1 Gratuito patrocinio : decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile nuovo, e ci si augura,definitivo

Documenti analoghi
Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile : decorrenza degli effetti dell ammissione in relazione alle spese di notifica

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Gratuito patrocinio: decorrenza degli effetti dell ammissio

Corte di Appello di Lecce

Gratuito patrocinio: decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile e penale

9 Istanza redatta in carta semplice ( vedi circolare ministero giustizia n 8/3621/7(90) del ) e, a pena di

MEDIAZIONE CIVILE: RECUPERO DELLA SANZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO AL PROCEDIMENTO

Mediazione civile: recupero della sanzione per mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento

Notizie dal Consiglio N U M E R O 1 0 / N O V E M B R E

Tribunale di Palermo. Europeo Obiettivo Convergenza

CONVEGNO PROMOSSO DAL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

Testo unico in materia di spese di giustizia

Le spese di giustizia: onorari e anticipi. Autore: Caglioti Gaetano Walter In: Diritto civile e commerciale

Risoluzione N.107/E QUESITO

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

(Istituzione del patrocinio)

La liquidazione delle spese e onorari ai consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato nel processo civile

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Registro delle spese pagate dall Erario Istruzioni ministeriali La tenuta del registro (Mod. 1/A/SG) è prevista per le Corti di Appello, per i

ASPETTI LEGISLATIVI OBBLIGHI GIURIDICI E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE DELLA DONNA Avv. Assunta Todini

CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO TRIBUTARIO

OGGETTO: Istanza di interpello Disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia Non applicabilità dell imposta di bollo

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

Il regime fiscale dell intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Il/la sottoscritto/a. nato/a a ( ) il. codice fiscale. residente a ( ) in Via n. C.A.P. recapito telefonico di nazionalità CHIEDE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI ARNARA

COMUNE DI AVIGLIANO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL ENTE

Imputato ammesso al patrocinio e obbligo di pagamento delle spese forfetizzate

LA NORMATIVA DEL PSS IN MATERIA CIVILE

Martedì e Giovedì. On. le Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Cosenza

1 Contributo unificato:risolti i dubbi interpretativi(?) in Diritto e Giustizia 18 maggio 2012 e contributo

Istruzioni di compilazione dei modelli sulle spese di giustizia

REGISTRI DI COMPETENZA DEGLI UNEP. Quadro 1: Modello 1/B/SG (dati rilevati dal registro spese pagate dall erario 1/B/SG)

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI SPESE LEGALI PER DIFESA IN PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, CONTABILE, PENALE

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: QUESITO

Onorari nel patrocinio a spese dello Stato: criticità

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI SPESE LEGALI PER DIFESA IN PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, CONTABILE, PENALE

SOMMARIO: istruzioni operative relative al Regolamento di attuazione dell art. 4 del

Spett.le Consiglio dell Ordine degli Avvocati di PAOLA

Poteri di autentica copia atti giudiziari da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice

Notifica della sentenza tributaria

Spese processuali penali forfettarie : determinazione degli importi a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter Dirigente Procura Generale di Catanzaro

XXXIII Congresso Nazionale Forense. Rimini, lì 6, 7 e 8 ottobre 2016

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

ISTANZA PER L AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

14. Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico.

DF.DFCTRPZ.REGISTRO UFFICIALE U

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza della Giunta Comunale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

ALLEGATO PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA

Revoca del patrocinio a spese dello Stato ed effetti sul decreto di liquidazione onorario e spese del difensore di parte ammessa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Linee guida per richiesta pagamenti di spese legali

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

IL TRIBUNALE DI CATANIA DECRETO

Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del in materia di inammissibilità del ricorso

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I

Domanda riconvenzionale, intervento e chiamata di terzo, pluralità di ricorrenti

Il giudizio di ottemperanza ovvero come ottenere i rimborsi fiscali quando l agenzia delle entrate non adempie ai suoi doveri

