NOZIONE DI COMBATTENTE LEGITTIMO

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INSEGNAMENTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO LEZIONE IV I COMBATTENTI PROF. CASTRENZE DI GANGI

Indice 1 NOZIONE DI COMBATTENTE LEGITTIMO ------------------------------------------------------------------------- 3 2 EVOLUZIONE DELLA DEFINIZIONE DI COMBATTENTE ----------------------------------------------------- 4 3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ---------------------------------------------------------------------------- 5 4 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI COMBATTENTE LEGITTIMO ------------------------------------------ 6 5 LA LEVA DI MASSA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 6 I COMBATTENTI ILLEGITTIMI---------------------------------------------------------------------------------------- 10 6.1. LE SPIE (ART.46 DEL I PROT. AGGIUNTIVO DEL 1977) --------------------------------------------------------------- 10 6.2. STATUS DELLE SPIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 6.3. DISTINZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 6.4. MERCENARI (ART. 47 DEL I PROT. AGGIUNTIVO DEL 1977) --------------------------------------------------------- 11 6.5. CASI DUBBI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 7 TRATTAMENTO DEL PRIGIONIERO COMBATTENTE ILLEGITTIMO ----------------------------------- 13 8 LEGITTIMITÀ DEGLI OBIETTIVI E DEI MEZZI DI COMBATTIMENTO PER I COMBATTENTI LEGITTIMI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 9 OPERAZIONI BELLICHE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 9.1 OPERAZIONI SPECIALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 10 COMMANDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 11 UNIFORME -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 12 GLI OBIETTIVI DELLE OPERAZIONI DI COMMANDO -------------------------------------------------------- 18 13 USO DELL UNIFORME ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 14 ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL COMMANDO -------------------------------------------------------------------- 20 15 SABOTAGGIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 16 COMBATTENTE E POPOLAZIONE CIVILE ------------------------------------------------------------------------ 22 17 CHI NON SONO I COMBATTENTI LEGITTIMI -------------------------------------------------------------------- 23 18 TRIBUNALE COMPETENTE PER GIUDICARE I CASI DUBBI ------------------------------------------------ 24 2 di 24

1 Nozione di combattente legittimo Ai fini dell applicazione delle indicazioni del D.I.U. è importante e fondamentale distinguere i combattenti dalla popolazione civile, al fine di individuare le categorie di persone ed il loro status nell ambito dei conflitti armati. Giova rammentare che nei casi non previsti dal diritto convenzionale, i combattenti (come i civili del resto) restano sotto la salvaguardia e l imperio del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai precetti dell umanità e dalle esigenze della coscienza universale (Clausola di Martens). Come abbiamo avuto modo di rilevare il D.I.U. pone dei limiti in merito alle categorie di soggetti che possono esercitare legittimamente la violenza bellica. Inoltre, distingue espressamente le categorie di soggetti che possono essere, purtroppo, destinatari la violenza bellica. Le Regole del DIU, parimenti, indicano i limiti da considerare circa i mezzi di combattimento nonché i metodi ci combattimento. 3 di 24

2 Evoluzione della definizione di combattente La definizione iniziale di Combattente viene inserita nel Regolamento allegato alla IV Convezione dell Aja del 1907. All Art. 1 vengono indicate le categorie alle quali applicare le leggi, i diritti ed i doveri di guerra. Queste sono: - Esercito - Milizie e Corpi Volontari, non facenti parte delle forze armate regolari Le condizioni per l applicazione del regolamento sono: - Avere al comando una persona responsabile per i propri subordinati - Avere un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza - Portare apertamente le armi - Conformarsi alle leggi ed agli usi di guerra. Questo atto portò per la prima volta alla definizione dei combattenti, inserendo non solo gli appartenenti alle forze armate regolari, ma anche le milizie ed i Corpi Volontari, purchè rispondenti ai requisiti indicati. 4 di 24

