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CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A FINI ECONOMICI L anno duemilaquindici e questo dì del mese di in Firenze per il presente atto TRA - il Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da, della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ed in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. del, esecutiva e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Firenze (per brevità successivamente denominato concedente); E - (dati del concessionario) (per brevità successivamente denominato concessionario), PREMESSO - che il Comune di Firenze è proprietario del complesso immobiliare posto in Firenze, Viale Poggi n.1, meglio descritto nello stato di consistenza allegato, come parte integrante, al presente atto. - che l immobile è costituito da un fabbricato con le caratteristiche di chalet, a due piani fuori terra, precedentemente utilizzato con la denominazione Ristorante Le Rampe e da spazi esterni circostanti; - che tale immobile fa parte del DEMANIO COMUNALE in quanto è stato dichiarato di interesse ai sensi dell art.10, comma 1, del DLgs.22.01.2004 n.

42 con Decreto n. 396 del 9.08.2011 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; - che il Comune, con disciplinare di gara approvato con Determinazione dirigenziale n. del ha stabilito di assegnare, a mezzo di selezione pubblica, il predetto complesso immobiliare a terzi, mediante lo strumento della concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici del bene, ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 (così come modificato dall art. 1 comma 259 della L. 296/2006) ed ex art. 58 del D.L. 112/2008; - che il Sig./La Società/ecc. è risultato vincitore della selezione pubblica, giusta determinazione dirigenziale n. del ; - che pertanto, così come previsto dal predetto avviso pubblico, con la sottoscrizione del presente atto, le parti intendono disciplinare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l utilizzo del bene in questione. TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto. 2) La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto ed avrà durata di anni 15 allo scadere dei quali scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta. Alla scadenza ovvero alla revoca della concessione non spetterà al concessionario nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. 3) Il canone di concessione è stabilito in Euro annui, pari ad Euro mensili, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant altro a carico del concessionario in base alla legge ed al presente atto. Fino al..termine del periodo di 18 mesi decorrenti dalla

stipula del presente atto, ed a prescindere dalla effettiva durata dell iter progettuale, autorizzatorio e di realizzazione delle opere, il canone effettivamente corrisposto sarà pari al 10% del canone sopraindicato. Successivamente alla scadenza del suddetto periodo, non prorogabile in alcun modo, e per tutta la durata della concessione, il canone dovrà essere corrisposto in misura integrale. Suddetto canone dovrà essere pagato entro il 10 di ogni mese, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dalla Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento di detti avvisi, con le seguenti modalità: a) versamento diretto c/o la Tesoreria Comunale in Via Bufalini n. 4 Firenze; b) bonifico bancario intestato a Comune di Firenze, Palazzo Vecchio Patrimonio Immobiliare non Abitativo -: IBAN IT20 X061 6002 8320 0000 0161 C01, c) bollettino postale sul c/c 22968507 intestato a Comune di Firenze, Patrimonio Immobiliare non Abitativo. Detto canone sarà aggiornato all inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura del 100% e così successivamente di anno in anno. L aggiornamento di cui sopra sarà annualmente operato dal concedente senza necessità di ulteriori comunicazioni al concessionario. 4) L immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per svolgervi attività che garantiscano la pubblica fruizione del bene, con vocazione commerciale e/o punto di ristoro. Resta inteso che che qualunque attività dovrà comunque ottenere, per il suo svolgimento, tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli enti ed organi

competenti. E fatto altresì tassativamente divieto di mutare la destinazione d uso, di cedere la concessione e di subconcedere l immobile. Il bene non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o, comunque, non compatibili con il carattere storico ed artistico del bene medesimo. Ogni variazione d uso dovrà in ogni caso essere preventivamente comunicata alla Soprintendenza per i Beni Culturali. Il concessionario dovrà essere munito delle prescritte licenze di esercizio e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all uso dell immobile. In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell uso per fini diversi da quelli previsti, il concessionario si obbliga all immediato rilascio dell immobile. 5) Il concessionario dichiara di accettare l immobile, in relazione al canone stabilito al punto 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al concessionario, avendo preso espressa visione della documentazione tecnica in data... Il concessionario dovrà provvedere altresì, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, al conseguimento dell approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte delle competenti Autorità preposte alla tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l esecuzione degli interventi di cui al progetto tecnico presentato in sede di gara ed approvato dalla competente Commissione, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni,

