REGOLAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 - Oggetto



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Transcript:

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 101 del 16/11/2006) REGOLAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Il Comune di Mogliano Veneto nell ottica di promozione e sostegno dei propri cittadini quali soggetti della comunità locale offre il Servizio di Assistenza Domiciliare, SAD, consistente in interventi e prestazioni socio assistenziali per la gestione della persona e dei nuclei familiari. In riferimento al principio di sussidiarietà (L. 328/2000) il servizio di assistenza domiciliare viene erogato anche attraverso la collaborazione delle Istituzioni Pubbliche territoriali, del Privato, del Volontariato e dei cittadini singoli e/o associati. Il presente regolamento disciplina, nell ambito dei principi dell ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Stato, il Servizio di Assistenza Domiciliare. Art. 2 - Finalità e obiettivi Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito definito servizio, persegue la finalità della tutela della persona, favorendo l autonomia della stessa e del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendo lo stato di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, al fine di impedire la cronicizzazione delle situazioni di bassa autonomia e di isolamento sociale. Gli obiettivi del servizio sono i seguenti: - garantire alla persona, attraverso adeguati strumenti di valutazione del bisogno, la permanenza nel proprio ambito di vita e di relazione in condizioni di autonomia e benessere, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali; - promuovere, valorizzare e sostenere la responsabilità familiare contribuendo al mantenimento dell equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti; - svolgere attività di prevenzione per consentire ai cittadini un esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici, psichici e sociali e quindi l stituzionalizzazione e l ospedalizzazione; - contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della vita delle persone, favorendo la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di limitare l isolamento sociale. Art. 3 - Collocazione funzionale e gestione Il SAD si colloca nell ambito del Servizio Politiche Sociali, cui compete la direzione tecnicoorganizzativa ed il coordinamento complessivo del servizio, nonché la valutazione generale della qualità e dell efficacia del servizio erogato. Il servizio di assistenza domiciliare può essere gestito direttamente dal Comune di Mogliano Veneto o mediante affidamento a terzi, in questo caso con le procedure previste dalla vigente normativa per l aggiudicazione di appalti e servizi.

Art. 4 - Destinatari Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Mogliano Veneto, compatibilmente con le risorse di bilancio, ed in particolare a: - soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti che vivono soli, privi di rapporti parentali, con particolare attenzione al grado di non autosufficienza anche se temporanea; - soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti la cui rete familiare non riesca a soddisfare le reali necessità per comprovate difficoltà oggettive, avendo riguardo al grado di non autosufficienza anche se temporanea; - nuclei familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione, in condizioni di difficoltà nell assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana. Il servizio è esteso anche a persone/nuclei familiari domiciliati o dimoranti nel territorio comunale qualora il Servizio Assistenza verifichi un indifferibile necessità socioassistenziale; in tal caso viene applicata la quota massima di compartecipazione al costo del servizio di cui al successivo art.19. Art. 5 Piano di assistenza individualizzato Al momento della presa in carico il Servizio Sociale formulerà il Piano di Assistenza Individualizzato, PAI, che deve essere concordato con l interessato o con coloro che se ne prendono cura, anche in ragione dell eventuale compartecipazione al costo del servizio. Il PAI, che verrà sottoscritto dal richiedente o da chi se ne prende cura, deve essere formulato sulla base degli effettivi bisogni e della peculiare situazione del richiedente, risultante dall istruttoria, nonché sulla base delle disponibilità delle risorse del Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale e della rete dei servizi territoriali e contenere: - gli obiettivi da raggiungere; - la tipologia, la quantità e qualità delle prestazioni da erogare; - la durata complessiva oltre la quale può concludersi, ovvero essere modificato e/o integrato; - i tempi e le modalità di monitoraggio e di di verifica; - determinazione della compartecipazione dell utente alla spesa del servizio secondo quanto previsto al successivo art. 19. Il PAI viene discusso e condiviso con gli addetti all assistenza domiciliare, che lo attueranno con il servizio sociale, e potrà essere rivisto qualora la situazione si modifichi, come previsto al successivo art. 18. TITOLO II PRESTAZIONI Art. 6 - Prestazioni socio-assistenziali a favore di anziani e disabili Assistenza domestica Le prestazioni sono rivolte al governo dell alloggio e alle attività domestiche in particolare: - cura delle condizioni igieniche dell alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);

