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Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 12-7-2004 AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Messaggio n. 22228 OGGETTO: Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. Ricostituzione delle pensioni di reversibilità. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI Si fa seguito ai messaggi n. 68/2002/0013 del 25 febbraio 2002, n.243/2002/0013 del 8 ottobre 2002, n. 207/208/209/2002/0013 del 23 luglio 2002 e n. 305/2003/0013 dell 11 agosto 2003 e si comunica che i programmi centrali e periferici sono stati modificati per consentire la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni di reversibilità a carico del Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.. Possono essere lavorate le pensioni di reversibilità con qualsiasi decorrenza originaria e con la presenza o meno dell indennità integrativa speciale come assegno accessorio del trattamento pensionistico, ad esclusione di quelle cui compete l integrazione al minimo INPS. E inoltre possibile, con la nuova versione dei programmi, effettuare la ricostituzione esclusivamente di tipo 7 retributiva anche delle pensioni di reversibilità decorrenti da data antecedente al 1/1/1995 e che sono rimaste cristallizzate alla data del passaggio delle pensioni dall INPDAP. 1. MODALITA DI EFFETTUAZIONE DELLE RICOSTITUZIONI Come è noto per le prestazioni trasferite dall INPDAP sono presenti nel data base delle pensioni le informazioni contabili relative ai periodi successivi al 12/2000.

Al fine di consentire il calcolo dei conguagli derivanti dalla variazione delle pensioni in argomento occorre effettuare una prima ricostituzione, con data calcolo non antecedente al 1 gennaio 2001, che ha lo scopo di ricostruire contabilmente la pensione e, dai dati originari, riportarla al valore attualmente in pagamento non apportando alcuna modifica alla composizione familiare come pervenuta dall'inpdap. Pertanto, se necessario, dovranno essere spostate le scadenze dei contitolari ad una data futura in modo da pervenire ad un risultato della ricostituzione con un conguaglio pari allo zero o prossimo allo stesso. Occorre, poi, procedere ad una seconda ricostituzione della pensione, per l inserimento o la variazione dei dati reddituali, dei dati anagrafici degli eventuali contitolari e dell importo della pensione annua lorda, per l effettuazione dei conguagli a credito o a debito decorrenti dalla data della variazione. Occorre, peraltro, far presente che comunque la procedura di ricostituzione non può effettuare calcoli anteriori alla data del 1/10/1995 per le pensioni che hanno una decorrenza anteriore al 1995. Pertanto nel caso di una pensione con l indennità integrativa speciale corrisposta come assegno accessorio e che abbia decorrenza antecedente il 1/10/1995, occorre effettuare le seguenti operazioni: ricostituzione della pensione con l inserimento: della PAL in pagamento alla data del 1 ottobre 1995 rilevabile dal Ruolo di pensione trasmesso dalla sede INPDAP che aveva in carico la pensione; dei redditi e degli eventuali familiari compartecipi, al fine di ricostruire gli importi (PAL, assegni familiari e indennità integrativa speciale se in pagamento) pagati fino alla data della ricostituzione (arretrati uguali a zero o prossimi ad esso); ricostituzione della pensione per l inserimento di dati mancanti o per la variazione di elementi già presenti con determinazione degli eventuali arretrati calcolati dal 1 ottobre 1995 alla data della ricostituzione; determinazione fuori procedura degli eventuali arretrati calcolati dalla data di decorrenza originaria fino al 30 settembre 1995. 2. MODALITA DI LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI A seguito delle modifiche apportate ai programmi, sarà anche possibile procedere alla liquidazione di nuove pensioni con le modalità consuete e tenendo presente quanto precisato in seguito per ciò che attiene la compilazione del pannello contenente i dati specifici del Fondo. Non sono, invece, al momento liquidabili le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni dirette con l I.I.S. corrisposta come assegno accessorio che siano state ricostituite o liquidate con le procedure INPS. Al riguardo si assicura che i programmi sono in fase di modifica. 3. SEGNALAZIONE DEI DATI Per quanto riguarda le modalità di segnalazione dei dati nei pannelli della procedura di ricostituzione si rimanda a quanto già illustrato con precedenti messaggi. Si precisano le modalità di compilazione del pannello FS05FS, contenente i dati specifici del Fondo FS, con riguardo alle modifiche apportate, con il presente rilascio, alla procedura di ricostituzione. Occorre, peraltro precisare che, sia per le ricostituzioni che per le nuove liquidate, può essere necessario