3 Principali riferimenti normativi Altri riferimenti normativi che si sono succeduti nel tempo sono: 1. I Convenzione di Ginevra del 1949 (Art.13) 2. II Convenzione di Ginevra del 1949 (Art.13) 3. III Convenzione di Ginevra del 1949 (Art.13) 4. I Protocollo Aggiuntivo 1977 (Tit.III-Sez.II). Le Convenzioni di Ginevra sopra menzionate, ai requisiti contenuti nella Convenzione dell Aja, aggiungono anche: i movimenti di resistenza organizzati appartenenti ad una Parte in conflitto e che operano fuori od all interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, purchè rispondano a taluni requisiti. anche: Il I Prot. Agg. 1977 amplia la definizione di combattente legittimo includendo fra questi gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati responsabile della condotta dei propri subordinati anche se (detta Parte in conflitto) è rappresentata da un governo o un autorità non riconosciuti da una Parte avversaria. I Combattenti pertanto hanno delle precise normative,riconosciute da tutti gli stati firmatari delle Convenzioni, al fine di prevenire abusi e violazioni, ma soprattutto per poter usufruire dei diritti e protezioni previste per i combattenti legittimi. 5 di 24

4 Criteri per la definizione di combattente legittimo Sono Combattenti legittimi, ai sensi delle predette normative: - Membri delle FF.AA. regolari - Gruppi armati, a condizione che: 1. Siano sottoposti ad un capo responsabile 2. Portino un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza 3. Portino apertamente le armi 4. Siano soggetti ad un regime disciplinare che assicuri,tra l altro, il rispetto degli usi e delle leggi della guerra, - La popolazione (leva di massa) - I membri dei movimenti di resistenza di un territorio occupato (purchè rispettino le condizioni dei punti 1 e 2) I membri di tali forze armate sono combattenti, ossia hanno diritto di partecipare direttamente alle ostilità. Per la prima volta nel 1949, nelle Convenzioni di Ginevra; viene contemplata una nuova figura di combattenti non appartenenti alle FF.AA. regolari. L esigenza nacque per poter prevedere la protezione e legittimare tipi di combattenti che erano stati attivi in conflitto durante il II Conflitto Mondiale. In Occasione di questa guerra infatti, rispondendo a nuovi metodi di guerra, la cosiddetta guerra totale (che coinvolgeva vasti territori, finanche l intero territorio nazionale, e la popolazione civile) il Diritto internazionale volle inserire anche tipi di combattenti le cui caratteristiche erano emerse dalle esigenze di difendere il territorio civile. Questi erano: Movimenti di liberazione partigiani. 6 di 24

5 La leva di massa Il DIU inserisce quale combattenti legittimi anche gli appartenenti alla Leva di Massa. Per leva di massa le Convenzioni intendono definire quei combattenti che appartenenti alla popolazione civile di un territorio non occupato che, all avvicinarsi del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe d invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze armate regolari. Sono contemplate tuttavia delle condizioni da rispettare tassativamente che sono: - Portare apertamente delle armi - Rispetto delle leggi e degli usi di guerra. Il I Protocollo Aggiuntivo del 1977, completa la definizione dello status di combattente legittimo, aggiungendo delle indicazioni circa lo statuto di combattente e di prigioniero di guerra. L Art.43 prevede che fanno parte le FF.AA. di una Parte in conflitto anche le forze, gruppi e unità, poste sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati, anche se di una Parte non riconosciuta dalla Parte Avversaria. L art 44 concede lo status di prigioniero di guerra, con i conseguenti diritti, anche a tali gruppi di combattenti. Le caratteristiche indicate sono: - Che tali forze siano armate - Organizzate - Sottoposte a comando responsabile - Espressione di un Governo o di una Autorità non necessariamente riconosciuti dalla parte avversa - Che rispettino le regole del Diritto internazionale applicabile nei conflitti armati In particolare l art.44 3 prevede che i combattenti hanno l obbligo di distinguersi dalla popolazione civile quando: 7 di 24

Prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco In situazioni particolari in cui, in ragione della natura delle ostilità, non potranno distinguersi dalla popolazione civile, i combattenti dovranno portare apertamente le armi; Durante ogni fatto d armi; Durante il tempo in cui sono esposti alla vista dell avversario mentre prendono parte ad uno spiegamento militare che precede l inizio di un attacco al quale devono partecipare. Secondo una diffusa interpretazione militare, la situazione descritta per ultimo è ipotizzabile soltanto in territorio occupato, ed il termine spiegamento comprende qualsiasi movimento verso una posizione dalla quale un attacco sta per essere lanciato. I combattenti in senso tecnico comprendono i non combattenti, ossia il personale addetto a taluni servizi logistici e il personale militarizzato, che, di solito, non partecipano attivamente al combattimento, ma che possono esservi impiegati all occorrenza, e che possono, in ogni caso, essere oggetto di violenza. In caso di cattura essi hanno, comunque, diritto allo status di prigionieri di guerra. Fra i non combattenti è compreso anche il personale religioso e sanitario militare, il quale deve portare un segno distintivo speciale ed essere munito di un documento di identità, rilasciato dalle autorità della Parte in conflitto, attestante l appartenenza ad essa. Contro il personale non combattente (appartenente al personale religioso o sanitario militare) non può essere esercitata la violenza; Inoltre, tale tipo di personale non combattente, può portare armi individuali, ma non può impiegarle se non per la propria protezione e quella dei feriti e malati affidati alle sue cure. Se cade nelle mani del nemico, non può essere considerato prigioniero di guerra, e perciò deve essere rilasciato, salvo che le sue prestazioni siano necessarie nei campi di prigionieri. Il personale sanitario, che comprende, oltre ai medici,gli infermieri e i porta feriti che eseguono effettivamente i compiti di tali cariche, nonché i cappellani militari, perde il diritto al trattamento particolare se prende parte attiva alle ostilità (art.43 I Prot. Agg. 1977). 8 di 24

Sono altresì considerati combattenti legittimi i militari che svolgono attività informativa in territorio controllato dall avversario, se al momento della cattura portavano l uniforme. Le norme regolano particolari casi di attività informativa per quanto concerne le persone ed i luoghi. La condizione per poter risultare legittimi combattenti in caso di cattura mentre svolgeva attività informative in territorio nemico è che il militare deve indossare l uniforme delle FF.AA. di appartenenza. Tutti i combattenti legittimi, catturati, hanno diritto allo statuto di prigioniero di guerra. Hanno del pari diritto allo statuto di prigioniero di guerra le persone autorizzate a seguire le FF.AA. a titolo vario(corrispondenti di guerra, fornitori, ecc), nonché gli equipaggi della marina mercantile e del aviazione civile che non godono di un trattamento più favorevole. 9 di 24

6 I combattenti illegittimi Sono combattenti illegittimi tutte le persone che partecipano direttamente alle ostilità senza rispondere ai requisiti indicati sopra, per essere riconosciuti come combattenti legittimi. Tutti coloro che partecipano alle ostilità e che non rispettano quanto previsto dalle Convenzioni per i combattenti legittimi le spie i mercenari 6.1. Le spie (art.46 del I Prot. Aggiuntivo del 1977) I riferimenti normativi risalgono alla IV Convenzione dell Aja del 1907, artt.29-30-31. Successivamente,l argomento venne trattato ed ampliato nella IV Convenzione di Ginevra del 1949,esattamente all art.5. Infine nel I Prot. Aggiuntivo del 1977 all art.46. Nella legislazione italiana, troviamo la trattazione agli art.32 e 33 della Legge Italiana di Guerra del 1938. Fra i combattenti illegittimi sono comprese le spie,ossia le persone, anche se militari, che, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti (es.: i militari, senza uniforme), raccolgono informazioni nel territorio controllato dall avversario. 6.2. Status delle spie riassumendo i principi generali sono: A- se la cattura di una spia avviene nel corso di attività di spionaggio, anche se militare, la persona perde il diritto ad essere trattato da prigioniero di guerra. Unica eccezione è se il militare indossa, in tale situazione l uniforme. B se la cattura avviene successivamente all attività di spionaggio,il militare ha diritto ad essere trattato come prigioniero di guerra. 10 di 24