SOMMARIO INTRODUZIONE... 1

COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI -

Anche per tali procedure si pone il problema della quantificazione del contributo unificato e se sia dovuto

Legge di stabilità: contributo unificato, imposta di bollo, impignorabilità dei fondi e rappresentanza in giudizio

PARTE II VOCI DI SPESA. TITOLO I Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario

Soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari

Accoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016

Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA:

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO

1 DOG accordo 9 ottobre 2012 Mobilità del personale dell organizzazione giudiziaria

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

2) COSTITUIRSI nel giudizio promosso da avente ad oggetto pendente avanti per le seguenti ragioni : 1

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA:

Esecutività immediata delle sentenze tributarie: quando il Fisco perde è obbligato al rimborso

OGGETTO: Richiesta di parere in materia di sospensione amministrativa della riscossione art. 39 d.p.r. 602/1973.

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo C) (2) (1/circ).

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. . Residente in

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L intervento nel processo civile di cognizione: regime fiscale

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Transcript:

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile : decorrenza degli effetti dell ammissione in relazione alle spese di notifica degli atti introduttivi del giudizio A cura del dottor Caglioti Gaetano Walter Dirigente Procura Generale di Catanzaro In un precedente lavoro 1 è stato affrontato il problema relativo alla decorrenza temporale degli effetti dell ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Si erano richiamate le soluzioni date da giurisprudenza e dottrina alla situazione di disparità relativa al momento di decorrenza degli effetti stessi nel processo civile rispetto al processo penale 2. Si era evidenziato come dottrina e giurisprudenza avevano concluso, e non poteva normativamente essere diverso, che gli effetti nel processo civile, in assenza di espressa norma a contrario, decorrono, temporalmente, dalla data di accoglimento dell istanza 3 da parte del competente Consiglio Ordine degli Avvocati. 4 A risolvere i dubbi interpretativi relativi alla disparità temporale degli effetti, legati alla discrezionalità nei tempi di decisione da parte dell organo deputato all ammissione 5, era, però, intervenuta la Corte di Cassazione 6 affermando il principio che, anche nel processo civile l individuazione del momento da cui scaturiscono gli effetti dell ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere individuato, in caso di accoglimento, nel momento della presentazione della istanza e spiegare i suoi effetti per gli atti e le attività che da tale momento si producono... 1 Gratuito patrocinio : decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile nuovo, e ci si augura,definitivo indirizzo ministeriale in Diritto.it del 04/02/2015, decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile nuovo, e ci si augura,definitivo indirizzo ministeriale in Diritto e Giustizia del 03/02/2015 e Gratuito patrocinio : decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile nuovo, e ci si augura,definitivo indirizzo ministeriale in Filodirittodel 18/02/2015 2 Ai sensi dell articolo 109 DPR 115/2002 nel processo penale gli effetti dell ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l istanza è stata presentata o è pervenuta al magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l interessato fa riserva di presentare l istanza.. 3 Istanza redatta in carta semplice ( vedi circolare ministero giustizia n 8/3621/7(90) del 19.11.1990) e, a pena di inammissibilità, sottoscritta direttamente dall interessato la cui firma va autenticata dal difensore o attraverso la sottoscrizione effettuata innanzi al funzionario addetto alla ricezione o con la presentazione unitamente all istanza di copia non autenticata di un documento di indennità del richiedente. L istanza va iscritta nel registro mod 39 (DM 1 dicembre 2001) e si forma un sub fascicolo contenente tutti gli atti relativi al patrocinio, dall ammissione la cancelleria del giudice innanzi al quale pende il giudizio provvede all annotazione sul foglio notizie di tutte le spese prenotate a debito e/o anticipate 4 Secondo una giurisprudenza di merito minoritaria, tribunale di Cosenza ordinanza del 25.11.2003, non essendo il Consiglio Ordine Avvocati un organo giurisdizionale e che detta ammissione, per espressa previsione dell articolo 126 T.U. spese di giustizia è solo in via anticipata e provvisoria, gli effetti decorrerebbero dalla verifica da parte del magistrato a seguito della comunicazione da parte del Consiglio dell Ordine necessitando, anche se la normativa in vigore non prevede espressamente l emanazione di tale provvedimento, per la sua piena efficacia un successivo provvedimento giurisdizionale 5 Ai sensi dell articolo 126 del DPR 115/02 nei dieci giorni successivi (ndr= termine non perentorio) a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l istanza di ammissione, il consiglio dell ordine degli avvocati, verificata l ammissibilità dell istanza, ammette l interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio... 6 Cassazione sezione II civile sentenza 11 ottobre- 23 novembre 2011 n 24729 1

