SCRITTI ESAME AVVOCATO 2016 di Roberto GAROFOLI

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SCRITTI ESAME AVVOCATO 2016 di Roberto GAROFOLI

Maria Chiara PARMIGGIANI Daniela ROCCHI 30 PARERI PENALE SU CASI ESAMINATI DALLA CASSAZIONE NEGLI ULTIMI ANNI

SOMMARIO I. CODICE PENALE PARTE GENERALE Sezione I - CAUSALITÀ, CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE E DELITTO TENTATO 1. Reati omissivi impropri, accertamento della causalità. Cass. pen., sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 22147 5 2. Lesione personale o omicidio tentato. Cass. pen., sez. I, 16 dicembre 2015, n. 26516 15 Sezione II - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO E IMPUTABILITÀ 3. Omicidio volontario e omicidio preterintenzionale. Criterio distintivo. Cass. pen., sez. I, 04 maggio 2016, n. 25175 29 4. Imputabilità e colpevolezza. Dolo e vizio parziale di mente Cass. pen., sez. II, 27 gennaio 2016, n. 6027 41 5. Responsabilità professionale del medico: linee guida. Colpa lieve e colpa grave. Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2015, n. 9923 52 6. Il consenso dell'avente diritto in ambito sanitario. Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2015, n. 21537 65 7. Scriminanti culturali. Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960 76 8. Legittima difesa nei luoghi di privata dimora. Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2014, n. 28802 87 Sezione IV LE CONSEGUENZE DEL REATO 9. Particolare tenuità del fatto compatibilità con gli illeciti caratterizzati dalla presenza di soglie di punibilità e applicabilità a fatti consumati prima del 2015. Cass. pen., S.U., 6 aprile 2016, n. 13681 Cass. pen., S.U., 6 aprile 2016, n. 13682 101 Sezione V ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA 10. Sospensione della prescrizione. Cass. pen., sez. un., 18 dicembre 2014, n. 4909 119 VII

Sezione VI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO 11. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2015, n. 40699 143 Sezione VII DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 12. Oltraggio a pubblico ufficiale. Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2016, n. 15440 161 13. Traffico di influenze illecite e millantato credito: discrimen e profili successori. Cass. pen., sez. VI, 28 Novembre 2014, n. 51688 173 14. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 6259 180 Sezione VIII DELITTI CONTRO L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 15. Falsa testimonianza esimente. Cass. pen., sez. VI, 25 marzo 2015, n. 16443 193 16. Causa di non punibilità ex art. 384, co. 1, c.p. e conviventi more uxorio. Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147 203 17. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni estorsione. Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2016, n. 8096 220 Sezione IX DELITTI CONTRO L INCOLUMITÀ PUBBLICA 18. Commercio di sostanze nocive. Cass. pen., sez. IV, 19 dicembre 2014, n. 3457 235 Sezione X DELITTI CONTRO L AMBIENTE 19. Il reato di disastro ambientale. Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2016, n. 12675 249 Sezione XI DELITTI CONTRO L ECONOMIA PUBBLICA 20. Frode in commercio e configurabilità del tentativo. Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2015, n. 44340 259 VIII

Sezione XII DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA 21 Maltrattamenti e mobbing. Cass. pen., sez. VI, 1 giugno 2016, n. 26766 271 Sezione XIII DELITTI CONTRO LA PERSONA 22. Diffamazione via internet. Cass. pen., sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 31022 283 23. Violenza sessuale e modalità della condotta. Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2015, n. 9221 307 24. Atti persecutori e evento del reato. Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2016, n. 18473 319 25. Accesso abusivo al sistema informatico. Cass. pen., sez. Un., 26 marzo 2015, n. 17325 328 Sezione XIV DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO 26. Furto in abitazione. Cconcetto di privata dimora. Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2015, n. 6210 345 27. Riciclaggio. Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2015, n. 26721 354 II. CODICE DI PROCEDURA PENALE E LEGGI SPECIALI 28. Correlazione tra accusa e sentenza. Diversa modalità della condotta. Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2015, n. 4497 373 29. Reati societari: falso valutativo. Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2016, n. 22474 386 30. Omesso versamento delle ritenute previdenziali. Cass. pen., sez. III, 9 febbraio 2016, n. 14729 404 IX

