Commenti alle modifche del RE Roma, febbraio 2008

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Commenti alle modifche del RE Roma, febbraio 2008"

Transcript

1

2 Commenti alle modifche del RE 2008 Roma, febbraio 2008 Regolamento Emittenti Modifiche alle disposizioni in materia di prospetto relativo all offerta pubblica o all ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato FUNZIONE COMPLIANCE MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1

3 Articolo 8 comma 1 Approvazione del prospetto e supplemento La comunicazione prevista dall art. 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la comunicazione o i documenti dalla stessa allegati sono incompleti, la Consob ne informa l emittente o l offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob tutti i documenti e gli elementi richiesti. I documenti e gli elementi mancati sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l emittente o l offerente ha ricevuto la richiesta. La comunicazione prevista dall art. 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la comunicazione o i documenti dalla stessa allegati sono incompleti, la Consob ne informa l emittente o l offerente entro dieci giorni e la comunicazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob tutti i documenti e gli elementi richiesti. I documenti e gli elementi mancati sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l emittente o l offerente ha ricevuto la richiesta. Articolo 8 comma 5 Approvazione del prospetto e supplemento La Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro sessanta giorni nel caso previsto al comma 2, o entro novanta giorni nel caso previsto dal comma 3, dalla presentazione della domanda iniziale, ancorché incompleta. La Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro sessanta giorni nel caso previsto al comma 2, o entro novanta giorni nel caso previsto dal comma 3, dalla presentazione della domanda iniziale, ancorché incompleta. MOTIVAZIONE Il testo dell art. 8, ai commi 1, 2 e 4 prevede termini di scadenza espressi in giorni lavorativi, mentre al comma 5 è prevista una durata massima di istruttoria di 60 e 90 giorni che si ritiene debbano essere di calendario. Questo comporta che l Autorità avrebbe, nel caso in cui siano necessarie informazioni supplementari, fino a 50 giorni lavorativi (corrispondenti a 70 giorni di calendario) per il rilascio dell autorizzazione. Di conseguenza l emittente e/o l offerente avrebbe in totale solo 20 giorni di calendario, per ottemperare sia alla richiesta di integrazioni sia alla successiva richiesta di informazioni supplementari da parte dell Autorità. Si chiede pertanto, al fine di porre effettivamente sullo stesso piano l Autorità e i richiedenti le autorizzazioni di rendere anche i giorni previsti dai commi 1, 2 e 4 giorni di calendario e non giorni lavorativi. La Direttiva non prevede un meccanismo esplicito di silenzio assenso per cui, una mancata decisione dell Autorità competente entro i termini massimi previsti per la durata dell istruttoria, comporti un implicita approvazione del prospetto. Nel testo da Voi proposto i termini sono perentori solo per l emittente e/o l offerente; si chiede pertanto per controbilanciare tale sfavore del richiedente l autorizzazione di voler valutare la possibilità di un implicita approvazione della documentazione fornita all Autorità, qualora siano decorsi i termini per eccepire l incompletezza della comunicazione (10 giorni), o la necessità di informazioni supplementari (10 o 20 giorni), con il conseguente inizio del termine (10 o 20 giorni) per l approvazione. Si chiede inoltre, di non considerare ai fini della completezza l informativa periodica regolare (trimestrale o semestrale), la cui inclusione, necessaria ed opportuna ai fini informativi, non deve costituire causa di interruzione dei termini, specie se la stessa è in linea con le aspettative e non evidenzi aspetti di carattere straordinario già indicati nel prospetto. 2

4 Si allega una tabella esemplificativa Regolamento Emittenti modifiche in materia di prospetto di offerta e di ammissione alla negoziazione Riferimenti normativi Regolamento Emittenti Art. 8 TUF Art Art bis Approvazione del Prospetto Termini istruttori esemplificazione o comunicazione formale all autorità competente da parte di emittente senza valori mobiliari ammessi alle negoziazioni o se la documentazione è incompleta Consob informa l emittente o l offerente entro 10 giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui pervengono a consob tali documenti o integrazioni da parte dell emittente entro 10 giorni TEMPO MASSIMO T = 0 T = 10 (14) o interruzione dei termini per richiesta informazioni supplementari entro 20 giorni T = 30 (42) o invio delle informazioni supplementari da parte dell emittente entro 20 giorni o salvo nuove richieste, l Autorità ha 20 giorni per approvare il prospetto T = 50 (70) o si evidenzia così che l Autorità ha fino a 70 giorni di calendario (riportati fra parentesi) per ottemperare ai propri obblighi. o all emittente e/o offerente rimangono solo 20 giorni di calendario 3

