16/4. Circolare informativa n. 4/ novembre 2016 INDICE:

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29 novembre 2016 16/4 Circolare informativa n. 4/2016 INDICE: 1. COMUNICAZIONI TRIMESTRALI DI DATI FATTURE E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA... 2 2. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI... 3 3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE... 3 4. DEPOSITI IVA... 4 5. LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI... 5 6. MODELLO F24: SOPPRESSO L OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SISTEMI TELEMATICI PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD 1.000... 6 7. SOPPRESSIONE DI EQUITALIA... 7

1. COMUNICAZIONI TRIMESTRALI DI DATI FATTURE E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (D.L. 193/2016, art.4, commi 1-4 ) Il D.L. 193/2016 ha introdotto a partire dal 2017 l obbligo per i soggetti passivi IVA di trasmettere telematicamente ogni trimestre: - i dati, in forma analitica, delle fatture emesse e delle fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni. I dati da comunicare saranno previsti da apposito provvedimento ma comprenderanno almeno i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l aliquota applicata, l imposta e la tipologia dell operazione; - i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche (anche se a credito) che saranno previsti da apposito provvedimento. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Le comunicazioni di cui sopra devono essere trasmesse entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, fatta eccezione per quelle relative al secondo trimestre, da presentarsi entro il 16/9 di ogni anno. Solamente per il 2017 e unicamente per le comunicazioni dei dati delle fatture, la prima trasmissione dell intero semestre gennaio-giugno andrà effettuata entro il 25/7/2017. Sono esonerati dall obbligo di comunicazione dei dati delle fatture i produttori agricoli di cui all art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972, purché operanti nelle zone montane. In caso di incoerenza dei dati trasmessi o di disallineamento tra i dati comunicati e i versamenti effettuati il contribuente verrà informato degli esiti e potrà fornire i chiarimenti necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso. Non sono obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA o all effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell anno non vengano meno le predette condizioni di esonero. Per l omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture è introdotta una sanzione di 2 per ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 a trimestre. Non è applicabile il cumulo giuridico. La sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500, in caso di trasmissione ovvero di correzione dei dati effettuate entro i 15 giorni successivi all originaria scadenza. Per l omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni, la sanzione va da 500 a 2.000, riducibili alla metà in caso di trasmissione o correzione effettuate entro i 15 giorni successivi. È inoltre previsto un credito d imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall 1/1/2018, pari ad 100, concesso per far fronte all adeguamento tecnologico necessario per adempiere a questi nuovi obblighi. Tale credito spetta solo per i contribuenti che nell anno precedente a quello in cui il costo per l adeguamento tecnologico è stato sostenuto hanno realizzato un volume d affari inferiore ad 50.000. Il credito d imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui è stato sostenuto il costo per l adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l utilizzo. Circolare 4/2016 Pagina 2

2. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI (D.L. 193/2016, art. 4, comma 4) Sono stati soppressi, a decorrere dall'1/1/2017, i seguenti adempimenti: - la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva ( spesometro ) in quanto sostituita da quella trimestrale descritta in precedenza; - gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA-2); - la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura ai sensi dell art. 16 del D.M. 24/12/1993. Tale comunicazione è ad oggi effettuata, avvalendosi del modello polivalente, entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell autofattura; - la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'art, 7, comma 12, del D.P.R. 605/1973. Si precisa che l abolizione riguarda le annotazioni/operazioni effettuate dall 1/1/2017. Inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2016, sono state abrogate le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata ( comunicazioni black list ). Continuerà a trovare applicazione il modello polivalente (anche oltre il 2017) per comunicare gli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino, in relazione ai quali non sono previsti esoneri. 3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE (D.L. 193/2016, art. 5) Per effetto del cambiamento dell art. 2 commi 8 e 8-bis del D.P.R. 322/1998 vengono apportate importanti modifiche ai termini a disposizione del contribuente per la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente (afferenti redditi, IRAP, sostituti d imposta ed IVA). Viene eliminato il disallineamento temporale che era previsto tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa c.d. a favore del contribuente (individuato con il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del periodo d imposta successivo) e quello delle dichiarazione integrativa c.d. a sfavore del contribuente (individuato con il termine previsto per l accertamento). Con la norma in esame per tutte le dichiarazioni integrative (sia a favore che a sfavore del contribuente) il termine di presentazione viene ora fatto coincidere con quello previsto per l accertamento. Inoltre si dispone che l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente relativo alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d imposta potrà essere utilizzato in compensazione con le precisazioni di seguito esposte. Nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito potrà essere utilizzato Circolare 4/2016 Pagina 3