La spia non può essere punita senza previo processo. Inoltre, se è un militare ed ha raggiunto le proprie forze armate ed è più tardi catturato,deve essere trattato come prigioniero di guerra. 6.3. Distinzione I combattenti illegittimi sono assimilati, per quanto riguarda il trattamento che il nemico può usare verso di essi, ai civili che, salvo il caso della leva di massa, partecipano direttamente alle ostilità: Tuttavia, esiste una distinzione fra le due categorie. il combattente illegittimo resta sempre un organo dello Stato belligerante, e, di conseguenza,i suoi atti sono imputabili allo Stato stesso. Inoltre, se in tali atti si manifestano violazioni alle leggi e agli usi di guerra, esse impegnano anche la responsabilità dello Stato del combattente illegittimo. il civile, invece, che agisce spontaneamente su propria iniziativa (chiamato per questo motivo Franco tiratore ), non è un organo dello Stato per il quale combatte, e non compie generalmente atti imputabili allo Stato. 6.4. Mercenari (art. 47 del I Prot. Aggiuntivo del 1977) E altresì combattente illegittimo, ai sensi dell art. 47 del I Protocollo, il Mercenario. Con questa norma, è la prima volta che il diritto internazionale si occupa dei mercenari, il cui impiego risale ai tempi più remoti, e che finora, se si arruolavano in un esercito straniero, venivano considerati come legittimi combattenti e, se catturati, trattati come prigionieri di guerra. Il Mercenario è: colui che non è membro delle Forze Armate di una parte in conflitto né è stato inviato da uno Stato che non partecipa al conflitto è appositamente reclutato nel paese o all estero per combattere in un conflitto armato partecipa direttamente alle ostilità 11 di 24

Partecipa effettivamente alle ostilità allo scopo essenziale di ottenere un vantaggio personale, e gli è stata effettivamente promessa,da una parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta a un combattente avente rango o funzione analoga nelle forse armate di detta parte. Ultimamente una Convenzione contro il reclutamento, l uso, il finanziamento e l addestramento dei mercenari è stata adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n.44/64,dell 11 dicembre 1989. Con questo nuovo strumento gli Stati assumono una serie di obblighi volti sia a prevenire, sia a reprimere il fenomeno del mercenariato, a prescindere dalla circostanza che il fenomeno si verifichi nei conflitti internazionali o nei conflitti interni. 6.5. Casi dubbi In Caso di dubbio circa la loro appartenenza o meno a questa o quella categoria di combattenti legittimi, le persone che abbiano compiuto un atto di violenza bellica e che siano cadute in potere dell avversario godranno, ai sensi dell art.45 del I Protocollo Aggiuntivo, godono della protezione prevista per i prigionieri di guerra, nell attesa che il loro status sia determinato da un tribunale competente. In Particolare, questo accertamento è necessario nei casi in cui tali persone debbono essere giudicate per un reato connesso con le ostilità. 12 di 24

7 Trattamento del prigioniero combattente illegittimo Il combattente che cade in potere dell avversario senza riunire le condizioni indicate per la definizione di combattente legittimo, non è considerato prigioniero di guerra. Nonostante ciò,beneficerà,ai sensi dell art.44,comma 4 del I Prot. Aggiu, di protezioni equivalenti,sotto ogni aspetto,a quelle che sono connesse ai prigionieri di guerra dal Diritto Internazionale vigente. Tale tutela comprende protezioni equivalenti a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra nel caso in cui la persona sia stata sottoposta a giudizio e condannata per qualsiasi reato commesso. 13 di 24

8 Legittimità degli obiettivi e dei mezzi di combattimento per i combattenti legittimi Gli obiettivi che un combattente legittimo deve perseguire sono: - Indirizzare la violenza bellica contro le altre forze armate - Contro i combattenti legittimi - Contro i beni utilizzati a fini militari la cui distruzione o conquista o neutralizzazione comporti un vantaggio militare preciso. Questi obiettivi devono essere conseguiti con il rispetto delle disposizioni sui mezzi utilizzabili in combattimento. 14 di 24

