ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Polizza Collettiva n. 0085.1149007.62.



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ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI Polizza Collettiva n. 0085.1149007.62. Condizioni di polizza Definizioni Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Assicurato: Assicurazione: Atti di Terzi: Autoconsumo: Conto Energia: Contraente: Contratto di Assistenza Tecnica: Dati: Decreto Ministeriale: Eventi Naturali: Fenomeno Elettrico: Franchigia: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. il contratto di assicurazione. scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina. il regime in cui tutta l energia o una parte dell energia prodotta dall Impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell utilizzatore dell Impianto stesso. nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi Elettrici riconosce una tariffa incentivante. il soggetto che stipula l assicurazione. accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell Impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne. insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi. Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007. Terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere, tempeste, trombe d arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno. evento o causa esterna all Impianto fotovoltaico che determina nell Impianto stesso: corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); variazione di corrente (scostamento del livello dell intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell Impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete). la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in importo, che rimane a carico dell Assicurato. Pagina 1 di 11

Franchigia Temporale: GR: GSE: la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell Assicurato. Gestore della rete. Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A) Guasto Macchine: danni derivanti all Impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originali da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione. Impianto: Indennizzo/ Risarcimento: Inverter: Polizza: Premio: Rischio: Scoperto: Sinistro: Società: impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori sistemi di allarme e antintrusione. la somma dovuta dalla società in caso di Sinistro. dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata. il/i documento/i che provano l Assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla società. la probabilità che si verifichi il Sinistro. la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. FONDIARIA SAI S.p.A. Terrorismo: si intende qualsiasi atto, compreso l uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi. Pagina 2 di 11

Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare/risarcire l Assicurato: 1) dei danni Materiali Diretti, come previsti dalla Sezione A DANNI MATERIALI DIRETTI della presente Polizza Convenzione; 2) dei Danni da Interruzione di Attività, come previsti dalla Sezione B DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA della presente Polizza Convenzione. Art. 2 LIMITE DI INDENNIZZO L impegno di copertura per uno o più beni nella stessa ubicazione e locati ad uno stesso Utilizzatore, è stabilito in complessive 60.000,00 (sessantamila). Pertanto se il valore totale dichiarato per tali beni superasse il suddetto importo, l eccedenza sarà considerata nulla a tutti gli effetti a meno che le condizioni per la copertura di tale eccedenza non siano state preventivamente concordate. Art. 3 ONORARIO PERITI All assicurato, in caso di sinistro, verrà effettuato il rimborso delle spese e degli onorari dei periti e dei consulenti che esso stesso avrà scelto e nominato, conformemente alle disposizioni generali di assicurazione. Resta tuttavia stabilito che tale rimborso non potrà mai eccedere il 3% della somma assicurata.con il massimo di 2.000,00 per evento e per anno. Art. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 5 ALTRE ASSICURAZIONI Se sui medesimi beni e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Se al momento del Sinistro esistono altra o altre Assicurazioni sugli stessi beni per una o più delle stesse garanzie, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Art. 6 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 7 EFFICACIA DELL ASSICURAZIONE L Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l efficacia della garanzia: - l Impianto deve essere fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete. Art. 8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. Art. 9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premo o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile. Il Contraente e l Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell art. 1914 del Codice Civile. Art. 11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, la Società e l assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalle singole assicurazioni interessate dal Sinistro con preavviso di 30 giorni da darsi all Assicurato mediante lettera raccomandata e restituzione all Assicurato stesso della parte di premio netto anticipata e non consumata. Art. 12 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Pagina 3 di 11

Art. 14 RECESSO L'aderente/assicurato può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Unipolsai Spa Agenzia Generale Firenze Centro viale De Amicis 201 50137 Firenze. Tale possibilità è condizionata all assenza integrale di sinistri accaduti entro 30 gg dalla data di decorrenza della polizza. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione all Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato, al netto delle imposte, e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Nel caso in cui la copertura abbia durata poliennale l'utilizzatore avrà comunque facoltà di recedere senza oneri al termine di ogni ricorrenza annuale mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della scadenza. Sezione A) Norme che regolano l assicurazione dei Danni Diretti Art. A.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a indennizzare all Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati all Impianto assicurato, nell ambito dell ubicazione indicata nell elenco di cui all art. 2, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell Assicurato, salvo quanto escluso. Sono compresi i guasti causati all Impianto assicurato per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell Indennizzo liquidabile a termini di polizza. Art. A.2 ESCLUSIONI La Società non è obbligata in alcun caso per: a. i danni verificatisi in occasione di: 1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine; 4) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse. Salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b. i danni di: 5) atti di terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio, furto, rapina, (se non quanto previsto nell apposita estensione di garanzia); 6) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione; 7) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; 8) guasti o rotture meccanici, elettrici ed elettronici dell Impianto (se non quanto previsto nell apposita estensione di garanzia); 9) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione; 10) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell impianto; vizio di prodotto; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamene esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni; c. i danni causati da o dovuti a: 11) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione; 12) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate; 13) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti; 14) difetti noti all Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all atto della stipulazione della polizza; 15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; 16) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; 17) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell Impianto assicurato; 18) montaggio o smontaggio di Impianti, anche se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; Pagina 4 di 11

19) guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte ne Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall Assicurato; 20) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni; 21) dolo dell Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata; 22) mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell Impianto assicurato; 23) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese; 24) mancato riaggancio automatico dell Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione; 25) tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti; 26) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici); 27) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all applicazione di leggi e/o ordinanze; d. i danni a: 28) l Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; 29) le linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell area in cui è installato l Impianto. Art. A.3 DELIMITAZIONI Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Art. A.4 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento e alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. A.5 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. Art. A.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro, il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro, l entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società; d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l Assicurato decade dal diritto di Indennizzo; e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a). La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall Assicurato, non avviene entro otto giorni dall avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l Assicurazione resta sospesa limitatamente ai danni di natura elettrica e meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Art. A.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all Indennizzo. Pagina 5 di 11

Art. A.8 VALORE DELL IMPIANTO E DETERMINAZIONE DEL DANNO La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono: nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell Impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all utilizzo fatto dall Assicurato, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall Assicurato; nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell Impianto danneggiato.in entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui. Si precisa che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all utilizzo fatto dall Assicurato e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato. La precedente determinazione del danno riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che: a) i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione;dal 10 al 15 anno, tuttavia, la liquidazione del danno come sopra effettuata non potrà superare il limite del triplo del valore allo stato d uso dell impianto b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a) e b), si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell Impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante. La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui. Art. A.9 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto pertanto, nella determinazione dell ammontare del danno non si applica la regola proporzionale prevista dall Art. 1907 del Codice Civile. Art. A.10 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti: b) tra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art. A.11 MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art. A.6 Obblighi in caso di Sinistro; d) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all Art. A.8 Valore dell Impianto e determinazione del danno; e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. A.10 Procedura per la valutazione del danno lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve esser attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. A.12 LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della Franchigia o dello Scoperto. Pagina 6 di 11

Art. A.13 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell Indennizzo entro 30 giorni dalla determinazione finale dell importo dovuto con contestuale accordo con l Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall Art. A.2.c. Esclusioni, numero 21). La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al primo comma del presente articolo, nel caso in cui esistano dubbi circa il diritto dell Assicurato all Indennizzo; in tal caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l Assicurato fornirà la prova necessaria o la Società ne accerterà il diritto stesso. Art. A.14 ESTENSIONI DI GARANZIA 1) ATTI DI TERZI (COMPRESI FURTO E RAPINA) A parziale deroga dell art. A.2.b, Esclusioni numero 5), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Atti di terzi. Nel caso di furto o rapina è tuttavia condizione essenziale per l indennizzabiità che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando e rompendo gli appositi sostegni a cui l Impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento e la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale del diritto all Indennizzo da furto o rapina.sono inoltre richieste le seguenti caratteristiche degli impianti: I. per le installazioni su fabbricati: esse devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; II. per le installazioni a terra: essi devono essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio. L assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta la perdita totale del diritto all Indennizzo per ogni sinistro relativo alla presente estensione di garanzia Atti di Terzi. Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza: a) tutti i bulloni destinati all ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o avere la testa spaccata; b) tutti i pannelli devono esser vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; c) all interno dei pannelli deve esservi la dotazione di un chip che consenta il riconoscimento dell inverter; d) l Impianto deve essere dotato di un sistema antifurto di localizzazione GPS. L assenza o comunque la mancata operatività di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 50%. In ogni caso, relativamente ai danni causati all Impianto da furto o rapina, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione C di polizza. In ogni caso, relativamente ai danni causati all Impianto da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione C di polizza. Relativamente alla estensione di garanzia scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, la Società e il Contraente possono recedere in qualunque momento dalla copertura stessa mediante preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di Premio imponibile pagato e non goduto. 2) GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO A parziale deroga dell art. A.2.b), Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno elettrico all Impianto assicurato, collaudato e pronto all uso al quale è destinato, causato da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Sono comunque esclusi i danni: attribuibili a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della polizza; per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore; di corrosione, incrostazione, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant altro di simile; dovuti all inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l esercizio, l uso la pulitura, la manutenzione e revisione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell Assicurato; dovuti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell Impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè: - controlli di funzionalità - manutenzione preventiva - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l esercizio, senza concorso di causa esterna. 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Sezione B) Norme che regolano l assicurazione dei Danni da Interruzione di Esercizio Art. B.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l Impianto assicurato ai sensi della Sezione A) Norme Che Regolano L assicurazione Danni Diretti, nel luogo dove l Impianto stesso è ubicato, a condizione che: - tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A; - l Impianto sia collegato alla rete; - l Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dal locatario;(per impianti oltre 300Kwp) - sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell Assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializata che garantisca il pronto intervento in caso di mancato funzionamento dell Impianto stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile; e salve le eccezioni di cui al successivo articolo Esclusioni. Art. B.2 ESCLUSIONI La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) Norme che Regolano L assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da: 1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; 2) mancata disponibilità da parte dell Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell attività; 3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell autorità; 4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; La Società inoltre non indennizza: 5) penali, indennità o multe; 6) giornate di sospensione dell attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato. La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti o prolungamento od estensione dell inattività causati da: 7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; 8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: 9) dolo del Contraente, dell Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; 10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione; 11) difetto di rendimento dell Impianto o mancato raggiungimento delle perfomance attese; 12) mancato riaggancio automatico dell Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. Art. B.3 SOMMA ASSICURATA E DETERMINAZIONE DEL DANNO DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO La somma assicurata viene convenzionalmente stabilita nel 15% del valore a nuovo dell impianto. La determinazione del danno indiretto all Impianto di assicurato viene effettuata come segue: a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a: - nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l Impianto regolarmente funzionante, oppure - nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro; b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kwh/giorno) che l Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione. La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per: 1. il valore dell incentivo al kwh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche. 2. il prezzo di vendita al kwh contrattualizzato con il GR; L Indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell Impianto, al netto dei giorni indicati nella Sezione C di Polizza quali Franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella Sezione C di polizza quale Massimo periodo di indennizzo. Pagina 8 di 11