in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Ai fini IVA il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere: - portato in detrazione in sede di liquidazione periodica/dichiarazione annuale; - utilizzato in compensazione; - chiesto a rimborso al sussistere dei requisiti previsti dalla normativa nell anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa. Nel caso in cui la dichiarazione IVA integrativa a favore del contribuente venisse presentata oltre il termine previsto per l invio di quella relativa all anno successivo, il contribuente potrà solamente chiedere a rimborso il credito ovvero utilizzarlo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Vengono inoltre modificati i termini di decadenza degli accertamenti applicabili alle dichiarazioni integrative stabilendo che il differimento dei termini di accertamento si applica limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione impedendo quindi che l eliminazione o la modifica di un determinato componente di reddito possa comportare la riapertura del termine di accertamento anche per elementi diversi. 4. DEPOSITI IVA (D.L. 193/2016, art. 4, commi 7 e 8) Nel contesto dei depositi IVA, con decorrenza 1/4/2017, a seguito dell'estrazione dal deposito IVA di beni di provenienza interna o Extra-UE, da parte di un soggetto passivo nazionale ed oggetto di successivo utilizzo o commercializzazione in Italia, l'imposta sul valore aggiunto non dovrà più essere assolta dal soggetto che estrae i beni con il meccanismo del reverse charge. In tali fattispecie l imposta dovrà essere versata con il Modello F24: - dal gestore del deposito, in nome e per conto del debitore (ossia del soggetto passivo che effettua l'estrazione dei beni), ferma restando la responsabilità solidale di entrambi, ai fini del versamento dell'imposta; - entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione senza possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. Conseguentemente, il debitore sarà tenuto ad annotare nel registro degli acquisti un'autofattura con i dati del versamento, al fine di esercitare l'eventuale diritto alla detrazione. Viene tuttavia prevista una deroga alla suddetta regola generale per la sola estrazione di beni introdotti nel deposito in esecuzione di un importazione: si concede la possibilità di continuare ad applicare l IVA tramite il meccanismo del reverse charge da parte del soggetto che procede all estrazione dei beni qualora lo stesso presti idonea garanzia il cui contenuto andrà definito con apposito decreto ministeriale. Circolare 4/2016 Pagina 4

