Impresa individuale: opposizione alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro- regime fiscale

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Impresa individuale: opposizione alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro- regime fiscale a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter dirigente Tribunale di Vibo Valentia L individuazione dell importo dovuto per il contributo unificato, dei diritti di copia, dell indennità di cui all art. 30 T.U. spese di giustizia e dell eventuale obbligo al pagamento dell imposta di registro, nei procedimenti ordinari e oggi, con le problematiche che vedremo di seguito, nelle cause previdenziali, assistenziali e di lavoro, in materia di opposizione alle cartelle esattoriali e alle sanzioni accessorie ha assunto particolare importanza, a seguito delle modifiche in materia di pagamento nelle iscrizione delle controversie, apportate dalla legge 191/09 1 all articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 2 Il decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge 111/2011, nell aggiungere all articolo 9 DPR 115/2002 il comma 1 bis ha disposto, con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego Sin da subito si è posto il problema del trattamento fiscale a cui sottoporre i ricorsi in materia di lavoro e previdenza e ai fini del presente lavoro in particolare nelle opposizioni alle sanzioni amministrative e/o alle cartelle esattoriali in materia di lavoro e previdenza 3 ed in particolare se trovi o meno l esenzione reddituale nel caso in cui la controversia venga instaurata da una persona giuridica ed in o particolare da una impresa individuale. 4 Il Ministero della Giustizia 5 in tema di determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego- limiti di esenzione ha chiarito che l esenzione riguarderà, tra l altro, le sole persone fisiche il cui reddito imponibile ai fini dell imposta sul reddito, risultante dall ultima 1 Legge finanziaria anno 2010 2 Testo Unico in materia di spese di giustizia) 3 Rientranti nella competenza del tribunale ex art. 22-bis legge 22 novembre 1981 n 689 e nel caso specifico di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria del tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 442 codice di procedura civile 4 Si parla di impresa individuale (forma individuale) quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2º grado) e quella coniugale (formata solo da marito e moglie). 5 con nota circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 1

dichiarazione, sia inferiore a tra volte l importo di euro 10.628,16. Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l esenzione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche, oppure l INPS, questa direzione generale ritiene che non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall articolo 76 del DPR 115/2002, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa. Assodato che le persone giuridiche, stante l indirizzo ministeriale sopra richiamato, sono tenute al pagamento del contributo unificato senza limite di esenzione nasce il problema se l impresa individuale sia o meno equiparabile alla persona giuridica o, data la sua peculiarità, debba, anche ai fini fiscali, essere equiparata alla persona fisica. 6 Per la Corte di Cassazione 7 L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c...omississ...inoltre l esclusione dell impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate. Dalla pronuncia della Corte di Cassazione 8 discende quindi che la parte che agisce nella qualità di impresa individuale è assimilabile ad una persona giuridica. Quindi nella cause in materia di lavoro, assistenziali e previdenziali l impresa individuale sconta il contributo unificato senza esenzione per limite reddituali per come dal richiamato indirizzo ministeriale 9 6 Il codice civile (art. 2082) stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Nell impresa individuale l attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell impresa, che può comunque avvalersi dell ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti. Questa tipologia d impresa si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione. 7 Cassazione Penale, sez. III, sentenza 20.04.2011 n 15657 8 Da ricordare che la richiamata pronuncia della Cassazione penale attiene alla problematica relativa al campo di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 9 Vedi nota n 5 2

Il venir meno dell esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza l oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale ci porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che ci compete, di conseguenza l importo del contributo unificato da pagare e se la procedura soggiaccia al pagamento del diritto ex art. 30 TU spese di giustizia 10, dei diritti di copia e dell imposta di registro. A tal proposito ci viene incontro, anche a seguito dell entrata in vigore dell art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia 11 ai sensi della quale le azioni proponibili in materia di opposizione a cartella di pagamento o di avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative sono: opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689: esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione, onde consentire all interessato di recuperare l esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato commisurato al valore della causa, non è dovuto il diritto ex art. 30 TU spese di giustizia 12, non dovuti diritti di copia 13, provvedimento non soggetto a registrazione. 14 opposizione all esecuzione: allorché si contesti la legittimità dell iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l irrogazione della sanzione o il pagamento di quest ultima. In questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato secondo il valore della causa non è 10 Anticipazioni forfettarie dai privati all erario nel processo civile quantificato in 8 11 vedasi tra l altro, Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2002 n 9498, Cass. Civ., sez II, 8 agosto 2007 n 17445, Cass. Civ. 3 aprile 2009 n 8200) 12 circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 13 circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 14 circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 3

dovuto il diritto ex art. 30 TU spese di giustizia 15, non dovuti diritti di copia 16, provvedimento non soggetto a registrazione. 17 opposizione agli atti esecutivi nel caso in cui si contesti da parte dell interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.,in questo caso riteniamo dovuto il contributo unificato fisso nella misura di 146 non è dovuto il diritto ex art. 30 TU spese di giustizia 18, non dovuti diritti di copia 19, provvedimento non soggetto a registrazione. 20 Spetta alla parte che introduce il ricorso la qualificazione giuridica della domanda (opposizione all esecuzione, opposizione agli atti esecutivi ecc) e la dichiarazione di valore della stessa. Infatti... si osserva che l art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell atto introduttivo, anche nell ipotesi di prenotazione a debito». 21 Se manca la dichiarazione di cui all articolo 14 22, ai sensi dell articolo 13, punto 6, testo unico spese di giustizia il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale ( valore superiore a 520.000 e contributo unificato pari ad euro 1466). Spetta al funzionario che riceve il ricorso e procede all iscrizione al ruolo il controllo in ordine all effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato 23 Inoltre si precisa che gli uffici non possono rifiutare l accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo,esenzioni,ecc.) 24 15 circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 16 circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 17 circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 18 circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 19 circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 20 circolare DAG 14/05/2012.0085934.U 21 Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 dei, Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. 22 Testo Unico spese di giustizia 23 circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008 e circolare a firma del Capo Dipartimento ministero Giustizia del 15.3.2006 24 circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato 4

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