La Suprema Corte aveva, inoltre, evidenziato che dovendo il Consiglio dell Ordine degli Avvocati ai sensi dell art. 122 del citato D.P.R. valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con l istanza di ammissione al gratuito patrocinio, è agevole osservare che ciò comporta necessariamente un esame dell atto introduttivo del giudizio e, quindi, di tutta l attività ad esso connessa... non possono essere escluse le spese legali inerenti attività antecedenti all atto introduttivo del giudizio anche se queste sono state svolte prima della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato L indirizzo della Corte di Cassazione, relativamente alla decorrenza temporale degli effetti del patrocinio a spese dello Stato, veniva recepito dal Ministero della Giustizia che, con nota del 17 ottobre 2014 7 e, successiva, circolare del 14 luglio 2015 8, ha ritenuto corretto operare in conformità all orientamento espresso dalla Suprema Corte disponendo opportuno uniformare l'attività degli uffici giudiziari all orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione Ma non tutte le problematiche avevano trovato soluzione. Tra queste quella relativa al pagamento di spese e diritti di notifica dell atto introduttivo di un giudizio nel processo civile, nell ipotesi in cui l istanza di ammissione sia stata depositata al competente Consiglio dell Ordine 9 ma non si è ancora ottenuta delibera di ammissione. Problematica, quest ultima, affrontata e risolta (??) con indirizzo ministeriale del 13 settembre 2016 10. Gli uffici ministeriali sono partiti dall assunto che Diversamente dalla disciplina adottata per le cancellerie civili, per le quali l Amministrazione ha ritenuto opportuno uniformarsi all orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011 secondo cui il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione (che deve avvenire, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l istanza di ammissione), porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell istante per un fatto ad esso non addebitabile.. per gli Uffici NEP tale soluzione non può trovare accoglimento.. Alla base della motivazione per quanto sopra In primo luogo, l Ufficio NEP all atto della presentazione dell atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio 7 DAG.17/10/2014.0138763.U 8 DAG.14/07/2015.013148.U 9 Ai sensi dell articolo 124 DPR 115/02 il consiglio dell ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere nel merito..se procede la Corte di Cassazione,il consiglio di Stato o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il consiglio dell ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 10 DOG.13/09/2016.0123372.U 2