compilare un numero diverso di pannelli relativi al Fondo: per le pensioni di reversibilità si deve compilare un pannello Fondo con i dati relativi al dante causa; un secondo pannello con i dati degli aventi diritto al momento del decesso del pensionato e riferiti alla data originaria di decorrenza della pensione di reversibilità; infine un terzo pannello con riferimento alla data del 1/10/1995. per le pensioni indirette devono essere compilati due pannelli: il primo con riferimento alla decorrenza originaria della pensione ed il secondo con i dati della pensione al 1/10/1995. Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alle pensioni in argomento in date diverse da quella originaria o da quella dell 1/10/1995, si dovranno compilare nuovi record Fondo alla decorrenza desiderata. Di seguito, si riportano le modalità di compilazione del pannello FS05: Il primo sottopannello contiene i seguenti campi: Campo 01 - T PENS Campo 02 - PENS:PROV/DEF: immettere P se la pensione rimane provvisoria; digitare spazio se la pensione viene considerata definitiva; Campo 03 TIT:ALTRA PENS.: immettere N o S; Campo 04 DEC ggmmaaaa: nei vari pannelli va inserita la decorrenza della pensione diretta, quella originaria della pensione di reversibilità, quella dell 1/10/1995 ed eventuali altre; Campo 05 DEC. ECONOM:: inserire la decorrenza economica della pensione che di norma è uguale a quella inserita nel campo precedente; Campo 06 SOSP mmaaaa: sospensione di regola non assume alcun rilievo; Campo 07 ASS. ggmmaaaa: inserire la data di iscrizione al Fondo FS - il campo non è obbligatorio; Campo 08 CESS. ggmmaaaa: inserire la data dell ultimo giorno di lavoro, ovvero, in caso di decesso in attività di servizio, la data di morte; Campo 09 MATRICOLA FS: inserire il numero della matricola del ferroviere il campo non è obbligatorio; Campo 10 COD.SPEC.: inserire X se si tratta di pensione di reversibilità ovvero H per pensione indiretta; Campo 11 CAUSALE CESSAZIONE: utilizzare la codifica FS il campo non è obbligatorio; Campo 12 QUALIFICA PROFESSIONALE: utilizzare la codifica FS - il campo non è obbligatorio; Campo 13 CODICE NON CALCOLO: al momento non assume nessun rilievo; Campo 14 PENSIONE ANNUA LORDA: nel caso di presenza di più pannelli, il campo è obbligatorio soltanto per quello corrispondente alla data dell 1/10/1995 e va compilato con l importo della sola

pensione a tale data; per la compilazione degli altri pannelli il campo non è obbligatorio; Campo 15 I.I.S.: se si tratta di pensione con la corresponsione dell indennità integrativa speciale come assegno accessorio, il campo non deve essere riempito; se, invece, la pensione deve essere calcolata includendo I.I.S.. nella base pensionabile, nel campo va inserita l indennità integrativa speciale annua di cui era in godimento il dante causa al momento del decesso (importo mensile moltiplicato per dodici; Campo 16 DIRITTO I.I.S. S/N: il valore S sta ad indicare l esistenza del diritto alla IIS come elemento accessorio a prescindere dall effettivo pagamento. Si rammenta che il diritto all indennità integrativa speciale come assegno accessorio compete ai titolari di: pensioni di reversibilità aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1994, pensioni di reversibilità aventi decorrenza successiva al 31/12/1994, spettanti per decessi intervenuti fino a tutto il 16 agosto 1995 e provenienti da pensioni dirette con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1995; Campo 17 PRIVILEGIATA S/N: indicare S se si tratta di pensione privilegiata, N in caso contrario; Campo 18 13 MENS. S/N: il valore S o N indica il diritto o meno al pagamento della 13^ mensilità; Campo 19 DEC.CALC: viene inserito automaticamente il valore 