I CONTRIBUTI FIGURATIVI



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I CONTRIBUTI FIGURATIVI Tutte le informazioni relative ai contributi figurativi non riguardano i lavoratori dei Fondi Speciali di previdenza gestiti dall'inps (elettrici, telefonici, dazieri, esattoriali, ecc.) che sono regolati da particolari disposizioni. Quando l'interessato è costretto ad interrompere l'attività per vari motivi (servizio militare, gravidanza, disoccupazione, malattia, cassa integrazione) non vengono più versati i contributi obbligatori legati allo svolgimento di un lavoro. Per evitare che il lavoratore rimanga senza contributi, la legge prevede che vengano accreditati nei suoi confronti i "contributi figurativi". Così l'interessato non ha danni per la pensione e le altre prestazioni. A COSA SERVONO I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione sia per aumentare l'importo della pensione. Soltanto per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contribuzione) non sono utili: o i periodi di malattia; o i periodi durante i quali è stata riscossa l'indennità di disoccupazione. Sono invece utili tutti i periodi di contribuzione figurativa (malattia, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.) nel caso in cui si accede alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi. MASMO 5 ANNI Dall'1.1.1993 i contributi figurativi che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità non devono superare il limite massimo di 5 anni in tutta la vita assicurativa. Tale limitazione, però, vale solo nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi che al 31.12.1992 non hanno contributi presso l'inps. QUALI SONO I periodi per i quali è previsto l'accreditamento figurativo sono: - servizio militare (vedi scheda); - persecuzione politica o razziale (vedi scheda); - malattia e infortunio (vedi scheda); - disoccupazione (vedi scheda); - tubercolosi (vedi scheda); - gravidanza e puerperio (vedi scheda); - aspettativa per cariche pubbliche o sindacali (vedi scheda); - cassa integrazione guadagni (vedi scheda); - calamità naturali (vedi scheda); - mobilità (vedi scheda); - donazione gratuita di sangue (vedi scheda).

CONTRIBUTI FIGURATIVI PER IL SERVIZIO MILITARE Sono validi i periodi di: - servizio militare, obbligatorio o volontario, nelle forze armate italiane. Sono validi anche i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare; - prigionia; - partecipazione alle formazioni partigiane dopo l'8 settembre 1943, come partigiano combattente, se riportati sul foglio matricolare; - servizio nella Croce Rossa Italiana o nel Sovrano Militare Ordine di Malta; - servizio prestato nella Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale; - servizio dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946 nell'unione Protezione Antiaerea (solo per gli uomini); - servizio nel Corpo di Polizia dell'africa Italiana; - servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco come "vigile del fuoco ausiliario" e periodi di servizio svolti tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 dai vigili del fuoco richiamati in servizio continuativo per esigenza di guerra; - servizio militarizzato successivo al 10 giugno 1940; - lavoro coatto o cattività dei civili internati in Germania prima del 15 ottobre 1946; - servizio militare prestato nelle forze armate tedesche nella seconda guerra mondiale dagli altoatesini e dalle persone residenti, prima del 1 gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina D'Ampezzo e di Tarvisio e nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna, che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o sevizie. Foglio matricolare o stato di servizio rilasciato dal Distretto militare o dalle Capitanerie di porto. Per il servizio prestato dopo il 31 dicembre 1945 si può presentare una dichiarazione sostitutiva su un apposito modulo dell'inps. Per l'accredito figurativo è necessario almeno un contributo precedente o successivo al servizio militare.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER PERSECUZIONE POLITICA E RAZZIALE Sono validi i periodi di persecuzione subita da cittadini italiani per la loro attività politica antifascista o per la loro condizione razziale dopo il 1 luglio 1920. Copia della deliberazione della Commissione perseguitati politici, antifascisti e razziali. E' necessario che l'interessato abbia svolto, in qualunque epoca, lavoro dipendente retribuito sottoposto all'obbligo di contribuzione all'inps. Con una recente circolare l'inps ha esteso la possibilità di chiedere l'accredito figurativo per persecuzioni razziali subite fino al 25 aprile 1945, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). COME DI OTTIENE L'ACCREDITO ATTENZIONE: I lavoratori autonomi possono presentare all'inps anche la domanda di riesame per le richieste respinte. I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MOBILITA' Sono validi i periodi in cui è stata riscossa l'indennità di mobilità successivi al 10 agosto 1991. I contributi figurativi sono accreditati dall'inps automaticamente, senza bisogno di alcuna domanda. Condizioni E necessario avere almeno un contributo settimanale obbligatorio accreditato all INPS. I contributi figurativi accreditati sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione anche per quella di anzianità.