a spese dello Stato alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per la ministeriale in oggetto, inoltre, A differenza della cancelleria che qualora non venga emanato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio dal competente Consiglio dell Ordine degli Avvocati per il giudizio richiesto provvede ad attivare l iter procedurale per il recupero delle spese occorse nelle more dell emanazione del predetto provvedimento ai sensi della precitata normativa del Testo Unico delle spese di giustizia, l Ufficio NEP in caso di esito negativo della richiesta di gratuito patrocinio è, allo stato, impossibilitato ad attivare la procedura di recupero dei diritti di notifica, indennità di trasferta ed eventuali spese postali relativi all atto notificato in regime di esenzione.. Impossibilità ad attivare la, eventuale, procedura di recupero dovuta, per il Ministero, al fatto che... avendo definito la natura dell atto al momento della sua iscrizione nel registro cronologico informatico GSU WEB nel caso di specie, come atto esente che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche per inserire spese addebitate alla parte in un secondo momento per la ragioni di cui sopra, ipotesi che qualora fosse praticabile avrebbe ripercussioni sullo stato della contabilità mensile dell Ufficio NEP interessato. Giungendosi alla conclusione che la parte richiedente la notifica di un atto facente (ndr=??) di un giudizio per il quale è stata richiesta l ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all Ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria presso la quale è incardinato il processo civile il rimborso delle stesse a seguito dell emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell Ordine degli Avvocati interpellato. Non condividiamo la soluzione cui è pervenuto l Ufficio ministeriale. In primo luogo di facile contestazione è l inciso contenuto nella circolare secondo il quale : l Ufficio NEP all atto della presentazione dell atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve provvedere in base alla tipologia del medesimo a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 per gli articolo 107 e 108, processo penale e, per quel che più ci interessa ai fini del presente lavoro, per l articolo 131, processo civile, nelle ipotesi 3

di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte privata l unica spesa esente è, solo e limitatamente al processo penale ai sensi della richiamata disciplina di settore, il rilascio di copie. 11 L ammissione di parte privata al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile quindi non prevede spese esenti, ma spese anticipate e/o spese prenotate a debito. 12 Sempre nel processo civile, l articolo 131, punto 5, DPR 115/02, tra gli effetti dell ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede che sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte 13 Normativamente, come avremo modo di approfondire nel prosieguo, anche negli Uffici NEP in materia processuale civile, e ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 ( testo unico spese di giustizia) vige la tripartizione, relativamente alle spese, in : anticipate dalla parte, ex articolo 8, 27 e 34, anticipate dall Erario, ex articolo 131, punto 4, e, non da ultimo, quelle prenotate a debito ex articolo 131, punti 2 e 3. Relativamente, e nello specifico, al rimborso delle spese per la notifica anticipate dalla parte per come disposto dalla circolare ministeriale, le prime criticità attengono al fatto che non vengono specificate le modalità con le quali si dovrebbe procedere a detto rimborso. Nella materia inerente le spese di giustizia, la normativa in vigore rende difficile, se non addirittura impossibile, il rimborso delle spese per come genericamente rappresentato nella circolare :... riservandosi (ndr= parte privata) di richiedere alla competente cancelleria presso la quale è incardinato il processo civile il rimborso delle stesse a seguito dell emanazione del positivo provvedimento in questione a cura del Consiglio dell Ordine degli Avvocati interpellato Punto essenziale del problema è : come dovrebbe procedere la competente cancelleria al rimborso visto che in proposito nulla statuisce la direttiva ministeriale? Improbabile il rimborso nelle attuali modalità relative alle spese di giustizia 14. Nessun rimborso potrà, a parere dello scrivente, essere effettuato per tramite il Funzionario Delegato 15 considerato che l eventuale pagamento a rimborso da parte di quest ultimo, nella fattispecie in esame, non è previsto da nessuna norma. 11 Processo Penale DPR 115/02 art. 107 (L) (Effetti dell'ammissione ) : 1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario. 2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa. 3...omississ... 12 Processo civile DPR 115/02 art. 131 (L)(Effetti dell'ammissione al patrocinio)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario...omississ... 13 Il richiamato articolo 33 del DPR 115/02 prevede il caso di assorbimento dei diritti,delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se le notificazioni vengono compiute contemporaneamente ad altri atti a pagamento. 14 Le spese di spedizione,diritti ed indennità di trasferta degli Ufficiali Giudiziari sono regolamentati, in generale, dal Titolo Secondo articoli dal 19 al 39 nonché dagli articoli 31 e 197 DPR 115/02 Testo Unico spese di giustizia 4