Art. B.4 SOSPENSIONE DELL ASSICURAZIONE In caso di inattività dell Impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente Polizza, l Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell Impianto. Quando l inattività dell Impianto è parziale, l Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell Impianto che continua ad essere in attività. Il Premio dell annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società. Art. B.5 PERIODO DI INDENNIZZO Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima indicata nella Sezione C di Polizza, al netto della Franchigia temporale riportata nella Sezione C di Polizza. ESTENSIONE DI GARANZIA Est. Gar. B1) AUTOCONSUMO A parziale deroga dell art. B.3, nel caso in cui sussista Autoconsumo, la determinazione del danno da interruzione di esercizio dell Impianto assicurato viene effettuata come segue: a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a: - nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l Impianto regolarmente funzionante, oppure - nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro; b) si verifica la produzione di energia elettrica (in KWh/giorno) che l Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione. La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per: 1. il valore dell incentivo al kwh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche; 2. il prezzo di vendita al kwh contrattualizzato con il GR per la quota parte della produzione destinata alla vendita; 3. il prezzo di acquisto al kwh dovuto al GR per la quota della produzione destinata all Autoconsumo. L Indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell Impianto, al netto dei giorni indicati nella Sezione C di Polizza quali Franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella Sezione C di polizza quale Massimo periodo di indennizzo. 123safaaf12asfasfars Pagina 9 di 11

Sezione C) Limiti di indennizzo franchigie e premi Limiti di indennizzo Eventi Naturali (compresi catastrofali): Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio: Furto e Rapina: Danni da interruzione di esercizio: 70% somma assicurata per sinistro e per un anno 70% somma assicurata per sinistro e per un anno 70% somma assicurata per sinistro e per un anno fino ad un massimo di 90 gg Scoperti e franchigie Eventi Naturali (compresi catastrofali): scoperto 10% minimo euro 1.000,00 Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio: scoperto 10% minimo euro 1.000,00 Furto e Rapina: per Impianti a terra: scoperto 15% del danno con in minimo di euro 1.500,00, per Impianti posti su Fabbricati: scoperto 10% del danno con il minimo di euro 1.000,00 Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio: scoperto 10% del danno con il minimo si euro 1.500,00 Guasti Macchina/Fenomeno Elettrico: scoperto 5% del danno con il minimo di euro 500,00 DANNI DA INTERRUZIONI DI ESERCIZIO Franchigia 3 giorni Per ogni altra causa riguardante la Sezione A danni diretti Franchigia assoluta di euro 500,00 Tasso pro-cento da applicare Tasso si premio imponibile per tutte le categorie di impianti per una durata di 5 anni: 4.5% Pagina 10 di 11

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali Gentile Cliente, per fornirle i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Quali dati raccogliamo Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile (2), indispensabili per fornirle i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirle correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarle, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). Perché Le chiediamo i dati I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti (4), ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonchè per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo (5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (6). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso. Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (7). Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45-40128 Bologna (8). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi Note 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali. 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'uif presso Banca d'italia, ecc. 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie. 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it. 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. catena assicurativa come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8. 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