Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI Sentenza 10 novembre 2015, n. 52

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Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI Sentenza 10 novembre 2015, n. 52 Trasporto merci Trasporto in conto terzi con autocarro autorizzato in conto proprio Opposizione al verbale innanzi all A.G. Competenza a ricevere scritti difensivi Prefetto del luogo della commessa violazione - Competenza del G.d.P. solo contro ordinanza emessa dal Prefetto. Sono applicabili le norme del Codice della Strada, perché il rinvio operato dal 2 comma dell art. 46 L. 298/1974 alle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stato superato dalla nuova formulazione dell art. 204-bis CDS effettuata dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il cui art. 7 così dispone: 1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. (G.d.P. di Gemona del Friuli, 10 novembre 2015, n. 52) (artt. 26 e 46 L. 298/74). [Massima redazionale) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI SENT. _52/2015 R.G. 259/2015 CRON. / REP. / nella persona dell avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 28.08.2015 da: OMISSIS, con proc. e dom. l avv. Carlo Alberto Passannante del Foro di Pordenone (C.F. PSS CLL 70E19 C817H) Contro: OPPONENTE PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA www.asaps.it email: sede@asaps.it

- 2 - per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700012075551 elevato in Osoppo (UD) il 31.07.2015 dalla Polstrada di Pordenone, avente ad oggetto: violazione degli artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974. decisa con dispositivo letto all udienza di discussione del 10 novembre 2015 sulle seguenti conclusioni delle parti: OPPONENTE: Previa sospensione dell efficacia esecutiva della sanzione principale e di quelle accessorie, annullare e/o revocare l impugnato verbale. Spese anche forfettarie 15% e compenso di lite integralmente rifusi, oltre CNA ed IVA. In via subordinata: disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Spese anche forfettarie 15% e compenso di lite integralmente rifusi, oltre CNA ed IVA od in caso integralmente compensati. Con ogni più ampia riserva anche alla luce delle difese della P.A. AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: dichiararsi inammissibile il ricorso. Spese compensate. FATTO E DIRITTO In data 31.07.2015, nel comune di Osoppo (UD), al signor OMISSIS, - nella sua qualità di conducente dell autocarro tg. BK705TY e responsabile in solido (proprietario) -veniva contestata la seguente violazione: Ha violato:... L. 298/74... articolo 26/46... perché alla guida del suindicato autocarro munito di licenza T.M. in conto proprio eseguiva trasporto merci in conto terzi senza la prescritta iscrizione in apposito albo autotrasportatori in conto terzi. Così accertato tramite D.D.T. 43/15 dd. 30.7.2015 emesso da Elektronicarr snc Spilimbergo, via dei Ponti 3 che si allega al presente atto..... Dichiarazioni del conducente: Niente, non lo sapevo. Sanzione amministrativa pecuniaria applicata nella misura ridotta di. 4.130,00. Sanzioni accessorie: ritiro della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo, per mesi tre. Al punto 5a del verbale, sono così indicate le modalità di pagamento: per violazioni diverse dal CDS e L. 727/78 (vedi retro). Al punto 6a del verbale è apposta l indicazione: Scritto difensivo al Prefetto entro 30 gg. Allegate al verbale vi sono le istruzioni per il pagamento e/o per presentare ricorso. Fra queste, è chiaramente indicata - in alternativa al pagamento della sanzione ridotta entro 60 gg. - la possibilità di presentare scritti difensivi alla Prefettura entro 30 gg., ai sensi dell art. 18 L. 689/1981. E specificato che la Prefettura deciderà con ordinanza-ingiunzione ricorribile con le modalità in essa indicate. E inoltre specificato che contro il verbale non si può presentare ricorso all autorità giudiziaria.