- lavaggio, cambio e riordino biancheria; - indicazioni sulle corrette norme igieniche e sanitarie; - acquisto generi alimentari, medicinali. - preparazione dei pasti Assistenza all igiene e cura della persona Le prestazioni consistono in: - aiuto nell attività della persona rivolta a sé stessa; - alzata dal letto e rimessa a letto; - bagno; - vestizione; - mobilizzazione all interno dell abitazione; - indicazioni sulle corrette norme igieniche; - aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, dell autobus.) Accompagnamento per mobilità esterna e piccole commissioni Le prestazioni consistono in: - accompagnamento per uscite,visite mediche, prelievi, controlli, attività ricreative e culturali, mantenimento rapporti parentali, amicali; - svolgimento di piccole commissioni (prenotazioni visite specialistiche, contatti con i diversi Enti per pratiche inerenti l invalidità civile, collaborazione per richieste di ausili sanitari.. Sulla base del progetto assistenziale individualizzato gli interventi sopra indicati possono essere effettuati da 1 operatore addetto all assistenza, con il supporto di un altro operatore o di altre persone (familiari, assistenti private, ) e/o con l uso del sollevatore o di altri ausili. Animazione sociale Art. 7 - Animazione sociale Nell ambito del PAI possono essere previste attività di animazione tese a favorire la frequenza di luoghi di socializzazione già strutturati ove si svolgano attività specifiche. L animazione tra l altro ha lo scopo di favorire l uso di tecniche specifiche di sollecitazione e coinvolgimento personale per una condivisione delle esperienze quotidiane, per una valida comunicazione e relazione, oltre a promuovere attività di gruppo per migliorare l integrazione sociale. L animazione sociale attraverso metodi, tecniche e strumenti specifici, stimola la partecipazione e il coinvolgimento personale dei cittadini; facilita la relazione tra i soggetti e la condivisione di esperienze; promuove la socialità e l integrazione sociale attraverso la dimensione di gruppo e le relazioni tra gruppi.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE Art. 8 - Funzioni dell assistente sociale L assistente sociale svolge le seguenti funzioni: - predispone l istruttoria; - rende operativo il PAI di cui al precedente art. 5; - gestisce il servizio, (abbinamento operatore/utente, predisposizione orari di servizio, effettua supervisioni settimanali con gli operatori.) - promuove, mediante apposite modalità di rilevazione e osservazione che consentano analisi integrate, il monitoraggio e la verifica dell efficacia dell intervento, formulando ipotesi di sviluppo e proponendo modifiche e/o integrazioni al PAI; - controlla la regolarità delle prestazioni, confermando formalmente l avvenuta esecuzione delle stesse; - mantiene i rapporti con la rete parentale e del volontariato; - supervisiona il servizio di assistenza domiciliare; - coordina l èquipe del servizio di cui al successivo art. 11. - verifica l esistenza di presupposti che determinano l eventuale riduzione della compartecipazione da parte degli utenti al costo del servizio, o la gratuità dello stesso. Art. 9 - Funzioni degli addetti all assistenza domiciliare L assistente domiciliare svolge le seguenti funzioni: - sostegno assistenziale alle persone e/o al nucleo familiare; - assistenza domestica; - assistenza all igiene e cura della persona; - accompagnamento per mobilità esterna e piccole commissioni ; - collaborare nelle prestazioni di segretariato sociale; - collaborare per l attuazione di interventi volti a favorire la vita di relazione della persona; - concorrere alla formazione del PAI; - attuare l osservazione degli utenti nel loro contesto di vita; - partecipare agli incontri d èquipe. - partecipa agli incontri di supervisione individuale. Art. 10 - Funzioni del coordinatore Le funzioni del coordinatore sono le seguenti: - assicura il corretto svolgimento delle attività degli assistenti domiciliari; - provvede alle sostituzioni degli addetti all assistenza; - mantiene i rapporti con l utenza ai fini della sospensione temporanea del servizio a causa di ricoveri ospedalieri, assenze per malattie, visite specialistiche. Art. 11 - Equipe dell assistenza domiciliare

