatto, esistono scambi tra gli Stati membri nel mercato dei getti in alluminio per il settore automotive. La Commissione osserva inoltre che FORM esporta il 95% della sua produzione verso altri Stati membri dell UE. La misura è quindi atta a migliorare la competitività della beneficiaria rispetto ai suoi concorrenti sul mercato internazionale e, quindi, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, e incide sugli scambi tra gli Stati membri. (14) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 3.2 Compatibilità dell aiuto con il mercato interno (15) Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione può autorizzare un aiuto per il salvataggio compatibile con il mercato interno se tale aiuto soddisfa i criteri di compatibilità fissati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2 ( gli orientamenti ) i quali, al capitolo 3.1, stabiliscono norme specifiche relative all ammissibilità dell impresa agli aiuti, alla forma dell aiuto, al tasso di interesse ed altre condizioni. 2 Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244, dell 1.10.2004, pag. 2, e relativa proroga, GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3. 3

Ammissibilità a un aiuto per il salvataggio (16) Conformemente al punto 12, lettera a), e al punto 14 degli orientamenti sono ammissibili agli aiuti al salvataggio solo le imprese in difficoltà. (17) In base al punto 9 degli orientamenti, la Commissione ritiene che un impresa sia in difficoltà se essa non è in grado con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico nel breve o nel medio periodo. (18) In base al punto 10, lettera c), degli orientamenti, un impresa è considerata in difficoltà qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. (19) L Italia ha comunicato alla Commissione che per la beneficiaria ricorrono le condizioni previste dal diritto italiano, in particolare dalla legge Prodi-bis, per l apertura della procedura concorsuale. Su questa base, il 22 marzo 2012 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di FORM e ha nominato un giudice delegato per la procedura e un commissario giudiziale. (20) La Commissione evidenzia inoltre che FORM non è un impresa di recente costituzione, ai sensi del punto 12 degli orientamenti, né un impresa facente parte di un gruppo più grande, ai sensi del punto 13 degli stessi. (21) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che FORM sia un impresa in difficoltà, ammissibile agli aiuti al salvataggio. Condizioni di cui al punto 25 degli orientamenti (22) Perché possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno, gli aiuti per il salvataggio devono rispettare le condizioni di cui al punto 25 degli orientamenti. (23) Conformemente al punto 25, lettera a), gli aiuti per il salvataggio devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti; in entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall erogazione all impresa della prima tranche. (24) La misura consiste in una garanzia concessa dallo Stato italiano a copertura di prestiti per un importo di 24 milioni di EUR. La Commissione osserva che l Italia rispetta l obbligo di sospensione. Il prestito non può essere erogato prima del 1 marzo e deve essere rimborsato prima del 1 novembre 2013. La durata massima del prestito o dei prestiti non supererà quindi i 6 mesi. 4

(25) Le autorità italiane garantiscono che il prestito sarà concesso ad un tasso d interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. (26) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che nella fattispecie trovino applicazione i criteri di cui al punto 25, lettera a), degli orientamenti. (27) Conformemente al punto 25, lettera b), degli orientamenti, gli aiuti per il salvataggio devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. (28) Nel caso di specie, la cessazione delle attività da parte di FORM, un impresa attiva da oltre 50 anni, completamente integrata nelle strutture industriali regionali, dalle quali attinge sia le capacità che la forza lavoro specializzata, avrebbe conseguenze sul livello di occupazione della regione. Ciò non riguarda solo i 730 dipendenti diretti di FORM nei siti di produzione di Cormano, Villasanta e Quero, ma anche un certo numero di dipendenti di aziende fornitrici, poiché il 6% del lavoro è esternalizzato a piccole e medie imprese del Nord Italia. (29) In Italia, l azienda rappresenta inoltre un punto di riferimento tecnologico e di formazione tecnica specifica nel campo della progettazione e fabbricazione di componenti meccanici derivati da fusioni in alluminio e nella progettazione di stampi, attrezzature e utensili per la lavorazione meccanica di parti in alluminio. L impatto sociale derivante dall eventuale chiusura delle attività comporterebbe non solo una grossa perdita in termini occupazionali, ma anche l inevitabile perdita di competenze tecniche e professionali nel settore di riferimento. (30) La Commissione osserva che il mercato di parti pressofuse in alluminio, lavorate meccanicamente, destinate all automotive è estremamente frammentato e largamente distribuito su tutti i 27 Stati membri dell Unione. Le circa 750 000 tonnellate di parti in alluminio, prodotte nel 2012 in Europa per il mercato dell automotive, erano distribuite tra oltre 2 000 potenziali produttori, tra cui circa 20 grandi produttori di dimensioni analoghe a quelle di FORM. Pur essendo di gran lunga la più importante azienda italiana del settore, FORM rappresenta una quota del mercato specifico europeo pari a poco più del 3%. A fronte di questa situazione, la Commissione ritiene che l aiuto non abbia indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che l aiuto è in linea con il punto 25, lettera b), degli orientamenti. (31) In base al punto 25, lettera c), degli orientamenti, gli aiuti devono essere corredati di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall autorizzazione dell aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata. (32) La misura in oggetto scade il 1 novembre 2013. L Italia si è impegnata a comunicare alla Commissione, entro sei mesi dall erogazione della prima tranche dell aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che il prestito 5

