REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

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TAR Emilia Romagna Sentenza del 7 settembre 2016 pubblicata l'11 ottobre 2016 n. 838: Pubblicata il 11/10/2016

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per l'annullamento, previa sospensiva

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

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ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

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Permesso di soggiorno - ricorso gerarchico - silenzio rigetto - legittimità. (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, , n. 7453)

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

per la declaratoria della nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, n. 5 del 27 marzo 2007.

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente SENTENZA

Transcript:

N. 00031/2016 REG.PROV.COLL. N. 00392/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 392 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Beretti, Mario Pagliarulo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7; contro Questore di Reggio Emilia, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; per l'annullamento del provvedimento Cat.A12/2015/Imm/1 Sez/MS del 28/05/2015, notificato il 29/09/2015, con il quale il Questore di Reggio

Emilia ha revocato, al ricorrente, il permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 09/03/2011 con validità illimitata. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Reggio Emilia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato il 27.11.2015 e depositato il 28.12.2015, il cittadino extracomunitario -OMISSIS- impugna il decreto del Questore di Reggio Emilia di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 09/03/2011 con validità illimitata, motivato con il giudizio di pericolosità sociale per la sussistenza a carico del predetto di: - decreto penale del GIP del Tribunale di Reggio Emilia del 19.2.2010 a gg. 90 di reclusione sostituito con la multa di 3.420,00; -della sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 119/15 con condanna ad anni e mesi due di reclusione e 200 di multa per i reato di

cui agli artt. 624 bis c. 1 e 3 e 625 c.5 c.p. per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso. Il ricorrente lamentando la violazione dell art. 9 del D.Lgs. n. 286/98 - contesta la legittimità dell opposto diniego, evidenziando di vivere in Italia da 14 anni, di essere coniugato con tre figli, di avere sempre svolto regolare attività lavorativa e sostenendo che il diniego si fonda esclusivamente sull esistenza delle sentenze di condanna di cui si contesta la gravità e si rileva il carattere sporadico rispetto alla regolare condotta tenuta e la omessa valutazione della situazione familiare. In altri termini sarebbe stato operato un mero automatismo senza la disamina della concreta pericolosità sociale del soggetto, che si esclude sussista. In data 28.12.2015, si è costituita in giudizio- per l Amministrazione intimata l Avvocatura distrettuale dello Stato, riservandosi la successiva produzione di memorie e documenti. In data 7.1.2015 l Avvocatura distrettuale ha depositato memoria con allegata la relazione in data 4.1.2015 della Questura di Reggio Emilia, con allegata documentazione. Alla c.c. del 20.1.2016 il Collegio, sentita la parte presente, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa l avvenuta integrazione del contraddittorio, l esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle

parti, rese edotte di tale eventualità. Il ricorso non risulta fondato. Il provvedimento impugnato contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non ha affatto operato un automatismo fra condanna e revoca, ma ha invece effettuato una concrete valutazione della situazione personale e familiare del titolare in relazione agli specifici reati commessi ed alle condanne riportate, pervenendo ad un giudizio di pericolosità sociale del soggetto. Invero, viene rilevato che i reati di cui alla prima condanna, seppur non rientranti fra quelli ex se ostativi (ex art. 380 c.p.p.), sono riconducibili a violenti fatti delittuosi commessi attraverso l esibizione di arma da fuoco; nel mentre la successiva condanna per furto in abitazione concorre a delineare il quadro di una consumata propensione violenta e criminale. La circostanza che il ricorrente abbia sempre lavorato e sia titolare di una impresa edile, lungi dal costituire una valutazione a suo favore, comprova, come esattamente posto in rilievo dalla Questura, la propensione a delinquere senza che neppure sussistesse uno stato di indigenza, sicché si connota come ulteriore tratto negativo della personalità del soggetto. Anche la valutazione della situazione familiare è presente nel diniego e non appare affetta da vizi logici, pervenedo ad una conclusione di recessività della stessa rispetto all esigenza di protezione sociale. Va infine osservato che il permesso di soggiorno CE costituisce

una sorta di "premio" per i cittadini extracomunitari che, risiedendo da anni in uno degli Stati membri ed avendo tenuto un comportamento irreprensibile (sia dal punto di vista dell'inserimento sociale e lavorativo, sia con riguardo all'osservanza delle leggi), sono così esentati dall'onere di rinnovare periodicamente il titolo di soggiorno ed acquistano uno status più stabile (che spesso sfocia nell'ottenimento della cittadinanza). Ne consegue che, pur imponendo l'art. 9 del T.U. una serie di cautele in sede di revoca del titolo de quo, il permesso in questione non può essere rilasciato a soggetti che, sulla base di adeguata motivazione, siano ritenuti dalla competente autorità di P.S. socialmente pericolosi. In altri termini, (cfr. T.A.R. Marche 21/11/2014 n. 959) seppure è indubbio che l'art. 9 del T.U. n. 286/1998 impone alle Questure di procedere a valutazioni caso per caso ai fini dell'adozione di provvedimenti di diniego/revoca del permesso di soggiorno CE (vietando quindi ogni automatismo rispetto ad intervenute condanne penali), è altrettanto vero che non si può pretendere che ogni procedimento si concluda sempre e comunque in senso favorevole al cittadino extracomunitario interessato, e questo nemmeno quando sono presenti uno o più elementi indicati nello stesso art. 9, comma 4, T.U. A voler diversamente opinare si avrebbe un automatismo al contrario, ossia sempre a sfavore dell'amministrazione, il che va contro ogni razionalità giuridica.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 1.000, oltre ad accessori di legge, ove dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Sergio Conti, Presidente, Estensore Umberto Giovannini, Consigliere Marco Poppi, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/01/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)