5 Articolo 33, comma 1, let. a-bis) Definizione di investitore qualificato Rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali: 1. le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all articolo 18 del Testo unico bancario, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolarmente aventi come esclusivo scopo sociale l investimento in strumenti finanziari; 2. i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili; 3. le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia e iscritte nel registro previsto dall art. 33-bis; 4. le persone giuridiche che non soddisfano due dei tre criteri prevista dall articolo 3, comma 1, lettera b); 5. le persone fisiche residenti in Italia e iscritte nel registro previsto dall articolo 33-bis. Rivolte a clienti professionali fino alla data di entrata in vigore del Registro disciplinato dall art. 33-bis ovvero investitori qualificati, intendendosi per tali: 1. le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all articolo 18 del Testo unico bancario, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolarmente aventi come esclusivo scopo sociale l investimento in strumenti finanziari; 2. i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili; 3. le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia e iscritte nel registro previsto dall art. 33-bis; 4. le persone giuridiche che non soddisfano due dei tre criteri prevista dall articolo 3, comma 1, lettera b); 5. le persone fisiche residenti in Italia e iscritte nel registro previsto dall articolo 33-bis. MOTIVAZIONE Si rappresenta che, fino al 1 gennaio 2009, data in cui entrerà in vigore il Registro delle persone fisiche, disciplinato ex art. 33-bis RE, le persone fisiche dovranno essere escluse dall elenco degli investitori qualificati. Tale aspetto penalizza gli emittenti in sede di collocamento istituzionale, in quanto vengono in tal modo esclusi dal book building tutti i clienti persone fisiche classificate come Cliente Professionale ai sensi della MiFID. Si chiede pertanto di rendere tale Registro operativo in tempi rapidi, così da poter includere nella classificazione di Investitore Qualificato, anche il cliente persona fisica con i requisiti adeguati, ovvero, data la sostanziale equivalenza dei requisiti previsti per essere classificato Cliente Professionale ex MiFID con quella di Investitore Qualificato ex Direttiva Prospetti, di considerare in via transitoria, fino al giorno di entrata in vigore del Registro, i Clienti Professionali, parificati agli Investitori Qualificati. 4

6 Inoltre, in considerazione del fatto che l Allegato I della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) indica tra i servizi e le attività di investimento il Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, si chiede se, in sede di Collocamento Istituzionale nell ambito di una Offerta Globale, sia coerente applicare le categorie di classificazione della clientela previste dalla Direttiva MiFID o piuttosto quelle previste dalla Direttiva Prospetti. 5

7 Articolo 60, comma 2 Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto Fermo restando quanto previsto dall articolo 55, comma 1, il prospetto relativo all ammissione alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico di valori mobiliari è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell offerta Fermo restando quanto previsto dall articolo 55, comma 1, il prospetto relativo all ammissione alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico di valori mobiliari è pubblicato entro il giorno di inizio del periodo d offerta MOTIVAZIONE Il testo proposto è in linea con l articolo 14.1 della Direttiva. La modifica proposta renderebbe possibile la chiusura anticipata dell offerta almeno nel caso in cui il prospetto sia stato pubblicato entro il giorno di inizio del periodo d offerta. 6

8 ULTERIORI PROPOSTE PER LA COMMISSIONE Con l occasione delle modifiche al Regolamento Emittenti poste in consultazione, poniamo all attenzione di Codesta Spettabile Commissione alcuni ulteriori aspetti: 1. Ai sensi dell art. 5.4 RE, l emittente e/o l offerente e gli altri soggetti responsabili del prospetto sottoscrivono la dichiarazione di responsabilità previste. L Allegato 1A, lett. c) prescrive che la dichiarazione dell emittente e/o dell offerente debba essere sottoscritta altresì dal rispettivo Organo di Controllo. Si chiede di verificare la necessità di acquisire la firma di tale Organo, non prevista dalla Direttiva. Inoltre, in caso di adozione del sistema dualistico, si riscontrano delle difficoltà nell individuare quale sia effettivamente l Organo preposto a tale firma. A questo proposito si evidenzia che il Consiglio di Sorveglianza può non essere l equivalente del Collegio Sindacale infatti in molte realtà è un organo di supervisione strategica, che non entra nel merito delle gestione ordinaria. Spesso il Consiglio di Sorveglianza è espressione della proprietà e privo del requisito di indipendenza tipico di un Organo di Controllo. 2. Si chiede conferma che, in caso di emissioni obbligazionarie al pubblico in Italia sulla base di un Base Prospectus approvato dall Autorità di un altro Stato membro (e quindi sottoposte alla legislazione di tale Stato membro), quindi passaportato in Italia ai sensi della Direttiva Prospetti, non vi siano obblighi a carico dell emittente e del responsabile del collocamento ai sensi del RE, con riferimento, in particolare. agli obblighi informativi post offerta. 3. Si rappresenta che il Documento di valutazione, previsto dall Allegato 1A lett. m) del RE è finalizzato a fornire una valutazione economica dell emittente, pertanto non è indicativo del prezzo d offerta. Si chiede quindi di voler riconsiderare la necessità di fornire questo documento non previsto dalla Direttiva Comunitaria. In via subordinata, qualora si intenda ottenere un indicazione del possibile range di prezzo, si chiede che tale documento possa essere fornito 20 giorni dopo la completezza della Comunicazione, al fine di rappresentare informazioni relative ai comparables, il più possibile aggiornate, attendibili e vicine alle indicazioni del mercato. 7