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER DISOCCUPAZIONE Sono validi i periodi: - successivi al 31 dicembre 1951 durante i quali è stata riscossa l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e non agricola; - successivi al 1 novembre 1974 durante i quali l'interessato ha avuto diritto al trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati; - di riscossione del trattamento speciale di disoccupazione per i dipendenti di aziende industriali non edili. L'accredito spetta soltanto per i periodi in cui l'importo del trattamento speciale comprende l'indennità di disoccupazione; - successivi al 1 settembre 1975 durante i quali i lavoratori delle aziende edili hanno riscosso il trattamento speciale di disoccupazione. E' necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo di disoccupazione. UNICA ECCEZIONE: i periodi di riscossione del trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati e per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera. I contributi figurativi sono accreditati direttamente dall'inps senza bisogno di domanda. I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Sono validi i periodi di sospensione dal lavoro o lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, per i quali è stata concessa la Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. E' necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare figurativamente. I contributi figurativi sono accreditati automaticamente dall'inps senza bisogno di alcuna domanda.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MALATTIA E INFORTUNIO Sono validi i periodi di malattia e inabilità temporanea al lavoro derivante da infortunio di durata non inferiore a 7 giorni. Dal 1 gennaio 1997 cambiano i criteri per la valutazione ai fini pensionistici delle assenze per malattia. Le assenze per malattia senza retribuzione, attualmente riconosciute per 52 settimane nell'intera vita lavorativa, salgono al ritmo di 2 mesi ogni 3 anni sino a raggiungere il tetto di 22 mesi nel triennio 2009-2011; ad esempio nel triennio 2000-2002 sono riconosciute 70 settimane (16 mesi). Per le malattie subite prima del 1 gennaio 1980 e, per quelle non indennizzate dall'inps, anche per i periodi successivi, è necessario presentare: Se l'interessato è assistito da strutture pubbliche: - la certificazione dell'ente mutualistico o dell'ospedale pubblico. Se l'interessato è assistito da strutture private: - la denuncia medica di malattia entro 60 giorni dal suo inizio e la denuncia medica di cessazione entro 15 giorni dalla guarigione. E' necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo di malattia. I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER GRAVIDANZA E PUERPERIO Sono validi i periodi di: - Astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi (due prima la data presunta del parto e tre dopo il parto). La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e protrarre l astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi al parto. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto (in caso di parto prematuro) sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria. - Astensione facoltativa per entrambi i genitori entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi. Il diritto spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi; spetta al padre lavoratore per sei mesi e può essere elevato a sette, sempre che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi. Comunque il periodo complessivo tra i due genitori non può superare gli undici mesi. I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti per quanto riguarda l astensione facoltativa e le assenze dal lavoro per malattia del bambino. In questo caso le assenze possono essere esercitate nei

primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia, quando al momento dell adozione o dell affidamento l età del bambino è compresa tra i sei e i dodici anni. - Assenza dal lavoro per malattia del bambino fra i tre e gli otto anni di vita. Se il bambino ha meno di tre anni non ci sono limiti di durata dell assenza; se il bambino ha un età compresa tra i tre e gli otto anni, l assenza non può superare i cinque giorni l anno per ciascun genitore. - Riposi orari per allattamento (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un ora per orario inferiore a tale limite). La legge prevede il raddoppio delle ore di permesso in caso di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. - Permessi mensili (tre giorni al mese) per i genitori o per i familiari, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado. - Permessi mensili (tre giorni al