Parere n. 110/2009 - Applicazione artt. 16-17 D.P.R. 380/2001 in area agricola E chiesto parere in merito all applicazione degli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 380/2001 in area agricola. Il Comune richiedente presenta, in particolare, tre quesiti del seguente tenore: 1) con riferimento ai requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura, si chiede di chiarire quali siano i casi di esenzione al pagamento del contributo di costruzione di cui all art. 17, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 2) in caso di applicazione del contributo di costruzione in area agricola, si chiede di chiarire quali siano i parametri da utilizzare per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui all art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 3) in caso di applicazione del contributo di costruzione in area agricola, si chiede di chiarire se sia comunque richiesta la presentazione dell atto di impegno previsto dall art. 25, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. Si ritiene di poter enunciare quanto segue. I Stabilisce l art. 17, comma 3, che Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell art. 12 della legge 9.5.1975 n. 153. La norma impone, dunque, ai fini dell esonero dal pagamento del contributo di costruzione, la sussistenza di condizioni sia oggettive sia soggettive. Per quanto concerne i requisiti di carattere oggettivo, occorre che la zona di intervento abbia, 1-5
nello strumento urbanistico, destinazione agricola e che l opera da realizzare sia strumentale rispetto alla conduzione del fondo ed alle esigenze dell impresa agricola. Per quanto concerne, invece, i requisiti di carattere soggettivo, la norma fa riferimento all imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell articolo 12 della legge 9.5.1975 n. 153. L art. 12 della L. n. 153/1975 è stato, tuttavia, abrogato e sostituito - dall art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, a sua volta modificato dall art. 1 del D.Lgs. n. 101/2005: attualmente, è considerato imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all articolo 2135 C.C., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. La norma di cui all art. 2135 C.C. è stata, a sua volta, modificata dal D.Lgs. n. 228/2001 e attualmente dispone che E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco e le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell zienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Con tale più ampia formulazione rispetto alla precedente ( E imprenditore agricolo chi 2-5
esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all allevamento del bestiame e attività connesse si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell esercizio normale dell agricoltura ) - il legislatore ha inteso superare, nella definizione di imprenditore agricolo, il rapporto produzione-terra ricomprendendo in tale definizione ogni forma di produzione, vegetale o animale, fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. La qualifica di imprenditore agricolo viene, dunque, attualmente riconosciuta non soltanto a coloro che materialmente coltivano il terreno o allevano bestiame, ma anche a coloro chi sono dediti ad allevamenti ittici (acquacoltura), che svolgono floricoltura, che allevano cavalli, alle aziende conserviere e casearie, a chi presta servizi a favore dell agricoltura (ad esempio, aziende di contoterzismo che, per dotazione di mezzi, provvedono alla raccolta dei prodotti o a lavorazioni speciali dei terreni). Attualmente, pertanto, può essere qualificato imprenditore agricolo professionale colui che svolge una delle suddette attività di cui all art. 2135 C.C. e che, contemporaneamente: - dedica almeno il 50% (ridotto al 25% nelle zone svantaggiate) del tempo di lavoro complessivo all attività agricola in un azienda richiedente un minimo di 104 giornate lavorative convenzionali annue, come specificato dalla Guida all accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed all applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell integrità fondiaria approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta regionale n. 107-1659 dell 8.11.2005); - ricava almeno il 50% (ridotto al 25% nelle zone svantaggiate) del reddito complessivo dall attività agricola; - è dotato di capacità professionale dimostrabile da pregressa attività agricola come capo azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio oppure per possesso di titolo di studio (di scuola media superiore o universitario) nel settore agrario o veterinario; in mancanza, il soggetto interessato dovrà sostenere apposito esame d accertamento della capacità professionale presso il Settore Provinciale Agricoltura. Va, inoltre, rilevato che i D.Lgs. n. 228/2001 e n. 99/2004 quest ultimo successivamente modificato dal D.Lgs. n. 101/2005 -, superando le precedenti interpretazioni che limitavano il 3-5
riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo alla sola persona fisica, hanno esteso la stessa anche alle società di persone, di capitali e cooperative, purchè il relativo statuto preveda quale oggetto sociale l esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all art. 2135 C.C. e la suddetta qualifica risulti posseduta da un numero determinato di soci: attualmente, in base all art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 99/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2005, è necessario per le società di persone (società semplice e in nome collettivo) che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari); mentre per le società cooperative e di capitali, occorre che almeno un amministratore (che sia anche socio per le cooperative) sia imprenditore agricolo professionale. Pertanto, in presenza dei requisiti soggettivi suelencati relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (precedentemente, a titolo principale ) -, potrà essere legittimamente applicato, da parte del Comune, l esonero di cui all art. 17, III comma, del D.P.R. n. 380/2001. II In merito al secondo quesito - relativo all applicazione del contributo di costruzione in area agricola - deve ritenersi che lo stesso concerna, evidentemente, quei casi in cui nel Comune interessato non sussista, nella tabella di cui il Comune è dotato, relativa all entità degli oneri di urbanizzazione, la voce relativa agli interventi da realizzare in area agricola da parte di soggetto che non riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale. In tali casi - dovendo supplire alla mancanza di tale voce - deve ritenersi che possa essere applicata la voce relativa al caso più simile a quello posto all attenzione ed all esame del Comune, a seconda, in concreto, dell intervento edilizio e della tipologia di attività oggetto di insediamento in area agricola: generalmente (questa è la corrente prassi comunale) viene utilizzata la voce corrispondente alla destinazione d uso artigianale, con il minor numero di addetti. Per quanto attiene alla componente del contributo relativa al costo di costruzione, non sussistono problemi, poiché si applicano le regole generali: art. 16, commi 9 e 10, T.U. edilizia; ad esempio 4-5
l edificio è residenziale (caso dell imprenditore agricolo a part-time ), si utilizzano le disposizione operanti per il settore abitativo. III In merito, infine, al terzo quesito posto, si rileva che la realizzazione di un intervento edificatorio in area agricola da parte di soggetto che non riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale - e non beneficia perciò dell esenzione di cui all art. 17, comma 3, L.R. n. 56/1977 - non esclude la produzione dell atto di impegno di cui all art. 25, comma 7, della L.R. n. 56/1977. Invero, tale norma stabilisce che Il rilascio della concessione (oggi permesso di costruire) per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell avente diritto che preveda. : la norma non opera alcuna distinzione tra interventi realizzandi dall imprenditore agricolo professionale e interventi da realizzarsi da parte di chi non riveste tale qualifica, imponendo, in ogni caso, la presentazione dell atto di impegno necessario per il rilascio del permesso di costruire. Pertanto, anche nel caso di intervento da realizzarsi in area agricola da parte di soggetto non imprenditore agricolo professionale e, quindi, non beneficiario dell esenzione di cui all art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, deve ritenersi necessaria la presentazione del suddetto atto di impegno ai fini del rilascio del richiesto permesso di costruire. 5-5