8. LEGITTIMA DIFESA NEI LUOGHI DI PRIVATA DIMORA 8 LEGITTIMA DIFESA NEI LUOGHI DI PRIVATA DIMORA Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 2014, n. 28802 LA TRACCIA Tizio, viene svegliato sentendo entrare in funzione il sistema di allarme della propria abitazione. Dopo aver preso il fucile (regolarmente denunciato) si affaccia dal balcone e nota, seppur al buio, una persona che si sta impossessando della sua autovettura nel garage. Tizio, quindi, esplode un colpo di fucile, colpendo mortalmente al petto la persona che, nel frattempo, si è messa alla guida dell auto e si sta dirigendo verso il cancello. Tizio, convinto di aver agito correttamente al fine di difendere la sua proprietà, si rivolge ad un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, esponga le problematiche sottese al caso di specie. LO SVOLGIMENTO 1. Fatto e presentazione della questione posta dal caso. Tizio durante la notte ha sentito suonare l allarme di casa e ha sorpreso una persona che si stava impossessando della propria automobile situata nel garage. Di fronte a questa situazione, ha preso il fucile e ha sparato, uccidendo il ladro mentre cercava di uscire dal cancello alla guida della vettura. Al fine di cogliere le possibili implicazioni sul piano penale della condotta di Tizio, è necessario soffermarsi sull istituto della legittima difesa e sui suoi limiti stabiliti dall ordinamento giuridico. 2. Cenni sull istituto. La scriminante della difesa legittima. La legittima difesa è una della cause di giustificazione previste dal nostro ordinamento che trova la sua puntuale disciplina nell art. 52 c.p. Per cause di giustificazioni o scriminanti si intendono quelle particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe reato, tale non è perché la legge lo autorizza o lo impone. Più chiaramente, l ordinamento giuridico considera leciti alcuni comportamenti in ragione della necessità di operare un bilanciamento di interessi contrapposti nel rispetto del principio di non contraddizione. Quindi, in presenza di una scriminante, il reato non si perfeziona in quanto il fatto è integralmente giustificato. 87

PARTE GENERALE SEZIONE III LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO privata dimora, dovranno essere accertati dal giudice tutti i presupposti della causa di giustificazione contemplati dall art. 52, comma 1, c.p., ferma restando in ogni caso la presunzione di proporzionalità secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo. Più chiaramente, ricorre la legittima difesa in uno dei luoghi di cui all art. 614 c.p., ovvero in uno dei luoghi in cui si esercita un attività lavorativa (professionale, commerciale, imprenditoriale), se il soggetto ivi legittimamente presente abbia reagito con un arma regolarmente detenuta o con un altro mezzo idoneo in quanto costretto dalla necessità di difendere, contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta, la propria o l altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui se non vi è desistenza ma il rischio di un aggressione. 5. La giurisprudenza. Cass. pen., sez. I, ud. 25 febbraio 2014, dep. 3 luglio 2014, n. 28802. In materia di legittima difesa domiciliare, la Prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 28802 del 2014, è intervenuta in ordine alla natura giuridica della scriminante prevista dall art. 52 commi 2 e 3 c.p. schierandosi a favore dell orientamento giurisprudenziale secondo cui si avrebbe a che fare con un ipotesi speciale di legittima difesa e non con una scriminante autonoma. In particolare, la Cassazione ha confermato che le modifiche apportate all art. 52 cod. pen. dalla L. n. 59 del 2006, hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell attualità dell offesa e della inevitabilità dell uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell altrui incolumità. Conseguentemente, osservano i giudici di legittimità, anche nell ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell art. 52 c.p., la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza e sussista un pericolo attuale per l incolumità fisica dell aggredito o di altri. 6. Le conclusioni. Non resta che applicare tali princìpi al caso di specie. Tizio, sparando con un fucile legalmente detenuto, ha ucciso una persona mentre questa tentava di realizzare, all interno della sua abitazione, il furto dell automobile. Tizio, pertanto, potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di omicidio, salvo che non si ravvisino nel caso in esame tutti gli estremi della legittima difesa. Ed infatti, non vi è alcun dubbio che egli abbia agito utilizzando un arma legalmente detenuta in uno dei luoghi di cui all art. 614 c.p., ovvero in ogni altro luogo in cui è esercitata un attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Tuttavia, prima di verificare se ricorra nel caso in esame anche il requisito della proporzionalità secondo la presunzione prevista dall art. 52, comma 2, c.p., occorre preliminarmente appurare l esistenza di tutti gli altri elementi strutturali della causa di giustificazione. Se si considera che Tizio ha sparato al buio nella direzione del ladro che si stava allontanando con l automobile, appare sin da subito evidente l impossibilità di applicare la scriminante della legittima difesa, difettando i requisiti del pericolo attuale di un offesa ingiusta e della inevitabilità della difesa. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che il ladro ha, sin da subito, concentrato l attenzione sulla vettura di Tizio, il quale trovandosi sul balcone di casa non era da 90