SESTA EMISSIONE BTP ITALIA TABELLA INFORMATIVA e MODALITA OPERATIVE

SESTA EMISSIONE BTP ITALIA TABELLA INFORMATIVA e MODALITA OPERATIVE SESTA EMISSIONE BTP ITALIA TABELLA INFORMATIVA e MODALITA OPERATIVE Emittente Rating Periodo di Prima fase del periodo di Soggetti che possono partecipare Chiusura delle prima fase Comunicazione dell eventuale

Dettagli

DOCUMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

DOCUMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA DOCUMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Classificazione della Clientela 2 di 8 03.0.13142-03/2011 1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate La classificazione del

Dettagli

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI A LLEGATO TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI art.1, lett. a), Sim iscritte nell Albo (incluse le fiduciarie) 2.1, 18.754/2013 art.1, lett. b), Imprese di investimento comunitarie con succursale

Dettagli

La Normativa Mifid in Circoscrizione

La Normativa Mifid in Circoscrizione La Normativa Mifid in Circoscrizione 20 Ottobre 2016 Relatore: Dr. Davide Rivero AGENDA Il Premessa Contesto e finalità normativa Aree impattate dalla normativa Funzionamento e trasparenza dei mercati

Dettagli

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2, Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Gazzetta

Dettagli

SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL EMITTENTE

SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL EMITTENTE Banca di Legnano Società per Azioni Sede sociale e direzione generale in Legnano (MI), Largo F. Tosi n. 9 Società appartenente al Gruppo BIPIEMME Iscritta all albo delle banche al n. 5542 Capitale sociale

Dettagli

STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Approvato con delibera del N 4 Consiglio di Amministrazione del 24/02/2010 Data di efficacia: 01/04/2010 2 INDICE 1 PREMESSA...4 2 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE

Dettagli

Corporate and Investment Banking

Corporate and Investment Banking Corporate and Investment Banking Cornice Normativa: il Testo Unico Finanziario UNIVERSITÀ LUMSA ROMA A.A. 2018/2019 PROF. NICOLA CIAMPOLI Quadro normativo Obiettivo: stabilità, efficienza, trasparenza

Dettagli

Politica di classificazione della clientela adottata da Banca Mediolanum

Politica di classificazione della clientela adottata da Banca Mediolanum Politica di classificazione della clientela adottata da Banca Mediolanum Edizione ottobre 2008 Versione 2.0 Indice INDICE... 2 1 PREMESSA... 3 2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 3 3 REGOLE DI CLASSIFICAZIONE

Dettagli

PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Innovazione Finanziaria Sim S.p.A. Approvata dal consiglio d'amministrazione in data 27 luglio 2018 Versione 3.0 Innovazione Finanziaria SIM S.p.A. Sede

Dettagli

Le Società di Intermediazione Mobiliare

Le Società di Intermediazione Mobiliare Le Società di Intermediazione Mobiliare Autore: Alessandra Concas In: Diritto civile e commerciale Le società di intermediazione mobiliare (SIM) sono società per azioni che svolgono l'attività di intermediazione

Dettagli

STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA BANCA POPOLARE VESUVIANA SOCIETA COOPERATIVA STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Delibera Consob n. 16190 Parte II Titolo I Art. 35e 36 del Regolamento Intermediari Direttiva comunitaria MiFID

Dettagli

D E L I B E R A : Articolo 1. Misura della contribuzione

D E L I B E R A : Articolo 1. Misura della contribuzione DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA, AI SENSI DELL ART. 40 DELLA LEGGE N. 724/1994, PER L ESERCIZIO 2017 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974,