mese) per la madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore, anche adottivi, di minore con handicap che abbia superato i tre anni di età a condizione che non sia ricoverato. - Assenza per congedo straordinario per l assistenza di soggetti portatori di grave handicap per la durata massima di due anni.il congedo può essere chiesto dai genitori o, in caso di decesso di entrambi, dai fratelli o dalle sorelle, del soggetto handicappato grave, riconosciuto tale da almeno cinque anni. La legge ha introdotto nuovi criteri per l accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra il terzo anno e l ottavo anno di età del bambino, per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni. L accredito figurativo da attribuire a questi periodi, valore convenzionale annuo uguale per tutti, può essere integrato mediante riscatto o mediante autorizzazione ai versamenti volontari. Per tutti gli altri periodi si applicano i criteri fissati dalla precedente normativa. TABELLA RIEPILOGATIVA TIPO DI ASSENZA obbligatoria facoltativa fino a 6 mesi entro i tre anni di vita del bambino facoltativa oltre i 6 mesi - anche se collocati entro il terzo anno di età - e tra il terzo e l ottavo anno di vita del bambino malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni Permessi orari per allattamento CONTRIBUTI FIGURATIVI, calcolati sulla retribuzione effettiva, calcolati sulla retribuzione effettiva, calcolati sul 200% dell assegno sociale, calcolati sul 200% dell assegno sociale, calcolati sul 200% dell assegno sociale RISCATTI NO NO VERSAMENTI VOLONTARI NO NO La legge riconosce alle lavoratrici madri - sulle sole pensioni liquidate con il sistema contributivo - i seguenti periodi di accredito figurativo: per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purchè conviventi, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno per un massimo di 24 mesi. In ogni caso - indipendentemente dal fatto che al momento della maternità la donna lavori o meno - spetta un

anticipo della possibilità di accedere alla pensione nella misura di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi (vedi scheda "Età pensionabile"). LAVORATRICI NON AGRICOLE Per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto: 1) dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione: - della durata effettiva dell'astensione obbligatoria; - del giorno indicato come data presunta del parto nel certificato medico a suo tempo presentato dalla lavoratrice; 2) certificato anagrafico con la data del parto oppure certificato medico con la data dell'aborto; 3) copia dell'eventuale provvedimento dell'ispettorato del Lavoro che ha disposto ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto. Per i periodi di astensione facoltativa dopo il parto: dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'assicurata ha fruito di astensione facoltativa dopo il parto, con l'indicazione della esatta durata dell'assenza. LAVORATRICI AGRICOLE Per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto: 1) certificato anagrafico con la data del parto oppure certificato medico attestante la data dell'aborto; 2) copia dell'eventuale provvedimento dell'ispettorato del Lavoro che ha disposto ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto; 3) certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto a suo tempo rilasciato alla lavoratrice. Per i periodi di astensione facoltativa dopo il parto: atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante gli esatti periodi di astensione facoltativa dopo il parto. TUTTE LE LAVORATRICI Per malattia del bambino: 1) dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di assenza della lavoratrice; 2) certificato medico specialista da cui risulti la malattia del bambino; 3) certificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva. A) Ai fini dell'accredito figurativo, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro devono collocarsi nell'ambito di un rapporto di lavoro assicurato. I periodi di astensione obbligatoria (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) e facoltativa non richiedono, per l'accreditamento dei contributi figurativi, alcuna anzianità contributiva. Nel caso in cui alla lavoratrice viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, sussiste il diritto per l'accredito figurativo corrispondente alla retribuzione mancante. B) I periodi di astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, successivi al 31.12.93, possono essere accreditati con contributi figurativi se la lavoratrice può far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contributi accreditati. I periodi di astensione facoltativa verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, successivi al 31.12.93, possono, invece, essere riscattati se la lavoratrice o il lavoratore, all'atto della domanda, hanno 5 anni di contributi accreditati (vedi scheda "Riscatto dei periodi per assenza facoltativa per gravidanza, puerperio e assistenza disabili).