è stato integralmente rimborsato. Ne consegue che l aiuto al salvataggio è in linea con il punto 25, lettera c), degli orientamenti. (33) Conformemente al punto 25, lettera d), degli orientamenti, gli aiuti devono essere limitati all importo necessario per mantenere l impresa in attività nel periodo per il quale l aiuto è stato autorizzato. L importo necessario deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell impresa imputabile alle perdite. Per la fissazione dell importo si terrà conto del risultato ottenuto applicando la formula precisata nell allegato degli orientamenti. (34) Le autorità italiane hanno presentato i calcoli richiesti applicando detta formula al fine di valutare le esigenze di liquidità per un periodo di 6 mesi in base ai dati finanziari disponibili alla fine del precedente esercizio finanziario, vale a dire il 2011. Come risulta dalla tabella seguente, l applicazione della formula sulla base dei dati finanziari del 2011 porta a un risultato di 25,6 milioni di euro per un periodo di salvataggio di 5 mesi. Tabella: Esigenze di liquidità in base alla formula precisata nell allegato degli orientamenti (in EUR) A. Profitti (perdite) al lordo di interessi e imposte (36 645 030) B. Ammortamento 6 640 542 C. Variazione del capitale circolante (21 987 358) D. Somma A+B+C (54 991 846) Adeguamento necessario per avere periodi equivalenti di 6 (25 995 923) mesi (D diviso 2) Esigenze di liquidità per un periodo di 6 mesi 25 995 923 (35) Le autorità italiane hanno inoltre presentato un piano di liquidità che specifica come per il periodo di salvataggio notificato, ovvero da maggio 2013 a ottobre 2013, le esigenze di liquidità ammontino a 24,3 milioni di EUR. (36) Dato che l importo complessivo della misura di salvataggio (24 milioni di EUR) non supera né l importo calcolato con la formula nell allegato degli orientamenti, né le esigenze di liquidità specificate nel piano di liquidità presentato, si può concludere che l aiuto è limitato all importo necessario per consentire all impresa di proseguire l attività durante il periodo per il quale l aiuto è stato autorizzato. (37) Conformemente al punto 25, lettera d), degli orientamenti, l aiuto deve rispettare il principio dell aiuto una tantum di cui al punto 72 e sgg. degli stessi. L Italia conferma che FORM non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione negli ultimi dieci anni (cfr. il precedente punto (10)). L aiuto notificato è pertanto conforme al punto 25, lettera e), degli orientamenti. 6

3. CONCLUSIONI (38) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l aiuto per il salvataggio di FORM, consistente in una garanzia statale a copertura di prestiti pari a 24 milioni di EUR, che sarà concessa in virtù degli orientamenti a partire dal maggio 2013 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. (39) Le autorità italiane si sono impegnate a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall erogazione della prima tranche dell aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova del rimborso completo del prestito. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito internet: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm. La richiesta deve essere inviata per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione aiuti di Stato Protocollo aiuti di Stato 1049 Bruxelles / BrusselsBelgio Fax: +32 2 296 12 42 Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione Per la Commissione Joaquin Almunia Vicepresidente 7