1 OGGETTO APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 15 SEPTIES QUESITO (quesito posto in data 22 novembre 2012) È possibile ricorrere all articolo 15 septies per l attribuzione di incarichi di direzione di strutture semplici dipartimentali? In caso affermativo l incarico può essere conferito a tempo indeterminato o ha una durata massima oltre la quale non si può applicare l articolo citato?. RISPOSTA (inviata in data 27 novembre 2012) Sul piano meramente formale l applicazione dell articolo 15 septies è possibile per l attribuzione di incarichi dirigenziali di struttura semplice dipartimentale, in quanto la recente modifica introdotta dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 vieta l utilizzo dell articolo 15 septies per il conferimento di incarichi di struttura complessa, e non per quelli di struttura semplice dipartimentale. Sul piano sostanziale paiono opportune alcune considerazioni: 1) l applicazione dell articolo 15 septies non può costituire un artificio per eludere modalità specifiche della pubblica amministrazione, alla quale si accede in via ordinaria per concorso pubblico, ai sensi dell articolo 97 della Costituzione 2) l utilizzo dell articolo 15 septies è consentito per l espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, formula che conferisce all applicazione dell articolo 15 septies connotazioni di eccezionalità che devono essere adeguatamente documentate e motivate, per non tradire la ratio della norma 3) l applicazione dell articolo 15 septies deve essere disciplinata in uno specifico regolamento aziendale, o in una apposita integrazione del regolamento che l azienda deve aver adottato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali 4) la Regione dovrebbe emanare specifiche linee guida, per rendere omogenea nell ambito delle aziende in cui si articola il servizio sanitario regionale, l applicazione di questo peculiare istituto.
2 Per quanto concerne la durata dell incarico conferito l articolo 15 septies prevede esplicitamente che I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. Il limite di cinque anni coincide con quello indicato per gli incarichi di struttura semplice dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. In sede di regolamentazione aziendale possono ovviamente essere definiti, nell ambito dei vincoli posti dalle norme di carattere generale, limiti specifici in relazione alla natura degli incarichi da conferire. In questo come in moltissimi altri aspetti le leggi adottate a livello nazionale devono essere applicate, facendone salvi i principi ispiratori e le finalità che ne costituiscono la motivazione declinandole ai diversi livelli istituzionali di governo del sistema (regionale e aziendale) secondo le specificità che caratterizzano gli assetti organizzativi. Un ultima considerazione concerne l esigenza di contestualizzare l applicazione delle norme in relazione al momento storico in cui esse devono essere applicate. In un momento come l attuale, in cui si procede ad un sostanziale definanziamento del servizio sanitario nazionale, l applicazione dell articolo 15 septies deve ancor più essere connotata da quegli elementi di straordinarietà che erano peraltro richiamati nella formulazione della norma.
3 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-septies (Contratti a tempo determinato) 1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. 2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
4 3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. 5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione separata che le aziende sanitarie devono adottare per l erogazione di prestazioni sanitarie a carico degli assistiti. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.
5 DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 Articolo 4 (Governo clinico e dirigenza sanitaria) 7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502