Nell'ambito del rapporto di lavoro Al di fuori del rapporto di lavoro Assenza obbligatoria ai contributi figurativi ai contributi figurativi avendo almeno 5 anni di contributi per periodi successivi al 31.12..93 Assenza facoltativa ai contributi figurativi Solo riscatto dall'1.1.1994 avendo almeno 5 anni di contributi Alcune assenze non hanno la copertura contributiva ma l interessato può chiedere all INPS il riscatto del periodo. Vedi scheda Riscatto per periodi di assenza facoltativa nello stesso capitolo. I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER TUBERCOLO Sono validi i periodi: - successivi al 25 ottobre 1935 durante i quali l'interessato è stato ricoverato o in cura ambulatoriale o domiciliare con diritto all'indennità giornaliera per tbc; - successivi al 25 ottobre 1935, durante i quali l'interessato aveva diritto a trattamenti post-sanatoriali e l'assegno di cura e di sostentamento; - di frequenza dei corsi di addestramento per assistiti o ex assistiti per tbc presso le scuole di istruzione professionale di Milano, Napoli, Vercurago, e presso la scuola di giardinaggio di Beldosso e periodi di intervallo tra due corsi durante i quali l'interessato aveva diritto all'indennità giornaliera. - almeno un anno di contribuzione effettiva in qualsiasi epoca versata; - un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare. I contributi figurativi per assistenza antitubercolare a carico dell'inps sono accreditati automaticamente senza bisogno di domanda. Occorre invece presentare la domanda per l'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di assistenza antitubercolare non a carico dell'inps.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER ASPETTATIVA NDACALE Sono validi i periodi di aspettativa non retribuita successivi all'11 giugno 1970 per funzioni pubbliche elettive o per cariche direttive sindacali provinciali o nazionali. Per avere diritto all'accreditamento dei contributi figurativi è necessario che non esista l'obbligo del versamento dei contributi per il periodo di aspettativa. La nuova normativa prevede che a partire dal 15.11.96 l'accredito figurativo per le aspettative non retribuite scatta dopo che siano passati 6 mesi dall'assunzione. Per le aspettative iniziate prima della suddetta data non c'è alcuna condizione. Attestazione dello svolgimento delle funzioni pubbliche o delle cariche direttive sindacali; attestazione dell'avvenuto collocamento in aspettativa non retribuita per tutto lo svolgimento delle cariche o funzioni. E' necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare. La domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, per ogni anno solare o frazione di esso, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa. I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER DONAZIONE SANGUE Sono valide le giornate di riposo in cui l'interessato ha donato il sangue. 1) Certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue, dal quale risultino: - i dati anagrafici del donatore; - il carattere gratuito della donazione di sangue; - il giorno e l'ora del prelievo; - la quantità di sangue prelevata; - gli estremi della autorizzazione al prelievo rilasciata dal Ministero della Sanità al Centro presso cui viene effettuata la donazione.

2) Dichiarazione del donatore nella quale sia indicata: - la giornata di riposo di cui ha beneficiato e la retribuzione percepita; - il carattere gratuito della donazione del sangue. E' necessario: 1) che il prelievo di sangue sia stato effettuato presso un Centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un Centro trasfusionale, ovvero presso un Centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità; 2) che il datore di lavoro del donatore abbia ottenuto il rimborso da parte dell'inps della retribuzione corrisposta per la giornata di donazione del sangue; 3) che la quantità di sangue donata abbia raggiunto i 250 grammi. I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER CALAMITA' NATURALI Sono validi i periodi durante i quali i lavoratori hanno riscosso le indennità speciali per i disoccupati dei Comuni colpiti da calamità naturali (alluvioni, terremoti, ecc.), nei limiti stabiliti di volta in volta dalla legge. E' necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare figurativamente.