Le figure professionali che compongono l èquipe del servizio sono: - assistente sociale - addetti all assistenza - coordinatore Art. 12 - Integrazione SAD-ADI Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare S.A.D., possono integrarsi per gli utenti che necessitano di prestazioni sanitarie, con l assistenza domiciliare integrata, A.D.I., erogata dall ASL N. 9 di Treviso, Distretto Saocio-Sanitario N. 3 di Mogliano Veneto, secondo le rispettive competenze. TITOLO IV UTENZA Art. 13 - Requisiti accesso Al servizio S.A.D. possono accedere tutti i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 4. Art. 14 - Domanda di ammissione La domanda di ammissione deve essere presentata dall utente o da altra persona che ne abbia la cura, compilando un apposito modulo corredato dalla seguente documentazione: 1 - dichiarazione sostitutiva unica, D.S.U., ai fini delle determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio; 2 - dichiarazione sotto forma di certificazione sostitutiva di notorietà attestante: - redditi esenti: indennità accompagnamento, pensioni/assegni invalidità civile, pensioni/assegni sociali, assegno di mantenimento figlio, rendite INAIL, pensioni estere, qualsiasi altro reddito non fiscalmente imponibile; - assegno di cura:contributi regionali che comprendono contributi L.R. 28/91, assegno per assistenti familiari, Alzheime ect. - ogni altra documentazione possa essere ritenuta necessaria ai fini dell istruttoria. Art. 15 - Criteri di ammissione e priorità L ammissione al servizio S.A.D. avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità: - anziano o inabile solo, non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente; - anziano o inabile solo, non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente, con gravità che presuppone l attivazione del servizio anche per un periodo temporaneo; - anziano o inabile non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente con risorse parentali insufficienti; - situazione economica equivalente inferiore rispetto alle altre domande di accesso al servizio. Per le eventuali domande di accesso al servizio che non venissero soddisfatte si procederà a compilare apposita lista d attesa, formulata in base ai predetti criteri.

La lista d attesa è consultabile nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini. L assistente sociale può, su valutazione del singolo caso, derogare dai criteri suddetti, motivando la propria decisione con relazione che rimane agli atti. Art. 16 - Attivazione del servizio Il servizio viene attivato: - su richiesta dell interessato o dei familiari o di chi ne abbia la cura; - su iniziativa del Servizio Sociale del Comune, dei medici di medicina generale, dei servizi dell ASL e di altri Enti che hanno facoltà di segnalare o proporre situazioni per l attivazione delle procedure di accesso; - su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona o del nucleo familiare. L erogazione del servizio presuppone il consenso della persona interessata o di chi ne ha la cura e la sottoscrizione del PAI di cui al precedente art. 5 del presente regolamento. Art. 17 - Assenze Il beneficiario o chi ne ha cura è tenuto a comunicare al coordinatore le eventuali assenze dal proprio domicilio che non consentano l erogazione delle prestazioni programmate. In mancanza o in caso di tardiva comunicazione che non consenta di disdire tempestivamente l intervento programmato, la quota di compartecipazione al costo del servizio deve essere comunque corrisposta. Art. 18 - Variazione o cessazione del servizio I cambiamenti della situazione sociale/personale e/o familiare che hanno determinato l accesso comportano una ridefinizione degli interventi previsti dal PAI, nonché variazioni delle prestazioni o cessazioni delle stesse. La variazione o cessazione può avvenire su richiesta dell interessato o di chi ne abbia la cura, su decisione del Servizio Sociale, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze. TITOLO V COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO Art. 19 - Determinazione criteri per la compartecipazione Richiamato il Regolamento sull applicazione dell indicatore della situazione economica equivalente approvato con deliberazione di C.C. n. 83 del 04/11/2004, con il presente regolamento vengono definiti i criteri per la determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare: A - Nucleo familiare