anche urbanistiche, vigenti, nonché delle disposizioni di tutela, prescrizioni e condizioni di cui alla Delibera 21/2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana, conservata agli atti della Direzione Patrimonio Immobiliare. Il concessionario si impegna inoltre, contestualmente alla realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione del bene, all esecuzione delle opere di manutenzione e restauro necessarie alla conservazione dei valori storico-artistici del complesso, in particolare per gli edifici storici. Il concessionario dovrà iniziare i lavori solo dopo aver conseguito tutte le approvazioni, autorizzazioni ed i titoli abilitativi di cui sopra. Il concessionario si obbliga altresì ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché tutti gli interventi necessari per la messa a norma dell immobile e dell impiantistica secondo la legislazione vigente ed a provvedere all aggiornamento catastale del bene. I lavori previsti nell offerta dovranno essere terminati alle scadenze indicate nel cronoprogramma allegato all offerta medesima. Il mancato rispetto di detti termini costituisce, a tutti gli effetti, inadempimento contrattuale. Ad ultimazione degli interventi il concessionario sarà tenuto a trasmettere al Comune di Firenze la documentazione necessaria ad attestare l avvenuta ultimazione degli interventi stessi. Sono altresì a carico del concessionario gli ulteriori lavori, in corso di rapporto, necessari in relazione all uso specifico cui il medesimo è destinato, in relazione a eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto.

Tali i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni ed autorizzazioni edilizie in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I lavori dovranno essere sempre preventivamente e formalmente assentiti dal Comune di Firenze Direzione Patrimonio Immobiliare, che autorizzerà anche il concessionario alla trasmissione dei relativi progetti agli uffici competenti, riservandosi di prevedere eventuali prescrizioni. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Firenze Direzione Patrimonio Immobiliare - la data di inizio e termine dei lavori. 6) Tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, ivi comprese quelle antecedenti e successive alla realizzazione degli interventi, nonché qualsiasi opera necessaria alla gestione, custodia, sorveglianza, conservazione, agibilità e all uso del complesso immobiliare, ai fini della tutela e valorizzazione del medesimo, anche in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o atti di tipo vandalico, sono a carico del concessionario. 7) Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi. Il concessionario, manlevando il Comune di Firenze da ogni onere e/o responsabilità per l esecuzione dei lavori, si obbliga direttamente ed in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all impresa esecutrice degli interventi (se diversa dal concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudazione dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto

della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi. Il Comune rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il concessionario ed i terzi a qualsiasi titolo e, in particolare, ai rapporti con la/le impresa/e esecutrice/i degli interventi, con obbligo a carico del concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne il Comune di Firenze da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte della/e stessa/e impresa/e esecutrice/i e/o di terzi. Il concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell esecuzione degli interventi, rimanendo in ogni caso il Comune di Firenze sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del concessionario stesso. 8) I lavori che il concessionario eseguirà durante il periodo della concessione rimarranno a totale beneficio del Comune, senza che il concessionario stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere il ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti. Il concessionario rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in relazione alle opere realizzate sull immobile. Il concessionario sarà altresì tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori. 9) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali. 10) Le spese per i consumi di acqua potabile, di energia elettrica, di gas,

asportazione dei rifiuti solidi, ecc... faranno carico, per intero, al concessionario, il quale dovrà pagarne l ammontare agli aventi diritto, provvedendo anche a far intestare a suo nome i contatori dell acqua, del gas e dell energia elettrica ed ogni altra utenza, facendone immediata richiesta agli Enti interessati. Il concessionario dovrà produrre, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, la documentazione che dimostri l avvenuta intestazione dei contratti. 11) Al termine o alla revoca della concessione l immobile dovrà essere restituito perfettamente conservato. 12) Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l esercizio delle attività di cui al piano di gestione delle attività economiche e dei servizi, presentato nell offerta, che potrà iniziare solo al termine dei lavori. 13) Prima della stipula del presente atto, il concessionario ha prestato: a) polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o cose, con massimale minimo di Euro 3 milioni per i danni alle persone e di Euro 300.000,00 per i danni alle cose (compreso il complesso immobiliare oggetto della presente concessione, anche ai sensi di quanto previsto dall art. 108 del T.U. dei Beni Culturali) derivanti dall esecuzione dei lavori e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi. b) fideiussione bancaria/assicurativa, pari ad Euro a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative al momento della scadenza costituisce inadempimento contrattuale del concessionario e darà diritto alla revoca della concessione. 14) Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di concessioni. Sono altresì richiamate integralmente le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. del il cui mancato rispetto è da intendersi come inadempimento contrattuale. 15) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all atto stesso sono a carico del concessionario che se le assume. Le spese inerenti la stipulazione dell atto, nonché l importo inerente all imposta di registro per l intera durata della concessione, sono state versate dal concessionario prima della sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il concedente Il concessionario A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti: 2 compensi, rimborsi o indennità; 3 ammontare canone, interessi moratori, costituzione in mora e aggiornamento ISTAT automatico;

4 uso dell immobile, divieto di cessione e sub-concessione e obbligo di rilascio; 5 obblighi inerenti i lavori; 6 manutenzione ordinaria e straordinaria; 8 - responsabilità per danni a persone e cose, esonero responsabilità; 9 - opere eseguite nel corso del rapporto; 10 - diritto di ispezionare i locali; 13 - revoca concessione; 16 - spese contrattuali. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il concessionario Data