Alla cortese attenzione Onorevole Gianfranco Conte Presidente VI Commissione Finanze Onorevoli membri VI Commissione Finanze Camera dei Deputati Piazza Montecitorio, 1 - Roma Milano, 25 luglio 2012 Egregio Presidente, in riferimento alla Sua gentile risposta alla nostra richiesta di audizione innanzi la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, nell ambito dell esame dello schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al d. lgs. 13 agosto 2010 n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al Titolo V del Testo Unico Bancario, prendiamo atto della decisione dell Ufficio di Presidenza di non poter procedere allo svolgimento delle audizioni delle parti interessate e, come da Vostra richiesta, inviamo una memoria scritta auspicando che le nostre indicazioni possano essere positivamente accolte dalla Commissione. Ci preme sottolineare che Anasf, Associazione Nazionale Promotori Finanziari, esprime plauso ed apprezzamento circa il contenuto dello schema di decreto correttivo in oggetto, recante significative e condivisibili disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi. Occorre però segnalare che, nello schema, sono contenute talune clausole che, se confermate in sede parlamentare, potrebbero indurre l interprete a letture ed attribuzioni di significato fuorvianti e certamente non previste dall estensore del testo.
In base a ciò riportiamo le nostre considerazioni. **** Proposta di modifica all art. 6 comma 1, lett. a), n. 5 e all art. 10 comma 4 bis del Dlgs 13 agosto 2010 n. 141. Considerazioni preliminari Nell art. 10 dello schema di decreto viene introdotto il comma 4 bis dell art. 17 d. lgs. n. 141/2010 avente il seguente tenore: L attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisisti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato in via informatica. L esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli. La disposizione, in quanto stabilente la compatibilità tra l attività di agente in attività finanziarie e quella di promotore finanziario, va senz altro salutata con favore in quanto espressione del principio di libertà di iniziativa, lavorativa e professionale. Essa, inoltre, si pone in linea di continuità con i comunicati interpretativi della Consob. Ed infatti, per quanto sulla questione della compatibilità tra la figura del promotore finanziario e quella dell agente in attività finanziaria, non si riscontrassero, ante riforma ex d. lgs. n. 141/2010, prese di posizione ad hoc, la Consob aveva ritenuto la compatibilità tra l attività di promotore finanziario e quella di procacciatore di contatti bancari per la concessione di finanziamenti, dovendo però ogni volta il promotore finanziario/procacciatore segnalare alla clientela lo svolgimento dell una oppure dell altra attività, quale espressione dell ordinato svolgimento dell attività di promotore finanziario (com. n. 97013051/1997). E certo che tale disposizione ha riguardo alla situazione del promotore finanziario che, al di fuori dell attività che egli svolga per la preponente (banca, impresa di investimento, intermediario finanziario: cfr. art. 31, comma 1, T.U.F.), intende svolgere ulteriore e differente attività di agente in attività finanziaria: non a caso nell ultimo periodo del comma viene
precisato, per l appunto, che l esercizio di queste attività viene assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. Viene però segnalata l eventualità che, permanendo la formulazione attuale della norma, essa possa essere intesa (ed anzi fraintesa), nel senso che il promotore finanziario, allorquando promuova e concluda contratti relativi alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di servizi di pagamento per conto della propria preponente, e dunque nel contesto del rapporto di agenzia o di lavoro subordinato che egli ha con la predetta nella sua qualità di promotore finanziario, debba iscriversi all elenco degli agenti in attività finanziaria. Tale possibile lettura della norma che, si conviene, non trova espresso richiamo letterale, né supporto logico giuridico sarebbe di notevole pregiudizio per il promotore finanziario, il quale si troverebbe nell impossibilità di collocare i prodotti di erogazione distribuiti dalla propria mandante, se non dopo aver conseguito l iscrizione quale agente in attività finanziaria: con conseguente duplicazione degli oneri di iscrizione, contributivi, di regime di vigilanza e disciplinare, venendosi paradossalmente a frazionare l attività del promotore finanziario a seconda del prodotto da collocare (di erogazione piuttosto che strumento finanziario) e a vulnerarsi l unicità della figura normativa dello stesso professionista (come noto, disciplinata dall art. 31 T.U.F. e, in via regolamentare, dalla Delibera Consob n. 16190/2008). Tale possibile distorsione sul piano interpretativo della norma era già stata segnalata dall ANASF al Ministero dell Economia e Finanze in occasione dei lavori di consultazione sullo schema di decreto, trattandosi di rilievi sostanzialmente condivisi dall Organismo per la Tenuta dell Albo dei Promotori Finanziari (APF) e dalle organizzazioni rappresentative degli intermediari finanziari (ABI e Assoreti), non pervenendosi peraltro all auspicato correttivo. Giusto al fine di evitare errata lettura della norma si ripropone in sede parlamentare la seguente: Proposta di emendamento Art. 6 (modifiche all art. 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141) Il comma 1, lett. a), n. 5, è sostituito dal seguente:
<<5) Il comma 8 è sostituito dal seguente: Non occorre l iscrizione nell elenco tenuto dall Organismo previsto dall art. 128-undecies del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 ove il promotore finanziario regolarmente iscritto all albo previsto dall art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 promuova e collochi contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma oppure relativi alla prestazione di servizi di pagamento, per conto del soggetto abilitato che gli ha conferito l incarico di promozione finanziaria. Il soggetto abilitato cura l aggiornamento professionale del promotore finanziario, assicura il rispetto della normativa del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e risponde per il danno cagionato nell esercizio dell attività prevista nel presente comma, anche se conseguente a responsabilità accertata in sede penale >>. Motivazione La suggerita integrazione mira ad impedire che possa darsi una lettura discorsiva della norma di cui al comma 4 bis dell art. 17 Dlgs n. 141/2010, tale per cui il promotore finanziario che, nell ambito e nel contesto del proprio rapporto professionale con l intermediario di appartenenza (banca o sim), collochi prodotti di erogazione o servizi di pagamento, si trovi nella incongrua necessità di provvedere all iscrizione nell elenco degli agenti in attività finanziaria. Ciò che darebbe luogo alle segnalate non giustificabili e non tollerabili duplicazioni di adempimenti, discipline, oneri di controllo, oneri contributivi, etc., tali oltretutto da tradursi in diseconomie destinate a ricadere sul cliente. Da tale proposta discende a cascata l ulteriore modifica dello schema di decreto correttivo: Art. 10 (Modifiche all articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141) Il comma 4 bis è preceduto alla locuzione: <<Fatto salvo quanto previsto dall art. 128-quater, comma 8, >>. Vedi motivazione precedente. Motivazione
*** Proposta di modifica all art. 10 comma 4-ter del Dlgs 13 agosto 2010 n. 141. Considerazioni preliminari Nell art. 10 dello schema di decreto viene introdotto il comma 4-ter dell art. 17 Dlgs. n. 141/2010 avente il seguente tenore: L attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né di consulenza finanziaria prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La disposizione ha all evidenza riguardo alla figura del consulente finanziario (art. 18-bis T.U.F.) e della società di consulenza finanziaria (art. 18-ter cit.): ai soggetti cioè che, unitamente agli intermediari abilitati di cui all art. 18 cit. (banche ed imprese di investimento) svolgono in modo autonomo e a titolo proprio, il servizio di consulenza. La ratio della disposizione è quella di evitare possibili commistioni tra figure professionali autonome ed altre che sono legate a contratti di carattere commerciale con le preponenti. Il passaggio è bene enucleato nello Schema di relazione illustrativa, sub art. 10, ove viene affermato che la disposizione in oggetto, che interviene sull art. 128-quater, comma 8, T.U.B., propone di disciplinare la materia distinguendo tra canali indipendenti (mediatore, broker assicurativo e consulente) e canali captive (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo). Occorre però rammentare che il promotore finanziario non solo offre e colloca il servizio di consulenza finanziaria, ma spesso viene preposto dal soggetto abilitato di appartenenza allo svolgimento di tale servizio: ciò sempre per conto dell intermediario, che percepisce dal cliente il corrispettivo del servizio e lo retrocede pro quota al promotore finanziario. Ed anzi, specie a seguito nel recepimento nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria c.d. MiFID in tema di strumenti finanziari e servizi di investimento, il servizio di consulenza finanziaria è venuto ad assumere un ruolo chiave nel rapporto di investimento. Se così è, allora la formulazione della norma come contenuta nello schema, avente riguardo alla consulenza finanziaria tout court e non già al soggetto che svolge in maniera autonoma il servizio di consulenza, potrebbe portare ad una errata lettura, tale da impedire al promotore finanziario lo svolgimento del servizio di consulenza, in quanto incompatibile: e ciò in una
situazione in cui non si pone incompatibilità alcuna, posto che il servizio di consulenza è riconducibile al soggetto abilitato e non già al promotore finanziario, che è stato preposto dal primo allo svolgimento del servizio. Proposta di emendamento Art. 10 (Modifiche all art. 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141) Il comma 4-ter è sostituito dal seguente: <<L attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l attività di consulente finanziario di cui all art. 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all art. 18-ter del predetto decreto legislativo>>. Motivazione La suggerita modifica mira ed evitare che, in sede applicativa della norma, equivocandosi sul tenore letterale della disposizione e al di fuori di ogni canone di ragionevolezza, possa ritenersi impedito al promotore finanziario di svolgere il servizio di consulenza al cliente per conto dell intermediario di appartenenza. *** Auspicando che la Commissione possa dare un riscontro positivo alle nostre proposte di modifica, con l'occasione invio i più cordiali saluti. Maurizio Bufi Presidente ANASF