Attuabili le modalità con le quali si è proceduto sin ora nelle ipotesi di rimborsi per erronei pagamenti o per pagamenti non dovuti? Macchinoso, e necessario di provvedimento integrativo, legislativo e/o ministeriale, l eventuale richiesta di rimborso con, e nelle, modalità con le quali si chiedeva, prima della circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze 16, il rimborso del contributo unificato erroneamente pagato o il cui pagamento non era dovuto 17. Necessario di provvedimento integrativo, legislativo e/o ministeriale, ove si optasse per il sistema di rimborso previsto attualmente per somme di natura non tributaria 18, estendendone in questo secondo caso logicamente anche la restituzione per i pagamenti non effettuati con F23. Procedure di rimborso quelle sopra descritte che comporterebbero, in ogni caso, da parte del Ministero, necessariamente una integrazione alla circolare oggetto del presente lavoro. Rappresentate le difficoltà relative alle modalità di rimborso di quanto dalla parte anticipato applicando, allo stato, l indirizzo ministeriale, altre potevano, invece, essere le soluzioni adottabili. Nell immediato della pubblicazione della circolare in oggetto da più parti fu indicata la soluzione di considerare la spesa in questione una spesa "viva". E, in quanto spesa viva, da documentare alla fine del grado di giudizio, al momento, cioè, della richiesta da parte dell avvocato al giudice di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato. Tale prospettata soluzione è resa impraticabile dal fatto che la normativa in vigore in materia di gratuito patrocino non contempla le spese di notifica quali voci dell onorario dell avvocato, collocandole, ex articolo 131 punto 5, tra le spese prenotate a debito. A parere dello scrivente una soluzione, conforme a normativa vigente, sarebbe quella di estendere l effetto della circolare del 14 luglio 2016 relativa alle cancellerie anche agli Uffici Notifiche. Non se ne vedono, infatti, gli impedimenti. Non certamente quelli, richiamati dalla ministeriale, e relativi al registro informatico 19, che non prevede peraltro possibilità di rettifiche tecniche, che, quale strumento a supporto, è adattabile alle nuove esigenze. Né quelli riguardanti la circostanza che l Ufficio NEP all atto della presentazione dell atto introduttivo del giudizio di cui trattasi, da parte del difensore della parte richiedente, deve 15 Ai sensi della DAG.06/05/2009.0062708.U Le spese di giustizia, una volta liquidate ai sensi del DPR n 115/02, vengono pagate tramite Funzionari Delegati ai quali questa Direzione Generale provvede ad accreditare periodicamente i fondi in bilancio 16 Circolare Ministero dell Economia e delle Finanze Ufficio XI- prot. 135371 del 26 ottobre 2007 17 Nota prot. n 1/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 ai sensi della quale una volta accertati i requisiti al rimborso lo stesso veniva effettuato da parte della Direzione Provinciale dei servizi vari competente per territorio 18 Vedi tra le altre DAG.28/10/2008.014215.U, DAG.16/10/2009.0126665.U, DAG.16/10/2009.0126665.U 19 registro cronologico informatico GSU WEB 5

provvedere in base alla tipologia del medesimo a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato alla registrazione nel registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Onestamente non abbiamo capito a quale registro cronologico previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si faccia riferimento. Gli unici registri, in materia di spese, previsti dal richiamato D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 (testo Unico spese di giustizia) 20, che conosciamo, sono quelli espressamente elencati nell articolo 161 dello stesso Testo Unico. Come ermetica, non sapremmo come diversamente definirla, appare la frase... a seconda che trattasi di un atto a pagamento a carico della parte richiedente o è esente in quanto ricadente nel gratuito patrocinio a spese dello Stato.. Nel sistema normativo in vigore, anche per gli Uffici NEP, come già accennato, oltre alle spese esenti, ad esempio quelle previste dal punto 2 dell articolo 31 DPR 115/02 che non attengono certamente all istituto del gratuito patrocinio, e con pagamento a carico della parte privata ex articolo 197 DPR 115/02, esistono, analogamente agli Uffici di Cancelleria, spese anticipate e spese prenotate a debito 21. Tipologia di spesa, quelle prenotate a debito, inerenti a diritti e indennità di trasferte, che, in applicazione di legge, nelle richieste di parte già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli Uffici Notifiche annotano 22, e trasmettono, ex articolo 280 DPR 115/02, alle cancellerie competenti per tramite foglio notizie per l eventuale e futuro recupero. 23 Il Decreto 28 maggio 2003 - Registri, previsti dall'articolo 161 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari indica nella tabella riportata dall articolo 1 per gli Uffici NEP il registro spese prenotate a debito mod 2/B/SG 24 Ai sensi della circolare ministeriale n 9 del 26 giugno 2003 il registro delle spese prenotate a debito da porre in uso presso l ufficio NEP è finalizzato a seguire le sorti delle spese degli atti con prenotazione a debito. Il modello realizzato prevede, oltre all indicazione del Settore (penale o civile) l individuazione di due fattispecie di atti che possono dar luogo alla prenotazione a debito: l ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il processo in cui è parte una pubblica Amministrazione. 20 Nello specifico i registri sono a) registro delle spese pagate dall Erario;b) registro delle spese prenotate a debito;c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito 21 Articolo 3 lettera s DPR 115/02 "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero 22 Nel relativo registro mod. 2/B/SG 23 L articolo 243 del DPR 115/02 prevede il versamento all UNEP, da parte del concessionario, alla fine di ogni mese delle somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito 24 Per le cancellerie vi è invece il mod. 2/A/SG 6

Non si vedono quindi eventuali motivazioni ostative a che per le spese di notifica, diritti e indennità di trasferta, delle spese di spedizione ci occupiamo in seguito, nella fattispecie in esame, nelle more di ammissione, siano, da parte degli Ufficiali giudiziari, annotate quali spese prenotate a debito 25. E, dopo l annotazione nello specifico registro, trasmesse, con foglio notizie, alla cancelleria per quanto di ulteriore competenza, compreso anche il, normativamente previsto, recupero in caso di non ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. Nessun motivo ostativo, inoltre, appare imputabile a presunte difficoltà legate al recupero delle spese. Infatti, sebbene la circolare in oggetto riporti che..l Ufficio NEP in caso di esito negativo della richiesta di gratuito patrocinio è, allo stato, impossibilitato ad attivare la procedura di recupero dei diritti di notifica, indennità di trasferta ed eventuali spese postali relativi all atto notificato..., il testo unico spese di giustizia 26 nel processo civile, articolo 208 27, sia relativamente alle spese anticipate che a quelle prenotate a debito, a prescindere dall ufficio dove si producono, indica quale ufficio competente al recupero la cancelleria del giudice il cui provvedimento è passato in giudicato. Quanto sopra sostenuto per le spese prenotate (diritti ed indennità di trasferta) trova applicazione anche per le eventuali spese di spedizioni (spese postali) necessarie alla notifica nella fattispecie in esame. Queste verranno anticipate 28 all atto del pagamento da parte dell Ufficiale giudiziario all ufficio postale, annotate nel modello 1/B/SG 29 e trasmesse con foglio notizie alla cancelleria civile competente per il futuro ed eventuale recupero. 25 Non vorremmo siano motivi di natura economica visto che per la richiamata nota 9/2003 le suddette spese prenotate a debito dovranno essere liquidate agli uffici NEP ogni mese a cura del concessionario per la riscossione, in un importo commisurato a quanto recuperato nel mese precedente.. unica ipotesi in cui si provvede al rimborso di una spesa prenotata senza il previo recupero della stessa. 26 Il più volte richiamato Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 27 Ai sensi dell articolo 208 punto 1 DPR 115/02 Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; 28 articolo 3 DPR 115/02 lettera t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile; 29 modello anche esso previsto dalla tabella articolo 1 Decreto 28 maggio 2003 relativo ai registri in uso negli uffici giudiziari 7