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni agevolate viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della domanda, secondo le disposizioni vigenti in materia previsti dal D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni. B - Dterminazione ISEE-SAD Ai fini della determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente per la compartecipazione al costo del servizio da parte dell utente, definita ISEE-SAD, l ISEE come calcolato dalla normativa vigente, risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, viene corretto considerando i seguenti elementi aggiuntivi, percepiti dal nucleo familiare come definito al punto precedente: 1-30% dei redditi esenti: indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità civile, pensione e/o assegni sociali, assegno di mantenimento dei figli, rendite INAIL, pensioni estere, altri redditi fiscalmente non imponibili, percepiti nell anno precedente alla presentazione della domanda di servizio assistenza domiciliare; 2-30% dell assegno di cura, (contributi regionali: L.R. 28/91, contributo badanti, L.R. 5/2001 ecc.) previsto dalla DGRV n. 39 del 17/01/2006, Piano Locale della Domiciliarità, Disposizioni Applicative, percepito nell anno precedente alla presentazione della domanda di servizio assistenza domiciliare. C - Determinazione Ticket-SAD Per ticket-sad si intende la quota di compartecipazione dell utenza al costo del servizio. Il ticket SAD, viene calcolato sulla base di classi di scaglioni di ISEE-SAD (suddivisione in classi economiche omogenee dell utenza), e fissando la quota di compartecipazione relativa allo scaglione di appartenenza. D) Casi sociali Per casi particolari, su valutazione dell assistente sociale, il ticket-sad può essere ridotto, ovvero può essere prevista la gratuità del servizio rispetto al ticket-sad fissato per il relativo scaglione. E) Determinazioni della Giunta Comunale La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri enunciati dal presente articolo determina: - valore della soglia ISEE-SAD al di sotto della quale la prestazione è resa a titolo gratuito; - valore della soglia ISEE-SAD al di sopra della quale la prestazione è resa applicando il ticket-sad massimo di compartecipazione; - le diverse fasce intermedie di ISEE-SAD rispetto alla soglia minima e massima; - ticket-sad minimo e massimo del servizio; - il ticket-sad corrispondente ad ogni fascia intermedia di ISEE-SAD - la percentuale di riduzione del ticket-sad per casi sociali di cui alla lett. D) del presente articolo.

TITOLO VI COLLABORAZIONI Art. 20 - Associazioni di volontariato Al fine di rafforzare il servizio di assistenza domiciliare, l assistente sociale potrà avvalersi di associazioni di volontariato o di volontari singoli presenti nel territorio, ritenuti idonei al servizio e opportunamente preparati. Per i volontari singoli o associati che prestano la loro collaborazione per la realizzazione del servizio, è prevista la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile per le casistiche e nei massimali previsti dall Ente nelle polizze assicurative in essere. Art. 21 - Volontari in servizio civile L Amministrazione Comunale può avvalersi per implementare e diversificare gli interventi di assistenza domiciliare con particolare riguardo agli aspetti di socializzazione, a quelli ricreativi e al trasporto sociale, di volontari che dovessero essere in forza all Ente a seguito dell approvazione di progetti per servizio civile nazionale e/o regionale. I volontari inseriti in progetti di assistenza domiciliare sono soggetti alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di servizio civile volontario. TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 22 - Rinvio Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono in quanto applicabili le norme previste dalle Leggi Nazionali e Regionali.