Nulla cambia, invece, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA in forza di un acquisto intra-comunitario; per tale fattispecie, continuerà ad applicarsi il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). È prevista, inoltre, sempre a decorrere dal prossimo 1/4/2017, una particolare procedura nel caso in cui l'estrazione sia compiuta da un esportatore abituale, il quale potrà effettuare l'acquisto avvalendosi del regime di non imponibilità IVA, di cui all'art. 8, comma 1 lettera c), del D.P.R. 633/1972. In buona sostanza, gli esportatori abituali potranno evitare il versamento dell'imposta ricorrendo all'agevolazione del plafond trasmettendo telematicamente la dichiarazione d'intento all'agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta, secondo le consuete modalità previste per l'acquisto da fornitori nazionali. Infine, a fronte di questa stretta sulle modalità di applicazione dell'iva, sempre con decorrenza 1/4/2017, è previsto che potranno essere effettuate senza pagamento dell'imposta tutte le cessioni di beni con introduzione degli stessi in un deposito Iva, a prescindere: - dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario (Italia, altro Paese Ue o Paese Extra Ue); - dalla tipologia di beni oggetto dell'operazione. 5. LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI (D.L. 193/2016, artt. 6 e 6 ter) É stata introdotta la possibilità per i contribuenti di procedere alla c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento definendo in via agevolata i carichi affidati agli Agenti della Riscossione negli anni dal 2000 al 2016. In particolare, rientrano nel piano di rottamazione tutte le cartelle relative a debiti tributari statali, previdenziali o assistenziali oltre a quelle concernenti le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada (la definizione per quest ultime è limitata agli interessi). Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle provincie, delle città metropolitane e dei comuni, è rimesso ai singoli enti territoriali di stabilire l esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate, e le rispettive modalità. Non sono invece rottamabili le cartelle riguardanti: - l IVA riscossa all importazione, i diritti ed i dazi doganali; - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - i crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti; - il recupero di aiuti di Stato. La rottamazione avverrà con il pagamento delle sole somme relative a capitale ed interessi, oltre a quanto maturato dall Agente della Riscossione a titolo di aggio su dette somme, alle spese per le procedure esecutive e alle spese di notifica. Saranno poi dovuti gli interessi di dilazione nel caso in cui il contribuente opti per un pagamento rateale. I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo (si tratta degli interessi maturati dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella). Non è obbligatorio regolarizzare tutti i debiti, è infatti possibile scegliere di definire singole partite iscritte a ruolo, anche se contenute nella medesima cartella o nello stesso atto di affidamento. Circolare 4/2016 Pagina 5

La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016. Per beneficiare della rottamazione, i contribuenti interessati dovranno presentare, entro il 31/3/2017, una dichiarazione con cui comunicano all'agente della Riscossione il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, nonché l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. Le rate potranno essere al massimo 5 e saranno suddivise come segue: - il 70% delle somme complessivamente dovute dovrà essere versato nel 2017 in 3 rate, di pari importo, nei mesi di luglio, settembre e novembre; - il restante 30% in 2 rate, sempre di pari importo, nel 2018 nei mesi di aprile e settembre. Il modulo per aderire alla definizione agevolata - scaricabile dal portale di Equitalia - dovrà essere consegnato, insieme ad un documento di identità valido, presso gli Sportelli dell Agente della Riscossione oppure inviato a mezzo mail alla casella e- mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento. Sarà la stessa Equitalia, una volta ottenuta la dichiarazione, a comunicare al contribuente entro il 31/5/2017 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate. La presentazione della dichiarazione comporterà: - la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione; - l'impossibilità per l'agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche; - l'impossibilità per l'agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporterà la decadenza della definizione agevolata ed il conseguente recupero dei carichi originariamente dovuti senza la possibilità di ottenere una nuova rateizzazione. 6. MODELLO F24: SOPPRESSO L OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SISTEMI TELEMATICI PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD 1.000 (D.L. 193/2016, art 7-quater, comma 31) Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto in esame, per i contribuenti non titolari di partita IVA viene soppresso l obbligo di effettuare i versamenti - con saldo di qualsiasi importo diverso da zero - tramite modello F24 per via telematica in assenza di compensazioni. Rimarrà obbligatorio, al contrario, eseguire i versamenti attraverso i servizi telematici, nel caso in cui: - per effetto delle compensazioni effettuate il saldo finale sia di importo pari a zero (utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate ovvero mediante i servizi F24 online, F24 web e F24 cumulativo ); Circolare 4/2016 Pagina 6

- siano state effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (in questo caso sono ammessi l home banking e i servizi messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia). Per i contribuenti titolari di partita IVA nulla cambia. 7. SOPPRESSIONE DI EQUITALIA (D.L. 193/2016, artt.1e 2) A decorrere dall 1/7/2017 è previsto lo scioglimento di Equitalia e l istituzione di un diverso ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, sottoposto all indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell Economia e delle Finanze. È prorogata al 30/6/2017 la possibilità per gli enti locali di avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate. Conseguentemente, gli enti locali (e le società dagli stessi partecipate) potranno deliberare, dall 1/7/2017 l affidamento al nuovo ente anche le attività di accertamento e liquidazione delle proprie entrate, oltre che della riscossione. Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare. Circolare 4/2016 Pagina 7