01/10/1995 è opportuno verificare che il valore sia correttamente indicato; Campo 20 APPLICAZIONE ALIQUOTE AGO S/N: inserire N se devono essere applicate le aliquote previste dal D.P.R. 1092/73, S se vanno applicate le aliquote vigenti nell assicurazione generale obbligatoria; Il secondo sottopannello contiene i seguenti campi: SERVIZI UTILI aammgg AL: Campo 01 31/12/92: inserire i periodi di servizio utili maturati alla data del 31/12/1992 - il campo non è obbligatorio; Campo 02 31/12/94: inserire il servizio utile maturato tra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1994 il campo non è obbligatorio; Campo 03 31/12/95: inserire il servizio utile compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1995 il campo non è obbligatorio; Campo 04 31/12/97: inserire il servizio utile compreso tra il 1 gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1997 il campo non è obbligatorio; Campo 05- CESSAZIONE: inserire il servizio utile compreso tra l ultimo periodo intero inserito e la cessazione dal servizio. In caso di cessazione dal servizio intervenuta prima del 1 gennaio 1993, va avvalorato soltanto questo campo con l inserimento dell anzianità complessiva maturata il campo non è obbligatorio; Campo 06 ANNI UTILI AL DIRITTO: devono essere inseriti gli anni arrotondati ad anno intero; BASE PENS. QUOTA A: Campo 07 RETRIBUZIONE: inserire la retribuzione ex L.177/76; questo campo è obbligatorio soltanto per il pannello relativo alla decorrenza 1/10/1995; Campo 08 Quote ART.14: inserire le eventuali quote spettanti - il campo non è obbligatorio;

Campo 09 I.I.S.: inserire il valore dell indennità integrativa speciale soltanto se nel campo 16 del primo sottopannello è stato inserito il valore N Campo 10- RETRIB. L:336/70: inserire la differenza retributiva spettante in applicazione della legge 336/70; Campo 11 BASE PENS. QUOTA B RETR. MEDIA: inserire la retribuzione media relativa al calcolo della quota B di pensione; DATI I.I.S.: Campo 14 - PAGAMENTO S/N: indicare S se l indennità integrativa speciale, spettante come assegno accessorio della pensione, deve essere corrisposta;, indicare N se il pagamento dell I.I.S. è sospeso; Campo 15 CONGLOBATA S/N: il valore S indica che lo stipendio considerato per il calcolo della pensione annua lorda è comprensivo della quota dell indennità integrativa speciale conglobata ai sensi dell articolo 1 della legge 885/80; nel caso contrario va indicato il valore N. Per quanto riguarda le modalità di attribuzione dell indennità integrativa speciale si rimanda a quanto comunicato con il messaggio n: 305/0013/2003 dell 11 agosto 2003. 4. RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL DANTE CAUSA ED ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' Nell'ottobre 2001 le Sedi provinciali dell'inpdap hanno trasferito alle corrispondenti Sedi provinciali dell'istituto, per ogni pensionato e superstite di pensionato, i fascicoli pensionistici contenenti la documentazione cartacea. Il fascicolo è costituito da una cartellina in cartoncino (il cosiddetto Ruolo di pensione) intestato al pensionato o ad un superstite di pensionato contenente i principali dati anagrafici e pensionistici; inoltre, su questa cartellina sono incollate le elaborazione automatiche succedutesi nel tempo relative alle perequazione ed alle riliquidazioni delle pensioni. Il suddetto fascicolo cartaceo di pensione, oltre alla normale comunicazione tra l'ente previdenziale ed il pensionato, contiene i decreti o deliberazioni di pensione emessi dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l eventuale determinazione della pensione di reversibilità effettuata dall'inpdap. 4.1. DECRETI O DELIBERAZIONI EMESSE DALLA FERROVIE DELLO STATO S.p.A. La Ferrovie dello Stato S.p.A., fino al passaggio del Fondo all'inps, ha determinato, secondo le regole vigenti al momento della cessazione dal servizio o del decesso in attività di servizio dell iscritto, l'importo della pensione annua lorda spettante al medesimo o ai suoi superstiti, sulla base dei periodi assicurativi e delle retribuzioni pensionabili nonché della tipologia di cessazione (limiti di età e servizio, dimissioni, licenziamento per motivi disciplinari, licenziamento per inabilità o inidoneità, decesso in attività di servizio). Il prospetto (decreto o deliberazione), contenente i suddetti dati, veniva inviato alla direzione provinciale, del Tesoro prima, e dell'inpad dopo, competente, per territorio, a gestire il pagamento della pensione. Se successivamente a tale determinazione, occorreva variare qualche elemento che comportava una modifica dell importo della pensione annua lorda (anzianità, retribuzione pensionabile, causa di cessazione ecc.) le FS procedevano alla rideterminazione di detto importo mediante l emissione di un