Dettagli

Roma, 20 dicembre Il Presidente vicario: GENOVESE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Roma, 20 dicembre Il Presidente vicario: GENOVESE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA tra il 2 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2018, prima dell ottenimento del relativo provvedimento di approvazione; m 2) a seguito della comunicazione di cui all art. 94, comma 1 ovvero di cui all art. 102,

Dettagli

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA DELIBERA 20 dicembre 2017 Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2018. (Delibera

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N /98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE. 27 luglio 2006

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N /98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE. 27 luglio 2006 MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

EXECUTION POLICY PER OPERAZIONI IN DERIVATI OVER THE COUNTER DEXIA CREDIOP S.P.A.

EXECUTION POLICY PER OPERAZIONI IN DERIVATI OVER THE COUNTER DEXIA CREDIOP S.P.A. EXECUTION POLICY PER OPERAZIONI IN DERIVATI OVER THE COUNTER Gentile Cliente, DEXIA CREDIOP S.P.A. la Direttiva Comunitaria 2014/65/UE ( MiFID II ), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in continuità

Dettagli

Rendiconto attività di gestione dei reclami. Veneto Banca. Anno 2016

Rendiconto attività di gestione dei reclami. Veneto Banca. Anno 2016 Rendiconto attività di gestione dei reclami Veneto Banca Anno 2016 APRILE 2017 1 TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI (Provvedimento

Dettagli

SUPPLEMENTO PROSPETTO DI BASE

SUPPLEMENTO PROSPETTO DI BASE VENETO BANCA Società cooperativa per azioni Sede legale in Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall Armi, 1, Cod. ABI 5035.1 C.C.I.A.A.:TV N. 88163 C.F./P.IVA/ Registro Imprese Treviso N. 00208740266 Patrimonio

Dettagli

PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

PRIMO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE Sede Legale: Corso della Repubblica, 2/4 Forlì Capitale Sociale e Riserve al 11 maggio 2014 Euro 102.462.022,95 Partita IVA 00124950403 Iscritta al registro delle Imprese Forlì-Cesena al numero 132929

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE di Offerta di prestiti obbligazionari denominati

CONDIZIONI DEFINITIVE di Offerta di prestiti obbligazionari denominati Sede legale in Via C. Carcano n. 6-24047 Treviglio (Bergamo) Sito internet : www.cassaruraletreviglio.it Iscritta all Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia al n. 3148 Iscritta all Albo delle Società

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA, AI SENSI DELL ART. 40 DELLA LEGGE N. 724/1994, PER L ESERCIZIO 2015 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno

Dettagli

Il Presidente vicario: GENOVESE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Il Presidente vicario: GENOVESE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA gli investitori istituzionali. La misura massima della contribuzione è pari a 6.000.000,00 per ciascuna offerta; 9.4. offerte di cui all art. 1, lett. m), punto m4), della 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione

Dettagli

La Consob. Cosa fa la consob

La Consob. Cosa fa la consob La Consob Per la tutela dei risparmiatori Cosa fa la consob La Consob ha un compito importantissimo, quello di tutelare il pubblico risparmio. Il risparmio accumulato in una nazione è un bene primario

Dettagli

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE 2 Credito Cooperativo Reggiano Società Cooperativa Sede Legale: Via Prediera, 2/a - 42030 San Giovanni di Querciola- Viano- (RE) Capitale Sociale e riserve al 31/12/2009 Euro 27.949.889 Iscritto al Registro

Dettagli

DEI CODICI SINTETICI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

DEI CODICI SINTETICI DI ATTIVITÀ ECONOMICA 1 UCITS V: L ESMA PUBBLICA UN PARERE TECNICO SUL RUOLO DEL DEPOSITARIO 2 AIFMD: L ESMA AVVIA UNA CONSULTAZIONE IN MERITO ALL ASSET SEGREGATION 3 POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA

Dettagli

Policy di classificazione. della clientela

Policy di classificazione. della clientela Policy di classificazione della clientela approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 01 marzo 2017 Policy di classificazione della clientela 2 / 12 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. CATEGORIE DI CLIENTELA...

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio

Dettagli

Policy di Classificazione della Clientela

Policy di Classificazione della Clientela Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo Adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2007 1 INDICE PREMESSA... 3 RIFERIMENTI NORMATIVI... 3 CLASSIFICAZIONE STATICA

Dettagli

Cambiali finanziarie

Cambiali finanziarie Cambiali finanziarie Fonte normativa: L. 13 gennaio 1994, n. 43 (cosi come modificato dal Decreto crescita) Artt. 2412, 2448 e 2526 del codice civile L emissione delle cambiali finanziarie rappresenta

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto Legislativo 11 ottobre 2012, n. 184 Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l offerta pubblica o l ammissione

Dettagli

TERZO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

TERZO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 Sedi operative: Brescia e Bergamo Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE di Offerta di prestiti obbligazionari denominati

CONDIZIONI DEFINITIVE di Offerta di prestiti obbligazionari denominati Sede legale in Via C. Carcano n. 6-24047 Treviglio (Bergamo) Sito internet : www.cassaruraletreviglio.it Iscritta all Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia al n. 3148 Iscritta all Albo delle Società

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio Deliberazione del 30 Dicembre 2009

Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio Deliberazione del 30 Dicembre 2009 Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio 2010 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Deliberazione del 30 Dicembre 2009 Oggetto: Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994,

Dettagli

Obbligazioni a Tasso Fisso

Obbligazioni a Tasso Fisso CONDIZIONI DEFINITIVE al PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. OBBLIGAZIONI PLAIN VANILLA Banca Popolare di Milano 27 Maggio 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% Confindustria Alto Milanese,

Dettagli

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO. Nozione

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO. Nozione Nozione Organismi con diversa forma giuridica che investono in strumenti finanziari od in altre attività il denaro raccolto tra il pubblico dei risparmiatori, operando secondo criteri di gestione fondati

Dettagli

Testo in consultazione Testo emendato con le revisioni proposte Testo in consultazione con revisioni

Testo in consultazione Testo emendato con le revisioni proposte Testo in consultazione con revisioni DISPOSIZIONI DI VIGILANZA Oggetto: Poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo. Testo in consultazione

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

L EVOLUZIONE DEL ORDINAMENTO MOBILIARE. Lucidi a cura di Marco Di Antonio

L EVOLUZIONE DEL ORDINAMENTO MOBILIARE. Lucidi a cura di Marco Di Antonio L EVOLUZIONE DEL ORDINAMENTO MOBILIARE Lucidi a cura di Marco Di Antonio LE AREE DI INTERVENTO DELLE BANCHE E possibile distinguere 2 grandi aree di intervento delle banche nell attività di intermediazione

Dettagli

Regolamentazione del sistema finanziario

Regolamentazione del sistema finanziario Regolamentazione del sistema finanziario Prof. Domenico Curcio Cattedra di Mercati e investimenti finanziari 2 Perché regolare il sistema finanziario? Tre motivazioni essenziali: Centralità del sistema

Dettagli

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - DELIBERAZIONE

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - DELIBERAZIONE COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - DELIBERAZIONE 29 dicembre 2008: Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio

Dettagli

DIRETTIVA MIFID II NOVEMBRE 2017

DIRETTIVA MIFID II NOVEMBRE 2017 DIRETTIVA MIFID II NOVEMBRE 2017 LA DIRETTIVA MIFID 2 Nel 2018 entrerà in vigore il Regolamento Intermediari emanato da Consob in recepimento della Direttiva 2014/65/UE, c.d. «MiFID 2», la disciplina europea

Dettagli

Indice. Cenni di storia dell'ordinamento italiano del mercato mobiliare

Indice. Cenni di storia dell'ordinamento italiano del mercato mobiliare Indice Capitolo I Introduzione 1. La nozione di mercato mobiliare 1 2. Gli intermediari di mercato mobiliare 3 3. Le ragioni di una disciplina speciale del mercato mobiliare 4 4. Dal valore mobiliare allo

Dettagli

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI Descrizione Soggetti tenuti Misura Termine di causale alla corresponsione del contributo versamento art. 1, lett. a), Sim iscritte nell Albo (incluse le fiduciarie)

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO. I MERCATI FINANZIARI E IL SISTEMA DI VIGILANZA Raffaele Lener CAPITOLO SECONDO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO. I MERCATI FINANZIARI E IL SISTEMA DI VIGILANZA Raffaele Lener CAPITOLO SECONDO INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO I MERCATI FINANZIARI E IL SISTEMA DI VIGILANZA Raffaele Lener 1. Premessa... p. 1 2. Le società di gestione...» 6 3. Il ruolo delle autorità pubbliche nella gestione dei

Dettagli

1 Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni) - 1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV

1 Art. 34-ter (Casi di inapplicabilità ed esenzioni) - 1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INVESTITORI QUALIFICATI AI SENSI DELL ARTICOLO 34-TERDECIES DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI L articolo 34-ter, comma 1, lett.

Dettagli

Indice generale. A Le questioni in corso e le linee di indirizzo. Il contesto istituzionale ed economico. L attività di vigilanza e l enforcement

Indice generale. A Le questioni in corso e le linee di indirizzo. Il contesto istituzionale ed economico. L attività di vigilanza e l enforcement A Le questioni in corso e le linee di indirizzo l contesto istituzionale ed economico 1 La crisi dell Area euro, la risposta delle istituzioni e le prospettive 5 1.1 L evoluzione della crisi e i riflessi

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE CONDIZIONI DEFINITIVE al PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. OBBLIGAZIONI PLAIN VANILLA Banca Popolare di Milano 29 Aprile 2016/2021 Step Up Callable, ISIN IT0005175374 Obbligazioni

Dettagli

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Approvato dall Assemblea dei soci del 16 maggio 2011 Pagina 1 di 10 I N D I C E PARTE PRIMA: 1) Normativa di riferimento 2) Limiti di cumulo:

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE CONDIZIONI DEFINITIVE al PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. OBBLIGAZIONI PLAIN VANILLA Banca Popolare di Milano 31 Marzo 2016/2019 Tasso Fisso 1,00%, ISIN IT0005163123 Obbligazioni

Dettagli

OBBLIGAZIONE 129 CODICE ISIN IT EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim.

OBBLIGAZIONE 129 CODICE ISIN IT EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim. FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 129 CODICE ISIN IT0003386882

Dettagli

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Banca Popolare del Mediterraneo

POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Banca Popolare del Mediterraneo POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Banca Popolare del Mediterraneo Versione di Gennaio 2012 1 Premessa... 3 2 Categorie di clientela... 4 2.1 Clienti Professionali... 4 2.2 Controparti Qualificate...

Dettagli

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI PROGRAMMI DI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI:

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI PROGRAMMI DI EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI: Banco Popolare Società Cooperativa - Sede legale in Verona, Piazza Nogara, n. 2 Società capogruppo del Gruppo bancario Banco Popolare Iscritta all albo delle banche al n. 5668 Capitale sociale, al 31 marzo

Dettagli

Indice. Il sistema finanziario. Capitolo Primo

Indice. Il sistema finanziario. Capitolo Primo Indice Prefazione XIII Capitolo Primo Il sistema finanziario 1. La struttura, le funzioni e l organizzazione 1 1.1. La funzione monetaria 2 1.2. La funzione di intermediazione 2 Il mercato dei finanziamenti

Dettagli

1 Sezione III per la parte consolidata.

1 Sezione III per la parte consolidata. Comunicazione del 30 giugno 2016 Quesiti in materia di segnalazioni statistiche di vigilanza sui servizi di investimento. Da parte di banche e SIM sono pervenute talune richieste di chiarimento in merito

Dettagli

Alkimis SGR S.p.A. Procedura trattazione dei reclami

Alkimis SGR S.p.A. Procedura trattazione dei reclami Alkimis SGR S.p.A. Procedura trattazione dei reclami (Approvata dal CdA 28/10/2015) 1 Sommario 1. Normativa di riferimento... 3 2. Contenuto della procedura e informativa alla clientela... 4 3. Reclamo:

Dettagli

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E DI COVO Società Cooperativa

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E DI COVO Società Cooperativa BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CALCIO E DI COVO Società Cooperativa Sede legale in Calcio (Bergamo), via Papa Giovanni XXIII, n. 51 - Sede amministrativa in Covo (Bergamo), via Trento, n. 17 Iscritta

Dettagli

Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia prestata dal Fondo Articolo 2: Adesione al Fondo Articolo 3: Garanzia del Fondo

Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia prestata dal Fondo Articolo 2: Adesione al Fondo Articolo 3: Garanzia del Fondo Regolamento Approvato il 9 settembre 2016 1 2 Regolamento Articolo 1: Ambito della garanzia prestata dal Fondo 1. Fatte salve le esclusioni previste al comma 2 dell art. 2 dello Statuto, sono ammesse alla

Dettagli

EMISSIONE OBBLIGAZIONE BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. T.V. OTTOBRE NOVEMBRE 2017 REGOLAMENTO DEL PRESTITO

EMISSIONE OBBLIGAZIONE BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. T.V. OTTOBRE NOVEMBRE 2017 REGOLAMENTO DEL PRESTITO EMISSIONE OBBLIGAZIONE BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. T.V. OTTOBRE 2014 - NOVEMBRE 2017 REGOLAMENTO DEL PRESTITO REGOLAMENTO Prestito obbligazionario Banca Finnat Euramerica S.p.A. T.V. OTT. 2014 NOV.