9 Operazioni belliche 9.1 Operazioni speciali Con l evoluzione tecnica degli armamenti e l evoluzione delle situazioni politiche, alle operazioni tradizionali di guerra se ne sono aggiunte altre. La nuove modalità belliche contemplate sono: le operazioni di guerriglia, le operazioni di commando le azioni di sabotaggio. Questo tipo di operazioni sono: compiute da piccole unità in territorio controllato dal nemico dirette alla distruzione o al danneggiamento di materiali, opere o installazioni che per natura o destinazione sono necessarie all efficienza dello strumento militare dell avversario. Sono esclusi tutti gli atti di perfidia. Le operazioni che sono compiute da combattenti legittimi ed intese alla distruzione sono: 1. incursioni, 2. commando 3. sabotaggio. Il sabotaggio ad opera invece di un combattente illegittimo, prevede un trattamento diverso e le indicazioni sono contenute negli artt.5 e 68 della IV Conv. Ginevra 1949, che tratteremo successivamente. 15 di 24

10 Commando Questo tipo di operazioni possono essere compiute: da parte di forze regolari o di altri combattenti legittimi hanno per oggetto l esecuzione di missioni specifiche, ma nel rispetto delle regole (uso uniforme e rispetto dei metodi e mezzi di guerra). Le operazioni di commando, costituiscono un procedimento previsto dalla dottrina militare, la quale permette che si organizzino e addestrano reparti speciali. Le operazioni avvengono in territorio controllato dal nemico e non sono atti di guerriglia ma atti di guerra regolare. La legittimità di tali operazioni dipende dagli obiettivi e dai mezzi utilizzati. 16 di 24

Nell ambito dell operazione risulta lecito: 11 Uniforme L utilizzo della normale dotazione delle FF.AA. di appartenenza E di quella in uso nei reparti speciali Risulta illecito invece: L uso dell uniforme nemica (art.39 I Prot. Agg. 1977) Uso del doppio vestiario (militare-civile). 17 di 24

12 Gli obiettivi delle operazioni di commando Fra gli obiettivi che possono essere assegnati ad un commando ve ne sono che riguardano i beni e altri che riguardano le persone. Relativamente ai beni, i commando sono chiamati a d eseguire azioni di distruzione di obiettivi militari. Nei riguardi degli obiettivi militari materiali, il criterio di valutazione per stabilirne la liceità o meno nel caso che essi abbiano carattere misto (linee di comunicazione, installazioni per la produzione di energie ecc) è quello del grado, essenziale o principale, di interesse militare che essi presentano. Per quanto concerne alle persone, non vi sono riguardi, trattandosi di obiettivi militari (Comandanti, vertici militari, vertici civili dirigenti la guerra) purchè non si agisca con mezzi perfidi (es. ingannare la buona fede dell avversario accordando finta protezione, simulare la negoziazione sotto bandiera parlamentare, simulare resa, simulare incapacità fisica ecc.). 18 di 24

13 Uso dell uniforme Per quanto concerne l uso dell uniforme, anche se risulta di foggia particolare per ovvie motivazioni di carattere mimetico, gli accessori devono essere presenti e servono poter far distinguere l appartenenza a reparti speciali e vi deve essere un distintivo di appartenenza nazionale riconoscibile ad una certa distanza. Si può concedere l uso dell abito civile solo dopo aver concluso l operazione assegnata. Tuttavia, ciò può pregiudicare l applicazione dello status di prigioniero di guerra qualora catturati in territorio avversario. 19 di 24

14 Ulteriori disposizioni sul commando Le azioni tipiche dei commando possono essere eseguite, nell ambito delle operazioni di guerriglia, anche dai membri dei movimenti di resistenza organizzati, agenti all esterno o all interno del loro territorio, oppure da civili appartenenti alla leva di massa, purchè rispondano ai requisiti posti dal Diritto internazionale per avere lo status di combattente legittimo (art. 4 e 6 della III Conv. Ginevra e art.44 del I Prot. Aggi.1977 - uso del segno distintivo e portare apertamente le armi), agendo su obiettivi leciti e con mezzi non vietati. Se i membri dei commando, sia quelli appartenenti a movimenti di resistenza o di una leva di massa, che non rispettino il diritto internazionale relativamente al porto di armi e uniforme, oppure se agiscono contro obiettivi protetti dal diritto internazionale o usano mezzi e metodi vietati, se catturati sono giudicati dai tribunali militari dell avversario, chiamandoli a rispondere di crimini di guerra, secondo le disposizioni della III Conv. Di Ginevra e del I Prot. Aggiuntivo 1977. 20 di 24