- 3 - MOTIVI DELL OPPOSIZIONE Il procuratore dell opponente espone quanto segue: Le contravvenzioni e/o le sanzioni amministrative anche accessorie quali, tra l altro, il ritiro della carta di circolazione ed il fermo amministrativo del veicolo, elevati dalla Sezione Polizia Stradale di Pordenone sono fondati su di una errata rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto e pertanto andranno revocati e/o annullati, quantomeno nei confronti del signor Cozzarizza Walter, per le seguenti ragioni. A) OMESSA E/O INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL VERBALE IMPUGNATO. Il verbale, al punto 6 RICORSI, non indica espressamente il luogo del Prefetto e/o del Giudice di Pace territorialmente competenti (6a - 6b), come non indica espressamente il luogo del Prefetto territorialmente competente ove presentare scritto difensivo al Prefetto entro 30 gg. (addirittura quest ultima indicazione veniva scritta di pugno dall Agente accertatore) (6c). Tantomeno le suddette indicazioni venivano riportate nel retro del verbale in questione ove è contenuta la generica dicitura:... Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione (vedere voce 6a del verbale... ovvero... al Giudice di Pace indicato alla voce 6b del verbale.... Poiché non è dato sapere con certezza quale e dove sia l Autorità ove rivolgere l impugnazione, con conseguente lesione del diritto alla difesa dell asserito trasgressore, il verbale opposto deve considerarsi invalido e/o nullo e/o annullabile, sia per quanto attiene alla sanzione principale che per quanto attiene alle sanzioni accessorie. B) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E/O DI DIRITTO. In data 31.07.2015 il signor OMISSIS, alla guida dell autocarro targato BK705TY, veniva fermato dagli Agenti della Polizia Stradale di Pordenone, i quali gli contestavano l esercizio abusivo dell autotrasporto; ciò in quanto asseritamente munito di licenza in conto proprio e non in conto terzi. Gli Agenti accertatori desumevano un tanto attraverso il documento di trasporto 43/2015, datato 30.07.2015, emesso da Elektronicarr s.n.c. B1) Innazitutto vi è da dire che l autocarro targato BK705TY era già stato venduto dalla impresa individuale OMISSIS, alla società Electronicarr s.n.c. nell anno 2007 per la somma di euro 18.000,00 (doc. 4). Ciò è documentalmente provato dalla fattura 3/2007 emessa dalla ditta individuale a favore della società (si noti che la ragione sociale è stata erroneamente indicata in s.r.l. anzichè in s.n.c., pur combaciando la partita iva) (doc. 4). Pertanto alla data di commissione della asserita infrazione il signor OMISSIS non era più proprietario dell autocarro. B2) In secondo luogo il signor OMISSIS è titolare di licenza per l autotrasporto di cose in conto proprio già dal 20.09.2000. Ciò è documentalmente provato dal provvedimento di licenza n. D5H5MH/BK705TY, datato 04.10.2000, rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ufficio Provinciale di Pordenone, al medesimo OMISSIS, provvedimento relativo proprio all autocarro di cui al presente ricorso targato BK705TY (docc. 5 e 6).

- 4 - B3) In terzo luogo il signor OMISSIS al momento della asserita infrazione stava effettuando un trasporto di merci per la società Elektronicarr s.n.c. (vedasi doc. 2 citato; doc. 7). E documentalmente provato che con atto datato 28.12.2005, a rogiti notaio dott. F. Bandieramonte (rep. 3607), il signor OMISSIS cedeva la propria impresa individuale a favore della società Elektronicarr s.n.c. di OMISSIS & C. (vedasi doc. 1 citato). E altresì documentalmente provato che il signor OMISSIS, sin dal 05.08.2009 è socio amministratore della società Elektronicarr s.n.c. di OMISSIS & C. e da tale data è dotato altresì dei poteri di rappresentanza anche giudiziale (vedasi doc. 1 citato). Ai sensi dell art. 2291 c.c. nella società in nome collettivo i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, mancando nella società di persone quello schermo tipico tra società e soci proprio della società di capitali (ad es. s.r.l. o s.p.a.). Ne consegue che il trasporto eseguito da OMISSIS, per la società Elektronicarr s.n.c. di OMISSIS & C., società di persone di cui è socio ed amministratore solidalmente ed illimitatamente responsabile, non può qualificarsi per conto terzi quanto piuttosto per conto proprio, così venendo a mancare il presupposto della irrogazione della sanzione. Ammesso e non concesso che vi fosse una infrazione, la stessa non poteva certo sostanziarsi nell esercizio abusivo dell autotrasporto, come contestato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudicante, con decreto del 01.09.2015, ha fissato l udienza di discussione del 27.10.2015, sospendendo l esecutività del verbale opposto. Su istanza del procuratore dell opponente, dd. 02.09.15, il Giudicante ha rinviato la causa all udienza del 29.10.2015. Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti e le controdeduzioni in data 19.10.15, osservando, tra l altro, quanto segue: Con riferimento alla nota a margine indicata, non essendo tutt'oggi intervenuto il pagamento in misura ridotta, si trasmette il verbale di contestazione indicato in oggetto, debitamente notificato, unitamente al verbale di fermo amministrativo del veicolo. Anzitutto, si eccepisce sull'ammissibilità dell'impugnazione del verbale di contestazione direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di norma che, ancorché complementare al codice della strada, non è disciplinata nell'aspetto sanzionatorio del Titolo VI dello stesso codice, fatta eccezione per quanto riguarda l'applicabilità delle sanzioni accessorie. La sanzione in esame è riconducibile alla disciplina della L. 689/81, che prevede il preventivo esame dinanzi all'autorità amministrativa e che, per l'impugnazione della successiva ordinanza, attribuisce comunque la competenza al Tribunale nel caso in cui sia applicata una sanzione diversa da quella pecuniaria. La Prefettura ha fatto pervenire la sua comparsa di costituzione e risposta in data 22.10.15, osservando tra l altro quanto segue: Preliminarmente, si eccepisce che il presente ricorso non risulta ammissibile, atteso che, come evidenziato dal Comando accertatore con il rapporto n. 8964/221.4 {ID 193642), datato 16/10/2015, l'art. 26 della Legge 06/06/1974 n. 298 è norma complementare del Codice della Strada e, di conseguenza, soggetta alla disciplina della Legge 24/11/1981, n. 689, che prevede la