8. LEGITTIMA DIFESA NEI LUOGHI DI PRIVATA DIMORA reputarsi soggetto ad alcuna minaccia per la propria incolumità. Ciò vale anche per il momento successivo, quando il ladro si era messo alla guida dell auto e ha tentato di scappare via. In merito all eventualità di una reazione alternativa meno dannosa ma ugualmente efficace, appare evidente che Tizio ben avrebbe potuto porre in essere una condotta meno dannosa, quale l esplosione di un colpo in aria a scopo intimidatorio o l esplosione di un colpo indirizzato alle ruote dell auto, ugualmente idonea a mettere in fuga i malviventi. Al contrario, il fatto che Tizio abbia scelto volontariamente di sparare ad altezza d uomo, all interno dell abitacolo della vettura, fa sì che difettino sia i requisiti di cui al comma 1 dell art. 52, sia quelli richiesti dal comma 2 del medesimo articolo (pericolo attuale per la propria incolumità ovvero, nel caso di difesa dei beni propri o altrui, non desistenza e pericolo di aggressione) perché operi presuntivamente il rapporto di proporzione tra azione aggressiva e reazione difensiva. Ne consegue come non possa neppure configurarsi l eccesso colposo di cui all art. 55 c.p., mancando già quella situazione di effettiva sussistenza dei requisiti della singola scriminante di cui si eccedono colposamente i limiti. In merito al profilo soggettivo, invece, si potrebbe sostenere che Tizio abbia sparato al solo fine di spaventare il ladro e farlo desistere. Con ciò si potrebbe tentare di escludere il dolo, residuando però un rimprovero per colpa, peraltro cosciente o con previsione per avere egli indirizzato consapevolmente i colpi nel buio della notte proprio nella direzione del malvivente. Occorre, infine osservare, che a nulla varrebbe invocare l esimente putativa di cui all art. 59 c.p. ai fini della non punibilità della condotta realizzata in quanto, alla luce delle concrete modalità del fatto, si può affermare che l errore di Tizio sulle circostanze della legittima difesa sia caratterizzato da colpa. I RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 52 c.p. Difesa legittima. 1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all offesa. 2. Nei casi previsti dall articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d aggressione. 3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un attività commerciale, professionale o imprenditoriale. 91

8. LEGITTIMA DIFESA NEI LUOGHI DI PRIVATA DIMORA I RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI LE MASSIME I. Non ogni pericolo che si concretizza nell ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva, atteso che dall esame del testo normativo risulta chiaramente, essendo la nuova disposizione inserita dopo l art. 52, comma 1, che restano fermi i requisiti strutturali da tale norma stabiliti e cioè: pericolo attuale di offesa ingiusta, da un lato, costrizione e necessità della difesa, dall altro. Ciò è già stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui le modifiche apportate dalla L. 13 febbraio 2006. n. 59, all art. 52 c.p. hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell attualità dell offesa e della inevitabilità dell uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l incolumità fisica dell aggredito o di altri. Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 2013, n. 691. II. III. IV. I requisiti previsti dall art. 52 c.p., comma 1, con riguardo alla attualità del pericolo della offesa ingiusta ed alla necessità della reazione non sono stati modificati dalla L. del 2006, la quale ha riguardato esclusivamente il criterio della proporzionalità e quindi, in particolare, la configurabilità dell eccesso colposo di legittima difesa laddove risulti che l agente abbia colposamente ecceduto nella difesa del proprio diritto ponendo in essere una reazione sproporzionata all altrui azione aggressiva. Cass. pen., sez. I, 18 aprile 2013, n. 20473. In tema di legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l integrità fisica), ed il danno inflitto con l azione difensiva (la morte dell offensore) abbia un intensità e un incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell inizio dell azione omicida). Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2009, n. 47117. La causa di giustificazione prevista dall art. 52, secondo 2, c.p., così come modificato dall art. 1 l. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione. (Nella fattispecie è stata esclusa la legittima difesa in relazione all omicidio di una persona che si era introdotta con inganno nel condominio dell imputata per ottenere il pagamento di un debito). Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2007, n. 12466. 93

PARTE GENERALE SEZIONE III LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO V. L art. 1 l. 59/2006 ha aggiunto all art. 52 i suoi attuali commi 2 e 3 che in sostanza stabiliscono che se il fatto avviene in un luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, il rapporto di proporzione sussiste pure nel caso in cui un arma legittimamente detenuta venga usata per difendere i propri beni, purché la presenza dell arma non dia luogo a una desistenza dell aggressore, facendo cessare il pericolo di offesa. (Nella specie, il tribunale ha escluso la sussistenza dell esimente stante la fuga dei rapinatori e considerato che i colpi di pistola erano stati esplosi dall imputato contro gli stessi appena fuori dal garage della sua abitazione, vale a dire sulla pubblica strada). Trib. Palermo, 17 dicembre 2007. VI. In tema di legittima difesa, affinché sussista la proporzione fra offesa e difesa occorre effettuare un confronto valutativo, effettuato con giudizio ex ante sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell aggredito che fra i beni giuridici in conflitto. Ne consegue che il requisito della proporzione viene comunque meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell interesse leso (la vita o l incolumità della persona) sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (il patrimonio), ed il danno inflitto (morte o lesione personale) abbia un intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (sottrazione della cosa). Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2004, n. 45407. LA SENTENZA DECISIVA Cass. pen., sez. I, 3 luglio 2014, n. 28802. Estratto Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 29.6.2010 la Corte di assise di appello di Brescia riformava parzialmente la decisione con la quale il Gup del Tribunale di Bergamo, all esito del giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione, aveva condannato M.A. per l omicidio volontario di H.E. contro il quale aveva esploso due colpi di fucile a canne sovrapposte cal. 12, riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Quanto alla ricostruzione del fatto, in entrambe le sentenze si da atto che risultava accertato che intorno alle ore 02.00 della notte ignoti, dopo aver scavalcato il cancello d ingresso ed aver smontato la serratura della porta d accesso, si erano introdotti nell abitazione del M. e si erano portati al primo piano ove erano situate le camere da letto. Era entrato in funzione il sistema di allarme, quindi, il M. si era alzato per effettuare un controllo ed aveva visto nel soggiorno una persona che teneva in una mano una torcia con la quale lo aveva abbagliato e nell altra un oggetto non individuato. Era, allora, rientrato nella camera da letto chiudendo la porta che immette sul soggiorno sbarrandola con un ferro; aveva preso il fucile da caccia, regolarmente denunziato, che nascondeva sotto al letto e si era portato sul balcone che da sul retro della casa dal quale aveva notato una persona che si stava impossessando della sua autovettura Mercedes che si trovava nel garage. Quindi, aveva esploso un primo colpo di fucile - colpendo al petto la persona che alla guida dell auto si stava dirigendo verso il cancello, identificata in H.E. - poi si era portato su un altro balcone ed aveva esploso un altro colpo di fucile, come confermato dal rinvenimento dei due bossoli vuoti sui due diversi balconi. 94