15 Sabotaggio Sabotaggio è l azione contro obiettivi materiali in territorio controllato dal nemico, compiuto da individui o gruppi che non abbiano la qualità di combattente legittimo. Da distinguersi da azioni simili ma eseguite da combattenti legittimi, per indicare le quali si usa il termine distruzioni. Se catturati gli autori di una azione di sabotaggio, questi saranno i tribunali dell avversario a statuire sia sulla qualità di combattenti illegittimi, sia sulle azioni compiute e mezzi usati, applicando i disposti contenuti nella III Conv. Di Ginevra e nel I Prot. Agg. 1977, che concede una certa protezione alle persone in questione. Il sabotaggio ad opera invece di un combattente illegittimo, può avere una diversa valutazione se: - non colpisce la vita o integrità fisica di FF.AA. di un avversario occupante il territorio - non crea serio pericolo collettivo - non danneggia gravemente beni delle F.AA. o amministrazione In tal caso la persona è punibile con l internamento o la semplice prigione, o altre misure che possono essere prese per persone protette. Le indicazioni sono contenute negli artt.5 e 68 della IV Conv. Ginevra 1949. 21 di 24

16 Combattente e popolazione civile Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione preparatoria di un attacco (art.44 del I Prot. Agg. 1977). Per distinguere la popolazione civile dal combattente si applica la seguente indicazione: è considerata persona civile ogni persona che non appartiene ad una delle categorie di combattenti legittimi. Nei casi in cui non è possibile distinguersi dalla popolazione civile per la natura stessa dell operazione militare, il combattente manterrà il proprio status purchè porti apertamente le armi: S.42 Durante ogni fatto d armi Durante il tempo in cui è esposto alla vista dell avversario mentre prende parte ad uno schieramento militare che precede l attacco 22 di 24

17 Chi non sono i combattenti legittimi Non sono invece combattenti legittimi: I Civili che non prendono parte alle ostilità Il personale sanitario, religioso, corrispondenti ecc, al seguito delle FF.AA. regolari Il personale civile addetto a particolari servizi tecnico-logistici al seguito delle FF.AA.. Se caduti in mano della parte avversaria, tale tipo di personale non può essere considerato prigioniero di guerra. Il Personale con tale status deve essere rilasciato. Nei casi dubbi, si applica in ogni caso il trattamento previsto per i prigionieri di guerra, in attesa che un tribunale competente ne definisca lo status (art.45 del I Prot. Agg. 1977). 23 di 24

18 Tribunale competente per giudicare i casi dubbi Il Tribunale competente accerterà lo status per la qualità del combattente caduto in mano della potenza belligerante. Il tribunale sarà composto da membri della potenza protettrice, o riconosciuto dalla potenza protettrice, o stabilito del nuovo parlamento neo costituito stato. il Tribunale ha l obbligo di: - accertare in via preliminare i dati necessari per giudicare, se le regole di procedura lo consentono - deve permettere di assistere ai cittadini, eccezione fatta se per ragioni di sicurezza dello Stato si decida di farlo a porte chiuse A seconda dello status rilevato verranno applicate le disposizioni previste dal D.I.U.. Possono emergere tre possibili situazioni: 1. venga riconosciuto lo status di prigioniero politico 2. può essere riconosciuto uno status più favorevole se non è prigioniero politico ma personale protetto 3. mancato riconoscimento dei due status. Ne consegue che ai tre status vanno applicati tre diversi trattamenti. 1. Prigioniero di guerra, ha diritto al trattamento previsto dalla III Conv. Di Ginevra; 2. se è personale protetto si applicano le garanzie previste dalla IV conv. Di Ginevra 3. se non ha avuto il riconoscimento di cui ai punti 1 e 2, vanno comunque applicate le garanzie previste dall art.75 del I Prot. Agg. 1977 (garanzie fondamentali di tutela della vita, divieto di tortura, mutilazioni ecc.). 24 di 24