nuovo provvedimento (decreto o deliberazione) definito di riforma che, nuovamente, veniva trasmesso all Ente preposto al pagamento ed alla gestione della pensione. Le direzioni Provinciali del Tesoro e le Sedi dell INPDAP, procedevano a porre in pagamento il nuovo importo della pensione annua lorda maggiorato degli eventuali aumenti dovuti per perequazione automatica o degli incrementi spettanti in base a specifiche norme di legge da corrispondere in aggiunta alla pensione di competenza dei suddetti Enti pagatori. Appartengono al gruppo di disposizioni che hanno incrementato l'importo della pensione in pagamento la legge n.: 22 del 12 febbraio 1974, 177 del 29 aprile 1976 141 del 17 aprile1985 544 del 29 dicembre1988 59 del 27 febbraio 1991 Nel corso del tempo si sono succedute diverse norme che hanno comportato un ricalcolo della pensione annua lorda per tener conto di nuovi elementi di calcolo ( es. retribuzioni pensionabili o maggiorazioni di anzianità) e, quindi, l emissione, da parte delle Ferrovie, di un nuovo provvedimento di pensione. In alcuni casi la pensione così determinata poteva avere una decorrenza, fissata dalla legge, diversa da quella originaria; tale ultimo atto veniva definito decreto o deliberazione di Riliquidazione di pensione. In alcuni casi il decreto/deliberazione di liquidazione o di riforma della pensione poteva essere emesso contestualmente a quello della riliquidazione e pertanto il documento conteneva l'importo della pensione e della decorrenza originaria nonché l'importo e l eventuale diversa decorrenza della pensione riliquidata. Le leggi che hanno determinato la riliquidazione della pensione a partire da una data successivamente al pensionamento sono: il DPR n. 1081 del 28 dicembre1970, il DPR n. 748 del 30 giugno 1972, la legge 22 del 12 febbraio 1974, il DPR 1093 del 29 dicembre 1973, la legge 312 del 11 luglio 1980, la legge 942 del 23 dicembre 1986, la legge 292 del 10 luglio 1984, la legge 468 del 14 novembre 1987, la sentenza della Corte Costituzionale 1/1991, il CCNL 1990/1992. la legge 59 del 27 febbraio 1991. 4.2. DETERMINAZIONI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO O DELL'INPDAP PER LE PENSIONI DI REVERSIBILITA' Dall'1/1/1976 le Direzioni Provinciali del Tesoro sono divenute competenti alla liquidazione delle pensioni di reversibilità dovute ai superstiti dei pensionati dello Stato. Pertanto le Ferrovie non hanno più liquidato la pensione di reversibilità ai superstiti di pensionati deceduti dall'1/1/1976 in poi, conservando soltanto la competenza a liquidare le pensioni di riversibilità per gli aventi causa di deceduti in servizio (pensioni indirette) e di pensionati deceduti in quiescenza fino al 31/12/1975.

I provvedimenti di liquidazione della pensione di reversibilità adottati dalle Direzioni Provinciale del Tesoro e dall INPDAP contengono lo stesso numero di certificato della pensione diretta, seguito da lettere e numeri ( A, B, C, R, Z1, Z2, Z3 ecc.) nonché gli elementi principali della pensione diretta (data di cessazione, causa di cessazione, pensione annua lorda originaria, pensione annua lorda in pagamento al momento del decesso). 5 FOGLIO ELETTRONICO EXCEL PER LA RICOSTITUZIONE DEGLI IMPORTI DI PENSIONE. Non appena possibile saranno inviati un foglio elettronico "Ricostituzioni_FS_v4-1.xls" ed un documento contenente le istruzioni per l'utilizzo di questo foglio. 6. TREDICESIMA MENSILITA Con il presente aggiornamento della procedura, sarà possibile procedere anche alla ricostituzione di quelle pensioni di reversibilità di cui ai messaggi n. 330/0013/2001 e 289/0013/2002, per le quali le Sedi hanno provveduto ad erogare direttamente la tredicesima mensilità. IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI