COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE Rep. n. in caso d uso. CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO L anno duemila** il giorno **(**) del mese di ** a Spilimbergo in Piazzetta Tiepolo n. 1, Palazzo Spilimbergo di Sopra - Sede Municipale tra i signori: - per. ind. Pietro De Nardo, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 17.091955 e residente per la carica presso l Ente che rappresenta, il quale agisce in nome e per conto del COMUNE DI SPILIMBERGO,, avente sede in Piazzetta Tiepolo n. 1, titolare del C.F. e p. I.V.A. 00 207 290 933, in qualità di Responsabile dell Area Tecnica (di seguito comodante), e - CAMERIN Giuseppe nato a Spilimbergo il 14/01/1941 residente a Spilimbergo vicolo Mentana, 19, in qualità di Presidente pro-tempore dell Associazione Pescatori Sportivi Laghetto Le Telisse con sede in Frazione Barbeano via delle Prese P. IVA 90008860935(di seguito comodatario) Vista la Delibera di Giunta n. **/** si conviene e stipula quanto segue: 1) Il comodante concede in comodato d uso gratuito al comodatario, che accetta, per l Associazione che rappresenta, comunque, per i propri aventi causa, l utilizzo dell impianto di pesca spartiva realizzato nell area pubblica catastalmente identificata in comune di Spilimbergo fg. 45 mapp.li 73, 206, 208, 209 comprendente il Pagina 1 di 6
laghetto per la pesca sportiva ed i manufatti ad esso collegati, beni siti in Comune di Spilimbergo frazione Barbeano via delle Prese 2) La durata del presente contratto è così stabilita: decorrenza dalla data odierna e scadenza il 31/12/2017. Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'impianto in oggetto al comodante al quale, in ogni caso, nell ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l immediato rilascio. 3) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visitato l'impianto, del quale riconosce l idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Il comodatario si impegna altresì a riconsegnare l immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. 4) Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'impianto, sono a carico esclusivo del comodatario così pure gli interventi periodici ogni altra attività finalizzata alla pulizia ed al decoro dell area esterna di pertinenza dell immobile. Sono altresì a carico dell Associazione le spese derivanti dal funzionamento degli impianti e egli immobili come pure i consumi di energia elettrica acqua, pulizie ecc.. Le manutenzioni straordinarie, come pure gli oneri derivanti dal canone annuo per la fornitura dell acqua da parte del Consorzio Cellina Meduna come stabilito nella convenzione a suo tempo stipulata con detto Consorzio e questa Amministrazione comunale, saranno a carico del comodante. Pagina 2 di 6
5) Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell impianto. E inoltre vietato al comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione immediata del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l immediato rilascio dell'impianto, oltre al risarcimento del danno. 6) Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, fatto salvo il diritto del comodante di pretendere la rimessione in pristino dell immobile. L esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno alla risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso,a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. 7) È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l impianto, salvo congruo preavviso scritto. 8) Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, o dell Associazione che rappresenta o di terzi in genere e lo solleva da Pagina 3 di 6
ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall uso dell impianto in oggetto. Il comodatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di danno o infortuni arrecati a persone o a cose in dipendenza delle attività oggetto della presente convenzione. A tal fine l Associazione è tenuta a stipulare apposita assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi. Copia di questa dovrà essere consegnata al Comune prima dell inizio dell attività.- Il comodante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all impianto stesso. All associazione spetterà il periodico controllo del livello dell acqua all interno del laghetto e l obbligo dell immediata segnalazione scritta all Amministrazione comunale delle sue variazioni Qualora per motivi di forza maggiore il Comune dovesse procedere all asciutta dell invaso, l Associazione preventivamente avvisata provvederà al recupero delle specie ittiche presenti in dette acque al fine del loro salvataggio e del rilascio in acque diverse. In ogni caso al comodante non potranno essere imputate spese alcune relative all acquisto delle specie ittiche destinate al popolamento delle acque nonché, in ogni evenienza, al recupero salvataggio delle stesse. 9) Il comodatario è costituito custode dell'impianto ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti ad esempio da spandimento di acque, fughe Pagina 4 di 6
di gas, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. 10) Resta fin d'ora, assentita la possibilità per il comodatario di svolgere in detta struttura manifestazioni di pesca sportiva dell'associazione stessa, o con l'intervento di altre Associazioni od Unioni Pescatori e la frequentazione da parte di Associazioni Culturali, Sportive, Sociali, Ricreative o di. Allievi e Studenti. In occasione di tali manifestazioni il comodatario potrà allestire spacci temporanei per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche, e predisporre intrattenimenti per i presenti, previa acquisizione delle autorizzazioni di rito. Ogni installazione dovrà essere conforme; alle disposizioni comunali, a quelle igienico-sanitarie, antinfortunistiche e sul supero delle barriere architettoniche vigenti al momento. Per quanto riguarda la normativa specifica sulla somministrazione di alimenti e bevande e per ogni correlato aspetto fiscale resta responsabile il comodatario. 11) Il comodatario è tenuto al rispetto della normativa regionale in materia di pesca sportiva nonché, in generale, delle disposizioni di legge afferenti alla gestione dell'entità immobiliare di cui alla presente convenzione. 12) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato. Pagina 5 di 6
13) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. 14) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Pordenone. 15) Le spese del presente atto, accessorie e conseguenti sono a carico del comodatario. Il presente contratto, trattandosi di comodato d uso, stipulato in forma di scriìttura privata, sarà registrato solo in caso d uso. per il Comune di Spilimbergo P.I. DE NARDO Pietro per l Associazione Sig. Camerin Giuseppe Pagina 6 di 6