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE

CONDIZIONI DEFINITIVE Sede legale in Via C. Carcano n. 6-24047 Treviglio (Bergamo), Sito internet : www.cassaruraletreviglio.it. Iscritta all Albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia al n. 3148 Iscritta all Albo delle

Dettagli

REGOLAMENTO DI GRUPPO IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI PREZZI E SCAMBIO DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE

REGOLAMENTO DI GRUPPO IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI PREZZI E SCAMBIO DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE REGOLAMENTO DI GRUPPO IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI PREZZI E SCAMBIO DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO IN DATA 17 APRILE 2014 ULTIMA

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI

REGOLAMENTO EMITTENTI REGOLAMENTO EMITTENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ART. 205 DEL TUF IN TEMA DI OFFERTE DI ACQUISTO E DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE NEI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E DA INTERNALIZZATORI

Dettagli

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. CONDIZIONI DEFINITIVE relative all OFFERTA di CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. ZERO COUPON Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A 13/07/2009 13/07/2014 Z.C. ISIN IT0004514359

Dettagli

Indice. 1. Le fonti del diritto dei mercati e degli intermediari finanziari. 2. Regolamentazione e vigilanza. Prefazione, di Piergaetano Marchetti

Indice. 1. Le fonti del diritto dei mercati e degli intermediari finanziari. 2. Regolamentazione e vigilanza. Prefazione, di Piergaetano Marchetti Prefazione, di Piergaetano Marchetti Introduzione, di Paolo Sfameni e Andrea Giannelli XIII XVII 1. Le fonti del diritto dei mercati e degli intermediari finanziari di Paolo Sfameni 1 1.1. Introduzione.

Dettagli

Art. 2. Disposizioni fi nali

Art. 2. Disposizioni fi nali m4) hanno ottenuto l approvazione del prospetto di ammissione a quotazione di strumenti fi nanziari ai sensi dell art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio

Dettagli

SEGMENTO ORDER DRIVEN AZIONARIO

SEGMENTO ORDER DRIVEN AZIONARIO SCHEDA INFORMATIVA SEGMENTO ORDER DRIVEN AZIONARIO La scheda informativa rappresenta un prezioso strumento, a disposizione dell investitore non professionale, finalizzato a scelte di investimento informate

Dettagli

Decima Emissione - Scheda informativa

Decima Emissione - Scheda informativa BTP Italia Decima Emissione - Scheda informativa Emittente Rating Emittente Annuncio dell emissione Tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito Repubblica Italiana Baa2 / BBB- / BBB+ / A- (Moody s /

Dettagli

Banca di Legnano 19 Aprile 2013/2016 Tasso Misto,

Banca di Legnano 19 Aprile 2013/2016 Tasso Misto, CONDIZIONI DEFINITIVE al PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA BANCA DI LEGNANO S.P.A. OBBLIGAZIONI PLAIN VANILLA Banca di Legnano 19 Aprile 2013/2016 Tasso Misto, ISIN IT000490636 5 Obbligazioni a Tasso Misto

Dettagli

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI Descrizione Soggetti tenuti Misura Termine di causale alla corresponsione del contributo versamento art. 1, lett. a), Sim iscritte nell Albo (incluse le fiduciarie)

Dettagli

Regolamento per la compravendita delle azioni ordinarie SANFELICE 1893 Banca Popolare

Regolamento per la compravendita delle azioni ordinarie SANFELICE 1893 Banca Popolare Regolamento per la compravendita delle azioni ordinarie SANFELICE 1893 Banca Popolare Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2014 Primo aggiornamento del 23/11/2018 Documento inserito nel

Dettagli

Le controversie finanziarie sino ad euro Il nuovo Arbitro presso la Consob

Le controversie finanziarie sino ad euro Il nuovo Arbitro presso la Consob Le controversie finanziarie sino ad euro 500.000. Il nuovo Arbitro presso la Consob Gennaio 19, 2017 Maurizio Tidona Avvocato Corrispondenza: m.tidona@tidona.com Indice: 1. Il nuovo arbitro per le controversie

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA, AI SENSI DELL ART. 40 DELLA LEGGE N. 724/1994, PER L ESERCIZIO 2017 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE relative all OFFERTA di

CONDIZIONI DEFINITIVE relative all OFFERTA di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. CONDIZIONI DEFINITIVE relative all OFFERTA di "CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. 24/01/2007-24/07/2010

Dettagli

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ai sensi dell art.

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ai sensi dell art. AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ai sensi dell art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 del 30 novembre 2015 e degli artt.

Dettagli

6 maggio Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 6 giugno 2011 al seguente indirizzo:

6 maggio Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 6 giugno 2011 al seguente indirizzo: A. MODIFICHE CONSEGUENTI AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/73/UE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2003/71/CE (C.D. DIRETTIVA PROSPETTO) E 2004/109/CE (C.D. DIRETTIVA TRASPARENCY) 6 maggio 2011 Le osservazioni

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DOCUMENTO DI PUBBLICA TESTO UNICO DELLA FINANZA MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI maggio 2016 Relazione illustrativa Il Ministero dell Economia ha avviato la

Dettagli

Evoluzione del quadro regolatorio in tema di finanza sostenibile Prime evidenze CONSOB sulle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF)

Evoluzione del quadro regolatorio in tema di finanza sostenibile Prime evidenze CONSOB sulle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) Evoluzione del quadro regolatorio in tema di finanza sostenibile Prime evidenze CONSOB sulle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) Prof. Avv. Anna GENOVESE Commissario CONSOB Il contesto internazionale post

Dettagli

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE INCARICATA DELLA REVISIONE LEGALE E AL

PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE INCARICATA DELLA REVISIONE LEGALE E AL PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE INCARICATA DELLA REVISIONE LEGALE E AL RELATIVO NETWORK Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions

Dettagli

Indice. Introduzione. xiii. Parte prima Il sistema finanziario 1

Indice. Introduzione. xiii. Parte prima Il sistema finanziario 1 Indice Introduzione xiii Parte prima Il sistema finanziario 1 1 Il sistema finanziario 3 1.1 La struttura del sistema finanziario 4 1.2 Gli intermediari finanziari 6 1.3 I mercati finanziari 8 1.4 Le autorità

Dettagli

Normative di riferimento

Normative di riferimento Normative di riferimento Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21 dicembre 2012 2. MODIFICHE ALL IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE ALLE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA CLIENTELA RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI

Dettagli

SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE Banca Popolare di Bergamo Società per Azioni avente unico socio Sede Sociale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese

Dettagli

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni; Delibera n. 20233 Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2018 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la

Dettagli

Undicesima Emissione - Scheda informativa

Undicesima Emissione - Scheda informativa BTP Italia Undicesima Emissione - Scheda informativa Emittente Rating Emittente Annuncio dell emissione Tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito Repubblica Italiana Baa2 / BBB- / BBB / BBBH (Moody

Dettagli

in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del Collocamento

in qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del Collocamento Società Cooperativa con sede legale in Carate Brianza via Cusani, 6 iscritta all Albo delle Banche al n. 217, all Albo delle Società Cooperative al n. A172639 e al Registro delle Imprese di Milano al n.

Dettagli

Tredicesima Emissione - Scheda informativa

Tredicesima Emissione - Scheda informativa BTP Italia Tredicesima Emissione - Scheda informativa Emittente Rating Emittente Annuncio dell emissione Tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito Repubblica Italiana Baa2 / BBB / BBB / BBBH (Moody

Dettagli

Policy commerciale sui servizi di investimento

Policy commerciale sui servizi di investimento Policy commerciale sui servizi di investimento Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2018 INDICE 1 PREMESSA... 3 1.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 1.2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO...

Dettagli

LEGENDA. TUF Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF

LEGENDA. TUF Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF ELENCO DEGLI ULTERIORI ATTI E PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA (delibera n. 310 del 7 luglio 2015) Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Dettagli

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL OFFERTA DI CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. A TASSO FISSO Cassa di Risparmio di Cesena Spa 12/03/2010 12/06/2012 1,60% ISIN IT0004591035

Dettagli

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Aderente all Ombudsman bancario. Rating. Not rated

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Aderente all Ombudsman bancario. Rating. Not rated FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 200 CODICE ISIN IT0003759021

Dettagli

REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Approvato dall Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2014 Pagina 1 di 9 I N D I C E PARTE PRIMA: NORMATIVA 1) Normativa

Dettagli

ETICA OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE SISTEMA VALORI RESPONSABILI

ETICA OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE SISTEMA VALORI RESPONSABILI Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Popolare Etica Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori

Dettagli

LA BANCA D ITALIA E LA CONSOB PRESO ATTO CHE

LA BANCA D ITALIA E LA CONSOB PRESO ATTO CHE Procedure connesse con lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi di cui al punto 5 del Protocollo d intesa tra Banca d Italia e CONSOB del 31.10.2007 I) la BANCA d ITALIA: LA BANCA

Dettagli