- 5 - possibilità di presentazione di scritti difensivi, avverso il verbale di contestazione, esclusivamente al Prefetto (art. 18). All udienza di discussione l avv. Carlo Alberto Passannante ha depositato una nota a verbale nella quale respinge l eccezione d inammissibilità del ricorso formulate dalla Prefettura, citando giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. SS.UU. 7580/2009) e di merito ed osserva che l inammissibilità opposta dalla Prefettura discende dalla circolare del Ministero dell Interno prot. n. M/6326/19 del 02.05.2000, norma di rango inferiore rispetto alle norme che regolano la materia e la attribuiscono alla cognizione del Giudice di Pace (art. 204 bis CDS, richiamato dall art. 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298). Ribadite le altre eccezioni di merito. Il Giudicante ha rinviato la causa all udienza del 10.11.2015 per poter studiare accuratamente le norme e la giurisprudenza citate dal procuratore dell opponente. All udienza del 10 novembre 2015 il procuratore dell opponente ha insistito per l accoglimento delle proprie istanze. Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha dato lettura del dispositivo ed ha trattenuto la causa a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva il Giudicante che la censura dell Amministrazione opposta è assorbente rispetto alle eccezioni di diritto e di merito spiegate dall opponente. In diritto, osserva che non sono applicabili le norme del Codice della Strada, perché il rinvio operato dal 2 comma dell art. 46 L. 298/1974 alle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stato superato dalla nuova formulazione dell art. 204-bis CDS effettuata dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il cui art. 7 così dispone: 1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Come si vede, la nuova norma si riferisce esplicitamente alle violazioni del codice della strada. Sono pertanto inapplicabili le norme precedenti e la precedente giurisprudenza di legittimità citata dall opponente. Sono invece applicabili le seguenti norme: Art. 16. L.689/1981. - Pagamento in misura ridotta. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Art. 17 L.689/1981. - Obbligo del rapporto Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,

- 6 - con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Art. 18 - L.689/1981. Ordinanza-ingiunzione Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Art. 22 - L.689/1981. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Per mero scrupolo, osserva infine il Giudicante che nella fattispecie gli accertatori hanno chiaramente indicato a verbale le modalità di pagamento e/o di opposizione: al punto 5a del verbale, sono così indicate le modalità di pagamento: per violazioni diverse dal CDS e L. 727/78 (vedi retro) ; al punto 6a del verbale è apposta l indicazione: Scritto difensivo al Prefetto entro 30 gg. Inoltre, allegate al verbale vi sono le istruzioni per il pagamento e/o per presentare ricorso. Fra queste, è chiaramente indicata - in alternativa al pagamento della sanzione ridotta entro 60 gg. - la possibilità di presentare scritti difensivi alla Prefettura entro 30 gg., ai sensi dell art. 18 L. 689/1981; è specificato che la Prefettura deciderà con ordinanza-ingiunzione ricorribile con le modalità in essa indicate; è inoltre specificato che contro il verbale non si può presentare ricorso all autorità giudiziaria. Lo stesso procuratore dell opponente dà atto che nel retro del verbale è indicato il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Pertanto, l opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile, con revoca dell ordinanza di sospensione dell efficacia esecutiva del verbale opposto, pronunciata con il decreto dd. 01.09.2015. Le spese vanno compensate, come da richiesta congiunta delle parti. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

- 7 - Revoca la propria ordinanza del 01.09.2015. Dichiara inammissibile l opposizione di C. W., nato a Spilimbergo il 21.12.1953, ivi residente in via Vittorio Veneto n. 1, (C.F. CZZ WTR 53T21 I904U), in proprio nonché quale socio amministratore e legale rappresentante della società Elektronicarr s.n.c. di Cozzarizza Roberta & C., avente sede legale in Spilimbergo (PN), via dei Ponti n. 3, (C.F./P.IVA 01560890939), avverso il verbale di contestazione n. 700012075551 elevato in Osoppo (UD) il 31.07.2015 dalla Polstrada di Pordenone. Spese compensate. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Così deciso in Gemona del Friuli il 10 novembre 2015. Si comunichi a mezzo fax (art. 136 c.p.c.). Depositata in Cancelleria Il IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE avv. Vincenzo Zappalà IL CANCELLIERE